art. 04 - Volontarietà dell'azione
art. 4 - volontarietà dell'azione
1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 16 luglio 2019
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 16 luglio 2019
Riferimenti normativi: l_247_2012_03, l_247_2012_51, ncdf04, ncdf20, ncdf21 …...
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità - Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 giugno 2019
Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 12 giugno 2019
Riferimenti normativi: l_247_2012_03, l_247_2012_51, ncdf04, ncdf20, ncdf21
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 settembre 2018, n. 112
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Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38
Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito) - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38
In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 aprile 2018, n. 38 …...
Illecito disciplinare: interpretazione della norma - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
Illecito disciplinare: l’errata interpretazione della norma deontologica non scusa
La «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 del nuovo Codice Deontologico (già art. 3 codice previgente) consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
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Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 181
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Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 21 novembre 2017, n. 178
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Illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilita`.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139
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La suitas - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 113
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilita`.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2017, n. 113
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La suitas - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 91
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilita`.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 13 luglio 2017, n. 91
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La suitas - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 79
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilita`.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 3 luglio 2017, n. 79 …...
La suitas - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilita`.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 61 …...
La suitas - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilita`.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 marzo 2017, n. 9 …...
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico” - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, ma impone l’applicazione dell’art. 21 del nuovo CDF secondo il quale: i) oggetto della valutazione degli Organi giudicanti deve essere il comportamento complessivo dell’incolpato; ii) le sanzioni debbono essere adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa, e vanno quindi scelte ed inflitte fra quelle previste dal successivo art. 22.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206 …...
sussistenza illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 novembre 2015, n. 173
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 30 novembre 2015, n. 173
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Illecito penale e prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137
Illecito penale e prescrizione disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137
In caso di identità dei fatti tra processo penale e procedimento disciplinare, il dies a quo per la decorrenza della prescrizione è quello della definitività della sentenza penale che costituisce fatto esterno alla condotta.Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 18 settembre 2015, n. 137 …...
sussistenza illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 139
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 139
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sussistenza illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 settembre 2015, n. 142
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sussistenza illecito disciplinare - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
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Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento – Valutazione del giudice disciplinare – Limiti – Giudicato – Efficacia – Ampiezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 settembre 2011, n. 149
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza di patteggiamento – Valutazione del giudice disciplinare – Limiti – Giudicato – Efficacia – Ampiezza - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 settembre 2011, n. 149
In tema di rapporti tra la sentenza di patteggiamento ed il grado di autonomia di valutazione in ordine al disvalore della condotta da riconoscersi al giudice disciplinare (nella specie, l’aver posto in essere una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione), quest’ultimo, alla luce del quadro normativo conforme a costituzione, non può spingersi oltre nello scrutinio del fatto quale risulta irretrattabilmente scolpito nella sentenza di applicazione della pena su richiesta, così come deve ritenersi ad esso preclusa qualsiasi indagine circa l’illiceità del fatto e la responsabilità dell’interessato: tanto più quando il ricorrente, come nel caso di specie, non offra comunque argomenti al fine di consentire – conformemente ad un recente orientamento del giudice di legittimità che consente al giudice disciplinare di contestualizzare il fatto entro i limiti non contrastanti col giudicato formatosi – una diversa valutazione degli accadimenti risultanti dalla sentenza di patteggiamento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 12 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 29 settembre 2011, n. 149 …...
fine
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