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2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Art.2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

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Incremento della concentrazione di CO2 nell’atmosfera - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20381 del 21/07/2025 (Rv. 675637 - 01)
Conseguenze - Cambiamento climatico - Azione risarcitoria intentata da privati nei confronti dell’ENI, del Ministero dell’Economia e di Cassa depositi e prestiti s.p.a. - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento. La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 20381 del 21/07/2025 (Rv. 675637 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2051, Cod_Civ_art_2058, Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041 …...
Domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - nuova domanda - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 196 del 07/01/2025 (Rv. 673371-01)
Domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c. - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2051 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2050 c.c., è ammissibile la successiva prospettazione, in grado di appello, anche in comparsa conclusionale, della responsabilità ex art. 2051 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in primo grado, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, perché il mutamento del titolo della responsabilità è ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti a fondamento originario della domanda e la controparte sia stata, pertanto, messa in grado di difendersi e controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie di responsabilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 196 del 07/01/2025 (Rv. 673371-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2051, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Domanda giudiziale - nuova domanda - Domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14960 del 28/05/2024 (Rv. 671190-01)
Successiva proposizione in comparsa conclusionale di domanda ex artt. 2050 c.c. - Ammissibilità - Limiti - Fondamento. In caso di originaria proposizione di domanda di risarcimento danni ex art. 2049 c.c., è ammissibile la successiva proposizione, in comparsa conclusionale, di domanda ex art. 2050 c.c. se la parte ha tempestivamente allegato, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le situazioni di fatto idonee ad integrare tale titolo di responsabilità, stante la diversità dei fatti costitutivi delle due fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14960 del 28/05/2024 (Rv. 671190-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2049, Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_0183, Cod_Civ_art_0190 …...
Responsabilita' civile - attivita' pericolosa Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26860 del 19/09/2023 (Rv. 668904 - 01)
Organizzatore di attività sportive pericolose o con passaggi pericolosi - Obbligo di diligenza - Illustrazione delle difficoltà e predisposizione di cautele adeguate - Necessità - Fattispecie. L'organizzatore di un'attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una manifestazione di autovetture "fuoristrada", ricondotta nell'ambito dell'attività pericolosa, aveva escluso che le mere informazioni fornite ai partecipanti, non accompagnate da alcuna verifica, da parte degli organizzatori, della idoneità dei veicoli e delle capacità di guida dei partecipanti, potesse integrare gli estremi della prova liberatoria). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26860 del 19/09/2023 (Rv. 668904 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050 …...
Personalità' (diritti della) – riservatezza Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22338 del 25/07/2023 (Rv. 668655 - 01)
Responsabilità per illecita diffusione di dati personali - Legittimazione passiva - Società editrice di testata "online" - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. In ossequio al criterio della contribuzione causale sotteso all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 ("ratione temporis" applicabile), legittimata passiva rispetto alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illecita diffusione di dati personali "online" è anche la società editrice della testata telematica attraverso la quale la suddetta diffusione sia avvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva arbitrariamente circoscritto la condanna alla sola persona rivestente la qualifica formale di responsabile della testata). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 22338 del 25/07/2023 (Rv. 668655 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050 …...
Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda – Cass. n. 13920/2023
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda - Compito del giudice di merito - Conseguenze - Domanda risarcitoria in primo grado ex art. 2043 c.c. - Domanda in appello ex art. 2050 c.c. sulla base degli stessi fatti - Domanda nuova - Esclusione.  L'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, con la conseguenza che non incorre nel divieto di "nova" in appello la parte che, rimasta soccombente in primo grado con riferimento ad una domanda risarcitoria per illecito extracontrattuale fondata sull'art. 2043 c.c., ripropone in appello la stessa domanda risarcitoria, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, pur fondandola sull'art. 2050 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13920 del 22/05/2023 (Rv. 667955 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_345   Corte Cassazione 13920 2023 …...
Misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica – Cass. n. 3077/2023
Acque - acque pubbliche - pubblica amministrazione (poteri responsabilità') - polizia delle acque - tutela e sanzioni - Inquinamento ambientale - Responsabilità - Principio "chi inquina paga" - Conseguenze - Misure di messa in sicurezza di emergenza - Imposizione al proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento - Esclusione - Fondamento.   In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3077 del 01/02/2023 (Rv. 667187 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2051   Corte Cassazione 3077 2023 …...
Presunzione di responsabilità contemplata – Cass. n. 16170/2022
Responsabilità civile - attività pericolosa - presunzione di colpa - Presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. - Contenuto - Fatto del danneggiato o del terzo - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.   La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (In applicazione del suddetto principio, la S.C., con riguardo all'infortunio occorso al cliente di una vetreria in conseguenza della caduta di una cassa di vetro, ha escluso che la condotta asseritamente posta in essere dalla vittima - consistente nel posizionare, al di sotto della suddetta cassa, alcuni pezzetti di legno per evitarne la caduta - fosse idonea ad assorbire l'eziologia dell'evento, atteso che il danneggiante non aveva fornito la prova di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitare il ribaltamento della cassa, segnatamente di averla appoggiata sull'apposito cavalletto di sostegno). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022 (Rv. 665056 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1227   Corte Cassazione 16170 2022 …...
Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado su colpa del danneggiante – Cass. n. 14732/2022
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado su colpa del danneggiante - Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2050 o 2051 c.c. - Inammissibilità.   Qualora l'attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14732 del 10/05/2022 (Rv. 664792 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050, Cod_Proc_Civ_art_183 Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_2051   Corte Cassazione 14732 2022 …...
Mancata adozione delle misure idonee ad evitare dell'esercizio di attività pericolosa – Cass. n. 2259/2022
Responsabilità civile - attività pericolosa - responsabilità civile - attività pericolosa - Nesso di causalità - Interruzione - Caso fortuito - Fatto del danneggiato o di un terzo - Configurabilità - Mancata adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno da parte dell'esercente l'attività pericolosa - Irrilevanza - Fattispecie.   Con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in tal modo realizzando una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta, che abbia i requisiti del caso fortuito e sia idonea - secondo l'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione - a causare da sola l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto di un terzo o del danneggiato stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta, nei confronti della società proprietaria di un circuito chiuso, da un motociclista il quale, nel corso di un giro di prova, in violazione del regolamento vigente nel circuito, si era fermato al centro della pista per verificare un'avaria meccanica, venendo conseguentemente investito da altro mezzo proveniente da tergo). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2259 del 26/01/2022 (Rv. 663861 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050   Corte Cassazione 2259 2022 …...
Consegna di cosa pericolosa dal produttore ad altra persona – Cass. n. 26236/2021
Responsabilità civile - attività pericolosa - presunzione di colpa - prova liberatoria - Responsabilità civile - Attività pericolosa - Prova liberatoria - Consegna di cosa pericolosa dal produttore ad altra persona - Trasferimento della presunzione di responsabilità a quest'ultima - Conseguenze in caso di sinistro - Fattispecie.   Dal momento in cui il produttore di una cosa in sé pericolosa, la consegni ad altra persona che la utilizzi autonomamente in un'attività da cui derivi un danno a terzi, il consegnatario assume un distinto potere di disposizione e si trasferiscono a suo carico i doveri di custodia, di sorveglianza e di prudenza; pertanto, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. non grava più sul produttore, di cui è cessata ogni attività, ma sul consegnatario, al quale, in caso di sinistro, spetta l'onere di dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del venditore del gas utilizzato dall'acquirente per il collaudo di una caldaia, realizzata in esecuzione di un appalto affidatogli da un terzo, la quale era esplosa provocando la morte del committente). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26236 del 28/09/2021 (Rv. 662509 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050   Corte Cassazione 26236 2021 …...
Trattamento illecito dei dati personali – Cass. n. 14618/2021
Personalita' (diritti della) - riservatezza - Trattamento illecito dei dati personali - Danni conseguenti - Risarcimento - Art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 - Prova - Riparto tra danneggiato e danneggiante - Fattispecie. In tema di risarcimento dei danni da illecito trattamento dei dati personali, l'art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), nel richiamare il disposto dell'art. 2050 c.c., pone a carico del danneggiato la prova del danno e del nesso di causalità, lasciando al danneggiante la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda risarcitoria, fondata sulla dedotta pubblicazione sull'albo pretorio "on line" di una delibera comunale contenente informazioni sullo stato di salute di un cittadino, in mancanza della prova della pubblicazione della menzionata delibera nella sua versione integrale). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14618 del 26/05/2021 (Rv. 661496 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2050 …...
Sperimentazione clinica eseguita presso azienda ospedaliera – Cass. n. 10348/2021
Responsabilita' civile - Sperimentazione clinica eseguita presso azienda ospedaliera - Responsabilità del promotore per danni subiti dal sottoposto alla sperimentazione - Natura e condizioni - Fattispecie. In tema di responsabilità conseguente alla sperimentazione di farmaci, la casa farmaceutica promotrice della sperimentazione, la quale abbia fornito il farmaco ad una struttura sanitaria, perché lo sperimentasse sui suoi pazienti a mezzo dei propri medici, risponde a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato effettivamente somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici "sperimentatori", soltanto nell'ipotesi in cui, sulla base della concreta conformazione dell'accordo di sperimentazione, debba ritenersi che essa si sia personalmente obbligata verso i destinatari della sperimentazione, sicché la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano assunto la qualità di ausiliari di cui la casa farmaceutica si sia avvalsa nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; al di fuori di questa ipotesi, essa può essere chiamata a rispondere solo a titolo di responsabilità extracontrattuale (in applicazione del criterio di imputazione speciale di cui all'art. 2050 c.c, o, eventualmente, di quello generale di cui all'art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza accertare se la società promotrice avesse personalmente assunto una obbligazione verso il paziente reclutato nel programma sperimentale, aveva qualificato la responsabilità della prima verso il secondo in termini di responsabilità contrattuale, facendo riferimento ad un "contatto sociale" tra loro pacificamente insussistente, perché instaurato dal paziente esclusivamente con i medici sperimentatori). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10348 del 20/04/2021 (Rv. 661244 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050 …...
Responsabilita' del committente – Cass. n. 7027/2021
Appalto (contratto di) - responsabilita' - del committente - Danni derivanti da attività di escavazione - Responsabilità del proprietario del fondo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze in tema di riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore. proprieta' - fondiaria: estensione - responsabilita' civile - padroni, committenti e imprenditori La responsabilità del proprietario di un fondo per i danni derivanti da attività di escavazione, ex art. 840 c.c., non opera in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, sicché, nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere, di regola, l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente, avendo - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro, nel qual caso la responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 (Rv. 660749 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_1655, Cod_Civ_art_0840, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2053 …...
Responsabilita' civile - attivita' pericolosa – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020 (Rv. 656909 - 01)
Responsabilità dell'esercente - Qualità del danneggiato - Irrilevanza - Presunzione di colpa ex art_ 2050 c.c. - Prova liberatoria - Contenuto. In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi; per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art_ 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020 (Rv. 656909 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2697 RESPONSABILITA' CIVILE ATTIVITA' PERICOLOSA   …...
Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32498 del 12/12/2019 (Rv. 656141 - 01)
Produzione e distribuzione di energia elettrica - Attività pericolosa - Configurabilità - Fattispecie. In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione. Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32498 del 12/12/2019 (Rv. 656141 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050 …...
Responsabilità' civile - attività' pericolosa – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28626 del 07/11/2019 (Rv. 655827 - 01)
Responsabilità del produttore e del distributore ex art. 2050 c.c. - Bene intrinsecamente pericoloso utilizzato come materia prima in un successivo ciclo produttivo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Nesso di causalità tra attività specifica del produttore e del distributore ed evento dannoso - Necessità - Fattispecie. Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - presunzione di colpa - In genere. La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - che può prescindere dall'attività in sé e per sé considerata e sussistere quando il pericolo sia intrinseco ai beni - non si configura in danno del produttore e del distributore e a favore di chi professionalmente impieghi gli oggetti potenzialmente lesivi come materie prime in una fase autonoma di un successivo ciclo produttivo, assumendo così propri oneri di precauzione adeguati a quello sviluppo, a meno che il danneggiato non provi, impregiudicati eventuali diversi titoli di responsabilità (da prodotto difettoso o per vizi della cosa venduta), il nesso causale tra l'esercizio della fase specifica dell'attività pericolosa gestita dalle controparti e il danno subito. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza d'appello affermando che la semplice presenza di nitrocellulosa - in precedenza prodotta e commercializzata da altri e poi stoccata, come materia prima, in un impianto di produzione di vernici - non poteva di per sé sola considerarsi la causa dell'incendio divampato nello stabilimento e, comunque, non era eziologicamente riconducibile all'attività pericolosa esercitata dalle controparti e, segnatamente, alle fasi della produzione e della distribuzione del materiale esplodente). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28626 del 07/11/2019 (Rv. 655827 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050 …...
Attività pericolosa - Lavori eseguiti sulla pubblica strada – Cass. 13579/2019
Attività pericolosa - Configurabilità - Art. 2050 c.c. - Applicabilità - Prova dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno - Soggetto onerato - Esercente l'attività pericolosa - Discrezionalità nella scelta delle misure L'esercente di un'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada - da considerarsi pericolosa, ex art. 2050 c.c. costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti - è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività stessa; presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità, fermo restando che tale facoltà di scelta non investe però quelle misure preventive che già la legge impone di adottare, ma è relativa solo a quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto e/o i progressi della tecnica consigliano, sicché deve ritenersi non superata la presunzione di responsabilità da parte dell'esercente predetto che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l'idoneità. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che erroneamente aveva posto a carico dei congiunti della vittima di un sinistro mortale la dimostrazione della sussistenza delle condizioni che imponevano all'esercente di istituire un "senso unico alternato" sulla strada, essendo viceversa, a carico del predetto la dimostrazione di aver adottato la misura "de qua” come stabilito dall'art. 42 del d.P.R. n. 495 del 1992). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13579 del 21/05/2019 (Rv. 654193 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 2050 – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose …...
Attività' pericolosa - Pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in sé considerata - Distinzione -
Responsabilità' civile - attività' pericolosa - Pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in sé considerata - Distinzione - Fattispecie. In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la pericolosità dell'attività di calata passiva lungo una parete rocciosa dal fatto che la stessa fosse stata svolta da adolescenti principianti, per la cui partecipazione si era resa necessaria una preparazione di quarantacinque minuti sulle tecniche di discesa ed utilizzo della corda, della cintura di sicurezza e dell'intera imbragatura). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8449 del 27/03/2019 Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2050 …...
Lezioni di equitazione - Danni subiti dagli allievi principianti - Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. - Configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6737 del 08/03/2019
Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - Lezioni di equitazione - Danni subiti dagli allievi principianti - Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. - Configurabilità - Danni subiti dagli allievi più esperti - Responsabilità del gestore ex art. 2052 c.c. - Conseguenze in merito alla prova liberatoria - responsabilità' civile - proprietà' di animali - In genere. Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l'allieva fosse una principiante). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6737 del 08/03/2019 Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2052, Cod_Civ_art_2697 …...
Attivita' pericolosa - Produzione ed immissione in commercio di farmaci - Responsabilità ex art. 2050 c.c. della casa farmaceutica - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6587 del 07/03/2019
Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - Produzione ed immissione in commercio di farmaci - Responsabilità ex art. 2050 c.c. della casa farmaceutica - Prova liberatoria - Fattispecie. Ai fini della prova liberatoria, idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2050 c.c. per i danni conseguenti alla produzione e immissione in commercio di farmaci, l’impresa farmaceutica è tenuta a dimostrare di avere osservato, prima della produzione e immissione sul mercato del farmaco, i protocolli di sperimentazione previsti dalla legge, e di avere fornito un'adeguata informazione circa i possibili effetti indesiderati dello stesso, aggiornandola - se necessario - in relazione all'evoluzione della ricerca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, con riguardo all'effetto indesiderato di un farmaco del quale non si conosceva la causa, riscontrabile con una percentuale di uno su un milione, aveva ritenuto non raggiunta la prova liberatoria nonostante la relativa segnalazione nel foglietto illustrativo). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6587 del 07/03/2019 Cod_Civ_art_2050 …...
Attività pericolosa - Pericolosità dell'attività - Giudizio relativo - Valutazione riservata al giudice di merito - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4545 del 15/02/2019
Responsabilità civile - attività pericolosa - Pericolosità dell'attività - Giudizio relativo - Valutazione riservata al giudice di merito - Casi - Sindacato del giudice di legittimità - Limiti - Onere probatorio - Spettanza. L'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell'articolo 2050 c.c.- con conseguente onere a carico di chi invochi il corrispondente regime - è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato con riferimento alle valutazioni sostanziali circa le misure di sicurezza apprestate. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4545 del 15/02/2019 Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2043 …...
Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16638 del 05/07/2017
Soggetto su cui grava la responsabilità - Appaltante o committente - Esclusione - Appaltatore o prestatore d'opera - Sussistenza. La particolare responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16638 del 05/07/2017   …...
Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16637 del 05/07/2017
Responsabilità dell’esercente - Qualità del danneggiato - Irrilevanza - Presunzione di colpa ex art. 2050 c.c. - Prova liberatoria - Contenuto. In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l’esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi; per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall’art. 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell’imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l’adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell’arte o la comune diligenza imponevano. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16637 del 05/07/2017   …...
Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica – Sez. 3, Sentenza n. 13919 del 07/07/2016
Intervento chirurgico d'urgenza - Stato di necessità - Operatività - Esclusione - Fattispecie in tema di danni da trasfusione di sangue infetto. In tema di responsabilità medica, la struttura ospedaliera che esegua un intervento chirurgico d'urgenza non può invocare lo stato di necessità di cui all'art. 2045 c.c., il quale implica l'elemento dell'imprevedibilità della situazione d'emergenza, la cui programmazione rientra nei compiti di ogni struttura sanitaria e, con riguardo alle risorse ematiche, deve tradursi in un approvvigionamento preventivo o nella predeterminazione delle modalità per un rifornimento aggiuntivo straordinario, sicché grava sulla struttura la prova di aver eseguito, sul sangue pur somministrato in via d'urgenza, tutti i controlli previsti all'epoca dei fatti. (Nella specie, il paziente aveva contratto epatite post-trasfusionale in conseguenza di emotrasfusioni alle quali era stato sottoposto con particolare urgenza, essendo giunto in ospedale con una ferita da arma da fuoco e con una grave emorragia in corso). Sez. 3, Sentenza n. 13919 del 07/07/2016   …...
Personalità (diritti della) - riservatezza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016
Responsabilità per abusiva utilizzazione di credenziali informatiche del correntista - Onere della prova - Ripartizione - Contenuto. In tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni "on line" che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016   …...
Personalità (diritti della) - riservatezza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016
Responsabilità per abusiva utilizzazione di credenziali informatiche del correntista - Onere della prova - Ripartizione - Contenuto. In tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni "on line" che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016   …...
Responsabilità civile - attività pericolosa - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 20/05/2015
Criteri d'individuazione - Previsione di legge - Necessità - Esclusione - Accertamento di fatto rimesso al giudice di merito - Fattispecie in tema di noleggio di cavalli. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 20/05/2015 Ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ., la valutazione in concreto se un'attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. all'attività di noleggio di cavalli e di guida del cliente, svolta nei confronti di un soggetto di cui s'ignorava l'effettiva capacità ed esperienza, fuori dall'area attrezzata a maneggio e senza limiti nell'utilizzo dell'equino). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 20/05/2015   …...
Responsabilità civile - attività pericolosa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21426 del 10/10/2014
Attività di polizia - Pericolosità della stessa in ragione della natura dei mezzi adoperati - Onere probatorio - Ripartizione tra danneggiato e P.A. danneggiante. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21426 del 10/10/2014 In tema di attività di polizia, svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, spetta al soggetto danneggiato, che invochi la responsabilità della P.A. per l'intrinseca pericolosità dei mezzi effettivamente adoperati, fornire la prova delle concrete ed oggettive condizioni atte a connotare il fatto come illecito, in quanto antigiuridico, mentre incombe all'amministrazione la prova di aver adottato, in ogni caso, tutte le misure idonee a prevenire il danno.Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21426 del 10/10/2014Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050Massime precedenti Vedi: N. 3213 del 1971 Rv. 354626, N. 19449 del 2008 …...
responsabilità civile - attività pericolosa - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014
Danno - Presunzione di colpa - Prova liberatoria - Onere a carico dell'esercente - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014 I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza della prova liberatoria in un caso in cui l'illegittimo trattamento dei dati - consistito nella propalazione delle circostanze fattuali in cui era maturata l'infrazione amministrativa presupposto dell'ingiunzione, e cioè la violazione di ordinanza sindacale volta a contrastare il fenomeno della prostituzione su strada - era avvenuto da parte di un Comune mediante la notifica del provvedimento a mezzo dei messi comunali, senza avvalersi della possibilità di notifica nel domicilio eletto dall'interessato nel procedimento amministrativo, ovvero presso lo studio del suo difensore). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014   …...

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