Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo V: DELLE SOCIETA' Capo III: DELLA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO Art.2297. Mancata registrazione.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2297. Mancata registrazione.
1. Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
2. Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
la giurisprudenza
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