Art.22.(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013
Art. 22.(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.
2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».
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Elenco speciale dei docenti universitari - Consiglio nazionale forense, parere n. 59 del 10 ottobre 2025Il COA di Roma chiede di sapere se possa essere iscritto nell’elenco speciale dei docenti universitari di cui all’articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12 il titolare di contratto di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 240/10, posizione in relazione alla quale è espressamente precluso l’accesso ai ruoli universitari.
L’elenco di cui all’articolo 19, comma 2 della legge n. 247/12 si riferisce unicamente ai docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, ponendo una specifica eccezione – nel loro caso – alle norme in materia di incompatibilità con l’esercizio della professione forense.L’esercizio dell’opzione tra regime di tempo pieno e regime di tempo definito riguarda unicamente professori e ricercatori di ruolo (art. 11 del d.P.R. n. 382/1980). Da ciò consegue che l’immissione nel ruolo delle università, con opzione per il regime di tempo pieno, siano condizioni imprescindibili per l’operatività della deroga al regime delle incompatibilità di cui all’articolo 19, comma 2, della legge n. 247/12. La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.Consiglio nazionale forense, parere n. 59 del 10 ottobre 2025 …...
Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori - Requisito di anzianità - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19976 del 19 luglio 2024Iscrizione nell’albo ordinario per almeno dodici anni - Precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Computo ai fini della maturazione del requisito - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell’iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi.
Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19976 del 19 luglio 2024 …...
Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori - Requisito di anzianità - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19976 del 19 luglio 2024Iscrizione nell’albo ordinario per almeno dodici anni - Precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Computo ai fini della maturazione del requisito - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell’iscrizione all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, per la maturazione del requisito di anzianità, nei dodici anni di iscrizione all’albo ordinario degli avvocati non si può computare anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale per gli avvocati stabiliti, perché le due iscrizioni corrispondono a diverse forme di esercizio della professione, che presuppongono titoli diversi.
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Notificazione ad istanza di avvocato non iscritto nell'albo speciale – Cass. n. 10403/2017Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso – notificazione - Notificazione ad istanza di avvocato non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione - Validità - Fondamento.
Non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita ad istanza dell'avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, perché il particolare requisito dell'iscrizione nell'albo speciale riguarda l'attività difensiva e non quella procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell'ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10403 del 27/04/2017 (Rv. 643997 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_369, L_247_2012_22 …...
polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocatoMINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 22 settembre 2016 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato. (GU n.238 del 11-10-2016)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre2011, n. 148, e successive modifiche;Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;Ritenuto di dover stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;
Decreta:
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilita' civile professionale
1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita' civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attivita' professionale.2. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.3. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' dell'avvocato anche per colpa grave.4. L'assicurazione deve coprire la responsabilita' per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attivita' professionale» deve intendersi:a) l'attivita' di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;d) la redazione di pareri o contratti;e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita' di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n …...
Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Regolamento 16 luglio 2014, n. 5.REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 5.Regolamento ai sensi dell’art. 22 L. n. 247/12 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori Sostituito dal Regolamento 20 novembre 2015, n. 1
Regolamento 16 luglio 2014, n. 5.Regolamento ai sensi dell’art. 22 L. n. 247/12 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori Sostituito dal Regolamento 20 novembre 2015, n. 1
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iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superioriCONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (26 febbraio 2016) Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.3 del 12-1-2016)
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo art. 22;Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 del Consiglio Nazionale Forense sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale ed inparticolare l'art. 2 che istituisce la Scuola Superiore dell'Avvocatura per Cassazionisti che opera mediante un Consiglio diSezione;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;Ritenuta l'opportunita' di avvalersi per il supporto tecnico informatico connesso alle procedure di selezione del Cineca Consorzio Interuniversitario;
Indice
una procedura selettiva, per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della leggen. 247, del 31 dicembre 2012.
Art. 1 Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'Albo che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2 e abbiano superato la prova di accesso di cui all'art. 4 del presente Bando. Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:a) l'iscrizione all'Albo da almeno otto anni;b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;c) non essere soggetto, al momento di presentazione delladomanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'Albo ai sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al comma successivo;e) di godere dei diritti civili e politici.Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri di effettivita'nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del …...
Iscrizione per anzianità all'albo dei patrocinanti in Cassazione per anzianità solo fino al 2 febbraio 2016 Iscrizione per anzianità all'albo dei partocinanti in Cassazione fino al 2 febbraio 2016 avendo maturato i requisiti previsti dalla vecchia normativa. Per gli altri è necessario frequentare la scuola superiore dell'avvocatura e superare l'esame. (Circolare Cnf n. 95 del 3 Dicembre 2015 - Comunicazione estratta dal sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna)
Albo speciale degli avvocati abilitati innanzi alle giurisdizioni superiori - Circ. 95 del 3 dicembre 2015 - Albo speciale degli avvocati abilitati innanzi alle giurisdizioni superioriLa Commissione consultiva del C.N.F. ha adottato un parere che chiarisce la portata della norma transitoria contenuta nell'art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 247/2012, relativa all'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori secondo la normativa previgente.
Il C.N.F. evidenzia che ai sensi dell'art. 22, comma 3, secondo periodo ("allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa"), potranno chiedere direttamente l'iscrizione all'Albo speciale anche coloro che avevano già maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (ossia al 2 febbraio 2013) ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 22, comma 4 ("possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"), li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 2 febbraio 2016).
Pertanto, l'avvocato che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 247/2012 aveva maturato i requisiti di anzianità previsti dalla previgente normativa (12 anni dalla data del giuramento: art. 33 del r.d.l. n. 1578/1933) o li maturi entro i tre anni dalla sua entrata in vigore (dunque entro il 2 febbraio 2016) potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere nessun corso o esame.
L'unico limite che viene quindi in essere ai fini dell'iscrizione all' …...
legittimo il regolamento sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superioriIl Tar del Lazio ha promosso il regolamento CNF n. 5/2014, di attuazione dell'articolo 22 della legge 247/2012 sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E' stata depositata ieri la sentenza che rigetta il ricorso per illegittimità. Per i giudici amministrativi, il regolamento è rispettoso delle previsioni legislative e si fa carico delle eventuali dificoltà logistiche derivanti dal fatto che la sede principale dei corsi è Roma prevedendo che 1/3 delle lezioni posono essere svolte in forma decentrata presso le sedi degli ordini distrettuali. Tar Lazio Decisione n. 12268/2014
Tar Lazio Decisione n. 12268/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presenteSENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13679 del 2014, proposto da:- Associazione Italiana dei Giovani Avvocati (AIGA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto De Chiara, Claudio Guadagnuolo, Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Fiorentino in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 11;- Battisti Enrico, Zucchetti Chiara, Morosin Claudia, Zurlo Federica, rappresentati e difesi dagli avv. Alberto De Chiara, Francesco Maria Caianiello, Claudio Guadagnuolo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angela Fiorentino in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 11;contro- Consiglio Nazionale Forense (CNF), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Giuseppe Colavitti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le Parioli, 180;- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;per l'annullamento- del regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 5/2014 "regolamento ai sensi dell'art. 22 l. n. 247/12 sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori".
Visti il ricorso e i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale Forense e di …...
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