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Crisi d’impresa: pronto l’Albo nazionale di curatori, commissari e liquidatori - dm pubblicato sulla G.U.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 3 marzo 2022, n. 75 - Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. (GUn.143 del 21-6-2022) Vigente al: 6-7-2022

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante: «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, comma 1, legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto, in particolare, l'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

Visto, in particolare, l'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di stabilire le modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'albo, le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia, nonchè l'importo del contributo a carico degli iscritti per l'iscrizione e il mantenimento dell'albo;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 6 febbraio 2020, concernente l'individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che in data 24 giugno 2021 ha espresso il parere n. 248;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1808/2021, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2021;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2022;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Codice»: il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

b) «albo»: l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza istituito dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

c) «responsabile»: il direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

Art. 2 Tenuta e aggiornamento dell'albo

1. L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.

2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 356 e 357 del Codice nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. L'albo è articolato in due sezioni:

a) sezione ordinaria;

b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice.

4. L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI.

5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Art. 3 Modalità di tenuta dell'albo

1. L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

2. L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, la sezione dell'albo nella quale è iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.

3. L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in un'area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo.

4. Possono accedere alla parte riservata dell'albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonchè, limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

5. L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata.

6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'albo.

Art. 4 Iscrizione nell'albo

1. Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:

a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione;

b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:

1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;

2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;

c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività, la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società;

d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;

e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità;

f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;

g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;

h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice.

3. In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.

4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina.

6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'articolo

3, comma 5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto di cui al primo periodo.

7. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5 Procedimento per l'iscrizione

1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile.

2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo:

a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice;

b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice;

c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

4. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5.

5. Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

Art. 6 Sospensione e cancellazione d'ufficio

1. Il responsabile, se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 356, comma 2, del Codice, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli, ove sia possibile regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il responsabile dispone la cancellazione dall'albo. Il responsabile procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 356, comma 3, del Codice.

2. Il responsabile, quando sono stati segnalati fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno. In particolare, compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo, il fatto che siano state disposte dall'organo competente tre revoche degli incarichi conferiti o l'avvio di procedimento disciplinare per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. In caso di ulteriore revoca dell'incarico intervenuta decorso il periodo della sospensione disposta a seguito delle tre revoche di incarichi ai sensi del secondo periodo, il responsabile può disporre la cancellazione dell'iscritto dall'albo. Il responsabile può altresi' procedere alla sospensione in caso di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), del Codice, fino all'esito del procedimento o fino alla pronuncia di sentenza di primo grado di proscioglimento o assoluzione, anche se soggetta a impugnazione.

3. Il responsabile adotta i provvedimenti di sospensione o di cancellazione con decreto succintamente motivato che comunica all'interessato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di cui all'articolo 4.

4. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, il responsabile comunica, a mezzo PEC, i motivi che comportano l'adozione del provvedimento ed assegna all'interessato un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per eventuali osservazioni scritte.

Art. 7 Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto

1. L'iscritto all'albo può chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall'iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.

2. L'iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle sezioni in cui esso si articola, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

Art. 8 Contributo per l'iscrizione e per il mantenimento dell'albo

1. Per l'iscrizione all'albo è dovuto un contributo di euro centocinquanta.

2. Per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.

3. Per gli iscritti o per i soggetti che formulano richiesta di iscrizione in entrambe le sezioni dell'albo, il pagamento del contributo per l'iscrizione alla sezione ordinaria e del contributo di cui al comma 2 si intende comprensivo anche dei contributi dovuti per l'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), e per il suo mantenimento.

4. I contributi di cui al comma 2, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

5. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al comma 2, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'albo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.

6. In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, è disposta la cancellazione dall'albo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3. In tal caso non è consentita una nuova iscrizione all'albo prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.

7. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

8. L'ammontare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9 Modalità di versamento del contributo

1. Il pagamento del contributo previsto dall'articolo 8 è effettuato mediante:

a) versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. I contributi sono versati sull'apposito capitolo 2413/24 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Art. 10 Autorità' preposta alla vigilanza e al controllo e monitoraggio sul funzionamento dell'albo

1. Il responsabile vigila sull'albo nonchè sull'attività degli iscritti.

2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli ordini professionali interessati comunicano al responsabile i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice e tutte le circostanze rilevanti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

3. Per il concreto esercizio della vigilanza di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia trasmette al responsabile i dati relativi all'anno precedente concernenti:

a) il numero totale di iscritti e il numero di iscritti distinti per categoria di appartenenza;

b) gli incarichi complessivamente conferiti nell'anno precedente, distinguendo, all'interno del dato complessivo, gli incarichi per tipologia di procedura concorsuale e gli incarichi conferiti dal singolo ufficio giudiziario;

c) il numero di sospensioni e cancellazioni, distinguendo tra quelle volontarie e quelle disposte d'ufficio;

d) il numero di segnalazioni pervenute dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 11 e l'eventuale esito.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 3,

il responsabile procede alla loro elaborazione e formula eventuali proposte di interventi correttivi e integrativi della disciplina sulla tenuta o sul funzionamento dell'albo.

Art. 11 Cooperazione ai fini dell'attività di vigilanza

1. L'autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina del curatore, del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale comunica al responsabile, con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 6 e l'eventuale revoca dell'incarico. Allo stesso modo procede il referente dell'OCRI in relazione ai componenti del collegio di cui all'articolo 17 del Codice.

Art. 12 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 marzo 2022

Il Ministro della giustizia Cartabia

Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1414