Fallimento ed altre procedure concorsuali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20907 del 18/07/2023 (Rv. 668677 - 01)Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - società - Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20907 del 18/07/2023 (Rv. 668677 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2191 …...
Estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese – Cass. n. 3653/2023Procedimenti speciali - in genere - Estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese - Sussistenza della condizioni - Giudizio ordinario di cognizione - Proponibilità - Limiti - Fattispecie.
Chiunque vi abbia un interesse, purché legittimato all'azione, può agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti, con forza di giudicato, l'inesistenza delle condizioni richieste dalle legge per la cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto, o intenda proporre, un'azione di impugnazione di un contratto del quale la società risulta parte acquirente, o venditrice e, dunque, passivamente legittimata, ovvero litisconsorte necessaria, senza che rilevi che il giudice del registro delle imprese abbia già ritenuto, in sede camerale, sussistere le indicate condizioni e non abbia, quindi, ordinato, a norma dell'art. 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dell'intervenuta cancellazione volontaria della società dal registro stesso. (Nella specie, la S.C., pur affermando la tardività della domanda volta ad accertare l'illegittimità della previa cancellazione della società dal relativo registro rispetto all'azione di nullità, simulazione e revoca di compravendita immobiliare proposta nei confronti di quest'ultima, ne ha affermato l'ammissibilità).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3653 del 07/02/2023 (Rv. 667151 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2191
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Società inattiva ma ancora iscritta nel registro delle imprese – Cass. n. 17957/2021Società' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - Società inattiva ma ancora iscritta nel registro delle imprese - Presunzione di esistenza - Conseguenze - Capacità di stare in giudizio - Sussistenza.
La società di persone che, pur risultando inattiva, continui ad essere iscritta nel registro delle imprese, deve presumersi esistente, sicché essa conserva la capacità di stare in giudizio.
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17957 del 23/06/2021 (Rv. 661743 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2191, Cod_Civ_art_2495
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Termine - dichiarazione di fallimento – Decorrenza – Cass. n. 22290/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette – societa' - Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sopravvenuto decreto di cancellazione della cancellazione ex art. 2191 c.c. - Conseguenze - Presunzione di continuazione della società - Fondamento.
In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22290 del 15/10/2020 (Rv. 659007 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2191, Dlgs_14_2019_art_033
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Impresa - registro delle imprese – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013Cancellazione estintiva della società di persone - Cancellazione della cancellazione - Presupposti - Effetti.
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013
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impresa - registro delle imprese – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013Cancellazione estintiva della società di persone - Cancellazione della cancellazione - Presupposti - Effetti. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013
Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23027 del 26/10/2006Decreto del Tribunale di rigetto del reclamo avverso provvedimento del giudice del registro delle imprese dichiarante non luogo a provvedere in ordine a segnalazione diretta alla cancellazione di atto da detto registro - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23027 del 26/10/2006
Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. il decreto del tribunale di rigetto del reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice del registro delle imprese ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla segnalazione diretta ad ottenere, ex art. 2191 cod.civ., la cancellazione di un atto da detto registro.Trattasi infatti di provvedimento privo del carattere di definitività, in quanto relativo a materia che può formare oggetto di ordinario giudizio di cognizione, nonchè del carattere di decisorietà in quanto, non incidendo su posizioni di diritto soggettivo, si risolve in un mero atto di gestione del pubblico registro a tutela di interessi generali. Nè il ricorso per cassazione è ammissibile se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, atteso che la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri dell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23027 del 26/10/2006
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