27 RIFIUTO DELLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE - SPESE PROCESSUALI
27 RIFIUTO DELLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE - SPESE PROCESSUALI
Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
La nuova normativa interviene sull'articolo 13 del d.lgs 28/2010 precisando che l'applicabilità dell'articolo 96 del codice di procedura civile è limitato ai commi primo, secondo e terzo, in quanto al citato art. 96 è stato aggiunto un quarto comma che non ha attinenza con quanto stabilito dall'articolo 13.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 96 c.p.c. il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta di mediazione qualora il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta e, anche qualora il provvedimento non corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità dovuta al mediatore e all'esperto ove ricorrono gravi ed eccezionali ragioni.
Tali disposizioni non si applicano agli arbitrati salvo diverso accordo tra le parti.
LA NORMATIVA
Art. 13 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione
Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.