Nessuna proroga alla normativa transitoria prevista per l’esame di abilitazione forense. Dal 2018 l’esame si svolgerà ai sensi dell’art. 46, art. 47 L. 247/2012 e del DM n.48/2016. Eliminati i codici commentati.
La legge 205/2017, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, pubblicata sulla g.u 29.12.2017, ha apportato alcune modifiche alla legge professionale forense (legge 247/2012). Fra l’altro è stato modificato il comma 6 dell'articolo 46 con la sostituzione delle parole “diritto comunitario e internazionale privato” “in diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato”.
Nessuna modifica è stata effettuata all'articolo 49 ove era prevista la normativa transitoria: 1. Per i primi cinque anni - fino al 2017 - dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
L’emendamento proposto, in sede di approvazione della legge, è stato respinto, probabilmente a conferma della decisone del Ministro della Giustizia di non prorogare ulteriormente la normativa transitoria.
Con la completa applicazione delle norme su richiamate alcune importanti novità riguarderanno per lo svolgimento
- della prova scritta
- I candidati possono portare per la prova esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il timbro di riconoscimento della commissione distrettuale, la data in cui è effettuato il controllo ed il visto di uno dei suoi componenti sono apposti sulla prima di copertina dei testi di legge ammessi. (DM 48/2016)
- della prova orale:
Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base alimentato a norma dell'articolo 7, comma 1. Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere. Ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso. (DM 48/2016)