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2257. Amministrazione disgiuntiva.

Art.2257. Amministrazione disgiuntiva.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Irregolarità o illeceità nella gestione – Cass. n. 26059/2022
Società - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - società semplice - rapporti tra soci - amministrazione - Socio amministratore - Irregolarità o illeceità nella gestione - Esclusione dalla società - Ammissibilità - Fondamento.   Il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall'amministratore determino non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26059 del 05/09/2022 (Rv. 665686 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2257, Cod_Civ_art_2286, Cod_Civ_art_2293, Cod_Civ_art_2318   Corte Cassazione 26059 2022 …...
Danno conseguente all'effettuazione di demolizioni dell’immobile – Cass. n. 8102/2022
Usufrutto - usufrutto (nozione, caratteri, distinzioni) - estinzione e modificazione - modificazione - abusi dell'usufruttuario - Immobile di una società attribuito in usufrutto ad uno degli amministratori - Danno conseguente all'effettuazione di demolizioni - Responsabilità - Imputazione - Criteri.   Del danno occorso all'immobile di proprietà di una società di persone, in conseguenza dell'effettuazione di opere di demolizione da parte di uno dei soci co-amministratori, che ne abbia anche il godimento materiale in qualità di usufruttuario, risponde unicamente quest'ultimo, ove le dette opere siano ascrivibili alla sua iniziativa, ovvero entrambi gli amministratori, ove la scelta di procedere alle demolizioni fosse riferibile a una loro comune decisione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8102 del 14/03/2022 (Rv. 664577 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2257, Cod_Civ_art_2258, Cod_Civ_art_0981   Corte Cassazione 8102 2022 …...
Notifica ad uno dei soci, nel suo domicilio – Cass. n. 14365/2021
Societa' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - societa' irregolare e di fatto - Notifica ad uno dei soci, nel suo domicilio - Validità - Ragioni. La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14365 del 25/05/2021 (Rv. 661494 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2257, Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_019 …...
Societa' - di capitali - societa' a responsabilita' limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - in genere - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25085 del 07/12/2016
Società costituita anterirmente al 2004 - Consiglio di amministrazione - Delega generale ai singoli consiglieri dei poteri gestionali - Violazione del principio di collegialità - Esclusione. In tema di società a responsabilità limitata costituita in data anteriore all'1 gennaio 2004, la previsione statutaria che consenta al consiglio di amministrazione, senza escluderne la concorrente legittimazione, la delega delle proprie attribuzioni ai singoli consiglieri, con esercizio disgiunto dei poteri, non contrasta con l'art. 2475, comma 3, c.c., che non impone - ad eccezione dell'ultimo comma - il principio di collegialità, considerato il carattere suppletivo delle disposizioni in questione rispetto all'atto costitutivo, sicché risulta legittima la delega generale ad un singolo consigliere dell'esercizio dei poteri gestionali, con conseguente attribuzione al medesimo del potere di rappresentanza negoziale e processuale della società. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 25085 del 07/12/2016   …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - amministratore - nomina e revoca – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11155 del 24/12/1994
Pluralità di amministratori - Ammissibilità - Rappresentanza del condominio anche nei rapporti con i terzi - Attribuzione a tutti gli amministratori - Disposizione dell'art. 1106 cod. civ. - Applicabilità al condominio - Conseguenze - Società di fatto - Attribuzione della qualità di amministratore di un condominio - Ammissibilità. Società - di persone fisiche - società semplice - rapporti tra soci - amministrazione - disgiuntiva - Società di Fatto - Attribuzione della qualità di amministratore di un condominio - Ammissibilità. Le norme del codice civile sulla nomina, la revoca e l'attività dell'amministratore del condominio negli edifici (art. 1129 cod. civ. 64 e 65 disp. att. cod. civ.) non escludono la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata ad una pluralità di amministratori dato che, per un verso, la carenza di una specifica disposizione per l'individuazione tra i diversi amministratori di quello tenuto a rappresentare il condominio nei rapporti con i terzi comporta solo, ai sensi dell'art. 1131 cod. civ., che, l'attribuzione a tutti del potere di rappresentanza anche nei confronti di terzi e che, per altro verso, grazie al rinvio alle norme sulla comunione, operato dall'art. 1139 cod. civ., deve ritenersi applicabile al condominio negli edifici l'art. 1106 cod. civ., che, per una esigenza di tutela degli interessi dei comproprietari e di razionalizzazione delle amministrazioni particolarmente complesse, comune anche al condominio negli edifici, espressamente consente la delega per l'amministrazione della cosa comune ad uno o più partecipanti o anche ad un estraneo. Ne consegue la possibilità che l'amministrazione del condominio sia affidata anche ad una società di fatto in cui la disciplina del potere di amministrazione come derivante da un rapporto di mandato fra la collettività dei soci amministratori (art. 2260 cod. civ.) e l'attribuzione, nei rapporti esterni, della rappresentanza del socio amministratore (art. 2266 cod. civ.) presenta un notevole parallelismo con quella dell'art. 1131 cod. civ., alla quale aggiunge la predisposizione di regole legali per la risoluzione del conflitto tra gli amministratori (art. 2257), dovendosi escludere che la possibilità di inserimento di nuovi soci, nelle società di persone, si rilevi …...

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