art. 4 - Volontarietà dell'azione
art. 4 - volontarietà dell'azione
1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.
2. L'avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
PRECEDENTE FORMULAZIONE
art. 3.Volontarietà dell'azione. [Comportamento complessivo dell'incolpato - Addebiti vari stesso procedimento]
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
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Documenti collegati:
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