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26 LA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE DEL MEDIATORE

26 LA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE DEL MEDIATORE (articolo 11 c 1 e 2)

La Nuova normativa ha confermato (comma 1) la previsione secondo cui il mediatore può comunque formulare una proposta di conciliazione, o vi è tenuto se le parti gliene fanno concorde richiesta. 

LA PROPOSTA DEL MEDIATORE

Regola

1) la proposta deve essere fatta dal mediatore solo se richiesta congiuntamente dalle parti

2) se una delle parti chiede al mediatore di fare una proposta - altra parte non presente o contraria – il mediatore fa la proposta solo dopo aver nominato un consulente tecnico (con costi a carico della parte che ha richiesto la proposta)

 Le altre precisazioni previste riguardano:

-il termine entro cui le parti devono far pervenire al mediatore l'accettazione o il rifiuto della proposta (comma 2);

-l'indicazione del valore dell'accordo di conciliazione nell'accordo stesso (comma 3);

-l’attestazione nel verbale delle persone che hanno partecipato agli incontri e delle parti che non sono intervenute, in conseguenza dell'introduzione della possibilità di avvalersi di un rappresentante di cui all'articolo 8, comma 4 (comma 4);

-la formazione del verbale preferibilmente in formato digitale o se in formato analogico in tante copie quante sono le parti partecipanti (oltre all'originale che viene depositato presso la segreteria dell'organismo di mediazione) (comma 5);

-l'obbligo di conservazione degli atti dei procedimenti trattati da parte dell'organismo di mediazione per almeno un triennio (comma 6).

Modalità di formulazione della proposta
La proposta di conciliazione è comunicata dal mediatore alle parti per iscritto.
Le parti entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore comunicano l'accettazione o il rifiuto



LA NORMATIVA

Art. 11 (Conclusione del procedimento)
Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonchè dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

 

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.