art. 06 - Dovere di evitare incompatibilità
Art. 6 - Dovere di evitare incompatibilità
1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.
2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.
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Documenti collegati:
Il COA di Napoli Nord formula quesito relativo alla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti avvocati soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza o ad altro corpo armato dello Stato, sui quali gravi obbligo di referto o denuncia.
Il COA di Napoli Nord formula quesito relativo alla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti avvocati soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza o ad altro corpo armato dello Stato, sui quali gravi obbligo di referto o denuncia.
La Commissione ritiene di non doversi al riguardo discostare dal proprio consolidato orientamento in materia alla cui stregua “l’appartenente alle Forze dell’Ordine, in considerazione dell’obbligo di rapporto o di denuncia funzionalmente connesso al suo status (che, a differenza di altre categorie di dipendenti pubblici, non consente di distinguere l’attività di servizio da quelle di altro genere), versa in situazione di immanente conflitto tra i doveri predetti e quello – non di meno rilevante ed altrettanto cogente – di riservatezza discendente dalla frequentazione dello studio professionale per l’esercizio effettivo della pratica forense” (così il parere n. 34/2012 ma cfr. anche, ex multis, il parere n. 20/2012).
Consiglio nazionale forense, parere del 16 gennaio 2019, n. 7 …...
Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse - Tar Lazio, sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016
Mediatore e avvocato: incompatibilità e conflitto di interesse L’art. 14 bis d.m. n. 180/2010(*) è illegittimo per eccesso di potere.
Tar Lazio, Sez. I (pres. Volpe, rel. Correale), sentenza n. 3989 del 1° aprile 2016(*) “Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. Chi ha svolto l’incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali …...
L’insegnante di scuola primaria è (ora) incompatibile con la professione forense - Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21949 del 28 ottobre 2015
L’insegnante di scuola primaria è (ora) incompatibile con la professione forense
L’attività di insegnante, seppur part-time, in una scuola primaria statale è incompatibile con l’esercizio della professione forense.Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 21949 del 28 ottobre 2015 …...
Avvocato e procuratore – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21949 del 28/10/2015
Nuovo ordinamento professionale - Incompatibilità tra attività forense e di insegnante elementare - Sussistenza - Retroattività - Portata.
Nel nuovo ordinamento professionale forense sussiste incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato ed attività di insegnante, sia pure a tempo parziale, in scuola primaria, e la nuova legge, più restrittiva sul punto, si applica anche alle domande di iscrizione avanzate anteriormente, ma ancora in corso al momento di entrata in vigore dello "ius superveniens", se il termine per la relativa deliberazione da parte del Consiglio dell'ordine non era ancora scaduto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 21949 del 28/10/2015 …...
Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103
Il conflitto di interessi dell’avvocato dipendente pubblico part time - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103
L’art. 1, comma 56 bis, L. n. 662/96 vieta all’avvocato dipendente pubblico iscritto all’Ordine in regime di part time, di assumere la difesa di una parte se in contrasto con gli interessi della p.a., quand’anche questa non sia parte processuale del rapporto.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 20 luglio 2012, n. 103 …...
incompatibilita' - Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA - Natura pubblicistica degli enti - Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 03.05.2005 n. 9096
Avvocati - Art. 3 del R.D.L. 1578/1933 incompatibilita' dell’esercizio delle professioni di avvocato Iscrizione all’albo speciale - Natura pubblicistica degli enti
Art. 3 del R.D.L. 1578/1933 incompatibilità dell’esercizio delle professioni di avvocato Iscrizione all’albo speciale -
Natura pubblicistica degli enti (Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 03.05.2005 n. 9096)SVOLGIMENTO DEL PROCESSOL’avv. (omissis) iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal 16 novembre 1989, in data 13 settembre 2001 ha instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA, in qualità di responsabile dell’Ufficio Legale, ed ha richiesto al COA di Roma di essere iscritto all’elenco speciale dello stesso ordine ex art. 3, la IV comma lett. b) R.D.L. 1578/1933.Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma con deliberazioni del 7 novembre 2002, e del 19 novembre 2002, notificate rispettivamente il 21 novembre 2002 e il 16 gennaio 2003 respingeva la richiesta di trasferimento dell’iscrizione dell’avv. (omissis) dall’Albo degli Avvocati del libero foro all’elenco speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari inerenti all’ufficio cui sono addetti e disponeva conseguentemente la sua cancellazione dall’Albo ordinario per incompatibilità.Ciò sull’assunto che “l’AMA è attualmente, una società per azioni, a seguito di trasformazione dell’originaria azienda e non viene dedotta, ai fini della richiesta dell’avv. (omissis), una oggettiva natura pubblicistica della stessa”.Il Consiglio di Roma soggiungeva altresì che “diritto quesito” di cui all’art. 3 della legge 218/90 è utilizzabile nell’ipotesi in cui gli enti trasformatisi in società per azioni mantengano un proprio ufficio legale già esistente, avvalendosi di legali che già ne facevano parte, non invece nell’ipotesi in cui sia instaurato -come nel caso di specie - un nuovo rapporto di lavoro.Avverso la deliberazione del COA, l’avv. (omissis) proponeva ricorso, svolgendo le seguenti censure:1) in primo luogo la violazione dell’ari 3 della R.D.L. 1578/33 ove si esclude l’assimilazione dell’AMA a qualsiasi istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.2) In secondo luogo la disparità di trattamento rispetto ai …...
fine
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