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Art. 7.(Prescrizioni per il domicilio)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 7.(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.


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Documenti collegati:

Praticante - requisito della residenza del praticante - equiparazione tra residenza e domicilio professionale - Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 40
Il COA di Milano chiede di sapere se debba essere richiesto o meno il requisito della residenza del praticante nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, sia nel caso di praticante che chiede l’iscrizione esibendo attestato della Scuola di Specializzazione, sia nel caso di praticante che dichiara di svolgere la pratica presso uno studio.  La fattispecie, già in precedenza regolata dall’art. 17 del R.D. 1578/33, trova la sua fonte normativa nell’art. 7 espressamente richiamato dall’art. 41, comma 3 della L. 247/2012, che, eliminato il concorrente requisito della residenza di cui alla previgente legislazione, prescrive che l’Avvocato si debba iscrivere nell’Albo del circondario del Tribunale del luogo ove ha il domicilio professionale, coincidente il più delle volte con quello in cui svolge in maniera principale la professione.Già con suo parere in data 16 luglio 2010 n. 36 questa Commissione aveva ritenuto che la norma introdotta dall’art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 sulla equiparazione tra residenza e domicilio professionale si applicasse anche al praticante avvocato, considerato che la nozione di attività professionale non poteva che ritenersi estesa a tutte le attività ad essa collegate e prodromiche, quali la formazione del tirocinante per l’esame di stato; in tal caso tuttavia il domicilio professionale a cui doveva aversi riguardo era quello dello studio legale del dominus.Ritiene pertanto la Commissione che non debba essere richiesto il requisito della residenza del praticante nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, venendo in rilievo unicamente il domicilio professionale, coincidente con quello dello studio legale del dominus ove svolge la pratica.Consiglio nazionale forense, parere 24 giugno 2015, n. 40 …...
domicilio professionale - praticante durata massima sei anni - Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 55
Il COA di Orvieto ha posto i seguenti quesiti: 1. Se le prescrizioni per il domicilio recate dall’art. 7, commi 1, 2 e 3, della Legge 247/12 siano applicabili a tutti gli iscritti, ovvero solo a quelli che si sono iscritti dopo l’entrata in vigore della nuova legge professionale. 2. Se, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della summenzionata legge, il COA possa iscrivere nel Registro dei Praticanti colui che abbia già terminato la pratica forense presso altro foro, ove abbia altresì conseguito il certificato di compiuta pratica, anche dopo il decorso del sesto anno dall’inizio della pratica. La Commissione ritiene di poter rendere i pareri richiesti nei termini di seguito precisati.In ordine al quesito n. 1L’applicabilità dell’art. 7 Legge n. 247/12 non è subordinata ad alcun adempimento intermedio. Essa, infatti, detta regole di carattere generale, alle quali ogni iscritto dovrà attenersi, a decorrere dell’entrata in vigore della nuova normativa (2 febbraio 2013). Alcune di esse, infatti, erano già indicate nel RDL 1578/33: all’art. 17 per quanto concerne il domicilio professionale, seppur senza più cenno al concorrente requisito della residenza anagrafica; all’art. 16, comma 2, per quanto riguarda la previsione in forza della quale l’Ordine è tenuto a pubblicare l’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui all’art. 16, c.7, D.L. 29.11.2008 n. 185.Altre, ovverosia quelle relative ai rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con i magistrati ed agli eventuali uffici stabiliti al di fuori del circondario, attengono a principi di superiore opportunità desumibili sia dalle norme codicistiche afferenti le ipotesi di astensione, sia dalle cospicue responsabilità attribuite ad ogni Consiglio dell’Ordine con riguardo al controllo ed alla vigilanza nei confronti degli iscritti.Al quesito va pertanto risposto come segue:“Le prescrizioni per il domicilio recate dall’art. 7 Legge n. 247/2012 sono immediatamente applicabili nei confronti sia degli Avvocati che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale (2 febbraio 2013), sia, ovviamente, degli Avvocati che sono stati iscritti successivamente alla data anzidetta.”.In ordine al quesito n. 2È preliminare osservare come la nuova normativa in tema di …...

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