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Correttivo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – Il Parere del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle disposizioni integrative e correttive del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"

 REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 2 aprile 2020 e del 23 aprile 2020

NUMERO AFFARE 00244/2020

OGGETTO: Ministero della giustizia

 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

 

LA SEZIONE

 

Vista la nota di trasmissione n. 2663 del 9 marzo 2020, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

 

Esaminati gli atti e uditi, nelle adunanze di giorno 2 aprile e 23 aprile 2020, i relatori, cons. Vincenzo Neri, Paolo Carpentieri, Antimo Prosperi, Michele Pizzi, Paolo Aquilanti, Aurelio Speziale, Giuseppe Rotondo, Giuseppe Chinè e Claudio Tucciarelli;

 

Premesso:

 

1. Con nota 9 marzo 2020 n. 2663 il Ministero della giustizia ha inviato, per il prescritto parere, lo schema di decreto legislativo, regolarmente “bollinato” dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, unitamente alla relazione tecnica, alla relazione illustrativa e all’ATN. Alla documentazione risulta altresì allegata la richiesta di esenzione dall’analisi di impatto della regolazione (AIR), regolarmente vistata dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

In data 31 marzo 2020, con nota prot. n. 3298, il Ministero del lavoro ha espresso formale concerto sottoscritto dal Capo di Gabinetto, d’ordine del Ministro. Anche il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota 27 marzo 2020, prot. n. 4059, ha espresso regolare concerto, quest’ultimo sottoscritto dal Capo dell’ufficio del coordinamento legislativo, sempre d’ordine del Ministro.

 

2. La legge 8 marzo 2019, n. 20 ha introdotto una Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. La legge consta di due soli articoli: l’articolo 1 introduce la delega e l’articolo 2 reca Disposizioni finanziarie. L’articolo 1 prevede che “1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi”.

 

3. Il Ministero della giustizia riferisce che l’esercizio della suddetta delega mira ai seguenti quattro obiettivi: 1) emendare il testo del decreto legislativo n. 14 del 2019 da alcuni refusi ed errori materiali; 2) chiarire il contenuto di alcune disposizioni; 3) apportare alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito “codice”); 4) integrare la disciplina del codice, in coerenza con i principi ed i criteri già esercitati, di cui alla legge delega n. 155 del 2017, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti.

 

4. Le modifiche apportate non rispondono a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal codice del 2019 e si limitano, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi.

 

5. In via generale, la Sezione rileva la necessità di rivedere il testo del decreto correttivo per adeguarlo, sul piano della tecnica redazionale e anche con riguardo alla punteggiatura, alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92 “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi” (in G.U. n. 97 del 27 aprile 2001) e 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 “Guida alla redazione dei testi normativi” (in G.U. n. 101 del 3 maggio 2001).

 

In particolare, la Sezione osserva che l’Amministrazione ha preferito ricorrere frequentemente alla soluzione dell’integrale sostituzione di interi articoli o commi anche per aggiunte e inserimenti minimi, con conferma integrale (per il resto) del testo vigente. La rinnovazione integrale della fonte normativa non è, invece, necessaria né corrispondente al carattere meramente integrativo e correttivo del decreto legislativo.

 

Si raccomanda pertanto di formulare il decreto correttivo con la tecnica della novella, limitandolo alle sole disposizioni effettivamente modificate, così evitando la riproduzione integrale nel decreto di intere disposizioni identiche a quelle contenute nel decreto legislativo n. 14 del 2019, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

6. Sempre in via generale, la Sezione prende favorevolmente atto del rinvio dell’entrata in vigore del codice al 1° settembre 2021 (articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23). Fatto salvo quanto si dirà nelle osservazioni sull’articolo 43 (cui si rinvia), si tratta di scelta opportuna per evitare che il codice entri in vigore in un momento prossimo all’attuale emergenza sanitaria che, inevitabilmente, sta già causando pesanti ripercussioni sull’economia.

 

In questo periodo potranno anche individuarsi differenti regole per la gestione delle crisi d’impresa derivanti dall’emergenza sanitaria, differenziando semmai il trattamento delle crisi economiche in cui le imprese si trovavano già prima dell’emergenza sanitaria da quelle derivanti dalla predetta emergenza.

 

7. Passando all’esame dell’articolato, va premesso che la Sezione si esprimerà unicamente sulle disposizioni meritevoli di osservazioni.

 

 

Articolo 7

 

1. L’articolo 7 introduce modifiche al Capo IV (Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza) del Titolo III (Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza) della Parte I del decreto legislativo n. 14 del 2019. Il Capo IV racchiude la disciplina dell’accesso ai meccanismi processuali delle diverse procedure concorsuali giudiziali di regolazione e gestione della crisi e dell’insolvenza del debitore. Consta di tre Sezioni, dedicate, rispettivamente, alla Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (Sezione I, articoli 37-39), al Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (Sezione II, articoli 40-53) e alle Misure cautelari e protettive (Sezione III, articoli 54-55).

 

2. È su questa disciplina che intervengono le norme correttive e integrative recate dall’articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame.

 

3. Il comma 10 incide sull’articolo 51, che disciplina le Impugnazioni, aggiungendo, nel comma 14, dopo le parole “della sentenza”, le parole “, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile”. Il detto comma 14 dispone, nel testo attuale, che “Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza”. L’aggiunta qui proposta mira, nel caso di impugnazione della sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione o dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, a consentire (attraverso il rinvio all'articolo 52) che la corte di appello, in presenza di gravi e fondati motivi, possa sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione o disporre l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti. Tale modifica – secondo la relazione illustrativa – sarebbe “funzionale ad evitare di lasciare il debitore senza tutela nei casi in cui l'esecuzione della decisione impugnata possa cagionargli un pregiudizio irreparabile”.

 

Si osserva al riguardo che la scelta ora indicata, pur rientrando nell’ambito della legittima discrezionalità del legislatore e non essendo in sé irragionevole, si pone in contrasto con il principio direttivo di delega della massima accelerazione delle procedure [in particolare con il principio delle “caratteristiche di particolare celerità” enunciato nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 - Princìpi generali – della legge n. 155 del 2017]. Si invita l’Amministrazione a valutare sotto questo profilo l’opportunità di tale modifica.

 

4. Il comma 11 sostituisce integralmente l’articolo 54 del codice, che disciplina la concessione di misure cautelari e protettive.

 

5. Il comma 12 dell’articolo 7 dello schema di decreto in esame apporta infine talune modifiche all’articolo 55 del codice (che disciplina il Procedimento relativo alle misure cautelari e protettive). Viene in particolare interamente sostituito il comma 5, che estende alla corte di appello i poteri cautelari e protettivi previsti dall’articolo 54 nel caso sia adita in sede di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La sostituzione mira a chiarire che la corte di appello esercita i poteri protettivi (di cui all’articolo 54, comma 2) nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4 (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari (di cui all’articolo 54, comma 1) nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, previsto dall'articolo 50.

 

La relazione illustrativa motiva tali modifiche con la finalità “di consentire l'adozione di misure protettive da parte della corte d'appello nel caso di reclamo della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in quanto anche in tal caso potrebbe sussistere l'esigenza di misure protettive”. Mentre “si è limitata la possibilità per la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale alle sole misure cautelari”; apparendo “del tutto improbabile che il debitore si veda respinta l'istanza in proprio di apertura della liquidazione giudiziale, se non in casi di evidente infondatezza della stessa, nel qual caso l'adozione di misure protettive risulta del tutto inopportuna e destinata a non verificarsi mai”. Sarebbero invece i creditori – secondo la relazione illustrativa – quando sia respinta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, “a poter temere che, nelle more del reclamo, il patrimonio o l'impresa del debitore siano esposte a conseguenze non più reversibili compromettendo gli effetti dell'eventuale accoglimento del reclamo e della conseguente apertura della liquidazione giudiziale”.

 

Al riguardo la Sezione rileva che la nuova formulazione (5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 2, possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 1, possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50) comporta che la corte di appello, nel giudizio di reclamo avverso il decreto del tribunale che dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo (articolo 47, comma 4), può dare solo le misure protettive (e non anche quelle cautelari); mentre, nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 50), può dare solo le misure cautelari e non quelle protettive. Lì dove, in base al testo oggi vigente (5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50), la corte di appello dispone di entrambe le misure in questione, ma solo nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50 avverso il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

 

Si invita pertanto l’Amministrazione a valutare attentamente se questa riduzione dei poteri della corte di appello sia realmente necessaria o non rischi di irrigidire eccessivamente il quadro normativo, potendo invece essere preferibile lasciare al giudice la valutazione discrezionale circa la sussistenza dei relativi presupposti e circa l’opportunità di concedere in entrambi i casi sopra delineati sia le misure protettive che quelle cautelari.

  

Articolo 8

 

L’articolo 8 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14) sostituisce integralmente l'articolo 56 (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento), pur intervenendo solo sulle lettere d) e g) del comma 1, e sul comma 4. In particolare, l’articolo 8 amplia il contenuto necessario del piano attestato di risanamento prevedendo che il piano debba anche contenere: a) l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; b) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Nella relazione illustrativa, l’Amministrazione rappresenta che tali integrazioni sono finalizzate ad agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e dell'attestazione che lo accompagna da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria.

 

Si tratta di integrazioni del contenuto minimo dei piani di risanamento importanti e utili in funzione non solo della verificabilità ex post della loro ragionevolezza ma, in primo luogo, della più completa valutazione della sostenibilità e fattibilità dei medesimi da parte dei creditori e dei potenziali finanziatori.

 

Al riguardo, osserva la Sezione che l’Amministrazione, intervenendo sull’articolo 56, non ha considerato un altro elemento che appare fondamentale in ogni piano economico finanziario e del relativo accordo, ossia la durata prevista del piano di risanamento [il comma 2, lettera c), dell’articolo 56 si limita a stabilire che il piano deve indicare “i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria”, che non corrisponde necessariamente con il risanamento dell’impresa]. Ciò premesso, valuti il Governo di prevedere espressamente nell’articolo in esame, tra i contenuti necessari del piano di risanamento, anche la durata prevista dello stesso.

 

 

Articolo 9

 

L’articolo 9 interviene anche sull'articolo 63 (Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi) richiamando opportunamente al comma 1, in luogo delle parole “una transazione fiscale”, la formulazione contenuta all'articolo 182-ter della legge fallimentare e ripresa all'articolo 88 del codice, secondo cui il debitore può proporre ai creditori istituzionali “il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori"; viene conseguentemente eliminata, ai commi 2 e 3, dopo la parola "transazione", la parola "fiscale".

 

Al riguardo, considerato che, a seguito delle predette modifiche la definizione “transazione fiscale” permarrebbe solo nella rubrica dell’articolo 63, deve essere adeguato anche il titolo alle modiche introdotte.

 

 Articolo 10

 

L’articolo 10 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14) interviene sull'articolo 65 (Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), sopprimendo il comma 4, il quale stabilisce la regola per cui la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; in proposito, nella relazione illustrativa si rappresenta che “la disposizione viene più opportunamente collocata negli articoli che disciplinano gli effetti della decisione di apertura del concordato minore o della liquidazione controllata”.

 

Al riguardo si osserva che il principio in discorso appare opportunamente collocato, in via generale, nell’attuale testo dell’articolo 65 e che, comunque, la disposizione non risulterebbe riprodotta nell’ambito degli articoli concernenti il “concordato minore”, mentre figura come integrazione dell’articolo 270 (Apertura della liquidazione controllata), comma 1 (cfr. l’articolo 29, comma 2).

 

 Articolo 11

 

L’articolo 11 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14) interviene, tra gli altri, sull'articolo 68 (Presentazione della domanda e attività dell’OCC), precisando che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC, i professionisti cui affidare le funzioni del suddetto organismo sono “individuati, ove possibile, tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.

 

In proposito, in coerenza con quanto affermato nella relazione illustrativa, si suggerisce di sostituire le parole “ove possibile” con le seguenti: “in via prioritaria”.

 

 Articolo 12

 

Al comma 5, lettera a), che modifica il comma 1 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 14 del 2019, si prevedono specifiche maggioranze per l’approvazione del concordato minore nel caso in cui un solo creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nell’ultimo periodo del novellato comma 1 dell’articolo 79, si disciplina il caso in cui i creditori ammessi al voto siano suddivisi in più classi. In quest’ultima ipotesi si suggerisce di modificare il testo nel seguente modo: “Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nella maggioranza delle classi di creditori”.

 

Il comma 5, lettera b), sostituisce il comma 2 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 14 del 2019. Il novellato comma 2 dell’articolo 79 elenca le varie ipotesi rilevanti ai fini dell’individuazione dei creditori non ammessi al voto e non computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze. Il secondo periodo del predetto comma 2 contempla la seguente clausola generale: “Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi”. Al riguardo la Sezione, al fine di evitare contrasti interpretativi, evidenzia l’opportunità di specificare quale sia l’oggetto e l’ambito di rilevanza del suddetto conflitto d’interessi, considerato che, nella normalità dei casi, ogni creditore è, per sua stessa natura, in conflitto di interessi con qualunque altro creditore ai fini del soddisfacimento del proprio credito sul patrimonio del debitore.

 

Si suggerisce altresì all’articolo 12, comma 5, lettera b), laddove sostituisce il comma 2 dell’articolo 79 del decreto legislativo n. 14 del 2019, di aggiungere, prima della parola “affini”, l’articolo “gli”.

 

Il comma 6, lettera b), sostituisce il comma 4 dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in tema di limitazione dei mezzi di tutela a disposizione del creditore, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento, avverso l’omologa del concordato minore. Il novellato comma 4 dell’articolo 80 ha espunto la sanzione-limitazione in precedenza prevista, con riguardo ai profili di inammissibilità dell’omologa deducibili dal creditore, pur se costui abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento. Si suggerisce di eliminare il riferimento al “reclamo” in sede di omologa, considerato che il novellato articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 prevede ora, in linea generale, che il decreto non è soggetto a reclamo.

 

Il comma 7 sostituisce l’articolo 81 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in tema di esecuzione del concordato minore, riformulando l’intero articolo 81 in consonanza con la novella che ha interessato l’articolo 71 in punto di esecuzione del concordato preventivo. Al comma 5 del novellato articolo 81, la Sezione evidenzia l’opportunità di specificare le ragioni per le quali sia possibile prorogare il termine perentorio entro cui il debitore deve eseguire gli atti esecutivi indicati dal giudice, dal momento che, scaduto tale termine, “il giudice revoca l’omologazione”; inoltre risulta parimenti opportuno individuare il soggetto che possa proporre istanza di proroga - se solo il debitore o anche l’OCC - nonché specificare se il termine prorogato, in determinati casi eccezionali, possa o meno essere oggetto di ulteriore proroga.

 

Il comma 8 sostituisce l’articolo 82 del decreto legislativo n. 14 del 2019. Il comma 2 del novellato articolo 82, in tema di revoca dell’omologazione, prevede due nuovi casi in cui è possibile disporre la revoca de qua: a) mancata esecuzione integrale del piano; b) piano divenuto inattuabile e non modificabile.

 

Per l’ipotesi sub a) – mancata esecuzione integrale del piano – si ritiene necessario coordinare tale previsione con quanto previsto dal novellato comma 5 dell’articolo 81, in quanto la revoca dell’omologazione non viene disposta automaticamente, ma solo allorché il debitore non abbia compiuto gli atti indicati dal giudice nel tempo supplementare eventualmente concesso, qualora sia stata proposta istanza di proroga.

 

È quindi auspicabile che il comma 2 del novellato articolo 82 preveda la seguente clausola di salvezza: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 81, comma 5,”.

 

Per l’ipotesi sub b) – piano divenuto inattuabile e non modificabile – la Sezione richiama l’attenzione sulla necessità di indicare, perlomeno in via esemplificativa, i motivi che rendono il piano de quo non modificabile, stante la gravità delle conseguenze che ne derivano in punto di revoca dell’omologazione.

 

Al comma 3 del novellato articolo 82 si consiglia di sostituire la parola “rendiconto” con “relazione finale”, al fine di rendere il testo conforme al comma 4 dell’articolo 81, ove si fa riferimento alla “relazione finale”.

 

 Articolo 14

 

All’articolo 14, il dispositivo d’integrazione dell’articolo 92 del codice dovrebbe essere “è inserito”, e non “è aggiunta”, riferendolo al numero piuttosto che alla parola.

 

 Articolo 15 

All’articolo 15, comma 1, lettera a), il dispositivo d’integrazione dovrebbe essere “sono inserite” e non “sono aggiunte”.

 

Al comma 2, nelle modifiche all’articolo 97, comma 12, secondo periodo, del codice, la locuzione “periodo precedente” va sostituita con quella più corretta “primo periodo”.

 

Va altresì notato che, nel parere della commissione speciale del Consiglio di Stato reso sullo schema di decreto legislativo qui modificato (n. 2854 del 12 dicembre 2018), era stato osservato che la specialità del contenuto dell’articolo 95 del codice rispetto a quello dell’articolo 97, evidenziata già nella rubrica dell’articolo (e, va aggiunto, dallo stesso incipit normativo dell’articolo 95: “Fermo quanto previsto nell’articolo 97 …”), suggerirebbe un’altra collocazione: la disciplina generale dei contratti pendenti dovrebbe, cioè, precedere quella speciale concernente, appunto, i contratti pendenti – o anche i nuovi contratti – che hanno come controparte una pubblica amministrazione. Il rilievo non è stato recepito e la collocazione dei due articoli è tuttora invertita.

 

 Articolo 16 

All’articolo 16, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere b) e c), il dispositivo di integrazione dovrebbe essere “sono inserite” e non “sono aggiunte”.

 

 Articolo 18 

All’articolo 18, comma 1, il dispositivo d’integrazione dovrebbe essere “è inserito” e non “è aggiunta” riferendolo al numero piuttosto che alla parola.

 

 Articolo 19 

All’articolo 19, comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti parole: “al primo periodo”; e, dopo la lettera b), inserire le seguenti parole: “al secondo periodo”.

 

All’articolo 19, comma 3, lettera a), le parole “e agli obblighi” devono essere sostituite dalle seguenti: “e se il debitore non ottempera agli obblighi”. La modifica deriva dalla considerazione che gli obblighi di cui all’articolo 198, come modificato dal testo in esame, gravano esclusivamente sul debitore.

 Articolo 21 

All’articolo 21, comma 1, lettera a), le parole “nel periodo di sospensione del rapporto e prima della comunicazione di cui al comma 1,” vanno sostituite dalle seguenti: “nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1,”.

 

La modifica tende a rendere il testo maggiormente aderente al comma 1 dell’articolo 189, che stabilisce che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi dalla data di tale sentenza. 

Articolo 25

 

Con riferimento all’articolo 25, comma 1, lettera a), risulta necessario stabilire che le modalità di attuazione del provvedimento di liberazione dell’immobile dai documenti prevedano il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e successive modificazioni.

 

 

Articolo 32 

Il comma 1 dell’articolo 32 dello schema di decreto legislativo sostituisce l’articolo 284 del codice.

 

Il nuovo articolo 284, rubricato “Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo”, al comma 5, secondo periodo, lettera c), prevede che un professionista indipendente debba attestare, tra l’altro, “le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa”.

 

La disposizione risulta non coordinata con il precedente comma 4, ove si precisa che la domanda di concordato preventivo e di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione di debiti “deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese”.

 

Pertanto, anche al fine di evitare difficoltà applicative, al comma 5, secondo periodo, lettera c), dopo la parola “convenienza”, devono essere inserite le seguenti: “, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese,”.

 

Il medesimo comma 5, ultimo periodo, prevede che l’attestazione del professionista indipendente “contiene anche informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese”.

 

Poiché, come peraltro precisato nella relazione illustrativa, la funzione dell’attestazione è quella di fornire tutte le informazioni indispensabili per permettere l’espressione di un giudizio ponderato sulla reale fattibilità del piano o dei piani collegati e sui benefici che ne deriveranno per i creditori, le informazioni contenute nell’attestazione, e relative alla struttura del gruppo ed ai vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese, oltre che analitiche, devono essere complete ed aggiornate. Pertanto, al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola “analitiche”, devono essere inserite le seguenti: “, complete e aggiornate”.

 

Conseguentemente, per esigenze di coordinamento normativo e di maggiore intelligibilità del testo, valuterà il Ministero riferente se integrare anche il comma 4, terzo periodo, del nuovo articolo 284, per precisare che la domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve fornire informazioni non solo analitiche, ma anche complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

 

Il comma 2 dell’articolo 32 dello schema di decreto legislativo modifica in più parti, senza sostituirlo integralmente, l’articolo 285 del codice.

 

Preliminarmente, per ragioni di coordinamento normativo tra i primi due commi dell’articolo 285, al comma 1, primo periodo, deve essere soppressa la parola “concordatario”, la quale non è presente al comma 2.

 

Il comma 2, lettera d), dell’articolo 32 sostituisce il comma 5 dell’articolo 285, stabilendo che i soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale dal piano o dai piani concordatari di gruppo esclusivamente tramite l’opposizione alla omologazione. Per evitare equivoci interpretativi e chiarire quale sia la valutazione rimessa al tribunale che omologa il concordato, al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 285, prima della parola “pregiudizio”, deve essere inserita “predetto”.

 

 

Articolo 35 

L’articolo 35, comma 1, dello schema di decreto legislativo sostituisce il comma 3 dell’articolo 344 del codice, disposizione che disciplina una nuova fattispecie di delitto a carico dei componenti dell’organismo di composizione della crisi per condotte di falsa attestazione.

 

Poiché la disposizione richiama molteplici articoli del codice, senza fare menzione del comma di riferimento, per ragioni di drafting, dopo il richiamo “all’articolo 268” vanno espunti “comma 3,”. Detta modifica non incide sulla univocità del richiamo normativo in esame.

 

 

Articolo 37 

L’articolo 37 dello schema di decreto legislativo apporta modificazioni agli articoli 356, 357 e 358 del codice.

 

Al comma 2 dell’articolo 37, è stato omesso il richiamo agli estremi del decreto legislativo recante il codice, di talché, dopo “comma 1,” devono essere inserite le parole: “del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,”.

 

Il comma 3, lettera b), dell’articolo 37 modifica l’articolo 358, comma 3, lettera c), del codice, disposizione concernente i criteri seguiti dall’autorità giudiziaria per la nomina dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori.

 

L’attuale testo dell’articolo 358, comma 3, lettera c), stabilisce che l’autorità giudiziaria tiene, tra l’altro, conto “delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico”.

 

Lo schema di decreto correttivo intende sopprimere le parole “e di turnazione” ed aggiungere, dopo la parola “incarichi”, le seguenti: “tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente”.

 

Le modifiche proposte si pongono in contrasto con l’articolo 5, comma 2, del codice, secondo cui “Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall’autorità giudiziaria e dagli organi da essa nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza”. Trattasi di una disposizione di carattere generale e di principio, introdotta nell’ambito di un articolo rubricato “Doveri e prerogative delle autorità preposte” (e collocato nella Parte I, Titolo I, Capo II, Sezione I, del codice, concernente “Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza”), sulla quale è tenuto a spiegare una specifica attività di vigilanza e di garanzia dell’attuazione il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente di sezione competente per la trattazione delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

 

Pertanto, la nuova previsione dell’articolo 358, comma 3, lettera c), deve necessariamente essere conformata a quella del citato articolo 5, comma 2.

 

Su questa linea, la previsione del comma 3, lettera b), dell’articolo 37 dello schema di decreto legislativo, deve essere modificata nel senso che segue:

 

a) le parole “e di turnazione” non devono essere soppresse, bensì sostituite con quelle “e di rotazione”;

 

b) prima delle parole “tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente”, deve essere inserita la congiunzione “anche”.

 

Quanto alla modifica sub b), con essa si intende soddisfare l’esigenza, evidenziata dal Ministero riferente nella relazione illustrativa, e sicuramente meritevole di apprezzamento, di dare rilievo al numero delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell’anno precedente la nomina ai fini delle scelte dei professionisti, senza, però, eliminare il principio generale cardine della rotazione degli incarichi scolpito nell’articolo 5, comma 2, del codice.

 

In sintesi, l’autorità giudiziaria nominerà i curatori, commissari giudiziali e liquidatori nel rispetto dei principi generali di efficienza, trasparenza e rotazione, quest’ultimo necessariamente declinato anche in relazione al numero, più o meno elevato, delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza aperte nell’anno precedente presso l’ufficio giudiziario. È, difatti, evidente che negli uffici giudiziari di minori dimensioni, con un numero ridotto di procedure aperte nell’anno precedente, il principio di rotazione deve essere applicato senza pregiudicare l’esigenza di chiamare allo svolgimento degli incarichi soggetti muniti di adeguate professionalità ed esperienza.

 

 

Articolo 38 

1. L’articolo 38 dello schema contiene “Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V” del codice, concernente disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie.

 

A tal fine sostituisce l’articolo 369 del codice.

 

A sua volta quest’ultimo, nel testo vigente, contiene una serie di puntuali modifiche al testo unico in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito “testo unico”), con riguardo al procedimento di liquidazione coatta amministrativa e ad alcune disposizioni che rinviano al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare, di seguito “LF”). Secondo quanto indicato anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, le modifiche all’articolo 369:

 

correggono alcuni errori materiali e alcuni difetti di coordinamento;

 

inseriscono il richiamo agli articoli 290 e 291 del codice, al fine di esplicitarne l’inapplicabilità agli accordi di sostegno finanziario infragruppo;

 

aggiornano i riferimenti normativi alla LF contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (“Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio”).

 

L’articolo 38 interviene poi con una modifica di mero drafting dell'articolo 372 del codice.

 

2. Il comma 1 dell’articolo 369 contiene una serie di modifiche al testo unico.

 

È confermata nello schema, nella medesima stesura, alla lettera a), la modifica di coordinamento dell’articolo 39, comma 4, del testo unico, relativa alla non assoggettabilità a revocatoria delle ipoteche a garanzia dei finanziamenti.

 

Si osserva che viene confermato anche il refuso del legislatore delegato che fa riferimento a “L’articolo 166 del codice della crisi dell’insolvenza” senza la congiunzione “e”.

 

3 Sono poi riprodotte nell’identico testo le modifiche agli articoli 70 (provvedimento relativo all’amministrazione straordinaria), 80 (provvedimento relativo alla liquidazione coatta amministrativa), 82 (accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa), 83 (effetti del provvedimento relativo alla liquidazione coatta amministrativa), 86 (accertamento del passivo), 87 (opposizioni allo stato passivo), 91 (Restituzioni e riparti), 93 (Concordato di liquidazione) e 104 (Competenze giurisdizionali) del testo unico.

 

Per tali disposizioni valgono le considerazioni di carattere generale, già svolte al paragrafo 5, sulla rinnovazione nello schema di decreto di intere disposizioni del codice, anche nel caso in cui non venga apportata alcuna modificazione.

 

4. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 369 del codice, come sostituito dallo schema in esame, riproducono i medesimi commi del vigente testo, sulla decorrenza delle varie disposizioni modificative contenute nelle lettere elencate nel comma 1.

 

Per ragioni di qualità redazionale del testo si raccomanda, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 – e, in termini analoghi, con riguardo alla successiva disposizione del comma 6 – di utilizzare la locuzione “successivamente alla data di entrata in vigore”.

 

5. Il comma 5 del nuovo articolo 369 introduce alcune modifiche agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

 

È da rilevare che quest’ultimo decreto non è puntualmente modificato dal codice già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma è solamente citato dall’articolo 347 che riconosce la possibilità di costituirsi parte civile anche al commissario speciale di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

 

È quindi necessario considerare se l’estensione dell’ambito dell’intervento legislativo al decreto legislativo n. 180 del 2015 sia compatibile con il carattere integrativo e correttivo dello schema in esame.

 

Sul punto, in particolare, sono da richiamare i parametri già sintetizzati, da ultimo, dal Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio della commissione speciale 30 maggio 2018, n. 1432 sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, che – anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale – ha delimitato l’ambito proprio dei decreti integrativi e correttivi, che – in particolare - dovrebbero essere finalizzati a rimediare ad eventuali difetti che siano emersi in sede di sperimentazione attuativa della c.d. delega principale. Tali parametri consentono di riscontrare se le modifiche, ora introdotte, al decreto legislativo n. 180 del 2015 siano compatibili con lo strumento utilizzato.

 

L’articolo 36 (Dichiarazione dello stato di insolvenza) viene modificato: al comma 2, concernente l’applicabilità delle sanzioni penali anche quando lo stato di insolvenza è superato per effetto della risoluzione, con la sostituzione del rinvio alle disposizioni penali della LF con il rinvio alle disposizioni penali del codice; al comma 3, concernente la decorrenza dei termini per l’esercizio dell’azione revocatoria, con la sostituzione del richiamo ai singoli articoli relativi alla medesima nella LF con il richiamo ai corrispondenti articoli del codice.

 

L’articolo 37 (Commissari speciali) viene modificato al comma 8, in relazione ai crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza, per la cui prededucibilità è fatto rinvio all’articolo 111 LF, ora sostituito dal rinvio al corrispondente articolo 6, comma 1, lettera d), del codice.

 

L’articolo 38 (Chiusura della risoluzione) viene modificato al comma 3, nella parte in cui si stabilisce che, qualora sia dichiarato lo stato di insolvenza, i termini previsti da alcuni articoli della LF per l’esercizio dell’azione revocatoria decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia. Anche in questo caso, il richiamo agli articoli della LF è sostituito da quello agli omologhi articoli del codice.

 

Il contenuto delle modifiche introdotte risulta di mero coordinamento e, sebbene investa disposizioni di un decreto legislativo non modificato dal codice, è a pieno titolo riconducibile al principio e criterio direttivo di carattere generale esplicitato nell’articolo 1, comma 2, della legge delega n. 155 del 2017 (e richiamato, per l’esercizio della delega di cui trattasi, dall’articolo 1 della legge n. 20 del 2019), in base al quale, nell’esercizio della delega, il Governo “cura…il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi”. Lo schema in esame costituisce, sotto questo riguardo, una correzione del citato coordinamento.

 

6. In ulteriore comma dell’articolo 369 del codice, che non novella il decreto legislativo n. 180 del 2015, è previsto che le nuove disposizioni si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 180 del 2015, successivamente all'entrata in vigore del codice. Anche in questo caso si raccomanda l’utilizzo della locuzione “alla data di entrata in vigore”.

 

7. Il comma 2 dell’articolo 38 contiene un’opportuna revisione stilistica. Rileva la Sezione che il richiamo all’articolo 372, comma 4, del codice è errato perché il predetto articolo consta di soli due commi. Invero, la locuzione da modificare si trova nell’articolo 110, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come sostituito dall’articolo 372, comma 1, lettera c), del codice. Si rende pertanto necessaria la modifica nel senso ora indicato.

 

 

Articolo 39 

1. L’articolo 39 dello schema introduce modifiche alla parte seconda del codice, relativa alle modifiche al codice civile (di seguito “c.c.”). A tal fine, l’articolo 39 sostituisce gli articoli 380 e 382 del codice.

 

2. Il vigente articolo 380 del codice a sua volta modifica l’articolo 2484 c.c., concernente le cause di scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, aggiungendo, al primo comma, all’elenco delle cause di scioglimento, il numero 7-bis) relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

 

La modifica introdotta dallo schema in esame consiste, in primo luogo, nell’aggiunta alla fine del numero 7-bis) di una disposizione in base alla quale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione) e 2487-bis (Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti) del c.c..

 

Sotto il profilo redazionale, il rinvio agli articoli 2487 e 2487-bis c.c., essendo contenuto in altra disposizione dello stesso c.c., rende superflua la specificazione relativa alla collocazione dei due articoli all’interno del medesimo c.c.. Vanno pertanto soppresse le parole “del codice civile”.

 

3. Inoltre, il requisito della compatibilità degli articoli 2487 e 2487-bis c.c., ai fini della loro applicabilità allo scioglimento della società nel caso di apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, può determinare alcune incertezze interpretative. Oltre alla clausola di salvaguardia già espressamente prevista dall’articolo 2487, primo comma, c.c. per altre fattispecie di scioglimento, verrebbe così introdotto un limite generico all’applicabilità che, come indicato nella relazione illustrativa, è da ricondurre allo spossessamento determinato dall'esistenza della procedura concorsuale. Anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione controllata o giudiziale, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori, seppure principalmente con funzioni di rappresentanza della società (nei limiti in cui essa permane), dal momento che l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria competono, rispettivamente, al liquidatore e al curatore.

 

Valuti l’Amministrazione l’opportunità di sopprimere il generico limite di compatibilità per sostituirlo con disposizioni che delimitino direttamente il caso di specie.

 

4. L’articolo 39 modifica poi l'articolo 2487-bis, terzo comma, c.c.. Quest’ultimo stabilisce che, una volta avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. In base all’aggiunta contenuta nello schema alla fine del terzo comma, quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.

 

Valuti l’Amministrazione di esplicitare quali siano gli altri soggetti – oltre al curatore o al liquidatore – cui dovrebbe essere consegnato il rendiconto di gestione.

 

5. Viene poi sostituito l’articolo 382 del codice, che assume la nuova rubrica “Cause di scioglimento delle società di persone”.

 

L’articolo 382 del codice, con la rubrica “Sostituzione dei termini fallito e fallimento”, modifica: l’articolo 2288 c.c., con riguardo all’esclusione di diritto del socio della società semplice nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice; l'articolo 2308 c.c., relativamente allo scioglimento della società in nome collettivo; l'articolo 2497 c.c., relativo al caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento.

 

Il nuovo articolo 382 apporta i necessari adeguamenti lessicali modificando: l’articolo 2272 c.c., con riguardo alle cause di scioglimento della società semplice, con l’aggiunta dell’ipotesi dell'apertura della procedura di liquidazione controllata; l'articolo 2288 c.c., con riferimento al procedimento di esclusione di un solo socio della società semplice; l'articolo 2308 c.c., con riguardo ai casi di scioglimento della società in nome collettivo. 

Risulta pertanto abrogata la vigente modifica all’articolo 2497 c.c.

 

Sebbene sia comunque efficace la clausola generale contenuta nell’articolo 349 del codice in ordine alla sostituzione del termine fallimento con la locuzione “liquidazione giudiziale” in tutte le disposizioni normative vigenti, la Sezione non vede la ragione per cui debba venire meno l’attuale modifica dell’articolo 2497 c.c., la cui soppressione potrebbe anzi prestarsi a interpretazioni di segno diverso. Se ne consiglia quindi il mantenimento. 

Articolo 40 

1. L’articolo 40 dello schema è diretto a modificare, in materia di assetti organizzativi societari, gli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c. nelle stesse parti già oggetto di modifiche da parte dell’articolo 377 del codice, già entrato in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14 del 2019. Diversamente dagli articoli precedenti, sono modificati direttamente gli articoli del c.c., senza sostituire l’articolo del codice che, a sua volta, modifica le disposizioni del c.c.. 

Si consiglia di adottare, come per gli altri articoli dello schema, la tecnica redazionale della sostituzione dell’articolo del codice (in questo caso: l’articolo 377).

 

2. Viene poi precisato che spetta in via esclusiva agli amministratori l’istituzione degli assetti organizzativi – e non anche l’esercizio di competenze di tipo gestorio - nella società semplice (articolo 2257 c.c.), nella società per azioni (articoli 2380-bis e 2409-novies c.c.) e nella società a responsabilità limitata (articolo 2475 c.c., del quale è modificato il primo comma e non è ulteriormente modificato il sesto comma, introdotto dal codice).

 

Trattandosi di disposizioni già entrate in vigore – e alla luce della prassi eventualmente nota – valuti l’Amministrazione l’opportunità di introdurre disposizioni di carattere transitorio o di prima applicazione.

 

Articolo 41 

L’articolo 41 dello schema contiene disposizioni transitorie in materia di obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del codice. Si tratta, segnatamente, delle segnalazioni che gli organi di controllo societario, i revisori contabili e le società di revisione, oltre che i creditori pubblici qualificati, debbono effettuare all’organo amministrativo societario e agli organismi di composizione della crisi circa l'esistenza di fondati indizi della crisi.

 

La disposizione stabilisce che l'obbligo di segnalazione opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. Si tratta quindi delle imprese di minori dimensioni. Ne consegue – come correttamente sottolineato dalla relazione illustrativa – anche il differimento dell’efficacia della connessa causa di esonero dalla responsabilità di cui all’articolo 14, comma 3, del codice.

 

Tuttavia, l’articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in corso di conversione, ha previsto in via generale che l'obbligo di segnalazione, di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019, operi a decorrere dal 15 febbraio 2021.

 

A tale riguardo va altresì ricordato che, come già detto in premessa, l’articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020 rinvia l’entrata in vigore del codice al 1° settembre 2021.

 

Se quest’ultima disposizione dovesse essere convertita, la maggior parte delle disposizioni del codice entreranno in vigore il 1° settembre 2021 e conseguentemente si renderà necessaria la modifica dell’articolo 41 del presente schema, per evitare che i citati obblighi di segnalazione operino in data antecedente all’entrata in vigore del codice.

 

Valuterà il Governo se eliminare la disposizione contenuta all’articolo 41 del presente schema e intervenire sull’articolo 11 del decreto-legge n. 9 del 2020 – così determinando la piena applicabilità degli obblighi di segnalazione a partire dal 1° settembre 2021 – o se modificare le predette norme per differire l’operatività dei più volte menzionati obblighi di segnalazione ad un momento successivo al 1° settembre 2021.

 

Articolo 43 

1. L’articolo 43 dispone in ordine all’entrata in vigore del decreto legislativo integrativo e correttivo, facendola coincidere con l’entrata in vigore di carattere generale del codice (articolo 389, comma 1, come modificato dall’articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020: 1° settembre 2021). Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40, dello schema in esame, che modificano disposizioni del codice già vigenti e che quindi entreranno in vigore secondo il termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo correttivo e integrativo nella Gazzetta Ufficiale.

 

Ne consegue che in via generale le disposizioni correttive e integrative entreranno in vigore contestualmente a quelle originarie. Tale previsione è verosimilmente dettata per precludere l’entrata in vigore – o per meglio dire l’efficacia - delle corrispondenti disposizioni originarie del codice.

 

La scelta è da apprezzare favorevolmente perché le norme non ancora entrate in vigore, ma già pubblicate, devono iniziare ad avere efficacia unicamente nel testo risultante dalle modifiche introdotte col presente correttivo.

 

Per tali ragioni la Sezione reputa opportuno che:

 

- il Governo stabilisca chiaramente, con disposizione introdotta nel decreto correttivo, che avranno efficacia solo le norme del codice, così come modificate dal correttivo;

 

- vengano introdotte disposizioni di carattere transitorio per quelle disposizioni del codice che sono già entrate in vigore e che subiranno modifiche col presente decreto correttivo;

 

- venga inserita nel presente decreto correttivo una norma che preveda l’obbligo per il Governo di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, prima del 1° settembre 2021, il testo coordinato del codice.

 

2. Infine, si suggerisce di specificare che i citati articoli 37, commi 1 e 2, e 40, cui l’articolo 43 fa riferimento, fanno parte del decreto legislativo integrativo e correttivo e non del decreto legislativo n. 14 del 2019, parimenti richiamato nel medesimo articolo 43. Pertanto vanno aggiunte, dopo le parole “e 40”, le seguenti: “del presente decreto”.

 

P.Q.M. 

nei termini suesposti è il parere della Sezione. 

GLI ESTENSORI       IL PRESIDENTE

Vincenzo Neri, Paolo Carpentieri, Antimo Prosperi, Michele Pizzi, Paolo Aquilanti, Aurelio Speziale, Giuseppe Rotondo, Giuseppe Chine', Claudio Tucciarelli            Carmine Volpe

                       

IL SEGRETARIO 

Cesare Scimia