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1967. Prova.

Art.1967. Prova.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Forma scritta richiesta "ad probationem" - Mancata sottoscrizione di una delle parti – Cass. n. 18489/2020
Transazione - forma - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Conseguenze - Mancata sottoscrizione di una delle parti - Sostituzione con idonea manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta - Ammissibilità - Fondamento - Comportamento concludente - Idoneità - Condizioni. Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l’eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l’intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020 (Rv. 659120 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1967 CORTE CASSAZIONE 18489 2020 …...
Contratto concluso dal falso rappresentante - Cass. n. 13855/2020
Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) – Ratifica - Forma della ratifica - Forma del negozio da ratificare richiesta "ad probationem" - Ratifica "per facta concludentia" - Ammissibilità - Presupposti. La ratifica del negozio concluso dal "falsus procurator", se la forma scritta è per lo stesso richiesta "ad probationem", può avvenire anche per "facta concludentia", purché risultanti da atti scritti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13855 del 06/07/2020 (Rv. 658302 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1967 corte cassazione 13855 2020 …...
Contratti - formazione - forma - Transazioni stipulate dagli enti pubblici – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 638 del 14/01/2019
Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma - Transazioni stipulate dagli enti pubblici – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 638 del 14/01/2019 Forma scritta "ad probationem" ex art. 1967 c.c. - Configurabilità - Esclusione - Forma scritta "ad substantiam" – Necessità - Fondamento. Il principio secondo cui la volontà di obbligarsi da parte della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi attraverso la forma scritta, trova integrale applicazione anche con riferimento alle transazioni concluse dagli enti pubblici, le quali debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo "ad probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della P.A. richiedono la forma scritta "ad substantiam". Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 638 del 14/01/2019   …...
transazione - prova – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 31/03/2014
Trascrizione di colloqui telefonici - Idoneità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 31/03/2014 La prova scritta della transazione, necessaria ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., non può consistere nella trascrizione di colloqui telefonici, la quale non è "documento", né la riproduzione meccanica di un documento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 31/03/2014   …...
Transazione - forma – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011
Forma scritta richiesta "ad probationem" - Conseguenze - Mancata sottoscrizione di una delle parti - Sostituzione con idonea manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta - Ammissibilità - Fondamento - Comportamento concludente - Idoneità - Condizioni. Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011   …...

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