Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo V (1) SOCIETA' PER AZIONI (1) Il previgente Capo V: "DELLA SOCIETA' PER AZIONI" è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6. Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE Sezione III: DEI PROMOTORI E DEI SOCI FONDATORI Sezione III-bis: DEI PATTI PARASOCIALI Sezione IV: DEI CONFERIMENTI Sezione V: DELLE AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Sezione VI: DELL'ASSEMBLEA Sezione VI-bis: DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL CONTROLLO § 1 - Disposizioni generali. § 2 - Degli amministratori Art.2395. Azione individuale del socio e del terzo.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2395. Azione individuale del socio e del terzo.
1. Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
2. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
la giurisprudenza
___________________________________________________________
Documenti collegati:
Aiuto: Un sistema esperto carica in calce ad ogni articolo i primo cento documenti di riferimento in ordine di pubblicazione (cliccare su ALTRI DOCUMENTI per continuare la visualizzazione di altri documenti).
La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico).
E' possibile anche attivare la ricerca full test inserendo una parola chiave nel campo "cerca" il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.
















fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello