Art.2285. Recesso del socio.
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Societa' in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3489 del 11/02/2025 (Rv. 673778-01)Norme applicabili - scioglimento - liquidazione - Società di persone con due soli soci - Recesso di un socio - Mancata ricostituzione della pluralità dei soci - Estinzione della società - Esclusione - Scioglimento - Conseguenze - Subentro del socio nella situazione soggettiva della società - Esclusione - Fattispecie.
Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della società, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né di successione tra enti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la socia di una società in nome collettivo fosse subentrata, in conseguenza del recesso dell'unico altro socio, nel diritto all'indennizzo assicurativo per danni da incendio, spettante alla società).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3489 del 11/02/2025 (Rv. 673778-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2272, Cod_Civ_art_2285 …...
Redditi prodotti in forma associata – Cass. n. 16871/2022Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - redditi prodotti in forma associata - Società in nome collettivo - Recesso del socio - Opponibilità all'amministrazione finanziaria - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità - Onere probatorio a carico del contribuente - Sussistenza.
In tema di IRPEF, e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, il socio di società in nome collettivo che non provveda tempestivamente - in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della quota - a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della modifica dell'atto costitutivo, o non provi che l'amministrazione finanziaria ne fosse a conoscenza, non può opporre, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul suo reddito di partecipazione, la perdita della qualità di socio non iscritta e non comunicata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16871 del 25/05/2022 (Rv. 664727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2193, Cod_Civ_art_2285, Cod_Civ_art_2290, Cod_Civ_art_2295, Cod_Civ_art_2296, Cod_Civ_art_2300
Corte
Cassazione
16871
2022 …...
Conflitto di interessi nei rapporti tra avvocato e cliente – Cass. n. 8337/2022Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari - Conflitto di interessi ex art. 24 codice deontologico forense - Presupposti - Assistenza del medesimo difensore di una s.n.c. e di alcuni soci della stessa - Esclusione - Fondamento.
Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo; ne consegue che, in virtù della distinta autonomia e capacità di una società personale rispetto a quella dei singoli soci, non integra l'illecito "de quo" la condotta dell'avvocato che ha dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato, ai sensi dell'art. 2285 c.c., da un socio receduto.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 8337 del 15/03/2022 (Rv. 664220 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2285
Corte
Cassazione
8337
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Liquidazione della quota del socio – Cass. n. 1200/2022Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - societa' - Liquidazione della quota del socio - Esigibilità della prestazione - Termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto - Prescrizione - Decorrenza.
In tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289 c.c. prevede, a beneficio del debitore, che il pagamento sia esigibile dal socio creditore decorsi sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; pertanto la prescrizione del relativo diritto di credito inizia a decorrere dalla scadenza di detto termine semestrale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1200 del 17/01/2022 (Rv. 663542 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2285, Cod_Civ_art_2289, Cod_Civ_art_2949
Corte
Cassazione
1200
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Scioglimento del rapporto limitatamente ad un componente – Cass. n. 5934/2021Professionisti - Studio professionale associato - Scioglimento del rapporto limitatamente ad un componente - Liquidazione della sua quota - Patti degli associati.
Qualora l'associazione tra professionisti preveda la corresponsione di una somma, denominata "indennità di buonuscita ", per ogni caso di scioglimento del rapporto limitatamente all'associato, tale somma deve essere comunque corrisposta, in conseguenza dell'accertata cessazione del vincolo associativo, anche se il recesso dell'associato sia ritenuto inefficace dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5934 del 04/03/2021 (Rv. 660921 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_2247, Cod_Civ_art_2285 …...
Societa' - di capitali - societa' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - costituzione - modi di formazione del capitale - limite legale - modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - recesso del socio dissenziente – Corte Società per azioni - Previsione statutaria di una prolungata durata della società - Recesso "ad nutum" del socio - Esclusione - Fondamento.
E' escluso il diritto di recesso "ad nutum" del socio di società per azioni nel caso in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al 2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall'art_ 2437, comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del socio dalla società e dovendo anche escludersi l'estensione della disciplina prevista dall'art_ 2285 c.c. per le società di persone, ove prevale l'"intuitus personae", ostandovi esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei creditori delle società per azioni al mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale, potendo essi fare affidamento solo sulla garanzia generica da quest'ultimo offerta, a differenza dei creditori delle società di persone, che invece possono contare anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4716 del 21/02/2020 (Rv. 657081 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2740, Cod_Civ_art_2285, Cod_Civ_art_2437_1
SOCIETA' DI CAPITALI
SOCIETA' PER AZIONI
COSTITUZIONE
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Società a responsabilità limitata - Previsione di durata determinata - Facoltà di recesso "ad nutum" del socio - Non sussiste - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8962 del 29/03/2019Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - Società a responsabilità limitata - Previsione di durata determinata - Facoltà di recesso "ad nutum" del socio - Non sussiste - Termine di cessazione della società eccedente l'aspettativa di vita del socio - Equiparabilità ad una s.r.l. con durata illimitata - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità. (La S.C. ha dettato il principio in riferimento all'ipotesi di una società a responsabilità limitata con durata prevista fino al 2050, in relazione alla quale il socio pretendeva di poter esercitare il recesso "ad nutum", perché la durata della società eccedeva la propria aspettativa di vita, dato che la Corte ha ritenuto non rilevante.)
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8962 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_2473_1, Cod_Civ_art_2285 …...
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' semplice - scioglimento - esclusione - ad opera degli altri soci - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18844 del 26/09/2016Ricorso all'autorità giudiziaria - Presupposti - Società composta da due soli soci - Applicabilità alle società composte da più di due soci - Esclusione - Delibera a maggioranza - Necessità - Esistenza di due gruppi d'interesse omogenei e contrapposti - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di società di persone, il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, ex art. 2287, comma 3, c.c., esclusivamente ove la società sia composta soltanto da due soci, trovando altrimenti applicazione l'art. 2287, comma 1, c.c., ai sensi del quale detta esclusione può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all'interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti e che il socio da escludere, in virtù del conflitto d'interessi nel quale versa, non possa esercitare il diritto di voto, dovendosi, in tal caso, la maggioranza necessaria computarsi non già sull'intero capitale sociale, bensì sulla sola parte che fa capo all'avente diritto al voto.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18844 del 26/09/2016
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