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modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - Consiglio dei Ministri del 13 Febbraio 2020 (comunicato stampa)

Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, giovedì 13 febbraio 2020, alle ore 20.56 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.

MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:

-chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;

-riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;

-chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

-ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;

-rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.