Skip to main content

Albo dei gestori della crisi d’impresa: entrata in funzione dell’Albo e presentazione delle domande ai fini del primo popolamento ( 4 gennaio 2023)

OGGETTO: Albo dei gestori della crisi d’impresa (art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) - entrata in funzione dell’Albo e presentazione delle domande ai fini del primo popolamento

Come noto, l’articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, ha istituito presso il Ministero della giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste nel Codice della Crisi d’impresa e dell'Insolvenza (in breve “Albo”).

In particolare, l’articolo 357 del decreto legislativo cit. ha stabilito che “Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400  sono stabilite  : a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356; b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2; c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento. ”.

In attuazione dell’articolo 357 cit., con decreto del Ministro della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 è stato adottato il “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”.

L’articolo 3 del decreto ministeriale cit., in particolare, stabilisce che “l'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento (comma 1); che esso è suddiviso in una parte pubblica ed in una parte riservata (comma 2), quest’ultima accessibile solo a “magistrati ... [e] dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili’ (comma 4); che “l’albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia” (comma 3) e che “l'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche’ (comma 5).

Per il funzionamento dell’Albo la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia l’analisi statistica e le politiche di coesione ha sviluppato un applicativo che consente l’accesso e la gestione dell’Albo in modalità telematica e tiene conto dei requisiti richiesti a ciascuna delle tipologie di soggetti interessati all’iscrizione (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, studi professionali associati e società tra professionisti, altri soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative).

Con disposizione del Capo di Gabinetto del 3 gennaio 2023 (prot. GAB 0000251.U) è stato comunicato che a partire dal 5 gennaio 2023 alle ore 12.00 i soggetti interessati all’iscrizione all’Albo potranno inserire le domande sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.

Inoltre, ai fini della consultazione da parte dei Magistrati per la selezione dei gestori da nominare nelle procedure regolate dal Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza e da parte del pubblico in generale, l’Albo sarà disponibile dopo il primo popolamento straordinario, all’esito della procedura di verifica delle domande presentate.

Per offrire ai tribunali un Albo adeguatamente popolato - che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi - e, al contempo, per assicurare la par condicio quanto ai tempi di iscrizione all’Albo, è necessario dedicare un periodo iniziale al primo popolamento dell’Albo. Fino al 31 marzo 2023, in funzione della creazione di un primo elenco di soggetti incaricabili nelle procedure indicate, si svolgerà la fase di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati all’iscrizione e di valutazione delle stesse ad opera dell’ufficio competente.

A partire dal 1° aprile 2023 l’Albo sarà, pertanto, accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati, nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 3 del decreto ministeriale 3 marzo 2022, n. 75 e nei termini di cui all’art. 5, comma secondo del decreto ministeriale. Nelle more, quindi, l’assegnazione degli incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria proseguirà in conformità alle prassi attualmente vigenti.

Dalla data del 1° aprile 2023 l’Albo sarà costantemente aggiornato, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si invitano le SS.LL. a fornire agli iscritti ai rispettivi ordini la massima diffusione della presente comunicazione.

Roma, 4 gennaio 2023

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo