Diritto del possessore al pagamento – Cass. n. 1202/2022Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - Titoli di credito - Assegno bancario - Girata in bianco - Diritto del possessore al pagamento - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie
Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, quest'ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore. (In applicazione del ricordato principio la S.C. ha cassato la decisione con cui la Corte d'appello di Potenza aveva respinto la domanda di pagamento proposta dal possessore di due assegni bancari allo stesso consegnati, previa girata in bianco, dal debitore).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1202 del 17/01/2022 (Rv. 663543 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2008, Cod_Civ_art_2009
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Decreto di ammortamento - Notificazione - Cass. n. 18098/2020 Titoli di credito - titoli all'ordine – ammortamento - Decreto di ammortamento - Notificazione - Idoneità ad interrompere la prescrizione del credito - Esclusione - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO
AMMORTAMENTO
La notificazione del decreto di ammortamento è inidonea ad interrompere la prescrizione del credito, atteso che detta notificazione non è un atto volto ad esercitare il diritto di credito, ma ha pacificamente la funzione di impedire che il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto, detentore del titolo, diverso dal notificante sia valido. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso efficacia interrutiva della prescrizione alla notificazione di un decreto di ammortamento relativo ad un assegno bancario).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18098 del 31/08/2020 (Rv. 658765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2008, Cod_Civ_art_2016, Cod_Civ_art_2018, Cod_Civ_art_2943
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. 1871/2019Consegna al creditore, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco - Pagamento del debitore al creditore - Sussistenza - Revocabilità - Condizioni.
Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - In genere.
In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all'ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1871 del 23/01/2019 (Rv. 652409 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056, Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2003, Cod_Civ_art_2004, Cod_Civ_art_2008, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
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Titoli di credito - assegno bancario - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26166 del 12/12/2014Legittimazione del portatore - Condizioni - Buona fede nell'acquisto del titolo - Presunzione - Sussistenza - Malafede o colpa grave - Onere della prova - A carico di chi eccepisce l'estinzione del diritto.
Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell'acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26166 del 12/12/2014
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Titoli di credito - titoli all'ordine - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 63 del 10/01/2012Mero possessore di cambiale priva dell'indicazione del beneficiario - Legittimazione all'esazione del credito - Dimostrazione dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità del titolo come promessa di pagamento - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Il mero possessore di una cambiale, che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti, il semplice possesso della "cartula" non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che essa sia pervenuta al possessore abusivamente; né il titolo può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, previsto da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui al quale la promessa sia stata effettivamente fatta. Ne deriva che il mero possessore di un titolo all'ordine, privo di valore cartolare e dal quale per ciò stesso non risulti che la promessa di pagamento è stata fatta in favore di chi lo possiede, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 63 del 10/01/2012
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Titoli di credito - titoli all'ordine - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17689 del 04/08/2006Mero possessore di titolo privo dell'indicazione del beneficiario - Legittimazione alla pretesa del credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità del titolo come promessa di pagamento - Prova dell'effettuazione della promessa a favore del mero possessore - Necessità - Fattispecie in tema di cambiale.
Il mero possessore di un titolo di credito cartolare (nella fattispecie di una cambiale), che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti il semplice possesso del titolo non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che esso sia pervenuto al possessore abusivamente; né il titolo può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, previsto da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo di valore cartolare), non risultando dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17689 del 04/08/2006
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Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - assegnazione o attribuzione delle porzioni – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3953 del 22/02/2006Unica girata - Girata in bianco - Legittimazione del detentore - Sussistenza - Fattispecie.
In materia cambiaria, qualora il prenditore della cambiale la giri in bianco, apponendo a tergo del titolo la sola sottoscrizione, il detentore si legittima, sussistendo in tal caso continuità di girate, mediante l'unica girata in bianco proveniente dal prenditore legittimato, che gli fa acquistare tutti i diritti inerenti alla cambiale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la validità della girata apposta dal prenditore della cambiale, in quanto recante solo la firma del presidente della società prenditrice, senza "alcun cenno relativo alla società" girataria del titolo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3953 del 22/02/2006
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Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di beni mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 27/04/1999Pegno su titoli di credito costituito dal debitore in favore della banca incaricata dell'acquisto dei suddetti titoli - Fallimento del debitore - Prelazione a favore della banca - Condizioni - Emissione del titolo prima della dichiarazione di fallimento e sufficiente individuazione del titolo nell'atto costitutivo - Mancanza dell'elemento possessorio - Irrilevanza.
Nell'ipotesi in cui venga costituito dal cliente debitore a favore della banca creditrice un pegno su titoli di credito che la banca sia contestualmente incaricata di acquistare per conto del cliente e che nel negozio costitutivo vengano dedotti nella loro fungibile valenza economica e perciò individuati solo nella loro appartenenza ad un "genus", ove i suddetti titoli siano stati emessi e siano quindi esistenti nella loro specificità, è possibile, previa verifica dell'adeguatezza degli elementi di individuazione introdotti nell'atto costitutivo, pervenire al riconoscimento della immediata e automatica vigenza della garanzia reale, non solo "inter partes", ma anche nei confronti dei terzi, a nulla rilevando che i titoli non siano in possesso del costituente e nemmeno del creditore garantito, giacché le convenute modalità dell'adempimento del mandato di acquisto conferito alla banca sono sufficienti ad assicurare lo spostamento dell'elemento possessorio dal mandante alla banca mandataria, con la conseguenza che la prelazione sarà operante a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 27/04/1999
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Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di beni mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 27/04/1999Pegno su titoli di credito costituito dal debitore in favore della banca incaricata dell'acquisto dei suddetti titoli - Fallimento del debitore - Prelazione a favore della banca - Condizioni - Emissione del titolo prima della dichiarazione di fallimento e sufficiente individuazione del titolo nell'atto costitutivo - Mancanza dell'elemento possessorio - Irrilevanza.
Nell'ipotesi in cui venga costituito dal cliente debitore a favore della banca creditrice un pegno su titoli di credito che la banca sia contestualmente incaricata di acquistare per conto del cliente e che nel negozio costitutivo vengano dedotti nella loro fungibile valenza economica e perciò individuati solo nella loro appartenenza ad un "genus", ove i suddetti titoli siano stati emessi e siano quindi esistenti nella loro specificità, è possibile, previa verifica dell'adeguatezza degli elementi di individuazione introdotti nell'atto costitutivo, pervenire al riconoscimento della immediata e automatica vigenza della garanzia reale, non solo "inter partes", ma anche nei confronti dei terzi, a nulla rilevando che i titoli non siano in possesso del costituente e nemmeno del creditore garantito, giacché le convenute modalità dell'adempimento del mandato di acquisto conferito alla banca sono sufficienti ad assicurare lo spostamento dell'elemento possessorio dal mandante alla banca mandataria, con la conseguenza che la prelazione sarà operante a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4208 del 27/04/1999
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Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno - di beni mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10526 del 23/10/1998Pegno su titoli di credito - Costituzione - Modalità - Pegno su titoli cambiari - Girata - Requisiti - Necessità di uno specifico riferimento al vincolo pignoratizio - Esclusione - Fondamento.
Il pegno di titoli di credito, quale vero e proprio diritto reale limitato sui titoli, si attua mediante spossessamento del debitore pignoratizio e deve, ai fini dell'efficacia "erga omnes" del vincolo sul diritto cartolare, essere attuato sul titolo (art. 1997 cod. civ.). Trattandosi di titoli all'ordine, la legittimazione del creditore pignoratizio all'esercizio del diritto cartolare trae fondamento da una serie continua di girate; onde è alla cosiddetta legge di circolazione del titolo che occorre far riferimento per valutare se il diritto di garanzia sia validamente sorto (da qui la sufficienza ex art 2003 cod. civ. della consegna, per i titoli al portatore; la necessità che il possesso sia qualificato dalla girata, per i titoli all'ordine; l'indispensabile adempimento della duplice intestazione di cui all'art. 2021 cod. civ. ,per i titoli nominativi). Ciò significa che, ove siano stati costituiti in pegno dei titoli cambiari, la validità della girata dev'essere ragguagliata alla normativa degli artt. 15 e seguenti della legge sulla cambiale, ma non già anche che una valida costituzione del pegno richieda la specifica girata con clausola " valuta in garanzia", "valuta in pegno", od altra che al pegno faccia riferimento. Infatti il trasferimento del possesso del titolo al creditore pignoratizio, risultando dal documento, assolve pienamente alla funzione di palesare ai terzi l'indisponibilità del titolo, e, per converso, di impedire una circolazione abusiva di esso, senza che rilevi, rispetto ad essi, il carattere cd. pieno della girata, e restando, nei rapporti interni, il diritto reale limitato del giratario - creditore pignoratizio, affidato ad un "pactum fiduciae" del tutto legittimo (cosiddetta girata fiduciariamente traslativa in bianco), mentre la posizione di quei particolari terzi che sono gli altri creditori del girante resterà tutelata dalla disciplina sulla "certezza" della data (art. 2787, comma terzo, cod. civ.) ai fini dell'opponibilità del vincolo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10526 del 23/10/1998
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Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - vaglia cambiario della banca d'Italia, del banco di Napoli e del banco di Sicilia – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9249 del 17/09/1997Titoli a legittimazione nominale - Circolazione - Pagamento effettuato all'apparente legittimo prenditore - Carattere liberatorio - Condizioni - Diligente identificazione dell'avente diritto - Necessità - Principio regolatore della materia - Configurabilità - Obbligo di rispetto di tale principio da parte del Conciliatore - Sussistenza - Deroga a tale principio per effetto dell'art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 - Esclusione - Vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia - Applicabilità - Conseguenze - Vaglia cambiario, non trasferibile, della Banca d'Italia - Identificabilità dell'avente diritto, in relazione all'importo del titolo, a mezzo di carta di identità ex art. 3 d.P.R. n. 904 del 1976 - Pagamento a persona diversa dall'avente diritto su presentazione del detto documento - Responsabilità dell'istituto di emissione in relazione alla facile falsificabilità del documento - Esclusione.
Con riguardo alla circolazione dei titoli a legittimazione nominale costituisce principio regolatore della materia, al cui rispetto è tenuto il Conciliatore a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. (prima della modifiche apportatevi dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374 recante l'istituzione del giudice di pace) il principio generale desumibile dall'art. 1992, secondo comma cod. civ., e non derogato dall'art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in base al quale deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione, verificandosi l'osservanza dell'obbligo di diligenza in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo, alla natura del documento esibito. Pertanto nel caso di pagamento da parte della Banca d'Italia di un proprio vaglia cambiario, non trasferibile, di importo non superiore a quello per il quale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 (modificativo sul punto del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento di esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato) l'identificazione dell'avente diritto può farsi, fra l'altro, a mezzo di carta di identità, non si conforma al sopraindicato principio la sentenza …...
Titoli di credito - titoli all'ordine - legittimazione del possessore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6081 del 03/07/1996Titoli di credito costituenti strumento di pagamento di debito verso lo Stato - Caratteristiche - Assegno circolare emesso in favore di una pubblica amministrazione, sua negoziazione mediante girata e pagamento del banchiere emittente in favore del giratario - Responsabilità del banchiere per colpa - Sussistenza.
La banca, pur non potendo rifiutare il pagamento al possessore del titolo che sia legittimato da una serie continua di girate, non è, tuttavia, liberata se adempie la prestazione nei confronti di chi non sia titolare del diritto, osservando un comportamento connotato da dolo o da colpa grave. Non è, pertanto, liberato il banchiere che adempia al pagamento di assegni circolari intestati ad un'amministrazione dello Stato (nella specie, l'Ufficio del Registro), da se stesso emessi, su richiesta di una società, che siano stati successivamente negoziati mediante girata e versati su conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario e dalla stessa società richiedente, presso la medesima sede dello stesso banchiere. Costituisce, infatti, nozione di qualsiasi banchiere di media diligenza quella secondo cui i titoli che costituiscono strumento di pagamento di debito verso lo Stato non sono destinati alla circolazione, dovendo per legge contenere la clausola di intrasferibilità, e che, in ogni caso, i pagamenti dello Stato non avvengono mediante girata di titoli da esso ricevuti senza vincolo di intrasferibilità, ma solo mediante mandati di pagamento o titoli speciali che possono essere emessi esclusivamente dai funzionari delegati nelle forme di cui agli artt. 339 e 340 del regolamento di esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6081 del 03/07/1996
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Titoli di credito - titoli all'ordine - girata - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3846 del 01/04/1995Cessione del credito incorporato nel titolo - Utilizzazione dei normali negozi di cessione del credito - Ammissibilità.
In tema di titoli all'ordine, la circostanza che taluni tipi di girata siano strumenti della cessione del credito incorporato nel titolo e non per il trasferimento del diritto cartolare, non esclude che il creditore possa utilizzare i normali negozi di cessione del credito, prescindendo dal trasferimento del diritto cartolare.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3846 del 01/04/1995
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Titolo di credito - Cambiale (o pagherò) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 25/03/1994Girata - Girata "per l'incasso" - Giratorio - Poteri - Esecuzione forzata - Esperibilità.
La girata di una cambiale "per l'incasso" (artt. 2013 cod. civ. e 22 R.D. n. 1669 del 1933) autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale - esclusa la sola facoltà di girarla, se non può per procura - e, alla pari del mandatario, a porre in essere gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l'indicato giratario (nella specie, banca girataria per l'incasso di un vaglia cambiario) può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo di credito, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 25/03/1994
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Titolo di credito - Cambiale (o pagherò) - Girata – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 25/03/1994Girata "per l'incasso" - Giratorio - Poteri - Esecuzione forzata - Esperibilità.
La girata di una cambiale "per l'incasso" (artt. 2013 cod. civ. e 22 R.D. n. 1669 del 1933) autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale - esclusa la sola facoltà di girarla, se non può per procura - e, alla pari del mandatario, a porre in essere gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l'indicato giratario (nella specie, banca girataria per l'incasso di un vaglia cambiario) può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo di credito, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 25/03/1994
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Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - azione cambiaria - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 571 del 30/01/1985Esercizio da parte del possessore del titolo non prenditore ne' giratario - esclusione - conseguenze in tema di fideiussione extracambiaria.
Il mero possesso di una cambiale da parte di un soggetto non prenditore ne' giratario di essa non legittima costui all'Esercizio del credito cartolare, perché il titolo non contiene gli elementi idonei a provarne la legittimazione. Ne consegue che il fideiussore extracambiario che dopo il protesto abbia pagato alla banca scontante le somme anticipate allo scontatario ed ottenuto la consegna del titolo, senza girate, può soltanto far valere in surroga della banca (art. 1949 cod. civ.) l'Azione causale (art. 1859 cod. civ.) inerente al rapporto di sconto che a questa compete per ottenere dallo scontatario la restituzione della somma anticipata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 571 del 30/01/1985
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Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - pagamento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4351 del 29/09/1978Restituzione del titolo - mancanza - presunzione di mancato pagamento della cambiale - sussistenza.
Al fine della prova dell'eccezione di pagamento del debito cambiario, sia essa sollevata nei confronti del possessore del titolo in base ad una serie continua di girate, ovvero nei confronti del possessore in forza di circolazione impropria con gli effetti della cessione, la mancata restituzione del titolo medesimo al debitore costituisce elemento contrario, in quanto indizio del mancato adempimento dell'obbligazione cartolare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4351 del 29/09/1978
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Titoli di credito - titoli all'ordine – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4653 del 28/10/1977Girata - per incasso o per procura - natura - detentore di una cambiale priva di ulteriore girata dopo quella per l'incasso apposta dall'ultimo giratario - poteri - azioni esecutive in base al titolo - titolarita – esclusione.
La girata per l'incasso, disciplinata dagli artt 2013 cod civ e 22 legge cambiaria, e una girata impropria, poiche non trasferisce al giratario i diritti inerenti alla cambiale, ma lo autorizza unicamente ad esercitare quei diritti allo scopo di esigere la somma portata dalla cambiale in nome e per conto del girante, che ne rimane il titolare. Pertanto, il detentore di una cambiale, nella quale non figuri alcuna girata successiva a quella apposta dall'ultimo giratario per l'incasso, non puo essere considerato legittimo portatore del titolo e non ha alcun diritto di agire esecutivamente in base ad esso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4653 del 28/10/1977
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Titoli di credito - legittimazione - titoli all'ordine - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 11/06/1968Legittimazione del possessore - condizioni - mera detenzione di cambiale - valore di cessione del credito - esclusione - onere probatorio del detentore.
Le forme prescritte per ritenere il possessore di titoli di credito all'ordine legittimato a pretendere la prestazione sono - o la serie continua di girate (circolazione propria, prevista dagli articoli 2008 cod.civ. e 20 legge cambiaria), o un modo di acquisto disciplinato dal diritto comune (circolazione impropria, prevista dagli art. 2015 cod.civ. e 25 legge cambiaria). Il mero possessore di cambiali, non prenditore ne giratario delle stesse, non si legittima cessionario del credito se non dimostrando il rapporto giuridico dal quale deriva il suo diritto, dato che il titolo cambiario non contiene in se gli elementi idonei a provare la sua legittimazione. Il mero possesso dei titoli di credito all'ordine non puo costituire -da solo- circostanza talmente univoca da far presumere l'esistenza di un titolo giustificativo della pretesa del credito onde la prova dell'acquisto del titolo deve essere data al di fuori della circostanza della mera detenzione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 11/06/1968
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