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art. 60 - Astensione dalle udienze

Art. 60 - Astensione dalle udienze - codice deontologico forense

Art. 60 - Astensione dalle udienze

1. L'avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle udienze e alle altre attività giudiziarie quando l'astensione sia proclamata dagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di autoregolamentazione e alle norme vigenti.

2. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori costituiti.

3. L'avvocato non può aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.

4. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, ne può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 


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Documenti collegati:

Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalla udienze – Comunicazione all’avvocato di controparte – Necessità –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2004, n. 166
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalla udienze – Comunicazione all’avvocato di controparte – Necessità –Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2004, n. 166 Comunicazione effettuata in udienza – Legittimità. Il professionista che abbia deciso di non aderire alla astensione dalle udienze, ex art. 39 c.d.f., deve comunicare, in tempo congruo, agli altri difensori costituiti la sua decisione di voler svolgere regolarmente la propria attività; tuttavia, si può ammettere che la comunicazione di non aderire all’astensione sia data in udienza, alla sola condizione che il difensore di controparte sia messo nella possibilità di svolgere, a sua volta, il proprio dovere professionale. Si ritiene, infatti, che ove la trattazione della causa pregiudichi gli interessi della parte assistita, anche l’avvocato che aderisce all’astensione possa sviluppare le proprie difese senza incorrere nella violazione dell’articolo 39 II comma c.d.f.. Pertanto, assolto l’onere di informazione l’avvocato che non intenda aderire alla astensione può svolgere normalmente l’attività defensionale, trattando la causa, anche se il difensore di controparte intenda aderire all’astensione. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che aveva dichiarato in una prima udienza di non voler aderire all’astensione, in quanto l’azione richiesta era motivata dalla urgenza e dal pericolo di lesione del diritto della parte, mentre in una udienza successiva, non ricorrendo le ipotesi di urgenza, aveva anche lui aderito all’astensione promossa dagli organi forensi). (Accoglie il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 159/2003). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2004, n. 166 …...
Omessa astensione dalle udienze – Comunicazione all’avvocato di controparte – Necessità – Comunicazione effettuata in udienza – Legittimità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 maggio 2003, n. 100
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporto di colleganza – Omessa astensione dalle udienze – Comunicazione all’avvocato di controparte – Necessità – Comunicazione effettuata in udienza – Legittimità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 maggio 2003, n. 100 Il professionista che abbia deciso di non aderire alla astensione dalle udienze, ex art. 39 c.d.f., deve comunicare in tempo congruo, agli altri difensori costituiti, la sua decisione di voler svolgere regolarmente la propria attività; tuttavia, si può ammettere che la comunicazione di non aderire all’astensione sia data in udienza, alla sola condizione che il difensore di controparte sia messo nella possibilità di svolgere, a sua volta, il proprio dovere professionale. Si ritiene, infatti, che, ove la trattazione della causa pregiudichi gli interessi della parte assistita, anche l’avvocato che aderisce all’astensione possa sviluppare le proprie difese senza incorrere nella violazione di cui all’art. 39, II comma, c.d.f.. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che in udienza aveva comunicato al difensore di controparte di non voler aderire all’astensione e di voler svolgere la propria attività). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 febbraio 2001). Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 maggio 2003, n. 100 …...

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