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Art. 3.(Doveri e deontologia)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. (GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

Art. 3.(Doveri e deontologia)

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Documenti collegati:

Stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale - Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025
In materia disciplinare non opera il principio di stretta tipicità dell’illecito In materia disciplinare non opera il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale “norma di chiusura”, consente, mediante l’art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla base di tale previsione precettiva, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità.Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025 …...
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Doveri di probità, dignità e decoro - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31227 del 29 dicembre 2017
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Doveri di probità, dignità e decoro - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 30993 del 27 dicembre 2017
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Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 130
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico” Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 130   …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 130
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico” Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 settembre 2017, n. 130   …...
Illecito disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017 …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 91
L’illecito disciplinare “atipico” Il codice deontologico forense è tuttora ispirato al principio già affermato in tema di norme penali incriminatrici a forma libera, per le quali la predeterminazione e il criterio dell’incolpazione vengono validamente affidati a concetti diffusi (id est principi), generalmente compresi nella collettività` in cui il giudice opera, i quali sono utilizzati per classificare, stabilizzare e sanzionare quei comportamenti illeciti non espressamente previsti. Il nuovo Codice Deontologico Forense è infatti informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata e tassativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa; iii) nel determinare la sanzione deve tenersi conto, tra il resto, della compromissione dell’immagine della professione forense. Le sanzioni vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 91 …...
Norme deontologiche - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017
Il potere del CNF di emanare norme deontologiche è conforme a legalità Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono legittima fonte secondaria di produzione giuridica (art. 3, co. 2, disposizioni sulla legge in generale), sicché va in proposito esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, anche perché le tipologie delle pene disciplinari e l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo ove graduabili, sono prestabilite dalla normativa statuale (L. n. 247/2012 già R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382) Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017   …...
Illecito disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382). Corte di Cassazione, SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017   …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”, in combinato disposto con l’art. 9 ncdf (“Doveri di probita`, dignita`, decoro e indipendenza”), già artt. 5 e 6 codice previgente. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61 …...
Illecito disciplinare - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256). Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017 …...
Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 410 …...
illecito disciplinare atipico o tipizzato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 150
illecito disciplinare “atipico” tipizzato Nella norma deontologica, la tipizzazione della condotta deve essere perseguita “per quanto possibile” (art. 3 legge n. 247/2012), sicché l’illecito è tipico o tipizzato ‘di regola’, ma può essere ricostruito anche sulla base della norma di chiusura, che è contenuta nella legge forense medesima (articolo 3, co. 3, cit.). (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato dal COA di appartenenza per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza sanciti dall’art. 6 del Codice Deontologico Forense previgente. La delibera veniva impugnata al CNF, eccependo la mancanza di tipizzazione dell’illecito della norma contestata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 150 l_247_2012_03 …...

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