Codice Civile Libro Quinto: DEL LAVORO Titolo III: DEL LAVORO AUTONOMO Art.2236. Responsabilità del prestatore di opera.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2236. Responsabilità del prestatore di opera.
1. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
la giurisprudenza
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Notariato - responsabilita' professionale - Stipula di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare - Obblighi del notaio - Visure catastali ed ipotecarie - Inclusione - Dovere di informazione sulla convenienza economica dell'operazione negoziale - Esclusione - Fattispecie.
In materia di responsabilità professionale, il notaio rogante un contratto di mutuo ipotecario funzionalmente collegato a compravendita immobiliare è tenuto a compiere le visure ipotecarie e catastali allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, ma non anche a rendere informazioni in merito alla convenienza economica dell'operazione negoziale e, quindi, ad accertare la ragionevole possibilità per l'istituto di credito di soddisfarsi, in sede di espropriazione del bene ipotecato, a fronte dell'inadempimento del mutuatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso la responsabilità del notaio per non aver accertato, con una propria perizia, l'elettiva consistenza dell'immobile - di un solo vano, anziché di tre - e, conseguentemente, il suo valore, insufficiente a garantire il credito della banca).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25865 del 16/11/2020 (Rv. 659786 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236
responsabilità professionale
notaio
corte
cassazione
25865
2020

Avvocato e procuratore - responsabilita' civile - Responsabilità professionale - Inadempimento al mandato difensivo giudiziale - Prescrizione - Decorrenza - Esito definitivo del giudizio - Attività stragiudiziale - Esclusione – Fattispecie - prescrizione civile - Decorrenza
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato difensivo in ambito giudiziario, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, vale a dire dalla formazione del giudicato; al contrario, tale decorrenza non è prospettabile nel diverso caso di inadempimento del mandato professionale in ambito stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha chiarito che il principio massimato riguarda non solo la figura dell'avvocato, ma ogni altro professionista che presti assistenza nel giudizio al proprio mandante, in ragione della peculiarità dell'inserimento dell'esecuzione del rapporto professionale nella struttura del processo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24270 del 03/11/2020 (Rv. 659754 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2935, Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2947
Avvocato
responsabilita'
corte
cassazione
24270
2020

Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilita' - Responsabilità del commercialista - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto - Fattispecie.
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente; in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'evento dannoso non ascrivibile all'omissione di un commercialista, consistita nell'avere mancato di sottoscrivere i ricorsi dinanzi la CTP, ma riconducibile alla decisione, presa in autonomia dagli amministratori e dai soci di una s.a.s., di non impugnare in cassazione l'esito sfavorevole dell'iniziativa giudiziale presso la CTR).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13873 del 06/07/2020 (Rv. 658305 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236
corte
cassazione
13873
2020

Lavoro - lavoro autonomo (nozione, caratteri, distinzioni) - contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - responsabilita' - Risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà - Rilievo officioso - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di contratto di prestazione d'opera, acclarata la colpa del professionista, il rilievo che la prestazione eseguita comporta la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà può essere compiuto d'ufficio dal giudice sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13874 del 06/07/2020 (Rv. 658306 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183_1
corte
cassazione
13874
2020

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - obblighi - Responsabilita' -Azione di responsabilità del curatore fallimentare revocato - Natura- Valenza esimente dell'autorizzazione del giudice delegato- Esclusione- Ragioni- Fattispecie.
L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l’eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'"imprimatur" del giudice delegato).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 13597 del 02/07/2020 (Rv. 658238 - 01)
Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 38 = Dlgs_14_2019_art_136), Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218
corte
cassazione
13597
2020

Responsabilità professionale dell'avvocato - Parametri - Violazione del dovere di diligenza qualificata - Mancata conoscenza della normativa in tema di rinnovazione dell'ipoteca - Sussistenza - Concorso del cliente nella causazione del danno per omessa conoscenza di questioni giuridiche - Esclusione - Fattispecie.
La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo che questa avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria e che, quindi, con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12127 del 22/06/2020 (Rv. 658174 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_2847, Cod_Civ_art_2878
corte
cassazione
12127
2020

Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione del notaio - Estensione alle attività accessorie funzionali ad assicurare lo scopo dell'atto - Obbligo di procedere alle visure catastali - Inclusione - Condizioni - Fondamento - Inosservanza di tali obblighi accessori - Responsabilità contrattuale del notaio - Sussistenza - Possibilità di concorso colposo del danneggiato - Esclusione.
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia garantita la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi e, in particolare, la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dai partecipanti alla stipula dell'atto medesimo. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità "ex contractu" per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11296 del 12/06/2020 (Rv. 658158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2236
CORTE
CASSAZIONE
11296
2020

Amministrazione straordinaria - Azione di responsabilità nei confronti del commissario straordinario - Prescrizione ordinaria - Applicabilità - Fondamento.
In tema di amministrazione straordinaria, l'azione di responsabilità promossa nei confronti del commissario straordinario per inosservanza dei doveri di perizia connessi all'espletamento dell'incarico professionale è soggetta al termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2946 c.c., venendo in rilievo una forma di responsabilità contrattuale derivante dalla violazione di obblighi legali in una situazione di contatto qualificato.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10093 del 28/05/2020 (Rv. 657710 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2946

Perito di stima nominato dal giudice delegato fallimentare - Responsabilità aquiliana - Condizioni e limiti - Diligenza dello specialista ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - Sussistenza - Prova della particolarità difficoltà della prestazione - Ripartizione del relativo onere.
Il perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito risponde, a titolo di responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell'aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell'erronea valutazione del bene qualora, nell'esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta - ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. - allo specialista in relazione alla natura dell'attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombendo, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8496 del 06/05/2020 (Rv. 657807 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2236, Cod_Proc_Civ_art_064

Difensore - Obblighi professionali - Contenuto - Parametri - Diligenza qualificata e buona fede oggettiva - Interruzione del processo - Omessa comunicazione al cliente - Mancata riassunzione ed estinzione del giudizio - Responsabilità del difensore - Sussistenza.
L'avvocato è tenuto all’esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8494 del 06/05/2020 (Rv. 657806 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1374, Cod_Civ_art_2236
corte
cassazione
8494
2020

Procura speciale a vendere -Autenticazione del notaio – Violazione dovere di diligenza qualificata nella identificazione del soggetto che ha rilasciato la procura - Responsabilità del notaio anche nei confronti del terzo interessato all'acquisto - Sussistenza - Fondamento.
Il notaio che, nella autenticazione di una procura speciale a vendere preparatoria del successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione del soggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all'acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d'opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dal contratto".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7746 del 08/04/2020 (Rv. 657617 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2236, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1375

Incarico professionale - Adempimento - Diligenza - Obbligo - Portata - Fondamento - Assolvimento - Onere della prova - Fattispecie.
Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, senza una plausibile spiegazione alternativa, aveva ritenuto l'avvocato esente da responsabilità, sebbene nel seguire i profili penalistici del protesto per tre cambiali subito dal proprio cliente, non gli avesse segnalato la necessità di richiederne la cancellazione, neppure informandolo sull'opportunità di intraprendere iniziative in ambito civile e in ogni caso, di rivolgersi ad un avvocato civilista, ove si fosse reputato non professionalmente capace in tale ambito).
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 19520 del 19/07/2019 (Rv. 654569 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176_2, Cod_Civ_art_2236

Contratto d'opera (nozione, caratteri, differenze dall'appalto, distinzioni) - professioni intellettuali - prestazione d'opera intellettuale
Progettazione e direzione dei lavori - Obblighi del professionista - Conformità del progetto alla normativa urbanistica ed individuazione della corretta procedura amministrativa - Configurabilità - Errori nella scelta del titolo autorizzativo occorrente - Mancato rilievo della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita - Responsabilità del professionista - Sussistenza.
In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all’esecuzione dell'opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l'incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l'attività espletata sia nella fase antecedente all'esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell'opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l'incarico del progetto e della direzione dei lavori.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18342 del 09/07/2019 (Rv. 654566 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2226, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_2236

Inadempimento del notaio ai propri obblighi professionali - Concorso colposo del cliente danneggiato - Esclusione - Fondamento.
In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13592 del 21/05/2019 (Rv. 654196 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1176_2 – Diligenza nell’adempimento
Cod. Civ. art. 1218 – Responsabilità del debitore
Cod. Civ. art. 1227 – Concorso del fatto colposo del creditore

Avvocato e procuratore - responsabilità civile - errori ed omissioni - verso il cliente - presupposti - scelta della strategia processuale - rilevanza del comportamento del professionista nel corso della lite - condizioni – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30169 del 22/11/2018
In tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite; pertanto, in relazione ad una causa che presenti un'elevata probabilità di soccombenza per il proprio cliente, il difensore che abbia accettato l'incarico non può successivamente disinteressarsene del tutto, incorrendo in responsabilità professionale ove esponga il cliente all'incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali cui lo stesso va incontro per la propria difesa e per quella della controparte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento a una causa di opposizione a decreto ingiuntivo dal sicuro esito sfavorevole, aveva escluso la responsabilità professionale dell'avvocato il quale, pur avendo sconsigliato il cliente di svolgere l'opposizione, aveva accettato l'incarico in considerazione della sua impossibilità di onorare nell'immediato il debito, adoperandosi successivamente nel corso della lite per addivenire a una transazione, tuttavia non accettata dal cliente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30169 del 22/11/2018

Domanda risarcitoria per responsabilità sanitaria di dipendenti ASL - Successiva deduzione di differenti condotte ascritte a diversi dipendenti o strutture sanitarie facenti capo alla stessa ASL - Domanda nuova - Configurabilità.
In un giudizio di responsabilità per attività sanitaria, integra "mutatio libelli", non consentita con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., la deduzione - in una domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità di dipendenti di aziende sanitarie pubbliche ed ascritta a specifiche e ben determinate condotte - di un diverso titolo di responsabilità per differenti condotte, addebitate ad altri dipendenti o strutture sanitarie, benché facenti capo alla stessa azienda, nonché realizzate nell’ambito delle cure somministrate in occasione della medesima infermità.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16504 del 05/07/2017

Stipulazione di preliminare di compravendita immobiliare - Obblighi del notaio – Contenuto – Fattispecie.
Il notaio incaricato della redazione ed autenticazione di un contratto preliminare per la compravendita di un immobile, non può limitarsi a procedere al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovraintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo anche che egli si interessi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto medesimo e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse. (Nella specie, in cui le parti avevano pattuito un termine di nove anni per la stipula del definitivo, la S.C. ha ritenuto che rientrava nel cd. “dovere di consiglio”, gravante sul notaio ex art. 42, comma 1, lett. a), del codice di deontologia notarile, avvertire le parti della durata triennale degli effetti della trascrizione del preliminare, ai sensi dell’art. 2645-bis, comma 3, c.c., e, conseguentemente, degli ulteriori adempimenti necessari a garantire la sicurezza dell’operazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12482 del 18/05/2017

Alterazione cromosomica riscontrata nel feto – Obblighi di informazione sui rischi conseguenti alla prosecuzione della gravidanza – Contenuto – Per il ginecologo della gestante – Per il laboratorio di analisi e per il genetista ai quali il primo abbia indirizzato la propria paziente.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il ginecologo di fiducia della gestante che riscontri, tramite esame specialistico, un'alterazione cromosomica o altre anomalie del feto, non può limitarsi a comunicare tale dato alla propria paziente, indirizzandola al laboratorio di analisi per ulteriori approfondimenti, atteso che gli obblighi di informazione a suo carico devono estendersi a tutti gli elementi idonei a consentire a quest'ultima una scelta informata e consapevole, sia nel senso della interruzione della gravidanza, che della sua prosecuzione, non sottacendo, in tal caso, l’illustrazione delle problematicità da affrontare; a propria volta, il laboratorio di analisi ed il genetista non possono limitarsi alla verifica della esistenza della anomalia, reindirizzando la paziente al ginecologo di fiducia ma, a specifica richiesta della gestante, devono soddisfare le sue richieste di informazione anche in relazione alle più probabili conseguenze delle anomalie riscontrate.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5004 del 28/02/2017

Direttore dei lavori per conto del committente - Dovere di vigilanza sull'esecuzione dell'opera - Responsabilità per vizi progettuali - Esclusione - Limiti.
Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che da tale attività derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo egli sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche l'attività, aggiuntiva rispetto a quella oggetto della sua normale prestazione, di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18285 del 19/09/2016

Intervento chirurgico d'urgenza - Stato di necessità - Operatività - Esclusione - Fattispecie in tema di danni da trasfusione di sangue infetto.
In tema di responsabilità medica, la struttura ospedaliera che esegua un intervento chirurgico d'urgenza non può invocare lo stato di necessità di cui all'art. 2045 c.c., il quale implica l'elemento dell'imprevedibilità della situazione d'emergenza, la cui programmazione rientra nei compiti di ogni struttura sanitaria e, con riguardo alle risorse ematiche, deve tradursi in un approvvigionamento preventivo o nella predeterminazione delle modalità per un rifornimento aggiuntivo straordinario, sicché grava sulla struttura la prova di aver eseguito, sul sangue pur somministrato in via d'urgenza, tutti i controlli previsti all'epoca dei fatti. (Nella specie, il paziente aveva contratto epatite post-trasfusionale in conseguenza di emotrasfusioni alle quali era stato sottoposto con particolare urgenza, essendo giunto in ospedale con una ferita da arma da fuoco e con una grave emorragia in corso).
Sez. 3, Sentenza n. 13919 del 07/07/2016

Verso il cliente - Presupposti - Imperizia - Ignoranza o violazione di precise norme di legge - Configurabilità - Scelta della strategia processuale - Condizioni - Accertamento.
In tema di responsabilità dell'avvocato verso il cliente, è configurabile imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito "ex ante" e non "ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto, o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11906 del 10/06/2016

Responsabilità del commercialista - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010

Prestazione d'opera intellettuale - Responsabilità per colpa grave - Condizioni - Fattispecie in tema di prestazioni rese da un ingegnere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16275 del 31/07/2015
La responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità di un ingegnere, che aveva redatto un progetto di sopraelevazione di un fabbricato, di cui aveva garantito la fattibilità, senza avere acquisito una completa conoscenza delle strutture di fondazione, né dell'originario progetto dell'edificio, ravvisando in tale contegno gli estremi della colpa grave).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16275 del 31/07/2015

Incompletezza della cartella clinica - Rilevanza ai fini della dimostrazione del nesso causale tra condotta del medico e danno patito dal paziente - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12218 del 12/06/2015
In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12218 del 12/06/2015

Avvocato - Diligenza - Adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente - Configurabilità della responsabilità - Scelta di tali mezzi su sollecitazione del cliente -Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015
La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto ininfluente, ai fini della responsabilità professionale, la condivisione del cliente della scelta di chiamare in garanzia un terzo sebbene il diritto da tutelare fosse prescritto, come poi puntualmente eccepito dal terzo chiamato).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015

Situazione comportante, nella sua evoluzione, rischi per la salute del paziente - Obbligo per il medico di utilizzare metodi a sua disposizione atti ad evitare l'insorgenza del pericolo - Sussistenza - Scelta di un trattamento terapeutico o di un metodo di intervento rischiosi - Insorgenza del danno - Colpa - Configurabilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19213 del 29/09/2015
In tema di responsabilità medica, qualora, nel corso di un trattamento terapeutico o di un intervento, emerga una situazione la cui evoluzione può comportare rischi per la salute del paziente, il medico, che abbia a disposizione metodi idonei ad evitare il verificarsi della situazione pericolosa, è tenuto ad impiegarli, essendo suo dovere professionale applicare metodi che salvaguardino la salute del paziente, preferendoli a quelli che possano anche solo esporla a rischio, sicché, ove egli privilegi il trattamento più rischioso e la situazione pericolosa si determini, non riuscendo egli a superarla senza danno, la colpa si radica già nella scelta inizialmente compiuta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto esente da colpa un medico in relazione alla scelta compiuta di sottoporre un paziente, affetto da "paraparesi spastica", ad intervento di ernia discale per via transarticolare, in luogo del meno rischioso intervento anteriore alla colonna attraverso toracotomia destra, con determinazione della situazione pericolosa connessa al detto rischioso intervento e conseguente necessità di un secondo intervento, attraverso toracotomia, all'esito del quale era residuata una lesione dell'integrità psico-fisica stimata pari al 68 per cento)
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19213 del 29/09/2015

Responsabilità per attività medico chirurgica - Onere probatorio del sanitario - Complicanze rilevate dalla statistica sanitaria - Idoneità ai fini dell'esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015
Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13328 del 30/06/2015

Responsabilità contrattuale del medico - Distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - Rilevanza ai fini della ripartizione dell'onere della prova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014
In tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando, al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale "favor" per il creditore danneggiato cui l'ordinamento è informato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento danni di una paziente per la lesione di una corda vocale conseguente ad un intervento di tiroidectomia, ritenendolo, da un lato, di non facile esecuzione ed omettendo, dall'altro, di valutare la condotta del medico specialista alla stregua del criterio di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. Civ.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014

Trasferimento immobiliare - Omissione dell'obbligo di procedere alle visure dei pubblici registri - Responsabilità contrattuale del notaio - Sussistenza - Danno risarcibile - Prezzo dell'immobile già pagato al momento del rogito - Rifusione da parte del notaio - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18244 del 26/08/2014
Incorre in responsabilità professionale il notaio che rogiti un contratto di compravendita immobiliare senza compiere le visure dei pubblici registri per verificare la libertà e disponibilità dell'immobile; tuttavia il danno risarcibile derivante da tale condotta non si identifica necessariamente col prezzo pagato dall'acquirente ma con la situazione economica nella quale il medesimo si sarebbe trovato qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. - con riferimento al caso in cui il prezzo di una compravendita immobiliare risultava essere stato corrisposto quasi per intero dall'acquirente in data anteriore alla stipulazione dell'atto notarile - ha identificato il danno risarcibile unicamente nel versamento della parte residua del corrispettivo, ritenendo che il pregiudizio anteriormente subito dal cliente appartenesse ad una serie causale del tutto indipendente dalla condotta del notaio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18244 del 26/08/2014

Difensore - Obblighi professionali - Portata - Linea difensiva conforme all'orientamento ermeneutico prevalente, ancorché non condiviso - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di notifica della sentenza presso la cancelleria del giudice adito e decorrenza del termine breve per l'impugnazione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014
L'avvocato, i cui obblighi professionali sono di mezzi e non di risultato, è tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguate alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente. Ne consegue che il professionista, ove una soluzione giuridica, pure opinabile ed, eventualmente, non condivisa e convintamente ritenuta ingiusta ed errata dal medesimo, sia stata tuttavia riaffermata dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice (come, nella specie, con riguardo alla validità della notifica della sentenza presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, in mancanza di elezione di domicilio della controparte nel circondario in cui ha sede l'autorità adita, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del provvedimento), non è esentato dal tenerne conto per porre in essere una linea difensiva volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito, alla prevedibile applicazione dell'orientamento ermeneutico da cui pur dissente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4790 del 28/02/2014

Avvocato - Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Apprezzamento da parte del giudice di merito - Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio tecnico - Giuridico - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014
Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014

Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Apprezzamento da parte del giudice di merito - Valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale - Natura - Giudizio tecnico - Giuridico - Sindacabilità nel giudizio di cassazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014
Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'azione giudiziale malamente intrapresa o proseguita, sebbene abbia contenuto tecnico-giuridico, costituisce comunque valutazione di un fatto, censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3355 del 13/02/2014

Responsabilità contrattuale del medico - Distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - Rilevanza ai fini della ripartizione dell'onere della prova - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di CAssazione, Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014
In tema di responsabilità civile derivante da attività medico-chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto ed allegare l'inadempimento del professionista, restando a carico dell'obbligato l'onere di provare l'esatto adempimento, con la conseguenza che la distinzione fra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non vale come criterio di ripartizione dell'onere della prova, ma rileva soltanto ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, spettando, al sanitario la prova della particolare difficoltà della prestazione, in conformità con il principio di generale "favor" per il creditore danneggiato cui l'ordinamento è informato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento danni di una paziente per la lesione di una corda vocale conseguente ad un intervento di tiroidectomia, ritenendolo, da un lato, di non facile esecuzione ed omettendo, dall'altro, di valutare la condotta del medico specialista alla stregua del criterio di cui all'art. 176, secondo comma, cod. civ.).
Corte di CAssazione, Sez. 3, Sentenza n. 22222 del 20/10/2014
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 2236
Cod. Civ. art. 2697
Massime precedenti
N. 24791 del 2008
N. 20904 del 2013
N. 20547 del 2014

Responsabilità del commercialista - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del cliente - Contenuto.
La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010

Conferimento di mandato "ad litem" al difensore - Conseguente configurabilità del suddetto obbligo a carico del professionista su richiesta del mandante - Esclusione per incompatibilità.
L'istituto del rendiconto, previsto dall'art. 1713, comma primo, cod. civ. (che trova il suo riferimento in sede processuale nell'art. 263 cod. proc. civ.) è incompatibile con il mandato "ad litem" di cui all'art. 84, comma primo, cod. proc. civ., che abilita il difensore a compiere e ricevere nell'interesse della parte che lo ha conferito tutti gli atti del processo, non essendo, invero, riconducibile ad un mandato "ad negotia" e, quindi, ad una figura che attenga al diritto sostanziale in senso proprio.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9264 del 19/04/2010
_____________________________________
Procura
Mandato
Corte
Cassazione
9264
2010

Ricovero in un istituto sanitario - Contratto di ricovero concluso con l'istituto - Natura - Responsabilità da inadempimento dell'istituto - Configurabilità - Condizioni - Colpa del medico nell'esecuzione della propria prestazione professionale - Sussistenza - Necessità.
Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura, e l'adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, con la conseguenza che il detto gestore risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ.. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula, pertanto, (pur trattandosi di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova, che grava, per l'effetto, sull'istituto stesso e non sul paziente), pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod. civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006

Responsabilità civile dei magistrati - Nozione di "dolo" ai sensi della legge n. 117 del 1988 - Consapevolezza di compiere un atto illegittimo con il proposito di ledere i diritti della parte soccombente - Prova - Necessità - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile dei magistrati, la nozione di "dolo" cui fa riferimento l'art. 2 della legge n. 117 del 1988 (non dissimile da quella cui faceva riferimento in precedenza l'art. 55, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 1 del d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497) va intesa nel senso non della semplice volontarietà dell'azione che si assume dannosa, bensì della diretta consapevolezza di compiere un atto giudiziario formalmente e sostanzialmente illegittimo con il deliberato proposito di nuocere ingiustamente ad altri e, segnatamente, in un processo penale, di ledere i diritti dell'imputato; pertanto, affinché possa ritenersi la sussistenza della responsabilità dei giudici, l'attore deve offrire la prova di una simile consapevolezza, ovvero del fatto che, nel caso di specie, l'apertura dell'indagine penale e la richiesta di custodia cautelare a carico dell'imputato fossero state determinate da fini estranei alle esigenze dell'amministrazione della giustizia. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, con il quale la Corte d'appello aveva ritenuto, previa complessivo apprezzamento dell'attività svolta dal magistrato in riferimento al procedimento penale che aveva dato origine all'azione di responsabilità, che la sopravvalutazione, da parte del Pubblico Ministero, di alcuni elementi di accusa obiettivamente esistenti non fosse idonea, di per sé sola, a realizzare l'intento persecutorio ipotizzato dal ricorrente e a dimostrare la consapevolezza in capo al magistrato della falsità delle accuse mosse).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006
fine
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