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pec – obbligo

pec – obbligo

L'art. 16 comma 7 del DL 185/2008, convertito nella Legge 2/2009, stabilisce che tutti i Professionisti iscritti negli Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato devono comunicare entro il 29.11.2009, ai rispettivi Ordini o Collegi, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L’obbligo di attivare la P.E.C. non è sanzionato dalla suddetta normativa. E’ però, necessario tener presente che l’Avvocato in virtù di detta norma, è tenuto a comunicare l’indirizzo al proprio Ordine e, pertanto, la attività omissiva potrebbe essere considerata un illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 24 del Codice Deontologico.

I commi 6 e 7 di detto articolo prevedono l’adempimento di istituire “una casella di posta certificata anche da parte delle imprese costituite in forma societaria e delle Amministrazioni pubbliche.

Il comma 9 infine precisa che “Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo”.

Questa procedura determinerà un sistema  di comunicazione analogo  a quello oggi attuato con il sistema tradizionale delle raccomandate.