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2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato

Art.2118. Recesso dal contratto a tempo indeterminato.

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Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3247 del 05/02/2024 (Rv. 670036-01)
Indennita' - di fine rapporto di lavoro - di preavviso - Licenziamento illegittimo - Tutela indennitaria ex art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Indennità di mancato preavviso - Spettanza - Fondamento. La tutela indennitaria-risarcitoria, sancita dall'art. 18, comma 5, st.lav., anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la ratio della disposizione un'opzione ermeneutica restrittiva. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 3247 del 05/02/2024 (Rv. 670036-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27331 del 26/09/2023 (Rv. 669033 - 01)
Estinzione del rapporto - Dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto ex art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2015 - Forma scritta - Necessità - Assenza - Conseguenze. In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell'atto. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27331 del 26/09/2023 (Rv. 669033 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27322 del 26/09/2023 (Rv. 669055 - 01)
Trasferimento d'azienda - Cessione dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. - Modalità - Licenziamento intimato dal cedente - Efficacia - Esclusione - Giudicato - Irrilevanza. In caso di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene ope legis ex art. 2112 c.c., sicché il licenziamento intimato dal cedente successivamente alla cessione è totalmente privo di effetti e, conseguentemente, resta irrilevante il passaggio in giudicato della decisione di merito che aveva riconosciuto la legittimità della procedura di licenziamento, trattandosi di recesso connesso con il trasferimento di azienda e non fondato su ragioni afferenti alla struttura aziendale precedente autonomamente considerata. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27322 del 26/09/2023 (Rv. 669055 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112, Cod_Civ_art_2118 …...
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18030 del 23/06/2023 (Rv. 668331 - 01)
Recesso senza preavviso dell'impresa preponente - Condizioni - Causa di improseguibilità del rapporto - Ammissibilità - Clausola risolutiva espressa - Presupposti di validità - Accertamento giudiziale - Inadempimento integrante giusta causa di recesso - Necessità - Parametri valutativi. In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell’attività. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18030 del 23/06/2023 (Rv. 668331 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_1751, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119 …...
Diritto alla conservazione del posto – Cass. n. 9095/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - comporto - Lavoratore disabile - Licenziamento - Applicazione del periodo di comporto ordinario - Discriminazione indiretta - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.   In tema di licenziamento, costituisce discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto in quanto in posizione di particolare svantaggio. (Principio affermato in relazione al periodo di comporto previsto dall'art. 42, lettera b), del c.c.n.l. Federambiente del 17 giugno 2011). Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9095 del 31/03/2023 (Rv. 667558 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2110, Cod_Civ_art_2118   Corte Cassazione 9095 2023 …...
Fino alla cessazione del "periodo protetto" di astensione per maternità – Cass. n. 5598/2023
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - donne - gravidanza - Dimissioni volontarie ex art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001 ("ratione temporis" applicabile) - Inefficacia - Fino alla cessazione del "periodo protetto" di astensione per maternità - Esclusione - Fino alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro - Sussistenza - Ragioni.   L'efficacia delle dimissioni volontarie, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001 ("ratione temporis" applicabile), è sospesa fino alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e non fino alla cessazione del "periodo protetto" di astensione per maternità fruito dalla interessata, avendo la norma inteso tutelare una volta per tutte la genuinità e spontaneità della volontà - contro eventuali abusi datoriali volti a viziarla o a condizionarla in vario modo - espressa con riferimento al momento delle dimissioni, in relazione al quale la cessazione del periodo protetto costituisce un fattore neutro, inidoneo ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della predetta volontà. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5598 del 23/02/2023 (Rv. 666939 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118   Corte Cassazione 5598 2023 …...
Nullità del contratto di lavoro – Cass. n. 28330/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennità - di fine rapporto di lavoro - di preavviso - Nullità del contratto di lavoro - Indennità sostitutiva del preavviso - Spettanza - Esclusione - Fondamento.   Nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo, al lavoratore non spetta l'indennità sostitutiva del preavviso che, per sua natura, presuppone la validità del rapporto e, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dagli artt. 2118, comma 3, e 2122 c.c., la possibilità della sua continuazione oltre il periodo di recesso. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28330 del 29/09/2022 (Rv. 665732 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2122, Cod_Civ_art_2126   Corte Cassazione 28330 2022 …...
Mobilità volontaria presso ente pubblico economico – Cass. n. 23884/2022
Impiego pubblico - in genere (natura, caratteri, distinzioni) - Mobilità volontaria presso ente pubblico economico - Mantenimento dei diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico - Sussistenza - Vicende successive - Disciplina di diritto privato - Applicabilità - Conseguenze.   Il pubblico dipendente che benefici della c.d. mobilità volontaria ex art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, o ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, e si trasferisca presso un ente pubblico economico, mantiene i diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico (come, ad es. qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all'anzianità) ma, una volta divenuto dipendente del detto ente, gli vanno applicati, con riferimento alle vicende successive, la disciplina di diritto privato e la relativa contrattazione collettiva e non, in presenza di una situazione di soprannumero o di eccedenza di personale, l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001; per l'effetto, ove, dopo il trasferimento, il lavoratore abbia acquisito la qualifica di dirigente, il suo rapporto sarà disciplinato dalle disposizioni che regolano il lavoro dirigenziale, fra cui quelle che consentono al datore di lavoro la recedibilità ex art. 2118 c.c. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 23884 del 01/08/2022 (Rv. 665410 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118   Corte Cassazione 23884 2022 …...
Licenziamento intimato per dare attuazione al concordato preventivo – Cass. n. 1649/2022
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Ammissione allo stato passivo - Indennità supplementare del TFR contemplata dall'Accordo sindacale del 27 aprile 1995 e riconosciuta ai dirigenti in caso di licenziamento per crisi aziendale - Licenziamento intimato per dare attuazione al concordato preventivo - Spettanza - Esclusione.   In sede di ammissione allo stato passivo, va escluso il diritto a conseguire l'indennità supplementare del TFR contemplata dall'Accordo sindacale del 27 aprile 1995 e riconosciuta ai dirigenti in caso di licenziamento per crisi azienda, nel caso in cui il recesso della parte datoriale rifletta una scelta, quanto alla liquidazione del compendio o al risanamento dell'impresa, che è correlata allo stato di crisi di cui all'art. 160 I. fall. e alla gestione negoziata di tale crisi e sia finalizzato, in coerenza con il programma concordatario, a dare attuazione al medesimo, non assumendo rilevanza che il licenziamento sia stato intimato in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato, ma prima che il tribunale si sia pronunciato sull'ammissione alla procedura. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1649 del 19/01/2022 (Rv. 663560 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118   Corte Cassazione 1649 2022 …...
Dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento – Cass. n. 41271/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso - Dimissioni rassegnate sotto minaccia di licenziamento - Annullamento per violenza morale - Condizioni - Inesistenza del diritto di recesso del datore di lavoro - Onere della prova - A carico del lavoratore.   Le dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento sono annullabili per violenza morale solo qualora venga accertata - con onere probatorio a carico del lavoratore che deduce l'invalidità dell'atto di dimissioni - l'inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per insussistenza dell'inadempimento addebitato al dipendente, dovendosi ritenere che, in detta ipotesi, il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso. Corte di Cassazione, Sez. L -, Ordinanza n. 41271 del 22/12/2021 (Rv. 663356 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1438, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2697   Corte Cassazione 41271 2021 …...
Dimissioni "incentivate" – Cass. n. 35667/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Dimissioni "incentivate" - Equiparazione al licenziamento - Esclusione - Diritto di preferenza del lavoratore dimissionario in caso di assunzioni da parte dell'ex datore di lavoro - Esclusione.   Le dimissioni c.d. ”incentivate”, e cioè agevolate da provvidenze o incentivi, analogamente alla mobilità volontaria e al prepensionamento, danno luogo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e, come tali, non sono equiparabili al licenziamento; ne consegue che il lavoratore che abbia risolto volontariamente il contratto di lavoro, sebbene su sollecitazione del datore di lavoro e dietro riconoscimento di un incentivo economico, non ha diritto ad essere preferito nelle assunzioni, ex art. 15 della l. n. 264 del 1949 e dell'art. 8 della l. n. 233 del 1991, in quanto è destinatario dell'obbligo legale di riassunzione solo l'imprenditore che abbia licenziato per riduzione del personale. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 35667 del 19/11/2021 (Rv. 662997 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118   Corte Cassazione 35667 2021 …...
  Rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro non recedente – Cass. n. 27934/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro - di preavviso - Rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro non recedente - Indennità sostitutiva del preavviso in favore del lavoratore dimissionario - Spettanza - Esclusione - Fondamento. In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest'ultimo al conseguimento dell'indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso, dovendo peraltro escludersi che alla libera rinunziabilità del preavviso possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con la disciplina delle fonti delle obbligazioni di cui all'art. 1173 c.c. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27934 del 13/10/2021 (Rv. 662579 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_1173   Corte Cassazione 27934 2021 …...
Recesso senza preavviso dell'impresa preponente – Cass. n. 22246/2021
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - Recesso senza preavviso dell'impresa preponente - Condizioni - Causa di improseguibilità del rapporto - Ammissibilità - Clausola risolutiva espressa - Presupposti di validità - Accertamento giudiziale - Inadempimento integrante giusta causa di recesso - Necessità - Parametri valutativi.   In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta, da valutarsi in considerazione della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, in ragione del fatto che il rapporto di fiducia nel rapporto di agenzia assume maggiore intensità, stante la maggiore autonomia di gestione dell’attività. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22246 del 04/08/2021 (Rv. 662030 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_1751, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 22246 2021 …...
Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Cass. n. 17606/2021
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennita' In genere - Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - volontario ("ad nutum") - preavviso – Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Preavviso non lavorato - Raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria ai fini del conseguimento dell'indennità ordinaria - Computabilità - Fondamento.   In caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 17606 del 21/06/2021 (Rv. 661518 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118   corte cassazione 17606 2021 …...
Concordato preventivo con cessione dei beni - Cass. n 23925/2020
fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione – effetti - Concordato preventivo con cessione dei beni - Ammissione del datore di lavoro - Rapporti di lavoro - Prosecuzione - Impossibilità giuridica - Esclusione - Fattispecie. L'ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo per cessione di beni, pur potendo integrare giustificato motivo di recesso, non comporta di per sè l'impossibilità giuridica della continuazione del rapporto di lavoro che permane fino al recesso di una delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva ammesso al passivo i crediti di lavoro di un dirigente, sul presupposto dell'impossibilità della prestazione lavorativa in pendenza del concordato preventivo per cessione di beni, stante l'esclusivo scopo liquidatorio della procedura). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020 (Rv. 659265 - 01) Riferimenti normativi: (Legge Falliment. art. 160= Dlgs_14_2019_art_085), Legge Falliment. art. 169_2= Dlgs_14_2019_art_097), Cod_Civ_art_2118 corte cassazione 23925 2020 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 17110/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso - dimissioni - Reiterazione di contratti a tempo determinato - Dimissioni del lavoratore - Effetti sul rapporto - Limiti - Diritto all'accertamento dell'invalidità del termine apposto al primo contratto - Persistenza - Fattispecie. LAVORO ESTINZIONE MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Le dimissioni del lavoratore da un contratto a tempo determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari succedutisi nel corso del tempo, esplicano i propri effetti sul rapporto intercorso tra le parti ma non elidono il diritto all'accertamento dell'invalidità del termine apposto al primo contratto di lavoro, permanendo l'interesse alle conseguenze di ordine economico che da tale nullità parziale scaturiscono. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato, nelle dimissioni rassegnate dal lavoratore, la volontà di interrompere il contratto a termine in corso, e non quello a tempo indeterminato scaturente dalla nullità - non ancora accertata - del termine apposto al contratto di lavoro, desumendola dalla circostanza che, a breve distanza di tempo, il lavoratore aveva stipulato con il medesimo datore di lavoro diversi altri contratti a termine). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17110 del 13/08/2020 (Rv. 658828 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1419, Cod_Civ_art_2118, Cod_Proc_Civ_art_100 corte cassazione 17110 2020 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2365 del 03/02/2020 (Rv. 65669
Contratto di apprendistato - Struttura bifasica - Scadenza della prima fase - Conseguenze - Licenziamento intervenuto nel corso della formazione - Effetti. Il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla l. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art_ 2118 c.c., vede la trasformazione del rapporto in tipico rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento "ante tempus" nel rapporto di lavoro a tempo determinato. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 2365 del 03/02/2020 (Rv. 656696 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118 LAVORO LAVORO SUBORDINATO COSTITUZIONE DEL RAPPORTO   …...
Agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto – Cass. n. 30063/2019
Recesso per giusta causa - Recesso del preponente - Contestazione immediata delle ragioni - Obbligatorietà - Recesso dell'agente - Contestuale comunicazione dei motivi -Esclusione. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO CONTRATTI Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30063 del 19/11/2019 (Rv. 655862 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1750, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119 corte cassazione 30063 2019 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25583 del 10/10/2019 (Rv. 655387 - 01)
Recesso volontario del lavoratore - Interpretazione - Criteri - Allontanamento dal posto di lavoro - Configurabilità - Comportamenti omissivi - Rilevanza. Il recesso volontario del lavoratore, se non è prevista alcuna forma convenzionale, può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti, anche omissivi, che, interpretati alla luce dei principi dell'affidamento, inequivocabilmente manifestino l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni o si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal rapporto lavorativo. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 25583 del 10/10/2019 (Rv. 655387 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20647 del 31/07/2019 (Rv. 654771 - 01)
Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Sospensione del rapporto di lavoro subordinato - Dichiarazione di scioglimento del curatore - Diritto aN'indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Ragioni. In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione fino a quando il curatore non abbia effettuato la dichiarazione ai sensi dell'art. 72, comma 2, l.fall. di volersi sciogliere dal contratto, per effetto della quale il lavoratore ha diritto di insinuarsi al passivo anche per l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c., non configurandosi il recesso del curatore per giusta causa ed attesa la natura indennitaria e non risarcitoria di tale importo. Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20647 del 31/07/2019 (Rv. 654771 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119 …...
Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - Cass. 14505/2019
Licenziamento individuale - disciplinare - Giudizio di sussunzione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie. In tema di licenziamento disciplinare, il risultato della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla riconducibilità, in concreto, della condotta contestata nel paradigma del giustificato motivo di recesso (ovvero della giusta causa), è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della corretta interpretazione delle previsioni contrattuali e del giudizio di sussunzione nelle stesse della condotta addebitata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ascritto alle condotte punibili con la sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, lett. c, del c.c.n.l. Poste del 14 aprile 2011, il comportamento del direttore di un ufficio postale il quale, in violazione della normativa antiriciclaggio, aveva deliberatamente omesso di segnalare innumerevoli operazioni di prelievo in contanti poste in essere da alcuni clienti). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14505 del 28/05/2019 (Rv. 654062 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2106 – Sanzioni disciplinari Cod. Civ. art. 2118 – Recesso dal contratto a tempo indeterminato Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso Cod. Civ. art. 2119 – Recesso per giusta causa …...
Lavoro subordinato - estinzione - licenziamento individuale disciplinare – Cass. 14504/2019
Clausole generali della giusta causa e del giustificato motivo - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie. In tema di licenziamento disciplinare, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la riconducibilità della condotta accertata all'ipotesi di cui all'art. 54, comma 5, lett. c), del c.c.n.l. Poste del 14 aprile 2001, punita col licenziamento con preavviso, in assenza del requisito richiesto del "pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi", ed aveva ritenuto integrata la diversa fattispecie di cui all'art. 54, comma 4, lett. j), del c.c.n.l., che commina la sanzione conservativa a fronte di "abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro", applicando la tutela reintegratoria di cui all'art. 18 st.lav. novellato). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14504 del 28/05/2019 (Rv. 654061 - 01) Riferimenti normativi:  Cod_Civ_art_2118 – Recesso dal contratto a tempo indeterminato Cod_Civ_art_2106 – Sanzioni disciplinari Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso …...
Estinzione dell'obbligazione - compensazione - Compensazione "impropria" - Conseguenze processuali e sostanziali -
Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione - Compensazione "impropria" - Conseguenze processuali e sostanziali - Fondamento - Art. 1248 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. (Nella specie, veniva in rilievo il caso di una dipendente che aveva dato in garanzia il proprio TFR per ottenere un prestito da una società la quale, dopo le dimissioni della lavoratrice, aveva chiesto il versamento del detto TFR al datore di lavoro che, però, aveva rifiutato, eccependo, in parziale compensazione, il suo credito verso la medesima dipendente avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso da essa dovuta perché dimessasi in tronco; la S.C., enunciando il principio massimato, ha cassato la decisione di appello che, applicando l'art. 1248 c.c., aveva accolto la domanda della società cessionaria). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4825 del 19/02/2019 Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1242, Cod_Civ_art_1248, Cod_Civ_art_1246, Cod_Civ_art_2118, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4232 del 13/02/2019
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - rassegnate dal lavoratore in stato di incapacità naturale - Annullamento - Conseguenze risarcitorie - Decorrenza - Dalla data della domanda giudiziale - Fondamento. In caso di annullamento, ex art. 428 c.c., delle dimissioni presentate dal lavoratore in stato di incapacità naturale, le conseguenze risarcitorie decorrono dalla data della domanda giudiziaria, secondo il principio generale per cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4232 del 13/02/2019 Cod_Civ_art_0428, Cod_Civ_art_2118 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019
lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - causa della risoluzione del rapporto - licenziamento orale o dimissioni del lavoratore - contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - accertamento - distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro – conseguenze - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019 Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa; nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.. Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 08/02/2019 Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119, Cod_Civ_art_2697 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto per mutuo consenso dimissioni
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c. - totale privazione delle capacità intellettive e volitive - necessità - esclusione - diminuzione di tali facoltà - sufficienza - sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni - indagine del giudice – contenuto - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30126 del 21/11/2018 Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato, il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni comportano la rinunzia al posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre verificare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 30126 del 21/11/2018   …...
Preavviso di licenziamento
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - volontario ("ad nutum") – preavviso - preavviso - efficacia obbligatoria e non reale - conseguenze - specifica disciplina pattizia - art. 35, comma 6, del c.c.n.l. dirigenti terziario commercio - efficacia reale - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27294 del 26/10/2018 >>> In tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'art. 2118 c.c. attribuisce al preavviso di licenziamento efficacia meramente obbligatoria e non reale, con la conseguenza che, se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti. Tuttavia, il giudice di merito deve considerare l'eventuale diversa disciplina pattizia, come, nella specie, l'art. 35, comma 6, del c.c.n.l. dei Dirigenti Terziario Commercio, in base al quale il preavviso, anche se non lavorato, riveste efficacia reale, con la conseguenza che, durante tale periodo, si applicano le disposizioni relative ai trattamenti economici e previdenziali ed eventuali modifiche di legge o di contratto incidenti sui trattamenti retributivi posti a base dell'indennità sostitutiva (art. 2118, comma 2, c.c.) e continuano ad avere rilievo eventi sopravvenuti, quali la malattia. Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27294 del 26/10/2018 …...
Licenziamento orale o dimissioni del lavoratore
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - in genere - causa della risoluzione del rapporto -licenziamento orale o dimissioni del lavoratore - contrapposizione in giudizio delle due ipotesi - accertamento - distribuzione dell'onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25847 del 16/10/2018 >>> Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e faccia valere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licenziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussistenza di dimissioni del lavoratore, il materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice di merito, tenendo conto che, nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697,comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il lavoratore non avesse dimostrato la mancata accettazione della propria prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, risultando unicamente una missiva - inviata dal difensore del lavoratore oltre un mese dopo l'interruzione del rapporto - nella quale si lamentava solo la mancata regolarizzazione, senza fare alcun riferimento ad un pregresso licenziamento ovvero ad un recesso da parte dello stesso lavoratore). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25847 del 16/10/2018 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21449 del 30/08/2018
Art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 - Esercizio del diritto di opzione - Recesso nel periodo di prosecuzione volontaria nel rapporto - Preavviso ex art. 2118 c.c. - Necessità. In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'esercizio del diritto di opzione per la prosecuzione del servizio di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 comporta unicamente la posticipazione del termine dell'età pensionabile con la conseguenza che, ove il lavoratore intenda recedere nel corso della prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro, debba darne preavviso ex art. 2118 c.c. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 21449 del 30/08/2018   …...
Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi – indennità per cessazione del rapporto di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16139 del 19/06/2018
Indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento - Diritto alla relativa contribuzione - Applicabilità - Decorrenza. Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto; ne consegue che anche per il versamento della contribuzione sull'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento si applica la prescrizione breve, con decorrenza dalla cessazione del rapporto, restando irrilevante l'epoca in cui tale diritto sia stato eventualmente accertato in giudizio. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16139 del 19/06/2018   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018
Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Sospensione del rapporto - Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni. In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018 (Rv. 648785 - 01)
Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Conseguenze sul rapporto di lavoro - Sospensione del rapporto - Crediti retributivi - Ammissione al passivo - Esclusione - Ragioni. In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13693 del 30/05/2018 (Rv. 648785 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2118, Cod_Civ_art_2119, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_211 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17373 del 13/07/2017
Contratto di apprendistato - Struttura bifasica - Scadenza della prima fase - Conseguenze - Licenziamento intervenuto nel corso della formazione - Effetti. Il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla l. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, nella seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato; ne consegue che, nel caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento "ante tempus" nel rapporto di lavoro a tempo determinato. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17373 del 13/07/2017   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15380 del 21/06/2017
Dirigenti delle imprese assicuratrici - Indennità sostitutiva del preavviso - Calcolo - "Bonus" annuali per il perseguimento degli obiettivi aziendali - Computabilità - Fondamento. In tema di calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso per i dirigenti delle imprese assicuratrici, occorre far riferimento agli artt. 2121 c.c. e 32 del c.c.n.l. dirigenti del suddetto comparto, dai quali si evince un concetto di retribuzione ispirato al criterio dell'onnicomprensività; ne consegue che i "bonus" annuali, erogati in relazione al conseguimento degli obiettivi assegnati, non possono essere unilateralmente esclusi dalla base di calcolo della indennità in questione, se non in virtù di un accordo delle parti. Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 15380 del 21/06/2017   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14457 del 09/06/2017
Clausola di durata minima del rapporto - Validità - Condizioni - Previsione di un compenso specifico - Necessità - Limiti - Fondamento. In tema di cd. patto di stabilità nel contratto di lavoro subordinato, fuori dalle ipotesi di giusta causa ex art. 2119 c.c., il lavoratore può liberamente disporre della facoltà di recesso, pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto nell’interesse del datore di lavoro, purché la stessa sia limitata nel tempo e sia previsto un corrispettivo, a tutela del “minimo costituzionale” di cui all’art. 36 Cost.; la corrispettività, tuttavia, non va valutata atomisticamente, come contropartita dell’assunzione dell’obbligazione, bensì alla luce del complesso delle reciproche pattuizioni contrattuali, potendo consistere nella reciprocità dell’impegno di stabilità ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, quale una maggiorazione della retribuzione o una obbligazione non monetaria, purché non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore. Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 14457 del 09/06/2017   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - volontario ("ad nutum") - preavviso - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13988 del
Efficacia obbligatoria e non reale - Fondamento - Conseguenze - Esercizio del recesso con effetto immediato - Diritto alla indennità sostitutiva del preavviso - Sussistenza - Fattispecie. Alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale - che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine - ma obbligatoria. Ne consegue che, ove una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, esercitata dal datore di lavoro la facoltà di recesso dal rapporto di lavoro, con effetto immediato al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte di un dirigente, aveva escluso l’incidenza sulla scadenza del termine di preavviso della malattia protrattasi per novanta giorni). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13988 del 06/06/2017   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13182 del 25/05/2017
Dimissioni del lavoratore convalidate ex art. 4 della l. n. 92 del 2012 - Rilevanza della successiva non contestazione da parte del lavoratore - Esclusione - Revocabilità nei soli casi di cui ai commi 19 e 20 del medesimo articolo. Le dimissioni rassegnate dal lavoratore in base all’art. 4 della l. n. 92 del 2012, una volta convalidate, determinano la risoluzione del rapporto, indipendentemente da una non contestazione da parte del dipendente che con la sua inerzia contribuisca a consolidarle, potendo essere revocate solo nelle ipotesi tassative di cui ai commi 19 e 20 del citato articolo. Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13182 del 25/05/2017   …...
Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - prestazioni periodiche con scadenza annuale o piu' breve - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4267 del 17/02/2017
Autoferrotranvieri - Azione di reintegra nel posto di lavoro - Prescrizione quinquennale - Applicabilità - Fondamento. Trasporti - pubblici - ferrovie in concessione - personale (impiegati ed agenti) - in genere. L’azione di reintegra nel posto di lavoro per il personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione è soggetta, malgrado l'inapplicabilità dell'onere di impugnativa di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966, al termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442, comma 1, c.c., in quanto la mancanza di giusta causa o di giustificato motivo deve essere fatta valere con l’ordinaria azione di annullamento e non con quella di nullità. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 4267 del 17/02/2017   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22489 del 04/11/2016
Inerzia del lavoratore dopo l'impugnativa di licenziamento - Sufficienza - Esclusione - Circostanze ulteriori - Necessità - Percezione del tfr o reperimento di altra occupazione - Irrilevanza. In tema di mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro, non è sufficiente il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la relativa impugnazione giudiziale, essendo necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze, della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro; non costituisce elemento idoneo ad integrare la fattispecie di tacita risoluzione consensuale il fatto che il lavoratore abbia, nelle more, percepito il tfr, ovvero cercato o reperito un'altra occupazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22489 del 04/11/2016   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19554 del 30/09/2016
Dirigente anche convenzionale - Tutela reale - Ammissibilità - Condizioni - Previsione contrattuale - Necessità. Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - in genere L'illegittimità del licenziamento di un dirigente, anche convenzionale, comporta il diritto del lavoratore soltanto alla tutela obbligatoria, a meno che la tutela reale non sia stata espressamente prevista in sede di contratto collettivo o individuale, con l'obbligo della reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19554 del 30/09/2016   …...
Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - di preavviso – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18508 del 21/09/2016
Licenziamento illegittimo - Tutela indennitaria ex art. 18 st.lav. come modificato dalla l. n. 92 del 2012 - Indennità di mancato preavviso - Spettanza - Fondamento. La tutela indennitaria-risarcitoria, di cui al novellato art. 18 st.lav., non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l'indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno, anche all'esito delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, quelle esigenze proprie dell'istituto, di tutela della parte che subisce il recesso, volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita dell'occupazione, né autorizzando la lettera e la "ratio" della disposizione una opzione ermeneutica restrittiva. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18508 del 21/09/2016   …...
Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18309 del 19/09/2016
Contratto di apprendistato - Facoltà di recesso - Violazione del termine di preavviso - Conseguenze - Fondamento. In tema di contratto di apprendistato, il datore di lavoro può recedere al termine del rapporto con tempestiva disdetta, la quale, in forza del disposto di cui all'art. 1218 c.c., richiamato dall'art. 55 della legge n. 25 del 1955, "ratione temporis" applicabile, deve intervenire nel termine e nei modi stabiliti dalle norme collettive, dagli usi o secondo equità, sicché non è tempestiva se esercitata il giorno prima della conclusione del rapporto di apprendistato, in violazione del termine di preavviso contrattuale, derivandone, in forza dell'art. 19 della l. n. 25 cit., la continuazione del rapporto lavorativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla regola generale in materia di durata, del tempo indeterminato. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18309 del 19/09/2016   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - per mutuo consenso - dimissioni - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18122 del 15/09/2016
Durata legale o contrattuale del preavviso - Pattuizione individuale di un termine più lungo - Validità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. In materia di recesso dal rapporto di lavoro, la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall'autonomia delle parti, sicché è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l'attribuzione di benefici economici e di carriera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità di un prolungamento del periodo di preavviso, da uno a dodici mesi, pattuito a fronte di un avanzamento di carriera e del riconoscimento di un assegno "ad personam"). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18122 del 15/09/2016   …...
lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006
Inosservanza delle garanzie procedimentali - Ingiustificatezza del recesso - Conseguenze - Tutela reale, obbligatoria o ex art. 2118 cod. civ. - Operatività - Rispettive condizioni - Inidoneità del recesso a realizzare l'estinzione del rapporto - Limitazione all'area della tutela reale - Rimanenti altri due casi di tutela - Effetti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006 Il licenziamento disciplinare intimato senza la preventiva osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ma è soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente ma non fatto valere attraverso il suddetto procedimento non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata al lavoratore dall'ordinamento nelle diverse situazioni e, cioè, a quella massima, cosiddetta reale, di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ovvero all'alternativa tra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966, o, infine, all'onere di preavviso ex art. 2118 cod. civ., con la conseguenza che, in relazione a siffatta diversificazione delle varie forme di tutela, la detta inosservanza rende l'atto di recesso inidoneo alla realizzazione della sua causa risolutiva del rapporto di lavoro soltanto nell'area di operatività della tutela reale, rimanendo negli altri casi tale effetto comunque realizzato, in quanto considerato preminente rispetto all'interesse del lavoratore alla conservazione del posto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6900 del 08/04/2016
Inerzia del lavoratore - Rilevanza - Affidamento del datore di lavoro sulla volontà di recesso - Fondamento - Fattispecie. Il comportamento del titolare di una situazione creditoria che per lungo tempo trascuri di esercitarla, e generi un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo a determinare la perdita della stessa, sicché l'inerzia del lavoratore può ingenerare nel datore di lavoro un ragionevole affidamento in ordine ad una sua volontà di recedere dal rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dedotto la volontà di non dare seguito al rapporto dall'inerzia del lavoratore che, sottoposto ad un intervento chirurgico, era rientrato al lavoro dopo un mese senza inviare alcuna certificazione medica attestante il suo stato di salute, né comunicare anche oralmente alcuna notizia al riguardo). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6900 del 08/04/2016   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6900 del 08/04/2016
Inerzia del lavoratore - Rilevanza - Affidamento del datore di lavoro sulla volontà di recesso - Fondamento - Fattispecie. Il comportamento del titolare di una situazione creditoria che per lungo tempo trascuri di esercitarla, e generi un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo a determinare la perdita della stessa, sicché l'inerzia del lavoratore può ingenerare nel datore di lavoro un ragionevole affidamento in ordine ad una sua volontà di recedere dal rapporto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dedotto la volontà di non dare seguito al rapporto dall'inerzia del lavoratore che, sottoposto ad un intervento chirurgico, era rientrato al lavoro dopo un mese senza inviare alcuna certificazione medica attestante il suo stato di salute, né comunicare anche oralmente alcuna notizia al riguardo). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6900 del 08/04/2016   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 18/06/2015
Fondo di solidarietà di cui al d.m. 28 aprile 2000, n. 158 - Prevista erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito e versamento della correlata contribuzione - Accesso alle provvidenze condizionato da previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva - Interpretazione - Accettazione della risoluzione anticipata del rapporto ed acquiescenza al licenziamento - Conseguenze - Impugnazione successiva del licenziamento - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 18/06/2015 Il d.m. 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, ha previsto l'erogazione, a carico di detto Fondo, di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione ex art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo (art. 5), condizionando l'erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva per l'anticipata risoluzione del rapporto (artt. 10, 11, 14-16). Ne consegue che, alla stregua di una interpretazione sistematica ed alla luce della "ratio" della normativa recata dal citato d.m. (che è quella di contenere al massimo l'eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale), la rinuncia anzidetta è intesa come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando essa l'acquiescenza al licenziamento e precludendone, quindi, la successiva impugnazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 18/06/2015   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - per mutuo consenso dimissioni - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12856 del 22/06/2015
Reiterazione di contratti a tempo determinato - Dimissioni del lavoratore - Effetti sulla conversione in contratto a tempo indeterminato giudizialmente accertata - Limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12856 del 22/06/2015 Le dimissioni del lavoratore da un contratto a tempo determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari succedutisi nel corso degli anni, esplica i propri effetti anche con riferimento al rapporto a tempo indeterminato accertato dal giudice con sentenza dichiarativa della nullità del primo dei contratti di lavoro a termine, salvo che il lavoratore non dimostri che le dimissioni sono viziate da errore, sotto forma di ignoranza della sopravvenuta conversione del rapporto, sicché da esse non derivano effetti limitati alla sola anticipazione della data di scadenza del rapporto a tempo determinato cui esse si riferiscono, ma anche sulla continuità del rapporto a tempo indeterminato, la cui esistenza sia accertata successivamente dal giudice. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12856 del 22/06/2015   …...
Lavoro - lavoro subordinato - indennità - di fine rapporto di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17248 del 27/08/2015
Personale delle Ferrovie, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a - Trattamento di fine rapporto - Base di computo - Indennità di mancato preavviso e indennità di mancato godimento delle ferie - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17248 del 27/08/2015 L'indennità di mancato preavviso e l'indennità di mancato godimento delle ferie non rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto del personale delle Ferrovie dello Stato, ora Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., attesa, quanto alla prima, la non dipendenza dal rapporto di lavoro per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per l'effetto della natura obbligatoria del preavviso comportante la risoluzione immediata del rapporto, mentre, quanto alla seconda, perché esclusa dal calcolo del t.f.r. alla luce della disciplina contenuta negli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996, che prevedono un'autonoma e diversa nozione di retribuzione a tali fini. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17248 del 27/08/2015     …...
lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013
Licenziamento - Giudizio di impugnazione - Sopravvenuta totale inidoneità fisica del lavoratore nel corso del giudizio - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Domanda in appello di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013 Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, la dedotta sopravvenienza nel corso del giudizio, da parte del datore di lavoro, dell'impossibilità della prestazione lavorativa per totale inidoneità fisica del lavoratore non può costituire, "ex post", ragione giustificatrice del licenziamento già intimato, né realizza una causa automatica di estinzione del rapporto di lavoro, ma può solo rilevare - e in presenza di una nuova manifestazione di volontà datoriale - quale presupposto di una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto medesimo. Ne consegue che la domanda di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto, avanzata nel giudizio appello, è inammissibile - ancor prima che per violazione del divieto di "nova" ex art. 437 cod. proc. civ. - per difetto di interesse, non riguardando il recesso oggetto del giudizio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013   …...
lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013
Licenziamento - Giudizio di impugnazione - Sopravvenuta totale inidoneità fisica del lavoratore nel corso del giudizio - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Domanda in appello di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013 Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, la dedotta sopravvenienza nel corso del giudizio, da parte del datore di lavoro, dell'impossibilità della prestazione lavorativa per totale inidoneità fisica del lavoratore non può costituire, "ex post", ragione giustificatrice del licenziamento già intimato, né realizza una causa automatica di estinzione del rapporto di lavoro, ma può solo rilevare - e in presenza di una nuova manifestazione di volontà datoriale - quale presupposto di una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto medesimo. Ne consegue che la domanda di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto, avanzata nel giudizio appello, è inammissibile - ancor prima che per violazione del divieto di "nova" ex art. 437 cod. proc. civ. - per difetto di interesse, non riguardando il recesso oggetto del giudizio. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3181 del 11/02/2013   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - disciplinare – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006
Inosservanza delle garanzie procedimentali - Ingiustificatezza del recesso - Conseguenze - Tutela reale, obbligatoria o ex art. 2118 cod. civ. - Operatività - Rispettive condizioni - Inidoneità del recesso a realizzare l'estinzione del rapporto - Limitazione all'area della tutela reale - Rimanenti altri due casi di tutela - Effetti. Il licenziamento disciplinare intimato senza la preventiva osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ma è soltanto ingiustificato, nel senso che il comportamento addebitato al dipendente ma non fatto valere attraverso il suddetto procedimento non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per sottrarsi all'operatività della tutela apprestata al lavoratore dall'ordinamento nelle diverse situazioni e, cioè, a quella massima, cosiddetta reale, di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ovvero all'alternativa tra riassunzione e risarcimento del danno, secondo il sistema della legge n. 604 del 1966, o, infine, all'onere di preavviso ex art. 2118 cod. civ., con la conseguenza che, in relazione a siffatta diversificazione delle varie forme di tutela, la detta inosservanza rende l'atto di recesso inidoneo alla realizzazione della sua causa risolutiva del rapporto di lavoro soltanto nell'area di operatività della tutela reale, rimanendo negli altri casi tale effetto comunque realizzato, in quanto considerato preminente rispetto all'interesse del lavoratore alla conservazione del posto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21412 del 05/10/2006   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11674 del 01/06/2005
Licenziamento per giustificato motivo - Stato di malattia del lavoratore - Effetto preclusivo - Licenziamento per giusta causa - Ammissibilità. Lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo; esso non impedisce, invece, l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragion d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione neppure in via temporanea del rapporto. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11674 del 01/06/2005   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2931 del 16/02/2004
Retribuzione imponibile - Indennità sostitutiva del preavviso - Inclusione - Erogazione di detta indennità ai superstiti o agli eredi legittimi del lavoratore - Irrilevanza. Ai sensi dell'art. 12 dela legge n. 153 del 1969 - secondo cui costituisce retribuzione, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro, ad eccezione degli emolumenti tassativamente indicati dalla stessa norma -, è da considerare retribuzione, agli stessi fini anzidetti, anche l'indennità sostituiva del preavviso corrisposta nonostante la mancata prestazione lavorativa per il periodo corrispondente; ne' tale indennità, non compresa tra le tassative eccezioni elencate da detta norma, muta la sua natura di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, ancorché pregresso, anche quando sia corrisposta, anziché al lavoratore, ai superstiti indicati dal primo comma dell'art. 2122 cod. civ., o, in mancanza, agli eredi legittimi di cui al terzo comma dello stesso articolo, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n.8 del 1972. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 2931 del 16/02/2004   …...
Lavoro - lavoro subordinato - rinunzie e transazioni - ricevuta a saldo (qualificazione e valore) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 304 del 14/01/1998
Rilascio a seguito della riscossione dell'indennità di fine rapporto - Acquiescenza al licenziamento - Configurabilità - Condizioni. La riscossione da parte del prestatore di lavoro dell'indennità di fine rapporto ed il rilascio da parte dello stesso della quietanza liberatoria a saldo può costituire acquiescenza al licenziamento, pur illegittimamente intimato, ove si accerti in concreto, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, l'intenzione del prestatore di lavoro di accettare l'atto risolutivo del rapporto. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 304 del 14/01/1998   …...
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6484 del 09/07/1994
Atti o comportamenti del lavoratore configurabili come rinuncia all'azione o come acquiescenza al recesso - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti. L'accertamento del giudice del merito in ordine all'inesistenza di atti o comportamenti del lavoratore configurabili come rinuncia all'azione diretta alla declaratoria dell'illegittimità del licenziamento o come acquiescenza alla situazione determinatasi con il recesso, e tali perciò da escludere l'interesse ad agire con l'azione predetta, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6484 del 09/07/1994   …...
Stampa - giornalista - contratto di lavoro giornalistico (lavoro subordinato) – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3052 del 18/04/1988
Prestazioni effettuate da persona non iscritta nell'albo professionale - trattamento economico ex art. 2126 cod. Civ. - indennità sostitutiva del preavviso - inclusione - morte del prestatore - estensione. Nel caso di prestazione di lavoro giornalistico subordinato effettuata da persona non iscritta nell'albo professionale, il trattamento economico dovuto a norma dell'art. 2126, primo comma, cod. civ. comprende l'indennità sostitutiva del preavviso, la quale, per l'espressa disposizione del terzo comma dell'art. 2118 dello stesso codice, compete anche in ipotesi di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro, secondo la disciplina approntata dall'art. 2122 cod. civ. . Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3052 del 18/04/1988   …...

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