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art. 40 - Rapporti con i praticanti

Art. 40 - Rapporti con i praticanti - codice deontologico forense

Art. 40 - Rapporti con i praticanti

1. L'avvocato deve assicurare al praticante l'effettività e la proficuità della pratica forense, al fine di consentirgli un'adeguata formazione.

2. L'avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

3. L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o amicizia.

4. L'avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere attività difensiva non consentita.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione del divieto di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.


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Documenti collegati:

Conferimento mandato difensivo a praticante avvocato – Responsabilità disciplinare ex art. 26 c.d.f. – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 133
Avvocato – Norme deontologiche – Conferimento mandato difensivo a praticante avvocato – Responsabilità disciplinare ex art. 26 c.d.f. – Sussistenza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 133 Deve ritenersi sussistente la responsabilità disciplinare ex art. 26 c.d.f. del professionista forense che, “dominus” o non, incarichi il praticante avvocato pur abilitato al patrocinio per farsi rappresentare in una causa civile dal valore indeterminato. Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 133 …...

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