Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo IX: DEI FATTI ILLECITI Art.2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
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Art. 2050. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
1. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
la giurisprudenza
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Responsabilità dell'esercente - Qualità del danneggiato - Irrilevanza - Presunzione di colpa ex art_ 2050 c.c. - Prova liberatoria - Contenuto.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi; per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art_ 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4590 del 21/02/2020 (Rv. 656909 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050, Cod_Civ_art_2697
RESPONSABILITA' CIVILE
ATTIVITA' PERICOLOSA

Produzione e distribuzione di energia elettrica - Attività pericolosa - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32498 del 12/12/2019 (Rv. 656141 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050

Responsabilità del produttore e del distributore ex art. 2050 c.c. - Bene intrinsecamente pericoloso utilizzato come materia prima in un successivo ciclo produttivo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Nesso di causalità tra attività specifica del produttore e del distributore ed evento dannoso - Necessità - Fattispecie.
Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - presunzione di colpa - In genere.
La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. - che può prescindere dall'attività in sé e per sé considerata e sussistere quando il pericolo sia intrinseco ai beni - non si configura in danno del produttore e del distributore e a favore di chi professionalmente impieghi gli oggetti potenzialmente lesivi come materie prime in una fase autonoma di un successivo ciclo produttivo, assumendo così propri oneri di precauzione adeguati a quello sviluppo, a meno che il danneggiato non provi, impregiudicati eventuali diversi titoli di responsabilità (da prodotto difettoso o per vizi della cosa venduta), il nesso causale tra l'esercizio della fase specifica dell'attività pericolosa gestita dalle controparti e il danno subito. (Nella specie, la S.C. ha corretto la motivazione della sentenza d'appello affermando che la semplice presenza di nitrocellulosa - in precedenza prodotta e commercializzata da altri e poi stoccata, come materia prima, in un impianto di produzione di vernici - non poteva di per sé sola considerarsi la causa dell'incendio divampato nello stabilimento e, comunque, non era eziologicamente riconducibile all'attività pericolosa esercitata dalle controparti e, segnatamente, alle fasi della produzione e della distribuzione del materiale esplodente).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28626 del 07/11/2019 (Rv. 655827 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050

Attività pericolosa - Configurabilità - Art. 2050 c.c. - Applicabilità - Prova dell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno - Soggetto onerato - Esercente l'attività pericolosa - Discrezionalità nella scelta delle misure
L'esercente di un'attività di esecuzione di lavori sulla pubblica strada - da considerarsi pericolosa, ex art. 2050 c.c. costituendo i lavori stessi fonte di pericolo per gli utenti - è assoggettato alla presunzione di responsabilità di cui alla norma codicistica in relazione ai danni subiti dagli utenti della strada a causa e nello svolgimento dell'attività stessa; presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in ordine alla scelta delle quali egli dispone di un margine di discrezionalità, fermo restando che tale facoltà di scelta non investe però quelle misure preventive che già la legge impone di adottare, ma è relativa solo a quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto e/o i progressi della tecnica consigliano, sicché deve ritenersi non superata la presunzione di responsabilità da parte dell'esercente predetto che abbia adottato misure diverse da quelle prescritte da norme legislative (o regolamentari), senza che vi sia alcuna possibilità, in tal caso, di valutarne l'idoneità.
(Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che erroneamente aveva posto a carico dei congiunti della vittima di un sinistro mortale la dimostrazione della sussistenza delle condizioni che imponevano all'esercente di istituire un "senso unico alternato" sulla strada, essendo viceversa, a carico del predetto la dimostrazione di aver adottato la misura "de qua” come stabilito dall'art. 42 del d.P.R. n. 495 del 1992).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13579 del 21/05/2019 (Rv. 654193 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2050 – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Responsabilità' civile - attività' pericolosa - Pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in sé considerata - Distinzione - Fattispecie.
In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; la seconda concerne un'attività che, invece, è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la pericolosità dell'attività di calata passiva lungo una parete rocciosa dal fatto che la stessa fosse stata svolta da adolescenti principianti, per la cui partecipazione si era resa necessaria una preparazione di quarantacinque minuti sulle tecniche di discesa ed utilizzo della corda, della cintura di sicurezza e dell'intera imbragatura).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8449 del 27/03/2019

Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - Lezioni di equitazione - Danni subiti dagli allievi principianti - Responsabilità del gestore ex art. 2050 c.c. - Configurabilità - Danni subiti dagli allievi più esperti - Responsabilità del gestore ex art. 2052 c.c. - Conseguenze in merito alla prova liberatoria - responsabilità' civile - proprietà' di animali - In genere.
Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, ed ai sensi dell'art. 2052 c.c., nel caso di allievi esperti, con la conseguenza che il danneggiante è onerato, nel primo caso, della prova liberatoria consistente nell'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, nel secondo caso, della prova del caso fortuito interruttivo del nesso causale, che può derivare anche da comportamento del terzo o dello stesso danneggiato. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito, pur correggendone la motivazione, tenuto conto che lo stesso giudice di appello erroneamente aveva qualificato la fattispecie come una ipotesi di responsabilità derivante da danni cagionati da animali, sebbene avesse posto in rilievo che l'allieva fosse una principiante).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6737 del 08/03/2019

Responsabilita' civile - attivita' pericolosa - Produzione ed immissione in commercio di farmaci - Responsabilità ex art. 2050 c.c. della casa farmaceutica - Prova liberatoria - Fattispecie.
Ai fini della prova liberatoria, idonea ad escludere la responsabilità ex art. 2050 c.c. per i danni conseguenti alla produzione e immissione in commercio di farmaci, l’impresa farmaceutica è tenuta a dimostrare di avere osservato, prima della produzione e immissione sul mercato del farmaco, i protocolli di sperimentazione previsti dalla legge, e di avere fornito un'adeguata informazione circa i possibili effetti indesiderati dello stesso, aggiornandola - se necessario - in relazione all'evoluzione della ricerca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, con riguardo all'effetto indesiderato di un farmaco del quale non si conosceva la causa, riscontrabile con una percentuale di uno su un milione, aveva ritenuto non raggiunta la prova liberatoria nonostante la relativa segnalazione nel foglietto illustrativo).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 6587 del 07/03/2019

Responsabilità civile - attività pericolosa - Pericolosità dell'attività - Giudizio relativo - Valutazione riservata al giudice di merito - Casi - Sindacato del giudice di legittimità - Limiti - Onere probatorio - Spettanza.
L'accertamento in concreto se una certa attività, non espressamente qualificata come pericolosa da una disposizione di legge, possa o meno essere considerata tale ai sensi dell'articolo 2050 c.c.- con conseguente onere a carico di chi invochi il corrispondente regime - è rimesso in via esclusiva al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato con riferimento alle valutazioni sostanziali circa le misure di sicurezza apprestate.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4545 del 15/02/2019

Soggetto su cui grava la responsabilità - Appaltante o committente - Esclusione - Appaltatore o prestatore d'opera - Sussistenza.
La particolare responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16638 del 05/07/2017

Responsabilità dell’esercente - Qualità del danneggiato - Irrilevanza - Presunzione di colpa ex art. 2050 c.c. - Prova liberatoria - Contenuto.
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l’esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi; per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall’art. 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell’imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l’adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell’arte o la comune diligenza imponevano.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16637 del 05/07/2017

Intervento chirurgico d'urgenza - Stato di necessità - Operatività - Esclusione - Fattispecie in tema di danni da trasfusione di sangue infetto.
In tema di responsabilità medica, la struttura ospedaliera che esegua un intervento chirurgico d'urgenza non può invocare lo stato di necessità di cui all'art. 2045 c.c., il quale implica l'elemento dell'imprevedibilità della situazione d'emergenza, la cui programmazione rientra nei compiti di ogni struttura sanitaria e, con riguardo alle risorse ematiche, deve tradursi in un approvvigionamento preventivo o nella predeterminazione delle modalità per un rifornimento aggiuntivo straordinario, sicché grava sulla struttura la prova di aver eseguito, sul sangue pur somministrato in via d'urgenza, tutti i controlli previsti all'epoca dei fatti. (Nella specie, il paziente aveva contratto epatite post-trasfusionale in conseguenza di emotrasfusioni alle quali era stato sottoposto con particolare urgenza, essendo giunto in ospedale con una ferita da arma da fuoco e con una grave emorragia in corso).
Sez. 3, Sentenza n. 13919 del 07/07/2016

Responsabilità per abusiva utilizzazione di credenziali informatiche del correntista - Onere della prova - Ripartizione - Contenuto.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni "on line" che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016

Responsabilità per abusiva utilizzazione di credenziali informatiche del correntista - Onere della prova - Ripartizione - Contenuto.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni "on line" che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016

Responsabilità per abusiva utilizzazione di credenziali informatiche del correntista - Onere della prova - Ripartizione - Contenuto.
In tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni "on line" che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 23/05/2016

Criteri d'individuazione - Previsione di legge - Necessità - Esclusione - Accertamento di fatto rimesso al giudice di merito - Fattispecie in tema di noleggio di cavalli. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 20/05/2015
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ., la valutazione in concreto se un'attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. all'attività di noleggio di cavalli e di guida del cliente, svolta nei confronti di un soggetto di cui s'ignorava l'effettiva capacità ed esperienza, fuori dall'area attrezzata a maneggio e senza limiti nell'utilizzo dell'equino).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10268 del 20/05/2015

Attività di polizia - Pericolosità della stessa in ragione della natura dei mezzi adoperati - Onere probatorio - Ripartizione tra danneggiato e P.A. danneggiante. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21426 del 10/10/2014
In tema di attività di polizia, svolta per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, spetta al soggetto danneggiato, che invochi la responsabilità della P.A. per l'intrinseca pericolosità dei mezzi effettivamente adoperati, fornire la prova delle concrete ed oggettive condizioni atte a connotare il fatto come illecito, in quanto antigiuridico, mentre incombe all'amministrazione la prova di aver adottato, in ogni caso, tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 21426 del 10/10/2014
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2050
Massime precedenti Vedi: N. 3213 del 1971 Rv. 354626, N. 19449 del 2008

Danno - Presunzione di colpa - Prova liberatoria - Onere a carico dell'esercente - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014
I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 cod. civ., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza della prova liberatoria in un caso in cui l'illegittimo trattamento dei dati - consistito nella propalazione delle circostanze fattuali in cui era maturata l'infrazione amministrativa presupposto dell'ingiunzione, e cioè la violazione di ordinanza sindacale volta a contrastare il fenomeno della prostituzione su strada - era avvenuto da parte di un Comune mediante la notifica del provvedimento a mezzo dei messi comunali, senza avvalersi della possibilità di notifica nel domicilio eletto dall'interessato nel procedimento amministrativo, ovvero presso lo studio del suo difensore).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 18812 del 05/09/2014
fine
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