Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16602 del 20/06/2025 (Rv. 675328 - 01)Risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - litisconsorti necessari - Proprietario del veicolo condotto dal danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data".
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16602 del 20/06/2025 (Rv. 675328 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Connessione di cause - Danni da sinistro stradale - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15817 del 13/06/2025 (Rv. 674772 - 01)Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale ex art. 40, comma 1, c.p.c., poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15817 del 13/06/2025 (Rv. 674772 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_009, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_045 …...
Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11514 del 02/05/2025 (Rv. 674691 - 01)Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina)
Azione ex art. 149, comma 6 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Sentenza di condanna anche nei confronti del responsabile - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fondamento.
Se il giudice adito ex art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 209 del 2005 pronuncia una sentenza di condanna nei confronti non solo dell'assicuratore del danneggiato, ma anche del responsabile civile, incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto il fondamento legale della procedura di risarcimento diretto è affatto diverso dal fatto costitutivo della pretesa del danneggiato contro il responsabile del danno, chiamato a rispondere secondo il diritto comune in base all'azione ex art. 2054, comma 3, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11514 del 02/05/2025 (Rv. 674691 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_112
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Responsabilita' civile da incidenti stradali - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-02)Danno causato da un veicolo senza guida di rotaie - Danno causato dalla “circolazione” - Equivalenza - Veicolo fermo o in movimento - Irrilevanza - Danno avvenuto su area pubblica o privata - Irrilevanza - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1812 del 25/01/2025 (Rv. 673738-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054 …...
Responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 931 del 14/01/2025 (Rv. 673737-01)Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - presunzione di cui all'art. 2054 c.c. - Superamento - Prova della velocità pari al limite massimo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 931 del 14/01/2025 (Rv. 673737-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054 …...
Appello - eccezioni - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31971 del 11/12/2024 (Rv. 673198-01)Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - Domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro - Applicabilità d'ufficio ed invocabilità in sede d'appello dell'art. 2054 c.c. - Ammissibilità - Condizioni.
La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31971 del 11/12/2024 (Rv. 673198-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_112 …...
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024 (Rv. 672243-01)Concorso del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell'offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all'altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel determinare il concorso di colpa di una vittima di un sinistro stradale per mancato uso delle cinture di sicurezza, si era limitata a prendere in esame solo l'entità dei danni subiti, senza comparare la gravità delle rispettive colpe).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 23804 del 04/09/2024 (Rv. 672243-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054 …...
Responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - proprietario e usufruttuario del veicolo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15237 del 30/05/2024 (Rv. 671193-01)Responsabilità del proprietario - Circolazione prohibente domino - Nozione - Affidamento del veicolo a terzi - Sottrazione da parte di altra persona - Idoneità ad escludere la responsabilità del proprietario - Condizioni - Fattispecie.
In tema di circolazione prohibente domino, il proprietario risponde dei danni causati dal veicolo se lo affida a persona a cui venga poi sottratto da un terzo con violenza, minaccia o effrazione, se l'affidatario non ha adottato tutte le concrete misure esigibili, in base all'ordinaria diligenza, per evitarne la circolazione. (Nella fattispecie, in cui il conducente del veicolo se ne era impossessato approfittando del fatto che l'affidatario aveva lasciato la chiave di accensione inserita, la S.C. ha affermato l'insufficienza di tale condotta ad escludere la responsabilità del proprietario, in quanto inidonea ad impedire la circolazione, e dunque colposa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 15237 del 30/05/2024 (Rv. 671193-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054 …...
Condotta dei veicoli - Manovra di svolta a sinistra - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14791 del 27/05/2024 (Rv. 671177-01)Assenza di visuale della strada retrostante - Divieto di inizio - Fattispecie.
In tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14791 del 27/05/2024 (Rv. 671177-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054 …...
Condotta dei veicoli - distanza di sicurezza tra veicoli - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (Rv. 670982-01)Inosservanza - Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Sussistenza - Tamponamento a catena tra veicoli in movimento - Presunzione di uguale colpa dei conducenti - Sussistenza - Scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati - Responsabilità esclusiva del conducente urtante da tergo l'ultimo veicolo - Sussistenza.
In tema di circolazione stradale, posto che ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, occorre distinguere il caso del tamponamento a catena tra veicoli in movimento, in relazione al quale trova applicazione l'art. 2054, comma 2, c.c., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, salva la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dal caso di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, per il quale unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le ha determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12663 del 09/05/2024 (Rv. 670982-01)
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Responsabilità civile da incidenti stradali - assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 17/04/2024 (Rv. 670899-01)Risarcimento del danno - Assicurazione RCA - Danno dolosamente provocato - Copertura nei confronti del danneggiato - Sussistenza - Verificazione del sinistro in area di circolazione non ordinariamente adibita a transito veicolare - Rilevanza - Esclusione - Utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale - Sufficienza - Fattispecie.
L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica copre, nei soli confronti del danneggiato e non pure del responsabile, anche il danno dolosamente provocato da quest'ultimo, anche quando l'area di circolazione non risulta ordinariamente adibita a transito, purché l'utilizzazione del veicolo sia conforme alla sua funzione abituale, come avviene allorché il danno sia determinato dal suo movimento, benché in modo improprio rispetto alla sua natura di mezzo di trasporto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva negato l'operatività della polizza RCA in relazione ai danni subiti da una donna in conseguenza del sinistro doloso di cui era stata vittima da parte del conducente di un'autovettura che, dopo averla inseguita, raggiuntala in un campo arato, l'aveva investita per due volte).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 17/04/2024 (Rv. 670899-01)
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Solidarieta' - regresso - Obbligazione solidale da fatto illecito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024 (Rv. 670765-03)Principio di proporzione alla colpa di ciascuno dei coobbligati - Conseguenze in tema di obbligazione risarcitoria per danni da sinistro stradale - Azione di regresso tra proprietario del veicolo e datore di lavoro del conducente - Esclusione - Azione di rivalsa contro il conducente-dipendente per l'intera somma pagata - Ammissibilità - Fattispecie.
Poiché nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato è, nei rapporti interni, proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, nell'obbligazione risarcitoria dei danni conseguenti ad incidente stradale, il proprietario del veicolo e il datore di lavoro del conducente sono solidalmente responsabili con il conducente¬dipendente, rispettivamente ai sensi degli artt. 2054, comma 3, e 2049 c.c., ma - non essendo possibile ripartire tra loro il predetto onere, perché ricollegabile soltanto alla condotta colposa del conducente - sono privi di regresso l'uno contro l'altro e possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro l'autore del fatto dannoso per l'intero importo pagato al terzo danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva omesso l'esame della domanda, proposta dalla società datrice di lavoro e proprietaria dei mezzi, nei confronti dei conducenti-dipendenti responsabili del sinistro occorso, a corrisponderle le somme che era a versare all'Inail).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 6716 del 13/03/2024 (Rv. 670765-03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_2049 …...
Responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 (Rv. 670063-01)Presunzione agli effetti civili - investimento di persone - Concorso di colpa del conducente del veicolo e del pedone - Configurabilità - Accertamento in concreto delle rispettive colpe - Necessità - Fattispecie.
In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2433 del 25/01/2024 (Rv. 670063-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2054 …...
Condotta dei veicoli - immissioni nel flusso della circolazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024 (Rv. 670012-01)Responsabilità civile da incidenti stradali - Obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui - Maggiore intensità dell'obbligo nel caso in cui si provenga da strada secondaria - Rilevanza della precedenza di fatto o cronologica - Condizioni - Esclusione della precedenza di fatto in presenza di collisione - Fondamento.
In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024 (Rv. 670012-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054 …...
Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34625 del 12/12/2023 (Rv. 669517 - 01)Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - in genere - Danni patiti iure proprio dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale - Condotta colposa dell'ucciso - Idoneità a concausare il danno - Valutazione - Criteri.
In caso di domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta dai congiunti della vittima di un sinistro stradale mortale, l'idoneità della condotta colposa dell'ucciso a concausare il danno deve essere apprezzata verificando, sulla base delle allegazioni e delle prove assunte a presupposto del giudizio di fatto, l'effettiva incidenza sull'evento morte della trasgressione della regola cautelare - generica o specifica - allo stesso ascritta.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 34625 del 12/12/2023 (Rv. 669517 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227 …...
Responsabilita' civile - proprieta' di animali - in genere Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023 (Rv. 669468 - 01)Urto tra veicolo e animale - Concorso (e non prevalenza) tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e presunzione di colpa a carico del conducente - Configurabilità - Limiti.
In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31335 del 10/11/2023 (Rv. 669468 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054 …...
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilità dei crediti Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 27892 del 03/10/2023 (Rv. 669111 - 01)Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - Sinistro stradale - Credito risarcitorio - Cedibilità - Struttura consortile del cessionario - Ammissibilità - Legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto - Sussistenza - Fondamento.
La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 27892 del 03/10/2023 (Rv. 669111 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2054 …...
Sanzioni amministrative - principi comuni Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26922 del 20/09/2023 (Rv. 668980 - 01)Ambito di applicazione - solidarieta' - circolazione stradale - sanzioni - Proprietario del veicolo circolante senza la prescritta copertura assicurativa - Presunzione di responsabilità ex art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.
Il proprietario di un veicolo che circola senza la prescritta copertura assicurativa è obbligato, in solido con il conducente sorpreso alla guida, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, a meno che non dimostri di aver posto in essere una condotta caratterizzata dall'adozione di concrete e specifiche cautele volte a vietare e precludere la circolazione del mezzo. (Nella specie, la S.C. ha stabilito che non è una condotta idonea ad evitare specificamente la circolazione del veicolo la sua consegna al titolare di un'autofficina con l'incarico di venderlo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26922 del 20/09/2023 (Rv. 668980 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054 …...
Circolazione stradale - condotta dei veicoli - pedone Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01)Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. - Superamento - Prova liberatoria - Oggetto - Colpa del pedone investito - Riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta.
In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023 (Rv. 668149 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2697 …...
Incidente stradale tra veicolo e animale selvatico – Cass. n. 11107/2023Responsabilita' civile - proprieta' di animali - Incidente stradale tra veicolo e animale selvatico - Responsabilità ex art. 2052 c.c. - Presupposti - Onere della prova incombente sul conducente danneggiato - Oggetto.
Nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno, sicché non è sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054, comma 1, c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possi bile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023 (Rv. 667405 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054
Corte
Cassazione
11107
2023 …...
Confessione giudiziale resa dal responsabile del danno non proprietario del veicolo – Cass. n. 10687/2023Prova civile - confessione - giudiziale - litisconsorzio - Confessione giudiziale resa dal responsabile del danno non proprietario del veicolo - Valore di prova legale nei confronti del solo confidente - Sussistenza.
Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile auto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10687 del 20/04/2023 (Rv. 667392 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2733
Corte
Cassazione
10687
2023 …...
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Cass. n. 10540/2023Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - fondo di garanzia per le vittime della strada - Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Fondo di garanzia per le vittime della strada - art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005 - - Fatto generatore del danno - Intervento del Fondo - Onere probatorio del danneggiato - Contenuto.
In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023 (Rv. 667410 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2054
Corte
Cassazione
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Responsabilità civile da sinistro stradale – Cass. n. 8311/2023Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - causalità (nesso di) - Responsabilità civile da sinistro stradale - Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti - Superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Prova - Violazione di norma disciplinante la circolazione stradale - Insufficienza - Rapporto di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso - colpa - presunzione agli effetti civili - scontro di veicoli - prova liberatoria.
In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8311 del 23/03/2023 (Rv. 667363 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2697
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Circolazione di veicoli senza guida di rotaie – Cass. n. 30723/2022Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - Circolazione di veicoli senza guida di rotaie - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Ambito di applicabilità - Sosta di veicolo - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.
Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 2054 c.c. il sinistro mortale occorso agli occupanti di una vettura la quale si era accidentalmente mossa dalla posizione di sosta in cui si trovava in prossimità del margine di una banchina portuale, precipitando in mare).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 30723 del 19/10/2022 (Rv. 666048 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Sinistro coinvolgente un veicolo con più occupanti – Cass. n. 30723/2022Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - Sinistro coinvolgente un veicolo con più occupanti - Identificazione del conducente - Impossibilità - Presenza a bordo del soggetto avente la disponibilità giuridica del veicolo o di colui cui questi l'aveva affidata - Presunzione circa la qualità di conducente - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, nel caso in cui sia impossibile identificare chi, tra gli occupanti di un veicolo, ne fosse il conducente (nella specie, ai fini dell'accertamento, in capo all'attore, della legittimazione ad agire ex art. 141 c.ass. quale terzo trasportato), la presenza, a bordo dello stesso, di colui che ne aveva la disponibilità giuridica o a cui il veicolo era stato affidato è circostanza suscettibile di fondare la prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che tali soggetti si trovassero alla guida del mezzo (sempre che fossero provvisti della relativa idoneità legale e di fatto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 30723 del 19/10/2022 (Rv. 666048 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2054
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Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno – Cass. n. 30728/2022Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Statuizione minima della sentenza - Individuazione - Fattispecie.
Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S. C. ha confermato la sentenza di appello che, a seguito dell'impugnazione della statuizione relativa all'applicazione della regola residuale di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., aveva concluso - sulla base di un diverso giudizio di fatto - nel senso della mancata dimostrazione del coinvolgimento di una delle due vetture nel sinistro, ciononostante confermando la sentenza di primo grado per mancanza di appello incidentale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30728 del 19/10/2022 (Rv. 666050 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324
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30728
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Incrocio tra strade pubbliche – Cass. n. 30070/2022Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - scontro di veicoli - prova liberatoria - Incrocio tra strade pubbliche - Manovra di svolta a sinistra - Veicoli provenienti da destra - Precedenza - Veicoli provenienti da tergo in fase di sorpasso - Obbligo di ispezione visiva - Sussistenza - Durata.
Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30070 del 13/10/2022 (Rv. 666070 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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30070
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Azione diretta dell’impresa di assicurazione – Cass. n. 27263/2022Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - Terzo trasportato - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Necessario coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 141 c.ass., la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli, pur in mancanza di un urto materiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza di tale fattispecie, a fronte della deduzione dell'attore di aver subito lesioni fisiche a causa del malfunzionamento del sedile posteriore dell'autovettura nella quale stava prendendo posto, senza far riferimento alla movimentazione della stessa e alla presenza o meno del conducente).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27263 del 16/09/2022 (Rv. 665721 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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27263
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Rivalsa nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile – Cass. n. 27075/2022Assicurazione - assicurazione marittima ed aerea - oggetto - area: passeggeri - abbonamento - Risarcimento di più soggetti ex art. 141 c. ass. - Assicuratore del vettore - Rivalsa nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile - Superamento del massimale - Condizioni - Conseguenze.
In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'assicuratore del vettore che, dopo aver risarcito i trasportati ed i loro congiunti, agisca in rivalsa contro l'assicuratore del veicolo responsabile, si surroga nei diritti dei creditori indennizzati, partecipando al concorso con gli altri; pertanto, l'assicuratore del responsabile potrà essere condannato a pagare il credito in rivalsa nei limiti del massimale, ovvero anche oltre il medesimo, a seconda che abbia adempiuto o meno agli obblighi posti a suo carico dall'art. 140 c.ass., adoperandosi per assicurare la presenza in giudizio di tutti i potenziali danneggiati, restando l'onere di attivarsi nei confronti dei creditori già soddisfatti, per recuperare quanto pagato in eccesso, nel primo caso a carico dell'assicuratore del vettore, e nel secondo di quello del responsabile.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 27075 del 14/09/2022 (Rv. 665901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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27075
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Presunzione di uguale colpa dei conducenti nei tamponamenti a catena – Cass. n. 17896/2022Circolazione stradale - condotta dei veicoli - distanza di sicurezza tra veicoli - Inosservanza - Presunzione di uguale colpa dei conducenti nei tamponamenti a catena - Presupposto - Veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia - Fattispecie.
In tema di inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, la presunzione di uguale colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli nei tamponamenti a catena, qualora non sia stata fornita la prova liberatoria, postula, ai fini della sua applicabilità, l'accertamento che si tratti di veicoli incolonnati nella stessa corsia di marcia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'avvenuta verificazione di un tamponamento a catena e fatto applicazione della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., senza aver previamente accertato se i veicoli si trovassero incolonnati nella medesima corsia di marcia ovvero provenissero da direzione diverse e opposte).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17896 del 01/06/2022 (Rv. 665059 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Cassazione
17896
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Responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale – Cass. n. 16550/2022Responsabilità civile - proprietà di animali - Urto tra veicolo e animale - Concorso tra responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e presunzione di colpa a carico del conducente - Configurabilità - Conseguenze - Conducente danneggiato - Mancato superamento della presunzione di responsabilità per entrambi i soggetti - Proporzionale riduzione del risarcimento ai sensi degli artt. 2052 e 2054 c.c..
In tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale, applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, sicché, ove il danneggiato sia il conducente e non sia possibile accertare la sussistenza e la misura del rispettivo concorso - sì che nessuno supera la presunzione di responsabilità a suo carico dimostrando, quanto al conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, quanto al proprietario dell'animale, il caso fortuito - il risarcimento va corrispondentemente diminuito per effetto non dell'art. 1227, comma 1, c.c., non occorrendo accertare in concreto il concorso causale del danneggiato, ma della presunzione di pari responsabilità di cui agli artt. 2052 e 2054 c. c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022 (Rv. 665057 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056
Corte
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16550
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Onere probatorio a carico del danneggiato – Cass. n. 15736/2022Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c.- Ambito di applicazione - Conseguenze - Superamento della presunzione - Condizioni - Onere probatorio a carico del danneggiato.
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l’atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15736 del 17/05/2022 (Rv. 664834 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
Corte
Cassazione
15736
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Conducente di un veicolo coinvolto – Cass. n. 13501/2022Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - persone aventi interesse nel giudizio - assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - in genere - Sinistro stradale - Conducente di un veicolo coinvolto - Incapacità a deporre nel giudizio di risarcimento -Sussistenza - Fondamento.
Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il conducente di un veicolo coinvolto nel sinistro è incapace a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto titolare di un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile, indipendentemente dalla circostanza che il diritto del testimone sia prescritto oppure estinto per adempimento o rinuncia, poiché potrebbe sempre teoricamente intervenire per il risarcimento di danni a decorso occulto o lungolatenti o sopravvenuti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13501 del 29/04/2022 (Rv. 664817 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_246, Cod_Civ_art_2054
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Clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni – Cass. n. 11246/2022Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - eccezioni derivanti dal contratto - Clausola di esclusione della garanzia assicurativa in caso di conducente non abilitato alla guida - Operatività nei confronti della vittima trasportata a bordo del veicolo - Esclusione - Consapevolezza del trasportato assicurato della mancanza di autorizzazione alla guida - Irrilevanza.
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea, di per sé, ad escludere l'operatività della polizza assicurativa in favore della vittima, trasportata a bordo del veicolo al momento dell'incidente ed assicurata per la guida di tale veicolo, indipendentemente dal fatto che l'assicurato vittima fosse consapevole del fatto che la persona che egli ha autorizzato a guidare il mezzo non era assicurata a tal fine o che fosse convinto che quella persona fosse assicurata, oppure, ancora, che non si sia posto domande a tale riguardo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11246 del 06/04/2022 (Rv. 664511 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227
Corte
Cassazione
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Osservanza del limite di velocità – Cass. n. 9857/2022Circolazione stradale - condotta dei veicoli - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - scontro di veicoli - Circolazione di veicoli - Osservanza del limite di velocità - Responsabilità del conducente per velocità pericolosa in relazione allo stato dei luoghi - Accertamento del giudice di merito - Motivazione - Requisiti - Fattispecie.
In tema di circolazione stradale, per l'affermazione della responsabilità del conducente che, pur osservando i limiti di velocità, non ha moderato ulteriormente la propria velocità in considerazione dello stato dei luoghi, il giudice del merito è tenuto a indicare le specifiche ragioni di fatto che avrebbero in concreto giustificato l'adozione di tale condotta prudenziale, essendo invece priva di congruità logica la motivazione che si limiti ad un richiamo meramente astratto delle predette ragioni senza un adeguato riscontro nelle caratteristiche del luogo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui la corte territoriale aveva affermato la corresponsabilità del conducente nella causazione del sinistro stradale per non avere ulteriormente moderato la velocità del proprio veicolo nell'approssimarsi all'intersezione tra la strada percorsa e il tratturo di campagna dal quale proveniva il veicolo antagonista, omettendo però di indicare gli elementi dai quali si sarebbe potuta desumere la segnalazione dell'incrocio ovvero la verosimile e concreta percepibilità dello stesso).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022 (Rv. 664263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_132
Corte
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Circolazione di veicoli senza guida di rotaie – Cass. n. 9948/2022Circolazione stradale - responsabilità' civile da incidenti stradali - in genere - Circolazione di veicoli senza guida di rotaie - Responsabilità civile - Veicolo in sosta - Inclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto e di sosta del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; ne consegue che anche il movimento del motoveicolo che non mantenga la posizione di arresto a margine della strada e si riversi su un fianco cadendo su un pedone rientra nel concetto di circolazione rilevante ai fini dell'art. 2054 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale la quale aveva ritenuto che, per applicare la presunzione di responsabilità ex art. 2054, comma 1, c.c., il danneggiato avrebbe dovuto provare che l'evento dannoso derivasse dalla circolazione, a cui la sosta può essere equiparata solo se il sinistro è eziologicamente collegabile al movimento del mezzo).
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9948 del 28/03/2022 (Rv. 664456 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
Corte
Cassazione
9948
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Danni patiti in conseguenza di sinistro – Cass. n. 1179/2022Circolazione stradale - responsabilità' civile da incidenti stradali - Veicolo privo di assicurazione - Conducente e trasportato - Danni patiti in conseguenza di sinistro - Azione diretta ex art. 144 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea, sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro (nella specie, un ciclomotore) sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla legittimazione all'esercizio della menzionata azione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 1179 del 17/01/2022 (Rv. 663703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Cassazione
1179
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Circolazione di veicoli non assicurati – Cass. n. 40592/2021Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - solidarietà - Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - soggetti (assicurazioni, assicurato, terzi) - Circolazione di veicoli non assicurati - Responsabilità solidale del proprietario e del conducente - Ripartizione dell'obbligazione nel lato interno - Distinzione tra l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054 c.c., e l'obbligazione solidale verso l'impresa designata, ex art. 292 c. ass. - Ragioni.
In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), dall'obbligazione solidale verso l’impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la regola generale di cui all'art. 2055 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40592 del 17/12/2021 (Rv. 663517 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1298
Corte
Cassazione
4592
2021 …...
Domanda di accertamento della responsabilità del sinistro – Cass. n. 27169/2021Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove - Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - Domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro - Applicabilità d'ufficio ed invocabilità in sede d'appello dell'art. 2054 c.c. - Ammissibilità - Condizioni.
La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, "ex se", che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l'onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d'ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27169 del 06/10/2021 (Rv. 662463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
27169
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Circolazione su aree equiparate a strade di uso pubblico – Cass. n. 21983/2021Assicurazione - assicurazione della responsabilità' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Art. 122 codice assicurazioni. - Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - In genere - Circolazione su aree equiparate a strade di uso pubblico - Nozione - Ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C- 334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21983 del 30/07/2021 (Rv. 661872 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Cassazione
21983
2021 …...
Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante – Cass. n. 18708/2021Circolazione stradale - condotta dei veicoli - distanza di sicurezza tra veicoli - Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Sussistenza - Fondamento e conseguenze.
Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18708 del 01/07/2021 (Rv. 661911 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Terzo trasportato danneggiato dal sinistro – Cass. n. 17963/2021Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - Terzo trasportato danneggiato dal sinistro - Azione diretta ex art.141 d.lgs. n.209 del 2005 - Ipotesi in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Azione diretta generale ex art.144 d.lgs. cit. - Configurabilità - Fattispecie di cui all'art.2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quato stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 17963 del 23/06/2021 (Rv. 661834 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Liquidazione - Sinistro stradale – Cass. n. 14444/2021Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Sinistro stradale - Ricorso all'attività stragiudiziale di uno studio di assistenza infortunistica stradale in funzione della successiva causa risarcitoria - Liquidazione in sede giudiziale della spesa sostenuta per tale attività a titolo di danno emergente - Ammissibilità - Condizioni.
In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell’attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la confìgurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l’intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l’assicuratore dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14444 del 26/05/2021 (Rv. 661568 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2056 …...
Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile – Cass. n. 12164/2021Prova civile - prove raccolte in giudizio penale - Prove raccolte nel processo penale - Utilizzabilità da parte del giudice civile - Sussistenza - Obbligo del giudice civile di valutarle - Esclusione - Modalità - Autonoma valutazione complessiva del fatto - Configurabilità - Fattispecie in tema di concorso di colpa del danneggiato.
Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. (Nella specie, con riferimento ad un sinistro stradale, la S.C., dopo aver verificato che la sentenza di merito aveva effettuato un'autonoma valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, assolvendo anche l'obbligo di motivazione circa la maggiore gravità dell'uno rispetto all'altro, ha concluso che l'apprezzamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno, frutto di un procedimento logico, si sottrae al sindacato di legittimità).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021 (Rv. 661325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227 …...
Garanzia della solvenza del debitore – Cass. n. 8869/2021Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - garanzia della solvenza del debitore - Crediti nascenti da fatto illecito - Cedibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
I crediti nascenti da fatto illecito in quanto attuali e non futuri possono costituire oggetto di cessione non avendo natura strettamente personale né sussistendo uno specifico divieto normativo al riguardo. (Fattispecie in tema di cessione di credito risarcitorio da sinistro stradale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8869 del 31/03/2021 (Rv. 660995 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1472, Cod_Civ_art_2054 …...
Responsabilita' civile da incidenti stradali – Cass. n. 3764/2021Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - Mancanza di collisione diretta tra veicoli - Estensione - Condizioni - Fattispecie.
La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell’incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l’uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021 (Rv. 660551 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054 …...
Presunzione di responsabilità a carico del vettore – Cass. n. 414/2021Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di persone - responsabilita' del vettore - danni alle persone - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Limiti e condizioni - Accertamento della colpa esclusiva del danneggiato - Rilevanza - Fattispecie relativa a discesa dal mezzo.
In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità posta dagli artt. 1681 e 2054 c.c. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria della trasportata, escludendo che fosse caduta, mentre scendeva dall'auto, a causa dell'improvvisa ripartenza del veicolo, in difetto di prova su tale circostanza).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 414 del 13/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1681, Cod_Civ_art_2054 …...
Assicurato trasportato - Danno conseguente al sinistro - Cass. n. 13738/2020Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - soggetti (assicurazioni, assicurato, terzi) Assicurato trasportato - Danno conseguente al sinistro - Risarcimento a carico dell'assicuratore - Spettanza - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
In conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, così come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio "vulneratus ante omnia reficiendus" si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente; in questo caso, l'assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, accertata la concorrente responsabilità dell'assicurato che viaggiava trasportato sul cofano del veicolo, aveva condannato al risarcimento del danno subito dal passeggero solo il conducente del mezzo e non pure l'assicuratore, in base ad una clausola contenuta nelle condizioni generali di assicurazione che escludeva la copertura per l'eventualità di guida senza patente).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13738 del 03/07/2020 (Rv. 658380 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227
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Circolazione stradale - sanzioni – Cass. n. 10833/2020 Responsabilità solidale del proprietario locatore con il locatario e conducente - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
In tema di noleggio di autovettura senza conducente, il locatario risponde delle infrazioni al codice della strada in via solidale con l'autore della violazione, non essendovi alcuna ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario locatore che, nell'ipotesi in cui abbia ottemperato all'onere di comunicare la generalità del detto locatario, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità del veicolo.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 10833 del 05/06/2020 (Rv. 657968 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1292
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Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - in genere - Cass. n. 10024/2020Veicolo in posizione di arresto - Responsabilità del conducente - Configurabilità - Operazioni strumentali alla guida - Inclusione - Fattispecie.
Nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato dall'art. 2054 c.c. come possibile fonte di responsabilità deve essere ricompresa anche la posizione di arresto del veicolo sul quale sia in atto il compimento, da parte del conducente, di operazioni prodromiche alla messa in marcia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del conducente per le lesioni procurate al trasportato con la chiusura intempestiva dello sportello del veicolo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10024 del 28/05/2020 (Rv. 657747 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - scontro di veicoli - prova liberatoria -Cass. n. 7479/2020Accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti - Idoneità di tale accertamento a superare la presunzione di colpa posta dall'art. 2054, comma 2, c.c. a carico dell'altro - Esclusione.
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7479 del 20/03/2020 (Rv. 657167 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili – Cass. n. 7061/20201)Scontro di veicoli - prova liberatoria - Criterio sussidiario - Applicabilità residuale - Fondamento.
La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/03/2020 (Rv. 657299 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2697
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Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili – Cass. n. 5433/2020Mancanza di scontro tra i veicoli - Presunzione di uguale responsabilità - Esclusione - Presunzione ex art_ 2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE
RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI
COLPA
La circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l'applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art_ 2054 c.c., ma non la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dello stesso articolo, poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all'altro veicolo. Ove invece, in concreto venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità sia escluso, non scatta né la presunzione legale né, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5433 del 27/02/2020 (Rv. 657158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Circolazione stradale - condotta dei veicoli - immissioni nel flusso della circolazione -Cass. n. 2864/2020Immissione da area privata - Precedenza di diritto - Spettanza al veicolo in sorpasso nel flusso della circolazione - Sussistenza - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE
CONDOTTA DEI VEICOLI
IMMISSIONI NEL FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE
Circolazione stradale - condotta dei veicoli - incroci stradali - precedenza di diritto.
In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 2864 del 06/02/2020 (Rv. 656760 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali -colpa - presunzione agli effetti civili - investimento di persone - Cass. n. 842/2020Accertamento dell'imprudenza e della pericolosità della condotta del pedone investito - Concorso di colpa del conducente del veicolo e del pedone - Configurabilità - Mancato superamento della presunzione - Indagine sul concorso di colpa del pedone danneggiato - Ammissibilità - Criteri di ripartizione della colpa - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE
RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI
COLPA
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/01/2020 (Rv. 656632 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2054
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Risarcimento del danno - concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 01)Sinistro stradale - Decesso dovuto al rifiuto di sottoporsi alle necessarie trasfusioni di sangue per ragioni religiose - Obbligo per il danneggiato di astenersi dalla circolazione stradale - Conseguente riduzione del risarcimento in ragione della rilevanza causale della consapevole ed imprudente esposizione ad un rischio - Esclusione - Fondamento -Fattispecie.
La vittima di un sinistro stradale, deceduta in seguito al rifiuto di ricevere delle trasfusioni di sangue per ragioni religiose, non può essere considerata corresponsabile della propria morte, con l'effetto di vedere ridotto il risarcimento dovuto dal danneggiante, per il solo fatto di essere salita su una vettura ed avere così accettato, in maniera volontaria ed imprudente, il rischio della circolazione benché fosse consapevole di non potersi sottoporre a determinate cure mediche, poiché tale rifiuto è espressione del diritto all'autodeterminazione spettante ad ogni individuo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima in un sinistro rivelatosi mortale perché essa aveva utilizzato l'automobile nonostante sapesse di non potersi sottoporre, per motivi religiosi, ad emotrasfusioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_1227
RISARCIMENTO DEL DANNO
CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
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Responsabilita' civile - nesso di causalita' - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 02)Condotta non colposa del danneggiato - Rilevanza ex art. 1227, comma 1, c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di nesso di causalità, la condotta non colposa del danneggiato è equiparata ad una concausa naturale dell'evento, con la conseguenza che essa non giustifica una riduzione, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del risarcimento dovuto dal danneggiante. (Nella specie il rifiuto di sottoporsi ad emostrasfusioni dovuto a scelta religiosa è stato ritenuto condotta non colposa, ininfluente sulla determinazione del danno risarcibile).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 515 del 15/01/2020 (Rv. 656809 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054
RESPONSABILITA' CIVILE
NESSO DI CAUSALITA'
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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno – Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32792 del 13/12/2019 (Rv. 656046 - 01)Azione per il risarcimento dei danni - richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina)
Azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. - Previo espletamento delle formalità di cui all'art. 22 l. 990 del 1969 - Necessità - Costituzione di parte civile nel processo penale concluso con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Valenza equipollente - Esclusione.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche in caso di azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. esperita dal danneggiato da sinistro stradale è indispensabile, a pena di improponibilità della domanda, la previa formulazione della richiesta all'assicuratore con le modalità previste dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969, alla quale non può considerarsi equipollente la costituzione di parte civile nel processo penale (nella specie, concluso con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) di cui la compagnia assicuratrice non sia stata parte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 32792 del 13/12/2019 (Rv. 656046 - 01)
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Navigazione (disciplina amministrativa) - navigazione da diporto - Cass. n. 25771/2019Responsabilità civile - Danno da circolazione di natante da diporto - Rapporto tra norme del codice della navigazione e norme del codice della nautica da diporto - Specialità delle seconde - Conseguenze nella responsabilità verso terzi - Trasporto amichevole - Applicazione dell'art. 424 c.nav. - Esclusione - Fattispecie.
Il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali di quest'ultimo trovino spazio residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 del menzionato codice della navigazione, secondo il quale è il danneggiato a dovere provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli; è applicabile, invece, l'art. 47 della l. n. 50 del 1971 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dall'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005 sulla nautica da diporto), in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti ed imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito perché, con riferimento alla passeggera di un gommone che aveva patito delle lesioni in seguito ad una caduta provocata dallo sbandamento del mezzo ove viaggiava in conseguenza di un'onda anomala originata da un motoscafo non identificato, non aveva affrontato in modo specifico il profilo delle manovre di emergenza e delle cautele esigibili poste in essere dal conducente del citato gommone al fine di valutare la sua condotta nella situazione nella quale era venuto a trovarsi).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25771 del 14/10/2019 (Rv. 655375 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054
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Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione diretta nei confronti dell'assicurato - litisconsorti necessari - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019 (Rv. 655374 - 01)Azione ex art. 18 l. n. 990 del 1969 - Dichiarazioni rese nel modulo di constatazione amichevole del sinistro dal responsabile del danno - Efficacia di piena prova nei confronti del confitente - Esclusione - Libero apprezzamento da parte del giudice nei confronti di tutti i litisconsorti - prova civile - confessione - giudiziale - litisconsorzio.
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019 (Rv. 655374 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735 …...
Responsabilità' civile – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25023 del 08/10/2019 (Rv. 655371 - 01)Circolazione di un veicolo senza guida di rotaie - Danno patito dal proprietario e dovuto a vizio di costruzione del mezzo - Applicabilità della disciplina sulla r.c.a. e non di quella sui prodotti difettosi.
In tema di circolazione di un veicolo senza guida di rotaie, qualora il proprietario dello stesso subisca dei danni dovuti ad un vizio di costruzione della vettura, trova applicazione non la disciplina della r.c.a., bensì quella sulla responsabilità del costruttore da prodotto difettoso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25023 del 08/10/2019 (Rv. 655371 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2054 …...
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25033 del 08/10/2019 (Rv. 655176 - 01)Terzo trasportato - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Necessario coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità di una collisione - Esclusione - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25033 del 08/10/2019 (Rv. 655176 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054 …...
Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - facoltà e obblighi dell'assicuratore - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019 (Rv. 654774 - 01)Giudizio di risarcimento danni da responsabilità civile automobilistica - Giudicato favorevole al danneggiato - Opponibilità all'assicuratore rimasto estraneo al giudizio - Esclusione - Fondamento - Efficacia solo probatoria del giudicato formatosi "inter alios".
Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) In genere.
In tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore perché devono essere garantiti il diritto di difesa del terzo ed i principi del giusto processo e del contraddittorio. Pertanto, detto giudicato può avere nel successivo giudizio esclusivamente efficacia di prova documentale.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019 (Rv. 654774 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Civ_art_2054 …...
Navigazione da diporto - Responsabilità civile – Cass. 14909/2019Danno da circolazione di natanti da diporto - Applicabilità dell'art. 2054 c.c. esclusivamente per il caso di scontro tra natanti.
Trasporti - contratto di trasporto (diritto civile) - di persone - responsabilità del vettore - danni alle persone .
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di imbarcazioni da diporto, per espresso rinvio del codice della navigazione, opera la disciplina di cui all'art. 2054 c.c. sempreché il danno derivi dal loro scontro. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2054 c.c. in fattispecie relativa a danni derivanti da caduta verificatasi durante la discesa dall'imbarcazione mediante l'utilizzo della relativa scaletta).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14909 del 31/05/2019 (Rv. 654098 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2054 – Circolazione di veicoli …...
Veicoli - richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) – Cass. 14873/2019Chiamata in causa dall'assicuratore con domanda di regresso ex art. 2055 c.c. - Condizione di proponibilità di cui all'art. 145 d.lgs. n. 209 del 2005 - Esclusione - Fondamento.
L'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, ai sensi del quale l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno all'impresa di assicurazione, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il medesimo assicuratore, convenuto in giudizio per l'integrale risarcimento, proceda alla chiamata in garanzia impropria di un altro danneggiante (e del suo assicuratore) per sentirlo dichiarare corresponsabile dei danni lamentati dall'attore, ai fini della ripartizione interna ex art. 2055 c.c. dell'obbligazione solidale, atteso che tale domanda non ha ad oggetto alcuna richiesta di risarcimento del danno, trovando invece titolo nella disciplina dei rapporti tra coobbligati solidali.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14873 del 31/05/2019 (Rv. 653926 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito
Cod. Civ. art. 2054 – Circolazione di veicoli
Cod. Civ. art. 2055 – Responsabilità solidale …...
Responsabilità civile - scontro di veicoli - prova liberatoria – Cass. 13672/2019Presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti - Effetti - Superamento della presunzione - Efficacia causale assorbente della condotta di uno dei conducenti nella determinazione del danno - Prova indiretta - Idoneità - Sussistenza.
Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019 (Rv. 654218 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2054 – Circolazione di veicoli
Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova …...
Responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili – Cass. 12704/2019Danni ai terzi trasportati - Presunzione ex art. 2054 c.c. - Nei confronti del conducente - Sussistenza - Prova liberatoria - Contenuto.
Nell'ipotesi di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, al fine di vincere la presunzione di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c., questi deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
(Nella fattispecie, relativa ad un sinistro non caratterizzato da scontro tra veicoli, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, ritenendo errata l'affermazione, nella stessa contenuta, secondo cui il terzo trasportato, per far valere la responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava, ne avrebbe dovuto dimostrare "la consistenza della colpa").
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12704 del 14/05/2019 (Rv. 653918 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2054 – Circolazione di veicoli
Cod. Civ. art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito
Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova …...
Veicoli - obbligo dell'assicurazione - soggetti (assicurazioni, assicurato, terzi) – Cass. 12231/2019Terzo trasportato - Danno alla persona - Risarcimento a carico dell'assicuratore - Ignoranza dell'illegale circolazione - Rilevanza - Fatto costitutivo - Onere probatorio a carico del danneggiato - Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno alla persona da parte dell'assicuratore se prova di averne ignorato senza colpa la illegale circolazione, essendo la mancata conoscenza dell'illegalità un fatto costitutivo della pretesa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12231 del 09/05/2019 (Rv. 653892 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2054 – Circolazione di veicoli
Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova …...
Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 (Rv. 653574 - 01)Scontro di veicoli - prova liberatoria - Presunzione di uguale concorso di colpa - Funzione sussidiaria - Accertamento della colpa di uno dei conducenti - Superamento della presunzione - Fattispecie.
In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito il quale, anzichè ricorrere al criterio sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa, aveva rigettato sia la domanda attorea che quella riconvenzionale sul presupposto che il tenore delle prove testimoniali non consentiva di ritenere provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019 (Rv. 653574 - 01)
Cod_Civ_art_2054 …...
Confessione - stragiudiziale - Modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8451 del 27/03/2019Prova civile - confessione - stragiudiziale - Modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) - Valutazione della sua portata confessoria - Incompatibilità oggettiva tra la descrizione del fatto e le sue conseguenze accertate in giudizio - Impossibilità giuridica di tale valutazione - Sussistenza - Fattispecie.
In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto ostativo alla valutazione delle dichiarazioni confessorie riportate nel C.I.D. l'accertamento, avente priorità logica rispetto ad essa, dell'incompatibilità tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e la mancanza di qualsivoglia danno a carico del conducente antagonista e la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8451 del 27/03/2019
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Condotta dei veicoli - pedone - Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019Circolazione stradale - condotta dei veicoli - pedone - Investimento - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019
Superamento - Prova liberatoria - Oggetto - Colpa del pedone investito - Riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta - Fattispecie.
In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo al pedone il 60% della colpa nella causazione del sinistro di cui era rimasto vittima, per non aver attraversato utilizzando le strisce pedonali, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente del veicolo).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2241 del 28/01/2019
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Responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - scontro di veicoli - in genere - presunzione ex art. 2054, comma 2, c.p.c. - collisione tra autovettura e bicicletta – operatività - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del 07/12/2018
In tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31702 del 07/12/2018
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Valutazione e liquidazione in genere - società in accomandita sempliceRisarcimento del danno - valutazione e liquidazione in genere - società in accomandita semplice - illecito commesso da un terzo da cui sia derivata l’impossibilità della prosecuzione dell’attività sociale - perdita della possibilità di percepire gli utili - danno da perdita di "chance" - configurabilità - onere della prova a carico del socio - liquidazione - criterio equitativo - necessità – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29829 del 20/11/2018
In caso di illecito commesso da un terzo nei confronti di una società in accomandita semplice con conseguente scioglimento, messa in liquidazione ed impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale, il danno da perdita della possibilità di percepire gli utili si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma nella perdita della concreta possibilità di conseguirlo e deve essere provato dal socio danneggiato, anche in via presuntiva, in termini di "possibilità perduta" la quale, oltre a rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell' "an" dal giudice di merito sulla base del criterio del "piu probabile che non" e stimata nel "quantum" con valutazione equitativa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata che, aveva erroneamente ritenuto presupposto del danno lamentato dal socio accomandante - quale "perdita" della sua "capacità di guadagno" - quello derivatogli dalla perdita della "capacità lavorativa" del socio accomandatario a seguito di sinistro stradale ascritto alla responsabilità di un terzo e non quello derivatogli dalla obiettiva totale perdita della possibilità di percepire gli utili conseguita alla impossibilità di prosecuzione dell'attività sociale).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29829 del 20/11/2018 …...
Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danniAssicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni - in genere - assicurazione RCA - cause connesse con pluralità di parti (danneggiato, assicurato, assicuratore) - rapporti - nesso di dipendenza - sussistenza - conseguenze - inscindibilità nel giudizio di impugnazione - frazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente – esclusione - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause inscindibili in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018
In tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore RCA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore RCA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 29038 del 13/11/2018 …...
Danno da circolazione stradale - condotta gravemente imprudenteCircolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - causalità (nesso di) - affidamento di veicolo a terzo da parte di chi non ne sia né proprietario né locatario - danno da circolazione stradale – condotta gravemente imprudente del conducente del veicolo - causa sopravvenuta da sé sola sufficiente a determinare il sinistro - accertamento- applicazione dell'art. 2043 c.c. - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23450 del 28/09/2018
>>> In tema di responsabilità civile da incidente stradale, il comportamento del conducente di un veicolo senza guida di rotaie,che, di sua esclusiva iniziativa, e nonostante il rigoroso divieto imposto dalla legge, disponga il trasporto di un terzo sul veicolo e conduca il veicolo stesso senza rispettare le regole della circolazione stradale, determinando, a causa di tale condotta gravemente imprudente, la verificazione di un sinistro, costituisce, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p., causa sopravvenuta, di per sé idonea a determinare l'evento dannoso, che esclude ogni rapporto di causalità tra detto evento e la condotta del soggetto che ha affidato al conducente il veicolo il quale non sia né proprietario né locatario del veicolo stesso,trovando applicazione in tale peculiare fattispecie il paradigma probatorio dell'art. 2043 c.c. (Nel dare applicazione al principio, la S.C. ha escluso la concorrente responsabilità della figlia minorenne della proprietaria di un quadriciclo, la quale si era furtivamente impossessata delle chiavi del mezzo e le aveva consegnate a un'altra persona, anch'essa minorenne,che si era messa alla guida del veicolo e, tenendo comportamenti gravemente imprudenti, aveva contribuito a cagionare un sinistro stradale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 23450 del 28/09/2018 …...
Modificazione della domandaProcedimento civile - domanda giudiziale – modificazioni - modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. - ammissibilità - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018
>>> La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio per risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda del terzo trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con un'altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario medesimo, ex art. 2054 c.c.).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018 …...
Circolazione stradale - condotta dei veicoli - distanza di sicurezza tra veicoli - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15788 del 15/06/2018Scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinati dalla spinta meccanica generata dal sopraggiungimento di veicolo veloce - Presunzione di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli - Esclusione - Responsabilità esclusiva del conducente urtante da tergo l’ultimo veicolo - Sussistenza.
In tema di circolazione stradale, nel caso di scontri successivi tra veicoli lenti ed incolonnati determinato dalla spinta meccanica in avanti impressa all'ultima vettura dovuta al sopraggiungere di un veicolo veloce, non trova applicazione la presunzione di uguale colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli, in quanto l'unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando l'ultimo dei veicoli della colonna.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15788 del 15/06/2018
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Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - risarcimento del danno - fatto dannoso costituente reato - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16481 del 05/07/2017Diritto al risarcimento dei danni derivante da reato - Termine prescrizionale previsto dall’art. 2947, comma 3, c.c. - Applicabilità a tutti i danneggiati, ancorchè diversi dalla vittima del reato - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. (Nella specie, un'amministrazione pubblica aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in misura pari agli emolumenti inutilmente versati ad un proprio dipendente nel periodo di assenza dal lavoro per malattia, conseguenti ad un sinistro stradale in cui quest’ultimo era rimasto coinvolto riportando gravi lesioni personali).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 16481 del 05/07/2017
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Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - solidarieta' - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15313 del 20/06/2017Danno al trasportato a titolo di cortesia - Presunzione ex art. 2054, comma 1, c.c. - Operatività nei confronti del proprietario e del conducente dell'altro veicolo - Azione risarcitoria proposta nei confronti di uno solo dei conducenti - Richiesta dell'intero risarcimento - Conseguenze - Remissione del debito - Configurabilità - Esclusione - Rinunzia alla solidarietà - Configurabilità - Esclusione.
In caso di scontro tra autoveicoli, il trasportato a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054, comma 1, c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente secondo le rispettive colpe, ex art. 2055 c.c., ove abbiano risarcito per intero il danno, e fermo restando che l’azione per il conseguimento dell’intera posta risarcitoria, proposta dal danneggiato avverso il conducente di uno solo dei veicoli coinvolti, non implica di per sé una remissione tacita del debito del corresponsabile, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima una volontà inequivoca del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15313 del 20/06/2017
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Circolazione stradale - condotta dei veicoli - distanza di sicurezza tra veicoli - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017Tamponamento - Presunzione di colpa esclusiva del conducente del veicolo tamponante - Sussistenza - Fondamento e conseguenze.
Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13703 del 31/05/2017
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Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - In genere - Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - In genere - Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017
In materia di responsabilità civile, in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile; peraltro, non commettendo alcun illecito nei confronti dei propri congiunti non sorge una responsabilità verso di loro in capo alla vittima e, quindi, al suo assicuratore della r.c.a.
Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10220 del 26/04/2017
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Circolazione stradale - condotta dei veicoli - pedone - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017Investimento pedonale - Comportamento colposo del pedone - Sufficienza ad escludere la presunzione di colpa a carico dell'automobilista - Esclusione - Onere probatorio del conducente - Contenuto - Fattispecie.
L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell’attraversamento anomalo).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017
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Circolazione stradale - condotta dei veicoli - pedone - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017Attraversamento del pedone – Esclusione della responsabilità dell’investitore – Prova liberatoria dell’impossibilità di evitare l’evento – Necessità.
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017
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Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4208 del 17/02/2017Danni da morte – Concorso di colpa della vittima – Danni patiti “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso – Riduzione in misura proporzionale alla colpa della vittima – Necessità – Sussistenza – Fondamento.
In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patito “iure proprio” dai congiunti della vittima, deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di contributo causale a quell'evento ascrivibile al comportamento colposo del deceduto, non potendosi al danneggiante fare carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile secondo il paradigma della causalità del diritto civile, la quale conferisce rilevanza alla concausa umana colposa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4208 del 17/02/2017
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilita' delle prove - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 21096 del 19/10/2016Sinistro stradale - Giudizio risarcitorio - Contumacia del responsabile - Non contestazione dei fatti allegati dall'attore da parte dell'assicuratore RCA - Efficacia - Assolvimento dell'attore all'onere probatorio - Esclusione.
Nel giudizio per il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto, assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 21096 del 19/10/2016
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Competenza civile - connessione di cause - in genere - Cass. n. 19053/2016Danni da sinistro stradale - Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, co. 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacchè riconducibile alla sua competenza per materia perchè quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere al tribunale la causa innanzi a lui, ex art. 40, comma 1, c.p.c., operando tale norma solo se per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure, ricorrendo ragioni diverse, se entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice. Ne deriva che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19053 del 28/09/2016
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
19053
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Procedimento civile - litisconsorzio - facoltativo - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18782 del 26/09/2016Litisconsorzio facoltativo attivo - Promozione autonoma di distinti giudizi - Abuso processuale - Esclusione - Facoltà - Sussistenza - Fattispecie in tema di responsabilità per fatto illecito.
In tema di litisconsorzio facoltativo (nella specie, sussistente tra più soggetti danneggiati a seguito di un unico fatto illecito), la possibilità di agire unitamente nel medesimo processo in ragione della connessione delle domande non può essere interpretata quale obbligo derivante dal principio di ragionevole durata del processo, secondo una logica di economia processuale, posto che la scelta della promozione autonoma dell'azione in distinti processi non integra un abuso ma il legittimo uso di una facoltà espressamente prevista dall'ordinamento.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18782 del 26/09/2016
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Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - surrogazione legale dell'assicuratore – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9086 del 05/05/2016Sinistro stradale - Cittadino svizzero - Danno da inabilità temporanea assoluta - Indennità versata dall'assicuratore ai sensi della legge federale elvetica sull'assicurazione contro gli infortuni - Diritto di surroga dell'assicuratore nel credito risarcitorio - Fondamento.
In caso di sinistro stradale occorso in territorio italiano a un cittadino svizzero, l'assicuratore che abbia indennizzato la vittima dell'incedente in relazione al danno da inabilità temporanea assoluta (ai sensi della legge federale elvetica del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni) ha diritto a surrogarsi nella pretesa risarcitoria azionabile dal danneggiato, in forza di quanto stabilito dall'art. 21-bis della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1781 del 1963.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9086 del 05/05/2016
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Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - concorso del danneggiato – Sez. 3, Sentenza n. 14699 del 19/07/2016Affidamento del veicolo a soggetto munito di solo "foglio rosa"- Danni lamentati dallo stesso affidatario - Cooperazione colposa nel sinistro subìto - Esclusione.
In materia di responsabilità da sinistri stradali, colui che, in possesso di patente di guida, affidi una vettura nella propria disponibilità a un soggetto dotato solo del cd. "foglio rosa", salendo contestualmente a bordo della stessa, non assume un ruolo diverso da quello di trasportato, sicché l'affidamento del veicolo, di per sé, non lo grava di cooperazione colposa nel sinistro stradale verificatosi per l'imperita condotta del guidatore affidatario e nel quale egli abbia riportato danni.
Sez. 3, Sentenza n. 14699 del 19/07/2016
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circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 19/02/2016Circolazione di veicoli senza guida di rotaie - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Ambito di applicabilità - Operatività della R.C.A. - Sosta di veicolo - Inclusione - Condizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 19/02/2016
Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Principio applicato con riferimento al sinistro mortale conseguente allo sganciamento della rampa posteriore del carrello a rimorchio di un autocarro, parcheggiato nella pubblica via nei pressi di un'officina meccanica, affinché si provvedesse alla riparazione dell'asse di detta rampa).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3257 del 19/02/2016
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Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - causalità (nesso di) – Cass. n. 9241/2016Conducente di un motociclo - Omesso uso del casco protettivo - Fonte di corresponsabilità - Condizioni - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9241 del 06/05/2016
corte
cassazione
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Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - surrogazione legale dell'assicuratore – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9086 del 05/05/2016Sinistro stradale - Cittadino svizzero - Danno da inabilità temporanea assoluta - Indennità versata dall'assicuratore ai sensi della legge federale elvetica sull'assicurazione contro gli infortuni - Diritto di surroga dell'assicuratore nel credito risarcitorio - Fondamento.
In caso di sinistro stradale occorso in territorio italiano a un cittadino svizzero, l'assicuratore che abbia indennizzato la vittima dell'incedente in relazione al danno da inabilità temporanea assoluta (ai sensi della legge federale elvetica del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni) ha diritto a surrogarsi nella pretesa risarcitoria azionabile dal danneggiato, in forza di quanto stabilito dall'art. 21-bis della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1781 del 1963.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9086 del 05/05/2016
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Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - causalità (nesso di) – Cass. n. 9241/2016Conducente di un motociclo - Omesso uso del casco protettivo - Fonte di corresponsabilità - Condizioni - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Fondamento.
In materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9241 del 06/05/2016
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Assicurazione - assicurazione contro i danni - oggetto del contratto (rischio assicurato) - surrogazione legale dell'assicuratore – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9086 del 05/05/2016Sinistro stradale - Cittadino svizzero - Danno da inabilità temporanea assoluta - Indennità versata dall'assicuratore ai sensi della legge federale elvetica sull'assicurazione contro gli infortuni - Diritto di surroga dell'assicuratore nel credito risarcitorio - Fondamento.
In caso di sinistro stradale occorso in territorio italiano a un cittadino svizzero, l'assicuratore che abbia indennizzato la vittima dell'incedente in relazione al danno da inabilità temporanea assoluta (ai sensi della legge federale elvetica del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni) ha diritto a surrogarsi nella pretesa risarcitoria azionabile dal danneggiato, in forza di quanto stabilito dall'art. 21-bis della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 1781 del 1963.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9086 del 05/05/2016
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Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - Cass. n. 8897/2016Veicolo di proprietà del Ministero della difesa - Morte di un militare su di esso trasportato - Mancato impedimento della condotta del guidatore, suo sottoposto - Corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso - Sussistenza.
In caso di sinistro stradale in cui si sia verificata la morte di un militare trasportato su di un mezzo di proprietà del Ministero della difesa, la condotta della vittima - che non abbia impedito la guida pericolosa del conducente, proprio sottoposto - si pone come concausa dell'evento lesivo, giustificando la limitazione della pretesa risarcitoria azionata dai suoi eredi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8897 del 04/05/2016
corte
cassazione
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Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - Cass. n. 8897/2016Veicolo di proprietà del Ministero della difesa - Morte di un militare su di esso trasportato - Mancato impedimento della condotta del guidatore, suo sottoposto - Corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso - Sussistenza.
In caso di sinistro stradale in cui si sia verificata la morte di un militare trasportato su di un mezzo di proprietà del Ministero della difesa, la condotta della vittima - che non abbia impedito la guida pericolosa del conducente, proprio sottoposto - si pone come concausa dell'evento lesivo, giustificando la limitazione della pretesa risarcitoria azionata dai suoi eredi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8897 del 04/05/2016
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Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8897 del 04/05/2016Veicolo di proprietà del Ministero della difesa - Morte di un militare su di esso trasportato - Mancato impedimento della condotta del guidatore, suo sottoposto - Corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso - Sussistenza.
In caso di sinistro stradale in cui si sia verificata la morte di un militare trasportato su di un mezzo di proprietà del Ministero della difesa, la condotta della vittima - che non abbia impedito la guida pericolosa del conducente, proprio sottoposto - si pone come concausa dell'evento lesivo, giustificando la limitazione della pretesa risarcitoria azionata dai suoi eredi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8897 del 04/05/2016
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circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005Danni ai terzi trasportati - Presunzione ex art. 2054 cod.civ. - Nei confronti del conducente - Sussistenza - Prova liberatoria - Contenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005
In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito); in particolare, per vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod.civ., il conducente del veicolo deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Nella specie, la Corte Suprema ha cassato la sentenza di merito, rilevando che, da un lato,l'esistenza di una insidia stradale, risultante da un'altra sentenza relativa agli stessi fatti, non costituiva accertamento idoneo ad escludere la responsabilità del conducente, nè poteva dirsi raggiunta la prova liberatoria a suo carico per il solo fatto che il soggetto rimasto ferito nel sinistro, trasportato a titolo di cortesia, indossasse le cinture di sicurezza allacciate, corrispondendo ciò ad una elementare regola di prudenza imposta per legge).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21115 del 31/10/2005
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