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2236. Responsabilità del prestatore di opera.

Art.2236. Responsabilità del prestatore di opera.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Responsabilità professionale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2969 del 06/02/2025 (Rv. 673751-01)
Pubblicazione di un testamento olografo - Oggetto dell’incarico - Assistenza dell'erede o del legatario nella valutazione di convenienza della disposizione - Esclusione - Fattispecie. In relazione alla pubblicazione di un testamento olografo, l'oggetto dell'incarico al notaio va circoscritto all'atto di pubblicazione e non ricomprende una consulenza circa l'opportunità o la mera convenienza del testamento e/o dell'eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell'erede o del legatario. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un legato ritenuto, ex post, "sconveniente" dal legatario, ha escluso la responsabilità del notaio per aver omesso una più pregnante indagine sul punto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2969 del 06/02/2025 (Rv. 673751-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34341 del 24/12/2024 (Rv. 67339101)
Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) – professioni - intellettuali - responsabilita' - Art. 2236 c.c. - Eccezione di inadempimento - Rilevanza - Esclusione - Sinallagma - Individuazione - Considerazione separata per ciascuna coppia di prestazioni. In tema di contratto d'opera implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'art. 2236 c.c. limita ai soli casi di dolo o colpa grave l'esperibilità dell'azione di risarcimento dei danni ad opera del committente, non anche la proponibilità dell'eccezione d'inadempimento nei confronti del prestatore di lavoro professionale (nella specie amministratore) che chieda il pagamento del compenso asseritamente maturato; resta tuttavia fermo che, laddove il rapporto dia luogo ad un contratto ad esecuzione continuata o periodica (nel quale l'esecuzione avviene mediante coppie di prestazioni in corrispondenza di tempo), il sinallagma alla cui tutela è preposto il rimedio ex art. 1460 c.c. dev'essere considerato separatamente, per ciascuna coppia di prestazioni, con la conseguenza che l'eccezione d'inadempimento può essere sollevata unicamente rispetto alla prestazione corrispondente a quella richiesta all'eccipiente, restando escluse, ai sensi dell'art. 1458, primo comma, c.c., le prestazioni che siano state già correttamente eseguite. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 34341 del 24/12/2024 (Rv. 67339101) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1458 …...
Professionisti - Incarico professionale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25699 del 25/09/2024 (Rv. 672455-01)
Adempimento - Diligenza - Obblighi informativi - Portata - Fattispecie. Nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2 e 2236 c.c., impone al professionista di rendere al cliente l'informazione più ampia possibile in ordine ai diversi possibili modi di risoluzione della controversia affidatagli, giungendo anche a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. (Fattispecie in tema di omessa informazione, da parte del commercialista e del ragioniere incaricati, circa la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle pendenze tributarie con esborso di una somma minore rispetto al caso di rigetto delle loro difese dinanzi al giudice tributario). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 25699 del 25/09/2024 (Rv. 672455-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Responsabilità professionale - Omessa verifica di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti sull’immobile compravenduto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-02)
Conseguenze - Risarcimento del danno per equivalente - Ammissibilità - Quantificazione - Criteri. Il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile che ha omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all'acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all'effettivo nocumento sofferto dall'acquirente; questo può essere liquidato in misura pari al valore dell'immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all'esborso necessario per ottenere l'estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell'ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell'immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva liquidato il danno patito dall'acquirente in un importo pari al prezzo di aggiudicazione del bene, sostenuto per mantenere la proprietà dell'immobile e scongiurare gli effetti dell'espropriazione forzata). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2056 …...
Responsabilita' professionale - Compravendita immobiliare - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-01)
Omessa esecuzione di visure nei registri immobiliari - Conseguenze - Violazione della diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. - Sussistenza - Limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. - Esclusione - Fondamento. In relazione all'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare, il notaio non può invocare la limitazione di responsabilità prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (nella specie, costituita dalla non coincidenza tra le risultanze dei registri immobiliari, in cui la particella oggetto di vendita risultava libera, e quelle di un atto di pignoramento), in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad un'ipotesi di imperizia, a cui si applica quella limitazione, bensì a negligenza o imprudenza e, cioè, alla violazione del dovere della diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25026 del 17/09/2024 (Rv. 672440-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Responsabilita' civile - errori ed omissioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024 (Rv. 672141-02)
Responsabilità professionale dell’avvocato - Omessa proposizione di domanda giudiziale - Giudizio prognostico sulla relativa accoglibilità - Valutazione delle peculiarità del processo non potutosi celebrare - Necessità - Fattispecie. La responsabilità professionale dell'avvocato, tradottasi nell'impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata, postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, ove proposta, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento, dovendosi tener conto delle peculiarità del giudizio che non si è potuto celebrare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un avvocato per non aver fatto sottoscrivere al cliente un ricorso volto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p., sul presupposto che l'intervenuta assoluzione nel merito dello stesso dalle incolpazioni per le quali era stato recluso rendesse probabile l'esito positivo del giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24007 del 06/09/2024 (Rv. 672141-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218 …...
Valutazione e liquidazione - avvocato e procuratore - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3917 del 13/02/2024 (Rv. 670115-02)
Responsabilita' civile - Responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d'ufficio - Diretta ed esclusiva - Limitazione alla colpa grave - Esclusione - Fattispecie. La responsabilità risarcitoria del consulente tecnico d'ufficio per i danni arrecati alle parti, prevista dall'art. 64 c.p.c., è diretta ed esclusiva, non essendo ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della Giustizia, e non è limitata alla colpa grave, rispondendo il perito per i danni provocati alle parti da un suo comportamento doloso o colposo. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva affermato il difetto di legittimazione passiva, rispetto alla domanda risarcitoria delle parti civili, dei consulenti tecnici designati dal P.M. in sede di indagini preliminari, perché operanti esclusivamente quali ausiliari del giudice in funzione del superiore interesse della giustizia). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3917 del 13/02/2024 (Rv. 670115-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_064 …...
Responsabilità' civile - errori ed omissioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024 (Rv. 669831-01)
Responsabilità professionale dell'avvocato - Inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado - Impossibilità di agire in giudizio per responsabilità del professionista - Valutazione prognostica del contenuto delle difese che si sarebbero potute proporre - Perdita delle concrete e significative possibilità di successo - Affermazione dell'esistenza di un danno risarcibile. In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2109 del 19/01/2024 (Rv. 669831-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023 (Rv. 669667 - 01)
Concordato preventivo - ammissione - avvocato e procuratore - responsabilita' civile - errori ed omissioni - Concordato preventivo - Errore professionale dell'avvocato - Perdita della possibilità di regolare la crisi - Diritto al compenso - Esclusione - Adozione del mezzo difensivo sollecitato dal cliente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall. In materia di concordato preventivo, l'errore professionale addebitabile all'avvocato, che abbia determinato la definitiva perdita della possibilità per il cliente di regolare la crisi mediante lo strumento concordatario, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta, sicché, dovendosi ritenere la prestazione professionale inadempiuta ed improduttiva di effetti favorevoli, non è dovuto alcun compenso, quand'anche l'adozione del mezzo difensivo rivelatosi pregiudizievole sia stata sollecitata dal cliente medesimo. (Fattispecie in tema di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 l.fall.). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35489 del 19/12/2023 (Rv. 669667 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023 (Rv. 669530 - 01)
Colpa medica - Imprudenza - Limitazione della responsabilità per colpa grave - Applicabilità - Esclusione - Astratta conformità alle linee guida - Rilevanza - Esclusione. In tema di colpa medica, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave, di cui all'art. 2236 c.c., non opera nelle ipotesi di imprudenza né, al riguardo, rileva l'astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023 (Rv. 669530 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043 …...
Avvocato e procuratore - responsabilità civile Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023 (Rv. 668599 - 01)
Difensore - Obblighi professionali - Portata - Linea difensiva conforme all'orientamento ermeneutico prevalente, ancorché non condiviso - Necessità - Fondamento - Fattispecie.  L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed eventualmente non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalla giurisprudenza consolidata, non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, derivanti dalla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un avvocato che, al fine di opporsi all'espropriazione per pubblica utilità di un fondo dei propri clienti, si era limitato ad impugnare le delibere comunali finalizzate all'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, omettendo l'impugnazione del successivo atto di approvazione del progetto esecutivo dell'opera al quale invece, secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, doveva riconnettersi la concretizzazione dell'effetto lesivo per la parte privata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21953 del 21/07/2023 (Rv. 668599 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218 …...
Responsabilità civile - professionisti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 01)
Attività medico-chirurgica - Consenso informato del paziente al trattamento sanitario - Contenuto - Completezza rispetto ad eventi correlabili alla prestazione sanitaria - Bassa frequenza statistica - Irrilevanza. In tema di attività medico-chirurgica, il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali 0 altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023 (Rv. 668112 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1223 …...
Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16330 del 08/06/2023 (Rv. 667846 - 01)
Agevolazione fiscale ex art. 1, comma 273, lett. a), l. n. 296 del 2006 - Requisito temporale per fruire dell'agevolazione - Individuazione - Compimento debordine" del macchinario o dell'impianto - Fondamento - Fattispecie. In tema di agevolazioni fiscali, il "discrimen" temporale per fruire del credito d'imposta correlato all'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati ad implementare strutture produttive già esistenti, previsto dall'art. 1, comma 273, lett. a) della l. n. 296 del 2006, deve essere individuato - come chiarito anche dalla Commissione Europea nella decisione del 25 gennaio 2008 (2008/380CE) - nella data dell'ordine del macchinario o dell'impianto, inteso quale momento in cui un progetto di investimento venga effettivamente ad attuazione, attraverso il compimento di un'operazione negoziale finalizzata all'acquisizione di un bene strumentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, affermando la responsabilità professionale del consulente fiscale in relazione alla mancata fruizione dell'agevolazione d'imposta, aveva erroneamente affermato la spettanza del diritto del cliente facendo riferimento alla data di pagamento del prezzo del macchinario, invece che alla data dell'ordine). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16330 del 08/06/2023 (Rv. 667846 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 …...
Stipulazione di atto avente ad oggetto diritti reali su immobili – Cass. n. 15035/2023
Notariato - responsabilità professionale - Stipulazione di atto avente ad oggetto diritti reali su immobili - Fondo gravato da usi civici - Obbligo di verifica - Sussistenza - Contenuto - Fattispecie  Il notaio incaricato della stipula di un atto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili è tenuto a verificare l'eventuale sussistenza di usi civici mediante l’acquisizione del certificato di destinazione urbanistica del bene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio rogante, tenuto conto che gli usi civici non risultavano dal certificato di destinazione urbanistica regolarmente acquisito, non potendo attribuirsi rilevanza alla circostanza che degli stessi si facesse menzione in una perizia redatta trentacinque anni prima della stipula, alla quale lo stesso Comune aveva dimostrato di non dare alcun credito, risolvendosi a dichiarare formalmente il vincolo solo a distanza di venticinque anni dalla conclusione del contratto). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15035 del 29/05/2023 (Rv. 667986 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218   Corte Cassazione 15035 2023 …...
Violazione delle distanze legali – Cass. n. 4527/2023
Appalto (contratto di) - progetto - progettista - Erroneità del progetto - Violazione delle distanze legali - Responsabilità del progettista - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.  Il professionista autore di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali è responsabile dei danni conseguentemente patiti dai committenti, essendo questi ultimi eziologicamente correlati al suo inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità di un architetto per l'avvenuta progettazione di un edificio in violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, sul presupposto che rientrasse nel sapere specialistico del professionista avvedersi del contrasto della normativa urbanistica locale - cui si era uniformato - con quella sovraordinata nazionale). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14527 del 25/05/2023 (Rv. 667977 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2222, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_0872   Corte Cassazione 14527 2023 …...
Stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto – Cass. n. 9675/2023
Notariato - responsabilità' professionale - Stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto - Obbligo risarcitorio da omessa informazione del notaio rogante - Sussistenza - Misura - Obbligo di restituzione del corrispettivo in capo alla parte contrattuale - Rilevanza ostativa - Esclusione - Fattispecie.  La stipulazione di un contratto nullo per impossibilità dell'oggetto è suscettibile di determinare in capo al notaio rogante un obbligo di risarcimento del danno da omessa informazione commisurato al corrispettivo contrattuale versato dall'una all'altra parte contrattuale, non rilevando in senso contrario che dalla nullità derivi, per quest'ultima, il distinto obbligo di restituire l'indebito eventualmente ricevuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti di un notaio, che aveva omesso di informare la cessionaria di un credito IVA, della incedibilità del credito IVA portato dalla cedente in compensazione e non chiesto a rimborso). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9675 del 12/04/2023 (Rv. 667396 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 9675 2023 …...
Contratto di progettazione di un'opera avente ad oggetto un abuso edilizio - Cass. n. 8058/2023
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - liceità' - Contratto di progettazione di un'opera avente ad oggetto un abuso edilizio - Accordo tra committente e professionista - Responsabilità del professionista e suo inadempimento contrattuale - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.   Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8058 del 21/03/2023 (Rv. 667306 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2226, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 8058 2023 …...
Mera lettura formale dell'esame effettuato – Cass. n. 37728/2022
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica -Attività del medico radiologo - Contenuto - Mera lettura formale dell'esame effettuato - Esclusione - Prospettazione al paziente dell'effettuazione di ulteriori esami ritenuti opportuni - Necessità - Fattispecie.   In tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell’attività sanitaria, il medico radiologo è, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. e, perciò, non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell'esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti cc.dd. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l'esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami. (Principio affermato in relazione alla responsabilità di un radiologo per le conseguenze dannose subite da una paziente a causa del ritardo diagnostico di una neoplasia al seno; a fronte di emergenze ecografiche che segnalavano un addensamento ghiandolare, senza svolgere o consigliare ulteriori approfondimenti con esami citologici o radiografici, il medico aveva omesso di riportare la circostanza nel proprio referto, escludendo espressamente la presenza di alterazioni morfo-strutturali degne di nota a carico di entrambe le mammelle). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 37728 del 23/12/2022 (Rv. 666682 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 37728 2022 …...
Responsabilità per attività medico chirurgica – Cass. n. 35024/2022
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Responsabilità per attività medico chirurgica - Onere probatorio del sanitario - Complicanze rilevate dalla statistica sanitaria - Idoneità ai fini dell'esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.   Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico - come "complicanze"). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35024 del 29/11/2022 (Rv. 666349 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 35024 2022 …...
Obbligo del medico di informare il paziente – Cass. n. 27279/2022
Responsabilità civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Obbligo del medico di informare il paziente - Prova dell'adempimento - Onere del sanitario - Contenuto.   In tema di responsabilità civile derivante dall’esercizio professionale dell'attività medico-chirurgica, a fronte dell'allegazione del relativo inadempimento da parte del paziente, il medico è tenuto a provare di avere adempiuto all'obbligazione di avergli fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27279 del 16/09/2022 (Rv. 665722 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 27279 2022 …...
Svolgimento di attività giudiziale – Cass. n. 5440/2022
Avvocato e procuratore - responsabilità civile - errori ed omissioni - Avvocato - Svolgimento di attività giudiziale - Inutilità già valutabile ex ante in base alla giurisprudenza consolidata - Diritto al compenso - Esclusione - Fattispecie.   Lo svolgimento di un'attività professionale, da parte dell'Avvocato, totalmente inutile, già "ex ante" pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso. (Nella specie, il difensore aveva spiegato un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5440 del 18/02/2022 (Rv. 664064 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_183   Corte Cassazione 5440 2022 …...
Stipulazione di atto avente ad oggetto diritti reali su immobili – Cass. n. 4911/2022
Notariato - responsabilità' professionale - Stipulazione di atto avente ad oggetto diritti reali su immobili - Vincoli suscettibili di limitare la commerciabilità del bene - Mancata verifica - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Fattispecie.   Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell'atto, essendo tenuto a compiere l'attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la responsabilità professionale di un notaio il quale, in sede di stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, aveva omesso di accertare che l'immobile ipotecato era incommerciabile, in quanto gravato da usi civici non affrancati). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4911 del 15/02/2022 (Rv. 663929 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218   Corte Cassazione 4911 2022 …...
Omessa trascrizione di domanda giudiziale – Cass. n. 2348/2022
Avvocato e procuratore - responsabilità civile - Responsabilità professionale - Avvocato - Omessa trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. - Impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo acquirente - Immobile gravato da ipoteca - Insussistenza del danno - Esclusione - Accertamento della residua entità del credito garantito dall'ipoteca - Necessità.   In tema di responsabilità professionale, ai fini della verifica dell'esistenza di un danno risarcibile, nel caso in cui l'avvocato abbia omesso di trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c., con conseguente impossibilità per il creditore di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell'esperita azione revocatoria, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l'esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica della residua consistenza del credito garantito da ipoteca. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2348 del 26/01/2022 (Rv. 663711 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2652, Cod_Civ_art_2901   Corte Cassazione 2348 2022 …...
Trattamento medico – Cass. n. 39084/2021
Responsabilità' civile - professionisti - attività' medico-chirurgica - Differimento di intervento - Consenso informato - Necessità - Esclusione.   In tema di trattamento medico non sorge per il sanitario l'obbligo di acquisire il consenso informato laddove si tratti di un semplice differimento dell'intervento già programmato rispetto al quale il paziente abbia già prestato il proprio consenso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39084 del 09/12/2021 (Rv. 663348 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375, Cod_Civ_art_1337   Corte Cassazione 39084 2021 …...
Responsabilità del medico di guardia – Cass. n. 19372/2021
Responsabilità civile - causalità (nesso di) - Responsabilità del medico di guardia - Professionisti - attività medico-chirurgica - Condotta inadempiente - Modalità - Fattispecie.   ll medico di guardia è responsabile per la morte del paziente visitato e dimesso, con apposita prescrizione farmacologica, se sia configurabile il suo inadempimento nella forma di una condotta omissiva o di una diagnosi errata o di una misura di cautela non presa, ove l'evento di danno si ricolleghi deterministicamente, o in termini di probabilità, alla condotta del sanitario. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del sanitario operante in guardia medica per non aver avviato il paziente, in seguito deceduto per disseccazione aortica, presso qualsiasi struttura sanitaria in grado di effettuare i necessari approfondimenti clinico-strumentale a fronte di una sintomatologia dolorosa toracica persistente). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 19372 del 07/07/2021 (Rv. 661838 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236   Corte Cassazione 19372 2021 …...
Professioni intellettuali - responsabilita' – Cass. n. 12869/2021
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilita' - L.r. Campania n. 9 del 1983 - Figura professionale del collaudatoré in corso d'opera - Responsabilità professionale - Presupposti. In tema di responsabilità professionale del collaudatore in corso d'opera, ai sensi della l.r. Campania n. 9 del 1983, dall’oggetto della normativa, che concerne la vigilanza sulle costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni ai fini della prevenzione del rischio sismico (art.1), nonché dagli specifici compiti, di preventivo calcolo e di successivo controllo, attribuiti a tale figura professionale (art.5) si desume che il presupposto necessario dell'insorgere della fattispecie di responsabilità è costituito dall'avvenuto inizio dei lavori dal momento che sia l'esercizio della vigilanza che la previa effettuazione dei calcoli statici, oltre al controllo dei particolari esecutivi non possono essere esigibili e valutabili prima dell'inizio della costruzione, dell'ampliamento o della ristrutturazione, non potendo il collaudatore non può essere chiamato a rispondere per I danni conseguenti ad attività compiute nell'ambito del cantiere ma estranee alle specifiche prestazioni a lui demandate. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12869 del 13/05/2021 (Rv. 661378 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2236 …...
Compravendita immobiliare – Cass. n. 7283/2021
Notariato - responsabilita' professionale - Compravendita immobiliare - Obbligo di informazione e consiglio - Contenuto - Estensione all'accertamento tecnico-giuridico circa la stabilità del titolo giudiziale trascritto - Sussistenza - Fattispecie. Il notaio incaricato della redazione e autenticazione di un contratto di compravendita immobiliare non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e sovrintendere alla compilazione dell'atto ma deve compiere l'attività necessaria ad assicurarne serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti, poiché contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l'obbligo di informazione e consiglio. In particolare, egli è tenuto a compiere una verifica di natura tecnica ed essenzialmente giuridica che ricomprende anche la stabilità o meno nel tempo dei titoli giudiziali trascritti, dovendo acquisire informazioni presso la conservatoria dei registri immobiliari sulla loro definitività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità professionale di un notaio rogante un atto di compravendita immobiliare senza compiere le opportune indagini in ordine al titolo di proprietà dell'immobile acquistato per usucapione dal venditore in forza di una sentenza di primo grado che, benché trascritta, era stata impugnata e, quindi, non recava l'attestazione di passaggio in giudicato, censurando anche l'affermazione del giudice di secondo grado per la quale l'informazione sulla definitività della menzionata sentenza fosse una nozione "alla portata di tutti"). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7283 del 16/03/2021 (Rv. 660913 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2658, Cod_Civ_art_2673 …...
Verifica della permanenza della concessione – Cass. n. 2493/2021
Notariato - responsabilità' professionale - Stipula di mutuo garantito da ipoteca sulla proprietà superficiaria di un bene insistente su suolo demaniale in forza di concessione - Obblighi del notaio - Verifica della permanenza della concessione - Inclusione - Ragioni. Il notaio - prima di stipulare un mutuo garantito da ipoteca sulla proprietà superficiaria di un immobile insistente, in forza di concessione, su suolo demaniale - deve verificare l'esistenza della concessione e, dunque, la stessa permanenza del diritto superficiario sul bene, in quanto rientra nei suoi doveri professionali la conoscenza del regime generale dei beni demaniali e delle sue implicazioni sui diritti derivati, nonché dei termini e delle condizioni che regolano la dipendenza del diritto da alienare da un altro, al fine di evitare che la fruttuosità dell'alienazione possa essere incisa dalla sorte del diritto pregiudicante. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2493 del 03/02/2021 (Rv. 660395 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236 …...
Particolare difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio – Cass. n. 200/2021
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Particolare difficolta della prestazione medica - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Giudizio di appello - Sottoposizione alle parti della relativa questione, ove non affrontata in primo grado - Necessità - Conseguenze. Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica In genere. In tema di prestazione medica, il rilievo della questione concernente la necessità della soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice, sulla base di risultanze ritualmente acquisite, non costituendo oggetto di un'eccezione in senso stretto. Peraltro, ove tale questione non sia stata né prospettata né discussa in primo grado, la corte di appello che voglia fondare su di essa la propria decisione è tenuta, a pena di nullità, ad invitare previamente le parti ad argomentare al riguardo, anche al fine dell'eventuale sollecitazione dell'esercizio dei poteri ex art. 356 c.p.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 200 del 11/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_356, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Proc_Civ_art_359, Cod_Civ_art_2236 corte cassazione 200 2021 …...
Stipula di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare - Cass. n. 25865/2020
Notariato - responsabilita' professionale - Stipula di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare - Obblighi del notaio - Visure catastali ed ipotecarie - Inclusione - Dovere di informazione sulla convenienza economica dell'operazione negoziale - Esclusione - Fattispecie. In materia di responsabilità professionale, il notaio rogante un contratto di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare è tenuto a compiere le visure ipotecarie e catastali allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, ma non anche a rendere informazioni in merito alla convenienza economica dell'operazione negoziale e, quindi, ad accertare la ragionevole possibilità per l'istituto di credito di soddisfarsi, in sede di espropriazione del bene ipotecato, a fronte dell'inadempimento del mutuatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità del notaio per non aver accertato, con una propria perizia, l'elettiva consistenza dell'immobile - di un solo vano, anziché di tre - e, conseguentemente, il suo valore, insufficiente a garantire il credito della banca). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25865 del 16/11/2020 (Rv. 659786 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 responsabilità professionale notaio corte cassazione 25865 2020 …...
Responsabilità professionale - Inadempimento al mandato difensivo giudiziale - Cass. n. 24270/2020
Avvocato e procuratore - responsabilita' civile - Responsabilità professionale - Inadempimento al mandato difensivo giudiziale - Prescrizione - Decorrenza - Esito definitivo del giudizio - Attività stragiudiziale - Esclusione – Fattispecie - prescrizione civile - Decorrenza In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato; al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio massimato riguarda non solo la figura dell'avvocato, ma ogni altro professionista che presti assistenza nel giudizio al proprio mandante, in ragione della peculiarità dell'inserimento dell'esecuzione del rapporto professionale nella struttura del processo). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24270 del 03/11/2020 (Rv. 659754 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2947 Avvocato responsabilita' corte cassazione 24270 2020 …...
Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - Cass. n. 13873/2020
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilita' - Responsabilità del commercialista - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto - Fattispecie. La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente; in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'evento dannoso non ascrivibile all'omissione di un commercialista, consistita nell'avere mancato di sottoscrivere i ricorsi dinanzi la CTP, ma riconducibile alla decisione, presa in autonomia dagli amministratori e dai soci di una s.a.s., di non impugnare in cassazione l'esito sfavorevole dell'iniziativa giudiziale presso la CTR). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020 (Rv. 658305 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236 corte cassazione 13873 2020 …...
Contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilita' - Cass. n. 13874/2020
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilita' - Risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà - Rilievo officioso - Ammissibilità - Fondamento. In materia di contratto di prestazione d'opera, acclarata la colpa del professionista, il rilievo che la prestazione eseguita comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13874 del 06/07/2020 (Rv. 658306 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183_1 corte cassazione 13874 2020 …...
Organi preposti al fallimento - curatore - Cass. n. 13597/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - obblighi - Responsabilita' -Azione di responsabilità del curatore fallimentare revocato - Natura- Valenza esimente dell'autorizzazione del giudice delegato- Esclusione- Ragioni- Fattispecie. L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l’eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'"imprimatur" del giudice delegato). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 13597 del 02/07/2020 (Rv. 658238 - 01) Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 38 = Dlgs_14_2019_art_136), Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218 corte cassazione 13597 2020 …...
Avvocato e procuratore - responsabilita' civile – Cass. n. 12127/2020
Responsabilità professionale dell'avvocato - Parametri - Violazione del dovere di diligenza qualificata - Mancata conoscenza della normativa in tema di rinnovazione dell'ipoteca - Sussistenza - Concorso del cliente nella causazione del danno per omessa conoscenza di questioni giuridiche - Esclusione - Fattispecie. La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria e che, quindi, con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli). Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020 (Rv. 658174 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2847, Cod_Civ_art_2878 corte cassazione 12127 2020 …...
Notariato - responsabilita' professionale - Cass. n. 11296/2020
Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione del notaio - Estensione alle attività accessorie funzionali ad assicurare lo scopo dell'atto - Obbligo di procedere alle visure catastali - Inclusione - Condizioni - Fondamento - Inosservanza di tali obblighi accessori - Responsabilità contrattuale del notaio - Sussistenza - Possibilità di concorso colposo del danneggiato - Esclusione. Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11296 del 12/06/2020 (Rv. 658158 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236 CORTE CASSAZIONE 11296 2020 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - obblighi - responsabilita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10093 del 28/05/2020 (Rv. 657710 - 01)
Amministrazione straordinaria - Azione di responsabilità nei confronti del commissario straordinario - Prescrizione ordinaria - Applicabilità - Fondamento. In tema di amministrazione straordinaria, l'azione di responsabilità promossa nei confronti del commissario straordinario per inosservanza dei doveri di perizia connessi all'espletamento dell'incarico professionale è soggetta al termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2946 c.c., venendo in rilievo una forma di responsabilità contrattuale derivante dalla violazione di obblighi legali in una situazione di contatto qualificato. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10093 del 28/05/2020 (Rv. 657710 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2946 …...
Responsabilita' civile - magistrati e funzionari giudiziari - ausiliari del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8496 del 06/05/2020 (Rv. 657807 - 01)
Perito di stima nominato dal giudice delegato fallimentare - Responsabilità aquiliana - Condizioni e limiti - Diligenza dello specialista ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - Sussistenza - Prova della particolarità difficoltà della prestazione - Ripartizione del relativo onere. Il perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito risponde, a titolo di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell'erronea valutazione del bene qualora, nell'esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta - ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - allo specialista in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombendo, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8496 del 06/05/2020 (Rv. 657807 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_064 …...
Avvocato e procuratore - responsabilita' civile – Cass. n. 8494/2020
Difensore - Obblighi professionali - Contenuto - Parametri - Diligenza qualificata e buona fede oggettiva - Interruzione del processo - Omessa comunicazione al cliente - Mancata riassunzione ed estinzione del giudizio - Responsabilità del difensore - Sussistenza. L'avvocato è tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8494 del 06/05/2020 (Rv. 657806 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_2236 corte cassazione 8494 2020 …...
Notariato - responsabilita' professionale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020 (Rv. 657617 - 01)
Procura speciale a vendere -Autenticazione del notaio – Violazione dovere di diligenza qualificata nella identificazione del soggetto che ha rilasciato la procura - Responsabilità del notaio anche nei confronti del terzo interessato all'acquisto - Sussistenza - Fondamento. Il notaio che, nella autenticazione di una procura speciale a vendere preparatoria del successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione del soggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all'acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d'opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dal contratto". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020 (Rv. 657617 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1375 …...
Avvocato e procuratore - responsabilità civile – Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019 (Rv. 654569 - 01)
Incarico professionale - Adempimento - Diligenza - Obbligo - Portata - Fondamento - Assolvimento - Onere della prova - Fattispecie. Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, senza una plausibile spiegazione alternativa, aveva ritenuto l'avvocato esente da responsabilità, sebbene nel seguire i profili penalistici del protesto per tre cambiali subito dal proprio cliente, non gli avesse segnalato la necessità di richiederne la cancellazione, neppure informandolo sull'opportunità di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove si fosse reputato non professionalmente capace in tale ambito). Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019 (Rv. 654569 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176_2, Cod_Civ_art_2236 …...
Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019 (Rv. 654566 - 01)
Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - prestazione d'opera intellettuale Progettazione e direzione dei lavori - Obblighi del professionista - Conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuazione della corretta procedura amministrativa - Configurabilità - Errori nella scelta del titolo autorizzativo occorrente - Mancato rilievo della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita - Responsabilità del professionista - Sussistenza. In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all’esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori. Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019 (Rv. 654566 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2226, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_2236 …...
Responsabilità professionale - Prestazione d'opera professionale – Cass. 13592/2019
Inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali - Concorso colposo del cliente danneggiato - Esclusione - Fondamento. In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13592 del 21/05/2019 (Rv. 654196 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1176_2 – Diligenza nell’adempimento Cod. Civ. art. 1218 – Responsabilità del debitore Cod. Civ. art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore Cod. Civ. art. 2230 – Prestazione d’opera intellettuale Cod. Civ. art. 2236 – Responsabilità del prestatore d’opera …...
Responsabilità civile - errori ed omissioni verso il cliente - presupposti
Avvocato e procuratore - responsabilità civile - errori ed omissioni - verso il cliente - presupposti - scelta della strategia processuale - rilevanza del comportamento del professionista nel corso della lite - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30169 del 22/11/2018 In tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite; pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una causa di opposizione a decreto ingiuntivo dal sicuro esito sfavorevole, aveva escluso la responsabilità professionale dell'avvocato il quale, pur avendo sconsigliato il cliente di svolgere l'opposizione, aveva accettato l'incarico in considerazione della sua impossibilità di onorare nell'immediato il debito, adoperandosi successivamente nel corso della lite per addivenire a una transazione, tuttavia non accettata dal cliente). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30169 del 22/11/2018 …...
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017
Domanda risarcitoria per responsabilità sanitaria di dipendenti ASL - Successiva deduzione di differenti condotte ascritte a diversi dipendenti o strutture sanitarie facenti capo alla stessa ASL - Domanda nuova - Configurabilità. In un giudizio di responsabilità per attività sanitaria, integra "mutatio libelli", non consentita con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la deduzione - in una domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità di dipendenti di aziende sanitarie pubbliche ed ascritta a specifiche e ben determinate condotte - di un diverso titolo di responsabilità per differenti condotte, addebitate ad altri dipendenti o strutture sanitarie, benché facenti capo alla stessa azienda, nonché realizzate nell’ambito delle cure somministrate in occasione della medesima infermità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017   …...
Notariato - responsabilita' professionale - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12482 del 18/05/2017
Stipulazione di preliminare di compravendita immobiliare - Obblighi del notaio – Contenuto – Fattispecie. Il notaio incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. (Nella specie, in cui le parti avevano pattuito un termine di nove anni per la stipula del definitivo, la S.C. ha ritenuto che rientrava nel cd. “dovere di consiglio”, gravante sul notaio ex art. 42, comma 1, lett. a), del codice di deontologia notarile, avvertire le parti della durata triennale degli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell’art. 2645-bis, comma 3, c.c., e, conseguentemente, degli ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza dell’operazione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12482 del 18/05/2017   …...
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5004 del 28/02/2017
Alterazione cromosomica riscontrata nel feto – Obblighi di informazione sui rischi conseguenti alla prosecuzione della gravidanza – Contenuto – Per il ginecologo della gestante – Per il laboratorio di analisi e per il genetista ai quali il primo abbia indirizzato la propria paziente. In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il ginecologo di fiducia della gestante che riscontri, tramite esame specialistico, un'alterazione cromosomica o altre anomalie del feto, non può limitarsi a comunicare tale dato alla propria paziente, indirizzandola al laboratorio di analisi per ulteriori approfondimenti, atteso che gli obblighi di informazione a suo carico devono estendersi a tutti gli elementi idonei a consentire a quest'ultima una scelta informata e consapevole, sia nel senso della interruzione della gravidanza, che della sua prosecuzione, non sottacendo, in tal caso, l’illustrazione delle problematicità da affrontare; a propria volta, il laboratorio di analisi ed il genetista non possono limitarsi alla verifica della esistenza della anomalia, reindirizzando la paziente al ginecologo di fiducia ma, a specifica richiesta della gestante, devono soddisfare le sue richieste di informazione anche in relazione alle più probabili conseguenze delle anomalie riscontrate. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5004 del 28/02/2017   …...
Appalto (contratto di) - direttore e direzione dei lavori – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016
Direttore dei lavori per conto del committente - Dovere di vigilanza sull'esecuzione dell'opera - Responsabilità per vizi progettuali - Esclusione - Limiti. Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016   …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Sez. 3, Sentenza n. 13919 del 07/07/2016
Intervento chirurgico d'urgenza - Stato di necessità - Operatività - Esclusione - Fattispecie in tema di danni da trasfusione di sangue infetto. In tema di responsabilità medica, la struttura ospedaliera che esegua un intervento chirurgico d'urgenza non può invocare lo stato di necessità di cui all'art. 2045 c.c., il quale implica l'elemento dell'imprevedibilità della situazione d'emergenza, la cui programmazione rientra nei compiti di ogni struttura sanitaria e, con riguardo alle risorse ematiche, deve tradursi in un approvvigionamento preventivo o nella predeterminazione delle modalità per un rifornimento aggiuntivo straordinario, sicché grava sulla struttura la prova di aver eseguito, sul sangue pur somministrato in via d'urgenza, tutti i controlli previsti all'epoca dei fatti. (Nella specie, il paziente aveva contratto epatite post-trasfusionale in conseguenza di emotrasfusioni alle quali era stato sottoposto con particolare urgenza, essendo giunto in ospedale con una ferita da arma da fuoco e con una grave emorragia in corso). Sez. 3, Sentenza n. 13919 del 07/07/2016   …...
avvocato e procuratore - responsabilità civile - errori ed omissioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11906 del 10/06/2016
Verso il cliente - Presupposti - Imperizia - Ignoranza o violazione di precise norme di legge - Configurabilità - Scelta della strategia processuale - Condizioni - Accertamento. In tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto, o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11906 del 10/06/2016   …...
lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010
Responsabilità del commercialista - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010 La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010   …...
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16275 del 31/07/2015
Prestazione d'opera intellettuale - Responsabilità per colpa grave - Condizioni - Fattispecie in tema di prestazioni rese da un ingegnere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16275 del 31/07/2015 La responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un ingegnere, che aveva redatto un progetto di sopraelevazione di un fabbricato, di cui aveva garantito la fattibilità, senza avere acquisito una completa conoscenza delle strutture di fondazione, né dell'originario progetto dell'edificio, ravvisando in tale contegno gli estremi della colpa grave). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16275 del 31/07/2015   …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12218 del 12/06/2015
Incompletezza della cartella clinica - Rilevanza ai fini della dimostrazione del nesso causale tra condotta del medico e danno patito dal paziente - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12218 del 12/06/2015 In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12218 del 12/06/2015   …...
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015
Avvocato - Diligenza - Adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente - Configurabilità della responsabilità - Scelta di tali mezzi su sollecitazione del cliente -Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015 La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ininfluente, ai fini della responsabilità professionale, la condivisione del cliente della scelta di chiamare in garanzia un terzo sebbene il diritto da tutelare fosse prescritto, come poi puntualmente eccepito dal terzo chiamato). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015   …...
Professionisti - professioni sanitarie - medici – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19213 del 29/09/2015
Situazione comportante, nella sua evoluzione, rischi per la salute del paziente - Obbligo per il medico di utilizzare metodi a sua disposizione atti ad evitare l'insorgenza del pericolo - Sussistenza - Scelta di un trattamento terapeutico o di un metodo di intervento rischiosi - Insorgenza del danno - Colpa - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19213 del 29/09/2015 In tema di responsabilità medica, qualora, nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, emerga una situazione la cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il medico, che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare il verificarsi della situazione pericolosa, è tenuto ad impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la salute del paziente, preferendoli a quelli che possano anche solo esporla a rischio, sicché, ove egli privilegi il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determini, non riuscendo egli a superarla senza danno, la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto esente da colpa un medico in relazione alla scelta compiuta di sottoporre un paziente, affetto da "paraparesi spastica", ad intervento di ernia discale per via transarticolare, in luogo del meno rischioso intervento anteriore alla colonna attraverso toracotomia destra, con determinazione della situazione pericolosa connessa al detto rischioso intervento e conseguente necessità di un secondo intervento, attraverso toracotomia, all'esito del quale era residuata una lesione dell'integrità psico-fisica stimata pari al 68 per cento) Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19213 del 29/09/2015     …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015
Responsabilità per attività medico chirurgica - Onere probatorio del sanitario - Complicanze rilevate dalla statistica sanitaria - Idoneità ai fini dell'esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015 Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015   …...
professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014 doppia
Responsabilità contrattuale del medico - Distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - Rilevanza ai fini della ripartizione dell'onere della prova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014 In tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando, al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale "favor" per il creditore danneggiato cui l'ordinamento è informato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento danni di una paziente per la lesione di una corda vocale conseguente ad un intervento di tiroidectomia, ritenendolo, da un lato, di non facile esecuzione ed omettendo, dall'altro, di valutare la condotta del medico specialista alla stregua del criterio di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. Civ.).Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014 …...
notariato - responsabilità professionale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18244 del 26/08/2014
Trasferimento immobiliare - Omissione dell'obbligo di procedere alle visure dei pubblici registri - Responsabilità contrattuale del notaio - Sussistenza - Danno risarcibile - Prezzo dell'immobile già pagato al momento del rogito - Rifusione da parte del notaio - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18244 del 26/08/2014 Incorre in responsabilità professionale il notaio che rogiti un contratto di compravendita immobiliare senza compiere le visure dei pubblici registri per verificare la libertà e disponibilità dell'immobile; tuttavia il danno risarcibile derivante da tale condotta non si identifica necessariamente col prezzo pagato dall'acquirente ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. - con riferimento al caso in cui il prezzo di una compravendita immobiliare risultava essere stato corrisposto quasi per intero dall'acquirente in data anteriore alla stipulazione dell'atto notarile - ha identificato il danno risarcibile unicamente nel versamento della parte residua del corrispettivo, ritenendo che il pregiudizio anteriormente subito dal cliente appartenesse ad una serie causale del tutto indipendente dalla condotta del notaio). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18244 del 26/08/2014   …...
avvocato - responsabilità civile - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014
Difensore - Obblighi professionali - Portata - Linea difensiva conforme all'orientamento ermeneutico prevalente, ancorché non condiviso - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di notifica della sentenza presso la cancelleria del giudice adito e decorrenza del termine breve per l'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014 L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed, eventualmente, non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice (come, nella specie, con riguardo alla validità della notifica della sentenza presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, in mancanza di elezione di domicilio della controparte nel circondario in cui ha sede l'autorità adita, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del provvedimento), non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, alla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014   …...
lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014
Avvocato - Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Apprezzamento da parte del giudice di merito - Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio tecnico - Giuridico - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014 Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014   …...
lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità avvocato – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014
Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Apprezzamento da parte del giudice di merito - Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio tecnico - Giuridico - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014 Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014   …...
professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di CAssazione, Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014
Responsabilità contrattuale del medico - Distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - Rilevanza ai fini della ripartizione dell'onere della prova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di CAssazione, Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014 In tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando, al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale "favor" per il creditore danneggiato cui l'ordinamento è informato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento danni di una paziente per la lesione di una corda vocale conseguente ad un intervento di tiroidectomia, ritenendolo, da un lato, di non facile esecuzione ed omettendo, dall'altro, di valutare la condotta del medico specialista alla stregua del criterio di cui all'art. 176, secondo comma, cod. civ.).Corte di CAssazione, Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014 Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1176Cod. Civ. art. 1218Cod. Civ. art. 2236Cod. Civ. art. 2697 Massime precedentiN. 24791 del 2008N. 20904 del 2013N. 20547 del 2014   …...
Lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010
Responsabilità del commercialista - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto. La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010   …...
Mandato - obbligazioni del mandatario - obbligo di rendiconto – Cass. n. 9264/2010
Conferimento di mandato "ad litem" al difensore - Conseguente configurabilità del suddetto obbligo a carico del professionista su richiesta del mandante - Esclusione per incompatibilità. L'istituto del rendiconto, previsto dall'art. 1713, comma primo, cod. civ. (che trova il suo riferimento in sede processuale nell'art. 263 cod. proc. civ.) è incompatibile con il mandato "ad litem" di cui all'art. 84, comma primo, cod. proc. civ., che abilita il difensore a compiere e ricevere nell'interesse della parte che lo ha conferito tutti gli atti del processo, non essendo, invero, riconducibile ad un mandato "ad negotia" e, quindi, ad una figura che attenga al diritto sostanziale in senso proprio. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9264 del 19/04/2010 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 9264 2010   …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Ricovero in un istituto sanitario - Contratto di ricovero concluso con l'istituto - Natura - Responsabilità da inadempimento dell'istituto - Configurabilità - Condizioni - Colpa del medico nell'esecuzione della propria prestazione professionale - Sussistenza - Necessità. Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura, e l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ.. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula, pertanto, (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente), pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006   …...
Responsabilità civile - magistrati e funzionari giudiziari - magistrati – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006
Responsabilità civile dei magistrati - Nozione di "dolo" ai sensi della legge n. 117 del 1988 - Consapevolezza di compiere un atto illegittimo con il proposito di ledere i diritti della parte soccombente - Prova - Necessità - Fattispecie. In tema di responsabilità civile dei magistrati, la nozione di "dolo" cui fa riferimento l'art. 2 della legge n. 117 del 1988 (non dissimile da quella cui faceva riferimento in precedenza l'art. 55, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 1 del d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497) va intesa nel senso non della semplice volontarietà dell'azione che si assume dannosa, bensì della diretta consapevolezza di compiere un atto giudiziario formalmente e sostanzialmente illegittimo con il deliberato proposito di nuocere ingiustamente ad altri e, segnatamente, in un processo penale, di ledere i diritti dell'imputato; pertanto, affinché possa ritenersi la sussistenza della responsabilità dei giudici, l'attore deve offrire la prova di una simile consapevolezza, ovvero del fatto che, nel caso di specie, l'apertura dell'indagine penale e la richiesta di custodia cautelare a carico dell'imputato fossero state determinate da fini estranei alle esigenze dell'amministrazione della giustizia. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, con il quale la Corte d'appello aveva ritenuto, previa complessivo apprezzamento dell'attività svolta dal magistrato in riferimento al procedimento penale che aveva dato origine all'azione di responsabilità, che la sopravvalutazione, da parte del Pubblico Ministero, di alcuni elementi di accusa obiettivamente esistenti non fosse idonea, di per sé sola, a realizzare l'intento persecutorio ipotizzato dal ricorrente e a dimostrare la consapevolezza in capo al magistrato della falsità delle accuse mosse). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006    …...

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