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art. 57 - Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione

Art. 57 - Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione - codice deontologico forense

Art. 57 - Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione

1. L'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.

2.L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori.

3. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.


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