Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo IX: DEI FATTI ILLECITI Art.2055. Responsabilità solidale.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2055. Responsabilità solidale.
1. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
3. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
la giurisprudenza
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