Titoli di credito - rinvio a leggi speciali Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22577 del 26/07/2023 (Rv. 668433 - 01)Buono postale fruttifero cointestato - Clausola "pari facoltà di rimborso" - Morte di un intestatario - Legittimazione di ciascuno degli altri intestatari a richiedere il pagamento dell'intero - Sussistenza - Fondamento.
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22577 del 26/07/2023 (Rv. 668433 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1992 …...
Assegno bancario postdatato – Cass. n. 35192/2022Esecuzione forzata - titolo esecutivo - titoli di credito - Assegno bancario postdatato - Qualità di titolo esecutivo - Condizioni - Assoggettamento ad imposta di bollo sin dall'origine - Equiparazione al pagherò cambiario ai fini dell'imposta - Ragioni.
L'assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato) può valere come titolo esecutivo soltanto se in regola sin dall'origine con l'imposta di bollo; a tal fine, avendo l'assegno postdatato il valore di una promessa di pagamento ed una funzione equivalente a quella del vaglia cambiario, tale imposta deve essere applicata non in misura fissa, ma proporzionale al valore, così come previsto dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 647 del 1972.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35192 del 30/11/2022 (Rv. 666424 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1992
Corte
Cassazione
35192
2022 …...
Biglietto del gioco del lotto – Cass. n. 33576/2022Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - Biglietto del gioco del lotto - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Possesso della ricevuta - Legittimazione alla richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza.
Il biglietto del gioco del lotto non può essere annoverato tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 33576 del 15/11/2022 (Rv. 666148 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2002, Cod_Civ_art_1935
Corte
Cassazione
33576
2022 …...
Onere del creditore di provare l'imputazione ad un debito diverso – Cass. n. 15708/2021Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - imputazione - Pagamento di un debito con somma di denaro idonea all'estinzione dello stesso - Onere del creditore di provare l'imputazione ad un debito diverso - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante assegno - Inapplicabilità del principio - Fondamento.
Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l'esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l'esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell'assegno.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15708 del 04/06/2021 (Rv. 661479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1193, Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_1993, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
15708
2021 …...
Decreto di ammortamento - Notificazione - Cass. n. 18098/2020 Titoli di credito - titoli all'ordine – ammortamento - Decreto di ammortamento - Notificazione - Idoneità ad interrompere la prescrizione del credito - Esclusione - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO
AMMORTAMENTO
La notificazione del decreto di ammortamento è inidonea ad interrompere la prescrizione del credito, atteso che detta notificazione non è un atto volto ad esercitare il diritto di credito, ma ha pacificamente la funzione di impedire che il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto, detentore del titolo, diverso dal notificante sia valido. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso efficacia interrutiva della prescrizione alla notificazione di un decreto di ammortamento relativo ad un assegno bancario).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18098 del 31/08/2020 (Rv. 658765 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2008, Cod_Civ_art_2016, Cod_Civ_art_2018, Cod_Civ_art_2943
corte
cassazione
18098
2020 …...
Marittimi ed aerei - polizza "ricevuta per l'imbarco" e polizza di carico - Cass. 12708/2019Legittimazione del possessore del titolo – Perdita o danni subiti dalla merce trasportata - Legittimazione ad esercitare l'azione cartolare contro il vettore - Spettanza al portatore della polizza di carico - Legittimazione del caricatore-mittente limitatamente alle azioni causali - Sussistenza - Trasferimento della legittimazione all'azione di risarcimento del danno dal mittente al destinatario -Trasporti - marittimi ed aerei - polizza "ricevuta per l'imbarco" e polizza di carico - ordine di consegna .
In tema di trasporto marittimo, in caso di perdita o danni subiti dalla merce, la legittimazione a promuovere l'azione cartolare contro il vettore spetta al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna, mentre il caricatore-mittente può esercitare, nei confronti del medesimo vettore, le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto tra loro concluso.
Peraltro, in quest'ultima eventualità, la legittimazione all'azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, lo stesso destinatario sia venuto a conoscenza di tale perdita a seguito della richiesta di riconsegna della detta merce.
(In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha ritenuto che l'avvenuta emissione del cd. delivery order, ovvero dell'ordine, impartito al capitano della nave, di consegna della merce in favore della società girataria, comportasse il passaggio della legittimazione ad esercitare l'azione causale dal mittente al destinatario).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12708 del 14/05/2019 (Rv. 653782 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1689 – Diritti del destinatario
Cod. Civ. art. 1693 – Responsabilità per perdita e avaria
Cod. Civ. art. 1992 – Adempimento della prestazione
Cod. Civ. art. 1996 – Titoli rappresentativi …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. 1871/2019Consegna al creditore, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco - Pagamento del debitore al creditore - Sussistenza - Revocabilità - Condizioni.
Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - In genere.
In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all'ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1871 del 23/01/2019 (Rv. 652409 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056, Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2003, Cod_Civ_art_2004, Cod_Civ_art_2008, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
1871
2019 …...
Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4910 del 27/02/2017Mancata indicazione del prenditore - Validità del titolo come assegno al portatore - Sussistenza - Conseguenze - Legittimazione - Possesso del titolo - Violazione della normativa antiusura (applicabile "ratione temporis") - Irrilevanza.
L'assegno bancario rilasciato senza indicazione del nome del prenditore non è invalido, ma vale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del r.d. n. 1736 del 1933, come assegno bancario al portatore per cui, in applicazione delle disposizioni generali dettate dal codice civile, la legittimazione ad esercitare il diritto alla prestazione in esso indicata (art. 1992 c.c.) è, come per ogni titolo di credito al portatore, in capo al suo possessore e deriva dalla presentazione dello stesso (art. 2003 c.c.), essendo solo una facoltà, esercitabile dal prenditore o da un successivo acquirente del possesso, quella di convertirlo in titolo all'ordine. Né rileva il fatto che, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 143 del 1991, conv., con modif., dalla l. n. 197 del 1991, nel testo applicabile "ratione temporis", gli assegni bancari di importo superiore a lire venti milioni dovessero recare l'indicazione del nome del prenditore: la violazione di detta disposizione comportava, infatti, una mera sanzione amministrativa pecuniaria (art. 5 d. l. n. 143 cit.) senza, tuttavia, incidere sull’efficacia del titolo emesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4910 del 27/02/2017
  …...
obbligazioni in genere - adempimento - pagamento Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 31/03/2016Estinzione del debito a mezzo di assegno - Data dell'assegno anteriore all'esigibilità del credito - Prova della causale dell'assegno - Necessità - Onere del debitore - Sussistenza.
Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 31/03/2016
  …...
Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 31/03/2016Estinzione del debito a mezzo di assegno - Data dell'assegno anteriore all'esigibilità del credito - Prova della causale dell'assegno - Necessità - Onere del debitore - Sussistenza.
Nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, la diversità di data, facendo venire meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato e il titolo di credito, fa sì che resti a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito fosse volto ad estinguere in via anticipata il debito oggetto del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6217 del 31/03/2016
  …...
Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22/02/2016Pagamento a soggetto diverso dal beneficiario - Responsabilità della banca girataria per l'incasso - Accertamento della colpa - Necessità - Esclusione - Fondamento.
L'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, deroga sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito di cui all'art. 1992 c.c., sia al disposto di cui all'art. 1189 c.c., che dispone la liberazione del debitore di buona fede in favore del creditore apparente, sicché la banca girataria per l'incasso non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente al prenditore esattamente individuato l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione di quest'ultimo. Del resto, ipotizzare l'eventualità di un pagamento liberatorio a persona diversa dal beneficiario effettivo implicherebbe l'impossibilità, per quest'ultimo, di giovarsi dell'ammortamento, escluso dall'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933 per l'assegno bancario con clausola "non trasferibile".
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3405 del 22/02/2016
  …...
Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016Pagamento a soggetto diverso dal beneficiario - Responsabilità ex art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 - Portata - Banca girataria e banca trattaria - Cumulo - Fondamento - Criteri di imputazione della responsabilità - Fattispecie.
L'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a soggetto differente dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, si riferisce, oltre che alla banca trattaria, tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, anche alla banca negoziatrice, unica concretamente in grado di controllare l'autenticità della firma di chi, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, e postula, in entrambe le ipotesi, una valutazione in concreto sull'uso della diligenza richiesta al bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui agli artt. 1176, comma 2, e 1992, comma 2, c.c. Ne consegue l'insufficienza della mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia riscontrabile "ictu oculi", attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, che non deve essere un esperto grafologo ma in possesso di comuni cognizioni teorico-tecniche, ovvero anche tramite mezzi e strumenti di agevole utilizzo e reperibilità, senza che debba ricorrersi ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto indicativa dell'alterazione di un assegno la semplice apposizione di nastro adesivo trasparente nelle zone dedicate all'indicazione del beneficiario e dell'importo, senza considerare che ciò corrisponde alla normale prassi bancaria e che l'alterazione non era visibile ad occhio nudo, ma solo alla luce di Wood ed esclusivamente in condizioni di ambiente oscurato).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1377 del 26/01/2016
  …...
Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - a risparmio - libretto di deposito a risparmio - legittimazione del possessore - libretto al portatore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15126 del 02/07/2014Procedura di ammortamento - Rilascio del duplicato del libretto - Effetti - Controversia tra il detentore e l'ammortante - Titolarità del credito - Prova - Oggetto - Possesso del titolo prima dell'ammortamento - Sufficienza - Fondamento.
Il decreto di ammortamento determina l'inefficacia "ex nunc" del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente, senza tuttavia pregiudicarne le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, peraltro, il detentore è tenuto a provare solamente di aver acquistato la titolarità del credito risultante dal libretto anteriormente all'ammortamento e tale onere - soccorrendo le presunzioni di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod. civ., nonché di possesso intermedio ex art. 1142 cod. civ. - può essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo prima dell'ammortamento stesso, mentre spetta all'ammortante fornire la prova contraria che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15126 del 02/07/2014
  …...
Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3008 del 28/02/2012Prova da parte del debitore della corresponsione di somma idonea - Diversa imputazione da parte del creditore - Onere del creditore di provare l'imputazione - Deduzione del debitore dell'estinzione del debito mediante emissione di assegni bancari - Applicabilità del suddetto principio - Esclusione - Fondamento.
Il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3008 del 28/02/2012
  …...
Titoli di credito - titoli al portatore - legittimazione del possessore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4706 del 25/02/2011Libretto di deposito a risparmio - Natura - Documento di legittimazione - Intestazione - Funzione - Intestazione fiduciaria - Ammissibilità - Conseguenze - Diritto del terzo alla restituzione delle somme depositate - Prova dell'accordo fiduciario - Necessità.
Il libretto di deposito a risparmio (nella specie, libretto formato nell'ambito del credito cooperativo) è un documento di legittimazione, ai sensi dell'art. 1836 cod. civ., la cui intestazione ha la funzione di impedire che le somme depositate possano essere riscosse dal possessore dello stesso, qualora sia diverso dall'intestatario, senza che, tuttavia, essa fornisca elementi decisivi circa l'appartenenza delle somme in deposito, potendo dall'intestazione in questione trarsi soltanto un elemento presuntivo, che può essere smentito dalla prova contraria; pertanto, tale funzione non impedisce che l'intestazione del libretto ad un determinato soggetto possa costituire oggetto di un accordo fiduciario tra colui cui viene intestato il libretto ed un terzo, il quale rimane l'effettivo titolare delle somme depositate e può, quindi pretenderne la restituzione, provando l'esistenza dell'accordo fiduciario con qualunque mezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4706 del 25/02/2011
  …...
Titoli di credito - assegno bancario - in bianco – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16556 del 14/07/2010Titolo mancante dell'indicazione del prenditore - Diritto del mero possessore al pagamento - Sussistenza - Fondamento.
Il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questi possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16556 del 14/07/2010
  …...
Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010Assegno circolare - Estensione della disciplina sul pagamento a non legittimato - Pagamento a persona diversa dall'ordinatario - Conseguenze - Obbligazione della banca - Responsabilità da inadempimento - Conseguenze - Nuovo pagamento in favore dell'ordinatario - Necessità - Errore sulla identificazione del prenditore - Irrilevanza - Mancato possesso dell'assegno da parte del legittimato - Irrilevanza - Fondamento.
L'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale dettata dall'art. 1992 cod. civ. per il pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia all'art. 1189 cod. civ. che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente, con la conseguenza che la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del beneficiario. Al riguardo, non rileva che l'ordinatario dell'assegno non ne sia mai venuto in possesso, essendo la norma volta a tutelare il beneficiario anche nell'ipotesi in cui l'assegno sia posseduto illecitamente da altri, e neppure rilevano le ragioni e le modalità del rapporto sottostante, atteso che la responsabilità è connessa all'accertamento che all'ordinatario sia derivato un danno dal mancato pagamento secondo le regole ivi previste.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010
  …...
Titoli di credito - assegno bancario - postdatato – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010Nullità dell'assegno - Esclusione - Effetti ulteriori - Qualità di titolo esecutivo - Insussistenza - Fondamento.
La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010
  …...
Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - obblighi della banca – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008Certificato di deposito al portatore - Pagamento - Conseguenze - Liberazione della banca - Condizioni - Fattispecie in tema di pagamento di titolo caduto in successione.
La banca che abbia adempiuto la prestazione relativa ad un certificato di deposito al portatore, è liberata solo se vi abbia provveduto, nei confronti del possessore del titolo, senza essere in dolo o colpa grave e purché, in ogni caso, abbia identificato il possessore stesso, incombendo su di essa, ex art. 1836 cod. civ., un generale obbligo di correttezza e diligenza diretto all'espletamento di tutte le attività necessarie a salvaguardare l'effettivo titolare del diritto, mediante un accurato controllo sulla legittimazione del portatore, specie se sono emerse circostanze idonee a giustificare un qualche sospetto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità della banca, pur essendo stato provato che quest'ultima aveva provveduto al pagamento dell'importo di un titolo caduto in successione, senza tener conto della richiesta di blocco dei titoli del "de cuius", comunicatole dagli eredi prima del pagamento, e senza identificare il portatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008
  …...
Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - a risparmio - libretto di deposito a risparmio - legittimazione del possessore - libretto al portatore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008Procedura di ammortamento - Opposizione - Legittimazione della banca - Sussistenza - Fondamento.
In tema di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari (nella specie, un certificato di deposito al portatore), legittimata a proporre opposizione al decreto di ammortamento è anche la banca che abbia provveduto al pagamento del titolo, non solo in virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 12, secondo comma, della legge n. 948 del 1951, ma anche ai sensi dell'art. 9, secondo comma, ultima parte della medesima legge, non potendo negarsi alla banca la qualifica di detentrice, avuto riguardo ad una possibile reviviscenza del titolo, che esporrebbe la banca, la quale abbia provveduto in buona fede alla sua estinzione, al rischio di dover pagare una seconda volta il medesimo importo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12460 del 16/05/2008
  …...
Società - di capitali - società a responsabilità limitata - capitale sociale - conferimenti - quota - trasferimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19161 del 13/09/2007Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea - Legittimazione - Iscrizione nel libro soci - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee delle società a responsabilità limitata, la legittimazione al relativo esercizio si connette, ai sensi dell'art.2479 cod. civ. nel testo previgente al d.lgs. n. 6 del 2003, al fatto in sé dell'iscrizione dell'avente diritto al libro soci, mentre già il trasferimento di quota è valido ed efficace "inter partes" indipendentemente dalla predetta formalità, necessaria unicamente ai fini dell'efficacia verso la società ed i terzi.(Nella fattispecie la S.C., confermando la sentenza del giudice d'appello, ha negato che la società potesse distinguere la legittimazione, quale discendente dall'iscrizione nel libro soci, dalla reale titolarità della partecipazione, non potendosi in materia fare applicazione, al fine di disconoscere i diritti sociali, della disciplina del pagamento al creditore apparente (art.1189 cod. civ.) o al possessore di un titolo di credito legittimato nei modi previsti in base al regime di circolazione del titolo (art.1992 cod. civ.), poiché essendo la partecipazione nella predetta società diversa dall'azione non ricorre la regola sull'adempimento della prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito, così che la società non può rifiutare al socio iscritto il diritto di intervento e di voto in assemblea).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19161 del 13/09/2007
  …...
Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - oggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007Mancanza della "causa debendi" - Sia coeva sia successiva al pagamento - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 cod. civ., la mancanza di "causa debendi" a sostegno dell'azione di ripetizione può essere sia coeva al pagamento, sia successiva ad esso. (Nella specie, la corte di merito aveva accolto la domanda della banca trattaria che, avendo pagato l'assegno posto all'incasso dal giratario - prima del sequestro penale per fatti a lui estranei - presso altra banca, aveva reclamato dal medesimo la restituzione dell'importo: la S.C. ha rigettato il ricorso).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007
  …...
Titoli di credito - circolazione (in generale) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 19/06/2007Bolletta doganale - Attestante il diritto dell'esportatore a prefinanziamento - Girata - Banca girataria estranea al rapporto causale - Mancata esportazione - Responsabilità della banca verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento - Esclusione - Fondamento.
La bolletta doganale attestante, nel caso specifico di esportazione di merci ammesse alle "restituzioni", il diritto dell'esportatore al cosiddetto prefinanziamento (a differenza di altri documenti cartolari, pur ugualmente denominati, attestanti il mero ed eventuale diritto alla restituzione) è titolo di credito (artt. 1992 ss.) rappresentativo di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile nei confronti dell'amministrazione ancora prima di avere effettuato l'esportazione e, quindi, a prescindere da essa. Ne consegue che, in ipotesi di girata di bollette doganali a terzi (banca), il giratario dopo averle incassate, in quanto estraneo al rapporto causale, non è responsabile verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento e della relativa maggiorazione, in luogo del (o insieme col) girante inadempiente all'obbligo di esportare le merci e perciò decaduto dal diritto alle "restituzioni". Né diversamente può concludersi alla luce dell'art. 260 r.d. 13 febbraio 1896, n. 65, che equipara esportatore e giratario della bolletta doganale ai fini della restituzione dei diritti spettanti su merci esportate, atteso che il diritto alle predette restituzioni e il diritto al prefinanziamento (opportunità, quest'ultima, non esistente nel 1896) non sono tra loro equiparabili, per l'assorbente ragione che il primo, a differenza del secondo, sorge solo con l'esportazione effettuata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14266 del 19/06/2007
  …...
Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007Biglietto della lotteria - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Possesso della ricevuta - Legittimazione alla richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza - Fattispecie relativa a lotteria "istantanea".
Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "la fortuna sotto la neve", assimilabile alla tipologia "gratta e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5062 del 05/03/2007
  …...
Giuoco e scommessa - concorsi pronostici - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17458 del 31/07/2006Biglietto della lotteria - Natura - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Conseguenze - Possesso della ricevuta - Legittimazione alla richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza.
Il biglietto di una lotteria autorizzata (nella specie, lotteria istantanea "sette e vinci") non è riconducibile tra i titoli di credito, ex art. 1992 cod. civ., in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso lato, ex art. 2002 cod. civ., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore e a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17458 del 31/07/2006
  …...
Titoli di credito - circolazione (in generale) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 335 del 11/01/2006Bolletta doganale - Attestante l'esistenza di un credito dell'intestatario verso l'amministrazione per il pagamento di somme dovute a titolo di "prefinanziamento" - Titoli di credito - Disciplina - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità del giratario verso l'amministrazione doganale - Esclusione.
Le bollette doganali, nel caso specifico di esportazione di merci ammesse alle "restituzioni", sono certificazioni attestanti l'esistenza di un credito dell'intestatario verso l'amministrazione per il pagamento di somme dovute a titolo di "prefinanziamento". Tali bollette - a differenza di quelle attestanti l'eventuale diritto alla restituzione (comunque denominate bollette doganali) e costituenti mero documento di legittimazione a richiedere il rimborso - sono "rappresentative" di somme di denaro certe, liquide ed esigibili. Pertanto, ad esse è applicabile la disciplina contenuta negli artt. 1992 e seguenti cod. civ. in materia di titoli di credito, la cui caratteristica consiste, appunto, nella "cartolarità" del diritto che incorporano, con abilitazione dell'intestatario o giratario a farlo valere a semplice presentazione. Ne consegue che, in tali casi, il giratario delle bollette - dopo averle incassate - non è responsabile verso l'amministrazione doganale per il rimborso del prefinanziamento e relativa maggiorazione in luogo od insieme con il girante inadempiente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 335 del 11/01/2006
  …...
Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - a risparmio - libretto di deposito a risparmio - legittimazione del possessore - libretto al portatore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15496 del 22/07/2005Procedura di ammortamento - Rilascio del duplicato del libretto - Effetti - Controversia tra il detentore e l'ammortante - Titolarità del credito - Prova - Oggetto - Dimostrazione dell'avvenuto deposito della somma presso la banca - Necessità - Esclusione - Prova del possesso del libretto prima dell'ammortamento - Sufficienza - Fondamento.
A norma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, il rilascio, a seguito della procedura di ammortamento, del duplicato di libretti di deposito bancario nominativi o al portatore estingue nei confronti dell'istituto emittente i diritti del detentore, ma non pregiudica le eventuali ragioni che questi abbia contro chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, il detentore è tenuto peraltro a provare, non già di aver eseguito il deposito della somma presso la banca che ha emesso il libretto, ma soltanto di aver acquistato la titolarità del credito da esso portato anteriormente all'ammortamento: onere che - nel caso di libretto al portatore - può essere assolto dimostrando di aver posseduto quest'ultimo prima dell'ammortamento, spettando quindi all'ammortante dare la prova contraria (attesa la presunzione di buona fede nel possesso, "ex" art. 1147 cod. civ.) che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede, ovvero (stante la presunzione di possesso intermedio "ex" art. 1142 cod. civ.) che il credito era stato successivamente trasferito dal detentore. L'ammortamento priva, infatti, il possessore del libretto della legittimazione cartolare, impedendo l'ulteriore trasferimento del credito secondo le regole sulla circolazione dei titoli di credito, ma non opera retroattivamente, nel senso di rendere inefficaci i trasferimenti operati anteriormente all'ammortamento mediante "traditio" del libretto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15496 del 22/07/2005
  …...
Titoli di credito - circolazione (in generale) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19156 del 15/12/2003Bolletta doganale - Attestante il diritto dell'esportatore a prefinanziamento - Girata - Banca girataria estranea al rapporto causale - Mancata esportazione - Responsabilità della banca verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento - Esclusione.
La bolletta doganale attestante, nel caso specifico di esportazione di merci ammesse alle "restituzioni", il diritto dell'esportatore al cosiddetto prefinanziamento (a differenza di altri documenti cartolari, pur ugualmente denominati, attestanti il mero ed eventuale diritto alla restituzione) è titolo di credito (artt. 1992 ss.) rappresentativo di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile nei confronti dell'amministrazione ancora prima di avere effettuato l'esportazione e, quindi, a prescindere da essa. Ne consegue che, in ipotesi di girata di bollette doganali a terzi (banca), il giratario dopo averle incassate, in quanto estraneo al rapporto causale, non è responsabile verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento e della relativa maggiorazione, in luogo del (o insieme col) girante inadempiente all'obbligo di esportare le merci e perciò decaduto dal diritto alle "restituzioni".
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19156 del 15/12/2003
  …...
Giuoco e scommessa - competizioni sportive – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 351 del 14/01/2002Ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica - Natura - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Conseguente efficacia - Possesso della ricevuta abilitante la richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza - Mancanza del rapporto fondamentale - Prova - Onere gravante sul debitore.
La ricevuta rilasciata dall'agenzia ippica, al pari della bolletta del lotto e del biglietto della lotteria, non è riconducibile tra i titoli di credito "ex" art. 1992 cod. civ., perché non dotata dei requisiti di letteralità ed autonomia che connotano i predetti titoli: essa, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., cioè documento atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore che paga in buona fede al possessore, e, per l'altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita, incombendo sul debitore la prova dell'esistenza o meno della giocata, intesa come rapporto fondamentale posto a base del rilascio della schedina.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 351 del 14/01/2002
  …...
Contratti bancari - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 14/06/2000Anticipazione bancaria - Natura giuridica - "Sottospecie" del contratto di apertura di credito - Configurabilità - Contestuale prestazione di garanzia reale - Necessità - Prestazione di nuova garanzia per crediti già sorti o "in fieri" in base a precedente apertura di credito - Conseguenze - Revocabilità della garanzia ex art. 67 legge fall.
L'anticipazione bancaria si configura come "sottospecie" del contratto di apertura di credito, caratterizzata dalla circostanza di essere necessariamente accompagnata da una garanzia reale, normalmente prestata in proporzione della somma posta a disposizione dall'istituto di credito. Ne consegue che, se una nuova garanzia reale viene a costituirsi per i crediti già sorti o che potrebbero sorgere in base ad una precedente apertura di credito, essa non può legittimamente considerarsi concessa per un credito contestualmente creato, ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 14/06/2000
  …...
Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - vaglia cambiario della banca d'Italia, del banco di Napoli e del banco di Sicilia – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9249 del 17/09/1997Titoli a legittimazione nominale - Circolazione - Pagamento effettuato all'apparente legittimo prenditore - Carattere liberatorio - Condizioni - Diligente identificazione dell'avente diritto - Necessità - Principio regolatore della materia - Configurabilità - Obbligo di rispetto di tale principio da parte del Conciliatore - Sussistenza - Deroga a tale principio per effetto dell'art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 - Esclusione - Vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia - Applicabilità - Conseguenze - Vaglia cambiario, non trasferibile, della Banca d'Italia - Identificabilità dell'avente diritto, in relazione all'importo del titolo, a mezzo di carta di identità ex art. 3 d.P.R. n. 904 del 1976 - Pagamento a persona diversa dall'avente diritto su presentazione del detto documento - Responsabilità dell'istituto di emissione in relazione alla facile falsificabilità del documento - Esclusione.
Con riguardo alla circolazione dei titoli a legittimazione nominale costituisce principio regolatore della materia, al cui rispetto è tenuto il Conciliatore a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. (prima della modifiche apportatevi dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374 recante l'istituzione del giudice di pace) il principio generale desumibile dall'art. 1992, secondo comma cod. civ., e non derogato dall'art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in base al quale deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione, verificandosi l'osservanza dell'obbligo di diligenza in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo, alla natura del documento esibito. Pertanto nel caso di pagamento da parte della Banca d'Italia di un proprio vaglia cambiario, non trasferibile, di importo non superiore a quello per il quale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 (modificativo sul punto del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento di esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato) l'identificazione dell'avente diritto può farsi, fra l'altro, a mezzo di carta di identità, non si conforma al sopraindicato principio la sentenza …...
Titoli di credito - titoli all'ordine - legittimazione del possessore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6081 del 03/07/1996Titoli di credito costituenti strumento di pagamento di debito verso lo Stato - Caratteristiche - Assegno circolare emesso in favore di una pubblica amministrazione, sua negoziazione mediante girata e pagamento del banchiere emittente in favore del giratario - Responsabilità del banchiere per colpa - Sussistenza.
La banca, pur non potendo rifiutare il pagamento al possessore del titolo che sia legittimato da una serie continua di girate, non è, tuttavia, liberata se adempie la prestazione nei confronti di chi non sia titolare del diritto, osservando un comportamento connotato da dolo o da colpa grave. Non è, pertanto, liberato il banchiere che adempia al pagamento di assegni circolari intestati ad un'amministrazione dello Stato (nella specie, l'Ufficio del Registro), da se stesso emessi, su richiesta di una società, che siano stati successivamente negoziati mediante girata e versati su conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario e dalla stessa società richiedente, presso la medesima sede dello stesso banchiere. Costituisce, infatti, nozione di qualsiasi banchiere di media diligenza quella secondo cui i titoli che costituiscono strumento di pagamento di debito verso lo Stato non sono destinati alla circolazione, dovendo per legge contenere la clausola di intrasferibilità, e che, in ogni caso, i pagamenti dello Stato non avvengono mediante girata di titoli da esso ricevuti senza vincolo di intrasferibilità, ma solo mediante mandati di pagamento o titoli speciali che possono essere emessi esclusivamente dai funzionari delegati nelle forme di cui agli artt. 339 e 340 del regolamento di esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6081 del 03/07/1996
  …...
Titoli di credito - Titoli al portatore - In genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4571 del 15/04/1992Negoziazione presso banche e istituti di credito - Identificazione del presentatore - Diligenza - Accertamento - Criteri - Fattispecie.
Nel contesto della dimensione polifunzionale che le banche e gli istituti di credito vanno sempre più accentuatamente assumendo, la diligenza del buon banchiere - qualificata dal maggior grado di prudenza ed attenzione che la connotazione professionale dell'agente richiede - trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza, che va valutato non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono, comporta che, in particolare con riguardo alla negoziazione di titoli al portatore, la (mera) identificazione del presentatore non può considerarsi cautela di per sè idonea ad escludere ogni eventuale responsabilità dell'istituto nei confronti del legittimo possessore. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di appello avevano ritenuto alcuni istituti di credito responsabili dei danni arrecati a proprietari di titoli al portatore, trafugati e negoziati dagli istituti stessi successivamente non solo al loro sequestro penale pubblicizzato attraverso la stampa, ma anche al loro sorteggio per fini di rimborso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4571 del 15/04/1992
  …...
Possesso - effetti - usucapione - di beni mobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982Titoli nominativi azionari - usucapibilità - condizioni.
È ammissibile il possesso ad usucapionem dei titoli di credito, ed in particolare dei titoli nominativi azionari, ma a tal fine, poiché il possesso in tanto è rilevante per l'usucapione in quanto sia esteriorizzato in maniera pacifica e continuativa ed esercitato in modo visibile e non occulto, in modo da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, la fattispecie possessoria non si realizza con la mera disponibilità materiale del documento, occorrendo anche la "legittimazione", vale a dire il possesso secondo la legge di circolazione del titolo, che sola consenta di esercitare i poteri cartolari inerenti al possesso del documento, e l'effettivo Esercizio, per il periodo di tempo utile, di tali poteri (diritto agli utili, diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee, diritto alla ispezione dei libri sociali, e così via).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982
  …...
Società - di capitali - società per azioni - costituzione – Modi di formazione del capitale - delle azioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982Titoli azionari - natura - suscettibilità di possesso in senso tecnico.
Pur definendosi titoli di partecipazione, in quanto attribuiscono un complesso di poteri e di diritti che si riassumono nello status di socio, i titoli azionari, essendo anch'essi essenzialmente caratterizzati dall'incorporazione del diritto nel documento, rientrano nell'ampia categoria dei titoli di credito (nominativi), e, come tutti i titoli di credito, sono qualificabili come beni mobili e sono, in quanto tali, suscettibili di possesso in senso tecnico, dato che la disponibilità del documento attribuisce al soggetto la tutela giuridica degli interessi che quel documento esprime.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2103 del 06/04/1982
  …...
Titoli di credito - titoli all'ordine – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4653 del 28/10/1977Girata - per incasso o per procura - natura - detentore di una cambiale priva di ulteriore girata dopo quella per l'incasso apposta dall'ultimo giratario - poteri - azioni esecutive in base al titolo - titolarita – esclusione.
La girata per l'incasso, disciplinata dagli artt 2013 cod civ e 22 legge cambiaria, e una girata impropria, poiche non trasferisce al giratario i diritti inerenti alla cambiale, ma lo autorizza unicamente ad esercitare quei diritti allo scopo di esigere la somma portata dalla cambiale in nome e per conto del girante, che ne rimane il titolare. Pertanto, il detentore di una cambiale, nella quale non figuri alcuna girata successiva a quella apposta dall'ultimo giratario per l'incasso, non puo essere considerato legittimo portatore del titolo e non ha alcun diritto di agire esecutivamente in base ad esso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4653 del 28/10/1977
  …...