Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo VII: DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO Art.2036. Indebito soggettivo.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 2036. Indebito soggettivo.
1.Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito.
2. Chi ha ricevuto l'indebito è anche tenuto a restituire i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
3. Quando la ripetizione non è ammessa, colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore.
la giurisprudenza
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