Contributi assicurativi - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16110 del 16/06/2025 (Rv. 675606 - 01)Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - riconoscimento del diritto - Domanda di rateizzazione del debito contributivo - Efficacia - Limiti - Indisponibilità dell'obbligazione contributiva - Conseguenze - Fattispecie.
La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto irrilevante la rinuncia all'azione giudiziaria manifestata con la richiesta di rateizzazione, così riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale azione).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16110 del 16/06/2025 (Rv. 675606 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1988, Cod_Proc_Civ_art_306 …...
Contratti - formazione - contratti in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 535 del 09/01/2025 (Rv. 673375-01)Requisiti (elementi del contratto) - forma scritta - "ad substantiam" - transazioni - Danno da emotrasfusioni o assunzione di emoderivati con sangue infetto - Proposta di transazione avanzata dal danneggiato - Obbligatorietà dell'accettazione da parte del Ministero della Salute - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di danni da emotrasfusione o da assunzione di emoderivati infetti, il Ministero della salute non ha l'obbligo di accettare la proposta di transazione avanzata dal danneggiato, attesa la necessità della forma scritta "ad substantiam" dell'accordo transattivo, da concludersi in un unico contesto e con l'intervento degli organi abilitati ad impegnare la volontà della P.A., nonché l'esigenza, per concludere la transazione, di una complessa fase istruttoria, che impone di acquisire idonea documentazione sulla sussistenza degli elementi fattuali della controversia e, quindi, di compiere una valutazione discrezionale, sia sull'"an" che sul "quantum", in ordine all'interesse a reciproche concessioni con la controparte. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza che aveva escluso che configurasse atto formale di transazione, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 3 novembre 2003, il Decreto Direttoriale - Direzione Generale Programmazione Sanitaria del 17 novembre 2003, prot. 9266, attesa la sua natura di atto amministrativo di portata generale, con cui vengono determinati gli importi riconoscibili in sede transattiva in base a determinati parametri, sul presupposto che una effettiva volontà di transigere sia ritualmente manifestata caso per caso).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 535 del 09/01/2025 (Rv. 673375-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965 …...
Divisione ereditaria - Transazione divisoria - Portata novativa - Requisito - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 210 del 07/01/2025 (Rv. 673476-01)Consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote - Volontà diretta all'instaurazione di un nuovo rapporto con estinzione dell'originario - Necessità - Esclusione.
In tema di transazione divisoria novativa, è indispensabile che l'accordo si fondi sullo scioglimento della comunione nella consapevolezza delle parti circa la differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote, senza che esse procedano al calcolo delle proporzioni corrispondenti, onde evitare le liti che potrebbero insorgere o porre termine a quelle già sorte, mentre non occorre che esse manifestino la volontà di instaurare, tra loro, un nuovo rapporto, estinguendo quello originario.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 210 del 07/01/2025 (Rv. 673476-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0763, Cod_Civ_art_0764, Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1970 …...
Divisione ereditaria - Transazione divisoria - Differenza con la divisione transattiva - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 210 del 07/01/2025 (Rv. 673476-02)Obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti - Efficacia novativa - Incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo - Conseguenze in punto di accertamento del carattere novativo.
La transazione divisoria differisce dalla divisione transattiva per l'obliterazione del rapporto di proporzionalità tra le attribuzioni dei beni e le quote spettanti ai condividenti ed ha efficacia novativa in caso di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo; ne consegue che, salva un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica dell'intento delle parti di comporre la res litigiosa, addivenendo alla costituzione di un nuovo rapporto, sostitutivo del preesistente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 210 del 07/01/2025 (Rv. 673476-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_764, Cod_Civ_art_1965 …...
Diritti dell'agente - provvigione - Art.1748, comma 5, c.c. - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12816 del 10/05/2024 (Rv. 671502-01)Riconoscimento della provvigione ridotta - Presupposto - Accordo tra preponente e terzo - Contenuto - Limiti - Insussistenza - Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento all'agente della provvigione in misura ridotta, ex art. 1748, comma 5, c.c., è sufficiente che il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione, in tutto o in parte, al contratto, restando irrilevanti le modalità con cui tale accordo è stato concluso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che la transazione con cui preponente e terzo avevano convenuto di non dare esecuzione a un contratto di somministrazione determinasse un nuovo regolamento di interessi, tale da escludere il diritto dell'agente alla provvigione ridotta per la parte ineseguita del precedente contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12816 del 10/05/2024 (Rv. 671502-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1748, Cod_Civ_art_1965 …...
D'ingiunzione - decreto - esecutorietà - per mancata opposizione o per mancata attivita' dell'opponente - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4600 del 21/02/2024 (Rv. 670466-01)Giudizio di opposizione - Declaratoria di inammissibilità per ragioni di rito o estinzione del giudizio di opposizione - Conseguenze - Fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto successivi all'emissione del decreto ingiuntivo o sopravvenuti nel giudizio ex art. 645 c.p.c.- Deducibilità - Mezzi - Fattispecie.
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità delle somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4600 del 21/02/2024 (Rv. 670466-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1965 …...
Invalidità - risoluzione per inadempimento - Transazione non novativa - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 645 del 08/01/2024 (Rv. 669851-01)Effetti - Contemporanea regolamentazione dell'accordo originario e dell'accordo transattivo - Esclusione - Reviviscenza del primo in caso di risoluzione del secondo - Sussistenza - Conseguenze.
In caso di transazione non novativa, la mancata estinzione del rapporto originario non comporta che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che, all'eventuale venir meno di quest'ultimo, rivivano le pattuizioni originarie, al contrario di quanto accade, invece, quando le parti, espressamente od oggettivamente, hanno stipulato una transazione novativa, non soggetta a risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 645 del 08/01/2024 (Rv. 669851-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1976 …...
Avvocato e procuratore - onorari - transazioni Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 448 del 08/01/2024 (Rv. 669922-01)Transazione stragiudiziale tra le parti avvenuta dopo la sentenza di primo grado e subito dopo la proposizione dell'appello - Mancato svolgimento in appello di attività difensiva da parte dell'avvocato della parte appellata - Solidarietà delle parti circa l'obbligo di pagare il compenso degli avvocati ex art. 68 L.P.F. - Esclusione - Fondamento.
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex artt. 13, comma 8, l. n. 247 del 2012 e 68, r.d.l. n. 1578 del 1933, opera nei confronti dei soli soggetti che siano stati parte del giudizio; diversamente è escluso qualora la transazione o l'accordo tra le parti intervengano quando, pur essendo formalmente pendente un giudizio, la parte il cui patrono viene ad invocare il suddetto meccanismo non si sia costituita e non abbia assunto, quindi, la veste di parte processuale e ulteriormente il giudizio, privo di effettività ed attualità, venga ad essere definito con pronuncia derivante proprio dal mancato instaurarsi del rapporto processuale pieno.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 448 del 08/01/2024 (Rv. 669922-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1965 …...
Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023 (Rv. 669335 - 01)Transazione novativa - Deduzione - Eccezione in senso stretto - Condizioni - Conseguenze - Deducibilità in appello - Esclusione.
La deduzione di una transazione novativa - salva l'ipotesi di sua conclusione in corso di causa, ex art. 1965 c.c. - costituisce eccezione in senso stretto, con la conseguente operatività del divieto di proposizione in appello ex art. 345 c.p.c., qualora la si qualifichi come tesa a paralizzare la pretesa della controparte e ad ottenere, quindi, una pronuncia di merito favorevole alla parte che la propone.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023 (Rv. 669335 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Proc_Civ_art_345 …...
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - estensione e limiti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27707 del 02/10/2023 (Rv. 669105 - 01)Contratto munito di clausola compromissoria - Transazione in ordine alle relative obbligazioni - Controversie relative alla transazione - Competenza arbitrale - Esclusione - Fondamento.
La clausola compromissoria apposta ad un contratto è inidonea ad attribuire agli arbitri la cognizione sulle controversie relative alla transazione (anche non novativa) sulle liti nascenti dal contratto medesimo, in quanto il principio dell'autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui accede ne comporta l'estensione alle sole cause di invalidità di questo (purché ad esso non esterne), escludendone, per converso, l'operatività in ordine ai rapporti derivanti da contratti successivi, rispetto ai quali il precedente negozio (contenente la clausola de qua) rappresenti ormai soltanto un antecedente storico.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27707 del 02/10/2023 (Rv. 669105 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Civ_art_1965 …...
Contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26874 del 20/09/2023 (Rv. 668782 - 01)Contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione in via transattiva di pendenze tra le parti - Contratto misto - Disciplina applicabile - Criterio dell'assorbimento o della prevalenza - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Fattispecie.
Il contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione, in via transattiva, di alcune pendenze fra le parti, riconducibile all'ambito del contratto misto, trova la sua disciplina giuridica in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili, con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S.C., in presenza di una transazione con la quale veniva, fra l'altro, trasferita la proprietà di alcuni beni, ha individuato la disciplina applicabile in quella della compravendita, in quanto la funzione economica prevalentemente conseguita era quella di consentire, mediante la vendita di beni, un proficuo esercizio dell'attività imprenditoriale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26874 del 20/09/2023 (Rv. 668782 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1965 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25796 del 05/09/2023 (Rv. 668627 - 01)Rinunzie e transazioni - Conciliazione in sede sindacale - Inoppugnabilità - Effettiva assistenza sindacale - Necessità - Fattispecie.
In tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. (Nella specie la S.C. ha escluso, la riconducibilità al novero delle conciliazioni non impugnabili di cui all'art. 2113, ult. comma, c.c., di un accordo stipulato nella sede della Prefettura, nonostante la partecipazione di un rappresentante sindacale del lavoratore, avendo il giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, escluso l'effettiva assistenza, anche alla luce della sede non prettamente sindacale di sottoscrizione dell'accordo e della mancanza di previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare la valutazione, senza tuttavia in astratto escludere la possibilità di sottoscrizione di detto atto anche in tale luogo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 25796 del 05/09/2023 (Rv. 668627 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2113, Cod_Civ_art_1965, Cod_Proc_Civ_art_410, Cod_Proc_Civ_art_412_3 …...
Contratti in genere - interpretazione Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023 (Rv. 668173 - 01)Contratto di fideiussione - Pattuizione della sopravvivenza dell'obbligazione del fideiussore nel caso di revoca del pagamento del debitore - Restituzione del pagamento agli organi fallimentari da parte del creditore garantito a seguito di transazione - Interpretazione del contratto - Estensione a tale ipotesi della clausola contrattuale - Legittimità.
A fronte di un contratto di fideiussione che preveda la sopravvivenza dell'obbligazione del fideiussore, nonostante il pagamento del debito da parte del debitore garantito, nel caso di revoca del pagamento stesso, il principio dell'interpretazione del contratto in base alla comune volontà delle parti, desumibile dal contenuto letterale delle loro dichiarazioni, non è violato dal giudice di merito che riferisca la previsione contrattuale dell'eventuale revoca del pagamento anche all'ipotesi di revoca accettata dal creditore accipiente, il quale restituisca agli organi del fallimento il pagamento ricevuto a seguito della conclusione di una transazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18794 del 04/07/2023 (Rv. 668173 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1965 …...
Versamento dei contributi – Cass. n. 14778/2023Previdenza (assicurazioni sociali) - sanzioni civili - Licenziamento - Accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc" - Versamento dei contributi - Decorrenza - Conseguenze in tema di sanzioni civili per omissione contributiva.
In caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc", l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14778 del 26/05/2023 (Rv. 667709 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965
Corte
Cassazione
14778
2023 …...
Effetto novativo subordinato alla integrale esecuzione della transazione – Cass. n. 6821/2023Transazione - invalidità - risoluzione per inadempimento - novazione del rapporto preesistente - Transazione novativa - Effetto novativo subordinato alla integrale esecuzione della transazione - Mancanza di un immediato carattere novativo - Sussistenza - Conseguenze.
L'effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l'effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest'ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6821 del 07/03/2023 (Rv. 667285 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1976, Cod_Civ_art_1965
Corte
Cassazione
6821
2023 …...
Solidarietà delle parti circa l'obbligo di pagare il compenso degli avvocati – Cass. n. 6135/2023Avvocato e procuratore - onorari - transazioni - Transazione stragiudiziale tra le parti avvenuta dopo la sentenza di primo grado e subito dopo la proposizione dell'appello - Solidarietà delle parti circa l'obbligo di pagare il compenso degli avvocati - Sussistenza - Mancato svolgimento in appello di attività difensiva da parte dell'avvocato creditore - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 13, comma 8, della l. n. 247 del 2012, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza giudiziaria, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, è operante in tutti i casi in cui la transazione sia conclusa, anche stragiudizialmente e senza assistenza legale, in pendenza del giudizio per il quale i professionisti erano tenuti a prestare assistenza, con la conseguenza che, se al difensore della parte vincitrice in primo grado sia stata rilasciata procura alle liti non limitata al primo grado di giudizio, nel caso in cui la lite sia stata transatta e abbandonata subito dopo la proposizione dell'appello, al pagamento dei suoi onorari è tenuta, in solido, anche la controparte appellante, soccombente in primo grado, nonostante che il difensore della parte appellata non abbia svolto, prima della transazione, alcuna attività.(Principio applicato in una fattispecie in cui la transazione tra un lavoratore e il datore di lavoro si era perfezionata in sede sindacale e senza assistenza legale in pendenza del giudizio di gravame introdotto con deposito del ricorso, cui poi l'appellante non aveva dato seguito alla stregua dell’intervenuto accordo tra le parti.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6135 del 01/03/2023 (Rv. 667156 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965
Corte
Cassazione
6135
2023 …...
Accordi transattivi conclusi dalle parti di un contratto di locazione – Cass. n. 4947/2023Transazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Accordi transattivi conclusi dalle parti di un contratto di locazione - Pattuizione relativa alla data di rilascio dell'immobile e al corrispettivo per il suo ulteriore godimento - Regolamentazione del nuovo rapporto instaurato per effetto dell'accordo transattivo - Riconducibilità all'accordo medesimo - Sanzione di nullità ex art. 79 della l. n. 392 del 1978 - Ambito di applicazione - Estensibilità agli accordi transattivi incidenti su situazioni giuridiche e patrimoniali già sorte e disponibili - Esclusione - Fattispecie.
Qualora le parti del contratto di locazione di un immobile urbano definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti circa la durata del rapporto e l'ammontare del canone, stabilendo, fra l'altro, una determinata scadenza per il rilascio dell'immobile ed un certo corrispettivo per il suo ulteriore godimento, questo nuovo rapporto, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nei patti del negozio transattivo e, in via analogica, nella normativa generale delle locazioni urbane, ma si sottrae - data la sua genesi e l'unicità della causa che avvince il complesso rapporto - alla speciale disciplina giuridica che regola la materia delle locazioni (leggi di proroga legale, legge cosiddetta dell'equo canone e successive modificazioni) cui è assolutamente insensibile. Peraltro il precedente rapporto, che deve ritenersi convenzionalmente estinto alla data della transazione, resta regolato - per quanto riguarda il suo svolgimento e la sua cessazione - dallo stesso negozio transattivo ovvero, in mancanza di patti contrari, dalla normativa ordinaria e da quella speciale previgenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia all'indennità di avviamento contenuta in un accordo, trasfuso nel verbale di conciliazione concluso tra le parti a definizione di un precedente contenzioso tra le stesse, è sottratta alla sanzione della nullità ex art. 79 l. n. 392 del 1978).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4947 del 16/02/2023 (Rv. 666881 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1965
Corte
Cassazione
4947
2023 …...
Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Cass. n. 3736/2023Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - saggio degli interessi - Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Esclusione pattizia dell'applicazione degli interessi moratori - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14 -, il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della suddetta rinuncia, in quanto liberamente espressa, nell'ambito di una transazione, relativamente a interessi di mora già maturati).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3736 del 08/02/2023 (Rv. 666703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1965
Corte
Cassazione
3736
2023 …...
Previsione di restituzioni in denaro – Cass. n. 24642/2022Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - tariffa - in genere - Transazione semplice - Art. 29 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Previsione di restituzioni in denaro - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 131 del 1986, la transazione semplice, che ha natura dichiarativa e reca la rinuncia delle parti alle rispettive pretese - a differenza della transazione traslativa o di quella novativa - è soggetta ad imposta fissa, anche quando prevede restituzioni in denaro, poiché tali restituzioni non comportano alcun arricchimento in capo al beneficiario, ma determinano il ripristino della situazione "quo ante". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, ritenendo assoggettato ad imposta fissa l'accordo transattivo con il quale le parti avevano risolto un preliminare di compravendita prevedendo, oltre alla rinuncia ad ogni reciproca pretesa, anche il rimborso dell'IVA alla promittente venditrice che aveva emesso fattura per l'acconto del prezzo mai corrisposto).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 24642 del 10/08/2022 (Rv. 665801 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965
Corte
Cassazione
24642
2022 …...
Qualificazione come eccezioni in senso stretto – Cass. n. 26118/2021Procedimento civile - eccezione - Eccezione di intervenuta transazione - Qualificazione come eccezioni in senso stretto - Esclusione - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio in appello - Condizioni - Fattispecie.
L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa).
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
26118
2021 …...
Qualificazione della natura generale o speciale del contratto di transazione – Cass. n. 21557/2021Transazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Transazione - Transazione generale e speciale - Distinzione - Criteri - Accertamento - Potere del giudice del merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti
In tema di qualificazione della natura generale o speciale del contratto di transazione stipulato tra parti litiganti in plurimi contenziosi, il giudice del merito deve valutare la comune intenzione delle parti, attribuendo rilevanza decisiva all'identificazione delle specifiche controversie oggetto del contratto, non potendo basarsi esclusivamente sull'ampiezza delle espressioni utilizzate.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21557 del 27/07/2021 (Rv. 662301 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116
Corte
Cassazione
21557
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Principio di alternatività IVA – Cass. n. 17869/2021Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - atti relativi ad operazioni soggette ad i.v.a. - Principio di alternatività IVA - registro - Transazione - Natura ed effetti - Transazione novativa o conservativa - Differenza - Conseguenze.
La transazione può atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti, senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (transazione semplice), sicché, in ragione della propria natura e dei propri effetti, quella novativa si sottrae al regime di alternatività Iva-registro riferibile al rapporto originario.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17869 del 23/06/2021 (Rv. 661779 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965
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cassazione
17869
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Reciproche concessioni – Cass. n. 16154/2021Transazione (nozione, caratteri, distinzioni) - Reciproche concessioni - Individuazione - Criteri.
In tema di transazione, le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16154 del 09/06/2021 (Rv. 661536 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965
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Transazione a definizione di un giudizio – Cass. n. 3052/2021Avvocato e procuratore - onorari - transazioni - Transazione a definizione di un giudizio - Solidarietà ex art. 68 r.d.l. n. 1578 del 1933 - Operatività anche nei confronti degli aderenti che non siano stati parti del giudizio - Esclusione.
L'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3052 del 09/02/2021 (Rv. 660325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1965 …...
Terreno di proprietà comunale – Cass. n. 24101/2020Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa. Terreno di proprietà comunale - Rapporto di affittanza agraria instaurato dal Comune con una cooperativa agricola - Contratto di transazione stipulato tra le parti del predetto rapporto - Controversia relativa alla validità ed efficacia della transazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Condizioni.
A fronte di un rapporto di affittanza agraria instaurato da un Comune con una cooperativa agricola, volto a consentire, verso il pagamento di un corrispettivo, l'utilizzo di un determinato terreno di proprietà comunale adibito a pascolo, la controversia relativa alla validità e all'efficacia del contratto di transazione, diretto a prevenire le liti in ordine al predetto contratto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario qualora sia estranea alla materia del contendere la natura pubblica o privata del terreno, l'amministrazione non abbia utilizzato poteri autoritativi e le parti si siano limitate a domandare al giudice una verifica della conformità alla normativa positiva delle regole in base alle quali è sorto l’atto negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24101 del 30/10/2020 (Rv. 659449 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965
CORTE
CASSAZIONE
24101
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Transazione novativa – Cass. n. 21371/2020Transazione. (nozione, caratteri, distinzioni) - Transazione novativa - Oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo - Conclusione di un nuovo rapporto - Necessità.
L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020 (Rv. 659246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1230, Cod_Civ_art_1231
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Forma scritta richiesta "ad probationem" - Mancata sottoscrizione di una delle parti – Cass. n. 18489/2020Transazione - forma - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Conseguenze - Mancata sottoscrizione di una delle parti - Sostituzione con idonea manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta - Ammissibilità - Fondamento - Comportamento concludente - Idoneità - Condizioni.
Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l’eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l’intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18489 del 04/09/2020 (Rv. 659120 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1967
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Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Cass. n. 13862/2020Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Pendenza del relativo giudizio - Fallimento sopravvenuto - Subentro del curatore - Legittimità - Conseguenze - Creditore originario - Legittimazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento di questi, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, con conseguente improcedibilità della domanda dallo stesso proposta, salva la dimostrazione dell'inerzia degli organi della procedura in relazione al diritto azionato.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13862 del 06/07/2020 (Rv. 658304 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1965, (Legge Falliment. art. 43= Dlgs_14_2019_art_005), (Legge Falliment. art. 51= Dlgs_14_2019_art_150) , (Legge Falliment. art. 66 = Dlgs_14_2019_art_165)
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Transazione - invalidita' - nullita' - contratto illecito - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7963 del 20/04/2020 (Rv. 657570 - 01)Transazione su un titolo nullo ex art. 1972 c.c. - Natura novativa o conservativa - Diverse conseguenze sulla validità dell'accordo transattivo - Fondamento - Fattispecie.
Transazione - invalidita' - nullita' - titolo nullo In genere.
La distinzione tra transazione "novativa" e "conservativa" assume rilievo dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo. (Nella specie, la S.C. - nel correggere la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come conservativo l'accordo transattivo delle parti contenente la risoluzione consensuale dei contratti di franchising e la disciplina di nuove obbligazioni - ha statuito che la dedotta nullità dei contratti di affiliazione societaria per inosservanza della normativa interna e comunitaria non poteva dar luogo ad annullamento della transazione novativa ex art. 1972, comma 2, c.c., trattandosi di pretesa invalidità del titolo non ignota alle società affiliate).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7963 del 20/04/2020 (Rv. 657570 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1972, Cod_Civ_art_1345, Cod_Civ_art_1343 …...
Transazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28170 del 31/10/2019 (Rv. 655647 - 01)Transazione stipulata nel corso di una lite - Mancata deduzione nel giudizio - Sentenza che decide nel merito la controversia - Effetti del giudicato sulla transazione - Conseguenze - Impossibilità di far valere la transazione - Limiti - Fattispecie.
Il principio generale secondo cui la transazione - stipulata nel corso di una lite - non dedotta in giudizio è travolta dal giudicato è applicabile solo nel caso in cui essa abbia ad oggetto il diritto controverso, laddove, nell'ipotesi in cui le parti si siano limitate a concordare, rispettivamente, l'una la rinuncia agli atti del giudizio e l'altra la rinuncia alle spese già liquidate in proprio favore, la transazione è valida anche se stipulata anteriormente alla sentenza di condanna, trattandosi di un tipico "pactum de non petendo" (per le spese da liquidare) o "de non exequendo" (per le spese già liquidate). (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di gravame con il quale una delle parti lamentava di essere stata condannata, pur dopo la transazione, al pagamento in favore dell'altra delle spese del giudizio di appello, ritenendo che, poiché l'accordo transattivo restava valido e non travolto dal giudicato, la parte ricorrente non aveva giuridico interesse ex art. 100 c.p.c. a rimuovere detta pronuncia).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28170 del 31/10/2019 (Rv. 655647 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_2909 …...
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità') - Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19470 del 18/07/2019 (Rv. 654668 - 01)Occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno - Occupazione illegittima - Risarcimento - Convenzione tra il comune e il concessionario - Responsabilità solidale - Transazione tra il comune e il privato danneggiato - Riconoscimento implicito dell'esclusiva responsabilità del Comune - Esclusione - Obbligo di manleva da parte del concessionario - Fondamento.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la transazione conclusa tra il Comune e il privato illegittimamente espropriato, in relazione ai danni cagionati dall'illegittima attività dell’impresa concessionaria del Comune, non elide la responsabilità solidale di quest'ultima verso il privato danneggiato, né implica un'assunzione di responsabilità esclusiva da parte del Comune, con la conseguenza che, in base alla clausola di manleva integrale contenuta nella convenzione tra il Comune e l'impresa concessionaria, essa è obbligata a tenere indenne l'ente locale da quanto dovuto al privato in relazione alla transazione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 19470 del 18/07/2019 (Rv. 654668 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1304, Cod_Civ_art_1965, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_2055 …...
Contributi assicurativi - retribuzione imponibile - Controversia fra il datore ed il lavoratore - Transazione - Efficacia riflessa sul rapporto previdenziale - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8662 del 28/03/2019Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile - Controversia fra il datore ed il lavoratore - Transazione - Efficacia riflessa sul rapporto previdenziale - Esclusione - Conseguenze - transazione - nozione, caratteri, distinzioni)
In tema di obblighi previdenziali, la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine alla obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all'INPS; pertanto, l'accertamento giudiziale superato dalla conciliazione "inter partes" non può più costituire il presupposto della condanna in favore dell'istituto previdenziale, ma il credito contributivo può essere azionato sulla base di un diverso titolo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse del datore di lavoro ad impugnare, nei confronti dell'INPS, la statuizione travolta dalla transazione intervenuta con il lavoratore).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 8662 del 28/03/2019
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Estinzione dell'obbligazione - novazione - oggettiva - Transazione - Natura novativa o conservativa - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - novazione - oggettiva - Transazione - Natura novativa o conservativa - Elementi caratterizzanti della transazione novativa - "Aliquid novi" e "animus novandi" - Conseguenze - Nuovo rapporto obbligatorio.
In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'"animus novandi", consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019
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Rinuncia all'azione di nullità di un contratto illecitoTransazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - rinuncia in sede transattiva all'azione di nullità di un contratto illecito - rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità – contrasto con l’art. 1972, comma 1, c.c. - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26168 del 18/10/2018
>>> La rinuncia in sede transattiva avente a oggetto non il contratto illecito, quanto l'azione di nullità volta all'accertamento di tale illiceità, costituisce una rinuncia ai diritti conseguenti alla declaratoria giudiziale della nullità, in contrasto con l'art. 1972, comma 1, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia a un'azione di nullità di un contratto per violazione del patto commissorio traente causa da un contratto di transazione, volto a chiudere la lite pendente, fosse priva di fondamento causale, siccome fondata su una transazione nulla per contrasto con il divieto stabilito dall'art. 1972 c.c.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26168 del 18/10/2018 …...
Espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1643 del 23/01/2017Espropriazione parziale - Transazione di giudizi in corso innanzi al G.A. - Cessione parziale, in favore dell’espropriante, dell’immobile e determinazione delle indennità spettanti, rapportate anche al diminuito valore della residua parte del bene - Inadempimento - Controversia risarcitoria - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Fondamento.
In tema di espropriazione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente l'invocato risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di un contratto di transazione di liti promosse dinanzi al G.A., aventi ad oggetto la parziale cessione di un immobile in favore dell’espropriante e la determinazione delle indennità spettanti per il diminuito valore della residua parte del bene, atteso che si tratta di un giudizio rientrante nella riserva di giurisdizione ordinaria sancita dalla disposizione speciale di cui all’ultima parte dell’art. 133, lett. g), del d.lgs. n. 104 del 2010, e che attiene, non già a due distinti crediti, ma unicamente alla determinazione della indennità di espropriazione, la quale, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale patita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo, comprendendo, pertanto, anche il risarcimento per il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1643 del 23/01/2017
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Transazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016Transazione "traslativa" - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
La transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, dovendosi ritenere inconcepibile il trasferimento tra le parti in lite, mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perché oggetto di contestazione.
Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016 …...
imposta di registro - applicazione dell' imposta - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11692 del 08/06/2016Ricognizione di debito - Transazione - Differenze - Criteri interpretativi.
In tema d'imposta di registro, ai fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile, in virtù dei criteri interpretativi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 è configurabile una transazione e non una ricognizione di debito quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo, sicché il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11692 del 08/06/2016
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Transazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8917 del 04/05/2016Elementi essenziali del negozio - Volontà di transigere - "Res litigiosa" - Nuovo regolamento di interessi.
Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8917 del 04/05/2016
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Transazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8917 del 04/05/2016Elementi essenziali del negozio - Volontà di transigere - "Res litigiosa" - Nuovo regolamento di interessi.
Dalla scrittura contenente la transazione devono risultare gli elementi essenziali del negozio, e quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la "res dubia", vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8917 del 04/05/2016
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Prova civile - confessione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015Riconoscimento di un fatto, a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte - Oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione - Efficacia confessoria - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015
Transazione - invalidità - annullabilità - pretesa temeraria - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015
Il riconoscimento di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte non ha natura confessoria, per mancanza di "animus confitendi", ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni di un contratto di transazione, poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo, il che fa venir meno, nella rappresentazione interna che l'autore si forma della propria dichiarazione, la basilare caratteristica che alle confessioni conferisce forza probante. Ne consegue che, al fine dell'annullamento della transazione su pretesa temeraria, a norma dell'art. 1971 cod. civ., la temerarietà della pretesa non può essere provata per mezzo delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di transazione circa le reciproche concessioni che ciascuna fa all'altra.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12691 del 19/06/2015
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Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015Cumulo di domande - Domanda principale di petizione ereditaria e domanda incidentale condizionata di invalidità/inefficacia degli accordi transattivi tra gli eredi intervenuti all'estero - Regolamento di giurisdizione - Affermata giurisdizione del giudice italiano - Conseguenze - Modifica della qualificazione del rapporto tra le domande - Inammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015
In caso di cumulo tra la domanda principale di petizione ereditaria (con richiesta di scioglimento della comunione, determinatasi in forza di una successione apertasi in Italia) e una domanda incidentale condizionata di accertamento della invalidità/inefficacia di accordi transattivi intervenuti, all'estero, tra gli eredi (domanda, quest'ultima, finalizzata a contrastare l'eventuale eccezione di "res litis transacta" della convenuta), allorché la Suprema Corte abbia dichiarato, all'esito di regolamento ex art. 41 cod. proc. civ., la giurisdizione del giudice italiano sul presupposto della natura ereditaria della controversia, resta preclusa, in ragione del giudicato endoprocessuale formatosi sul punto, la possibilità, nel prosieguo del giudizio, di un diverso atteggiarsi del rapporto tra le domande cumulativamente proposte dall'attore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile - per violazione di un giudicato interno - l'appello con cui l'attore, sul presupposto dell'avvenuta rinuncia della convenuta all'eccezione di transazione, qualificava, per la prima volta, la domanda di invalidità/inefficacia degli accordi transattivi come "principale").
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 26/06/2015
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Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015Qualificazione di una dichiarazione scritta come quietanza o come transazione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015
La quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili "aliunde", risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la quietanza liberatoria come negozio di rinunzia, e ciò alla stregua sia di alcuni riferimenti testuali contenuti nella stessa, sia dello svolgimento di intese negoziali pregresse, rivelatrici della comune intenzione delle parti di definire ogni pretesa o rivendicazione comunque riferibile al precorso rapporto di lavoro subordinato, con contestuale costituzione, in funzione al tempo stesso transattiva e novativa, di un diverso rapporto di collaborazione autonoma).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9120 del 06/05/2015
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Procedimento civile - cessazione della materia del contendere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13120 del 24/06/2015Transazione contenuta in verbale di cui all'art. 411 cod. proc. civ., dopo la sentenza di primo grado - Effetti sulla statuizione giudiziale - Cessazione della materia - Impugnazione - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13120 del 24/06/2015
La transazione stipulata con verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente) dopo la definizione del giudizio di primo grado sostituisce la regolamentazione statuita in sentenza, che resta travolta senza necessità di instaurare un apposito giudizio per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13120 del 24/06/2015
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mandato - contenuto del mandato. Cass. n. 2153/2014Mandato per recupero del credito - Contenuto - Transazione col debitore - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2153 del 31/01/2014
Il mandato per la riscossione di un credito non si estende alla transazione col debitore, la quale, ai sensi dell'art. 1708 cod. civ., è atto meramente eventuale, ulteriore rispetto all'attività espressamente consentita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2153 del 31/01/2014
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Mandato
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mandato - contenuto del mandato - Cass. n. 2153/2014Mandato per recupero del credito - Contenuto - Transazione col debitore - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2153 del 31/01/2014
Il mandato per la riscossione di un credito non si estende alla transazione col debitore, la quale, ai sensi dell'art. 1708 cod. civ., è atto meramente eventuale, ulteriore rispetto all'attività espressamente consentita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2153 del 31/01/2014
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
2153
2014
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contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014Proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo volto all'adempimento del contratto - Identificazione del momento di perfezionamento del contratto - Coincidenza con la presentazione del ricorso - Esclusione - Accertamento di un precedente atto di accettazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
In tema di conclusione del contratto, viola l'art. 1326 cod. civ. la decisione del giudice di merito che abbia ritenuto perfezionato l'accordo con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenerne l'adempimento (consistente, nella specie, nel pagamento della somma oggetto di prestazione offerta a scopo transattivo), in mancanza dell'individuazione di un atto di accettazione proveniente dall'oblato che sia giunto al proponente in epoca precedente al deposito del ricorso, nel termine da lui stabilito, ovvero in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
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Procedimento civile - cessazione della materia del contendere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3598 del 24/02/2015Transazione extraprocessuale - Contrasto tra le parti su rilevanza e contenuto dell'atto - Accertamento del contenuto della transazione - Necessità - Conseguenze - Declaratoria di cessazione della materia del contendere - Esclusione - Decisione di merito - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3598 del 24/02/2015
In caso di intervenuta transazione extraprocessuale, ove le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre accertare se la transazione investa o meno l'oggetto della domanda contenziosa, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, idonea a formare giudicato solo processuale, ma va esaminato il merito della domanda, la quale va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3598 del 24/02/2015
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Successioni "mortis causa" - coeredità (comunione erria) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015Erede universale - Transazione traslativa di beni erri con terzo non legittimario - Assunzione della qualità di coerede in capo al terzo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
L'accordo col quale il soggetto istituito erede universale riconosce, in via di transazione, la titolarità di determinati beni erri a colui che, non avendo la qualità di legittimario pretermesso, pretende diritti sull'eredità in forza di un testamento anteriore (poi revocato), non determina il riconoscimento della qualità di coerede in capo al destinatario dell'attribuzione patrimoniale, non potendo il chiamato disporre della delazione, sicché solo l'erede istituito è tenuto al pagamento dei debiti erri, non configurandosi in tal caso una vendita di eredità (soggetta a forma scritta "ad substantiam") e, conseguentemente, una responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 1546 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1902 del 03/02/2015
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Obbligazioni in genere - solidarietà - transazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011Transazione tra il creditore ed alcuni dei coobbligati solidali, per la sola loro quota di debito - Espressa riserva di conservazione del credito verso il debitore non stipulante - Applicabilità dell'art. 1304 cod. civ. - Esclusione - Conseguenze - Scioglimento del vincolo solidale - Effetti della transazione nei confronti del terzo coobbligato - Sussistenza.
La transazione fatta dal creditore con alcuni dei debitori in solido, avente ad oggetto la sola quota dei coobbligati stipulanti, con espressa riserva di conservazione del credito verso il debitore non stipulante, nei limiti della rispettiva quota, è estranea all'ambito di applicazione dell'art. 1304, primo comma, cod. civ., e produce l'effetto dello scioglimento del vincolo solidale. Tale effetto, pur determinato dalla volontà manifestata dai soli soggetti contraenti, rispetto alla quale il debitore coobbligato è terzo, si produce indirettamente nei confronti di quest'ultimo, incidendo sulla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione solidale e operando, dal punto di vista soggettivo, in senso favorevole al terzo stesso, il quale resta, infatti, obbligato, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., soltanto nei limiti della propria quota, se ed in quanto dovuta, essendo libero di opporre al creditore eccezioni sia personali, sia relative all'obbligazione originaria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011
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Obbligazioni in genere - solidarietà - transazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5108 del 03/03/2011Transazione stipulata tra il creditore ed un coobbligato solidale - Estensione agli altri coobbligati - Preclusione per espressa manifestazione di volontà del creditore contenuta nella transazione o in una clausola ad essa aggiunta - Ammissibilità - Conseguenze.
Il principio che deriva dalla disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo il quale la transazione, fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, giova agli altri che dichiarano di volerne profittare, opera solo in mancanza di diversa e contraria manifestazione di volontà del creditore, contenuta nella transazione stessa ovvero in una clausola aggiunta ad essa, atteso che come i condebitori possono, omettendo la dichiarazione suddetta, escludere l'efficacia della transazione per se stessi, così il creditore può, in virtù del principio della autonomia negoziale, impedire che l'efficacia stessa sia a loro estesa. Pertanto nella transazione tra il creditore ed uno o più dei condebitori sociali è perfettamente legittimo che sia inserita una clausola che escluda la possibilità per gli altri condebitori, che non hanno partecipato alla transazione, di profittare della stessa. In tal caso, l'unico effetto di tale transazione è ridurre l'importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5108 del 03/03/2011
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Transazione - forma – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011Forma scritta richiesta "ad probationem" - Conseguenze - Mancata sottoscrizione di una delle parti - Sostituzione con idonea manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta - Ammissibilità - Fondamento - Comportamento concludente - Idoneità - Condizioni.
Nei contratti come la transazione, per i quali la forma scritta è richiesta soltanto "ad probationem", poiché la legge non prescrive la contestuale sottoscrizione delle parti contraenti, l'eventuale mancanza di sottoscrizione di una di esse può essere sostituita dall'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta, in particolare mediante la produzione della stessa in giudizio o l'intervenuta accettazione della medesima fatta allo scopo di avvalersi dei suoi effetti negoziali.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011
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Transazione - invalidità - annullabilità - errore di diritto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011Contratto di transazione - Errore di diritto - Rilevanza - Limiti.
In tema di contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1969 cod. civ., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, antecedente logico della transazione) e non anche quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011
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Divisione - divisione erria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20256 del 18/09/2009Divisione transattiva e transazione divisoria - Differenza - Proporzione o meno tra le attribuzioni dei beni comuni e le quote spettanti - Rilevanza.
Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, primo comma, cod. civ.), e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, secondo comma, cod. civ.), né annullabile per errore (art. 1969 cod. civ.), è costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20256 del 18/09/2009
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Divisione - divisione erria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8946 del 15/04/2009Divisione erria - Divisioni transattive e transazioni divisorie - Legittimità - Sussistenza - Fondamento.
In tema di divisione erria, sono pienamente legittime sia le divisioni transattive che le transazioni divisorie, in quanto attraverso tali contratti vengono ad un tempo realizzati gli obiettivi dello scioglimento della comunione e quelli della cessazione o prevenzione della litigiosità tra gli eredi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8946 del 15/04/2009
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Prova civile - consulenza tecnica - conciliazioni delle parti dinanzi al consulente tecnico - processo verbale di conciliazione – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13578 del 26/05/2008Controversia relativa all'esecuzione di un contratto d'opera - Accordo verbalizzato dal c.t.u. in assenza del giudice - Conciliazione giudiziale - Esclusione - Negozio transattivo sostanziale - Idoneità - Limiti.
L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio - trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 cod. proc. civ. - può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13578 del 26/05/2008
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Avvocato e procuratore - onorari - transazioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18786 del 26/09/2005Accordo stipulato fra le parti, con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni - Previsione di abbandono della causa e cancellazione della causa dal ruolo - Art. 68 della legge professionale forense n. 1578 del 1933 modificato dalla legge n. 36 del 1934 - Applicabilità - Conseguenze.
L'art. 68 del r.d.l. 27 dicembre 1933, n. 1578. modificato dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36, stabilendo che tutte le parti, le quali abbiano transatto una vertenza, sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari degli avvocati , è operante - in ragione della latitudine della formula normativa e della finalità della disposizione medesima, diretta ad evitare intese fra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di "accordo" stipulato, con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti medesime, le quali abbiano previsto semplicemente l'abbandono della causa dal ruolo, e prescinde, perciò, dalla persistenza del ministero difensivo. Peraltro, i difensori possono anche, intervenendo nella transazione, liberare il cliente dalla relativa obbligazione ed accettare che, nei loro confronti. a detto titolo, resti tenuta solo l'altra parte, a carico della quale la transazione medesima abbia definitivamente posto le spese giudiziali nel loro complesso.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18786 del 26/09/2005
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Transazione - invalidità - annullabilità - errore di diritto – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997Errore su situazione estranea all'oggetto della controversia - Annullabilità - Transazione divisoria - Inclusione.
Poiché è rilevante l'errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" e quindi antecedente logico della transazione - e come tale estranea al "caput controversum" - è annullabile (art. 1969 cod. civ.) la transazione divisoria conclusa nell'erroneo presupposto che un bene appartenesse interamente all'asse errio, anziché la metà, per esser l'altra metà del coniuge superstite, in regime di comunione legale dei beni con il "de cuius" (art. 177, primo comma, lett. a cod. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997
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Divisione - divisione erria - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997Divisione transattiva e transazione divisoria - Differenza - Proporzione o meno tra le attribuzioni dei beni comuni e le quote spettanti - Rilevanza.
Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, primo comma, cod. civ.) e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, secondo comma, cod. civ.), ne' annullabile per errore (art. 1969 cod. civ.), è costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997
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Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 6471/1997Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Fattispecie determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un negozio - Estensione - Accordo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni del testatore - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. è consentito in tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre e quindi non solo nell'ipotesi di contratto preliminare ma in relazione a qualunque fattispecie dalla quale sorga un obbligo di prestare consenso per la conclusione di un negozio, sicché esso trova applicazione anche in ipotesi di accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni date dal "de cujus" nel testamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
6471
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Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 6471/1997Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Fattispecie determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un negozio - Estensione - Accordo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni del testatore - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. è consentito in tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre e quindi non solo nell'ipotesi di contratto preliminare ma in relazione a qualunque fattispecie dalla quale sorga un obbligo di prestare consenso per la conclusione di un negozio, sicché esso trova applicazione anche in ipotesi di accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni date dal "de cujus" nel testamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997
Contratto
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Compromesso
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Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - Giudiziali civili - Nozione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 03/07/1991Attività svolte dal difensore per la conclusione di una transazione su lite pendente - Inclusione - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Insussistenza.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 13 giugno 1942 n. 1794, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari. Rientra fra le prestazioni giudiziali l'attività svolta dal difensore di una parte in giudizio, per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione davanti al giudice, ma mediante negozio extraprocessuale senza che ne derivi contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) per il diverso trattamento rispetto alle prestazioni stragiudiziali del tutto estranee al giudizio, attesa la sostanziale diversità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 03/07/1991
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Prova civile - consulenza tecnica - conciliazioni delle parti dinanzi al consulente tecnico - in genere - accordo transattivo concluso tra le parti con la collaborazione del consulente tecnico – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6976 del 16/12/1982Efficacia di titolo esecutivo - decreto pronunciato ex art. 199 cod. Proc. Civ. - provvedimento decisorio abnorme - configurabilità - ricorribilità in cassazione ex art. 111 cost..*
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti.*
Il decreto con il quale il giudice istruttore, a norma dell'art. 199 cod. proc. civ., conferisce efficacia di titolo esecutivo allo accordo transattivo concluso tra le parti, con la collaborazione del consulente tecnico d'ufficio, in una controversia promossa per lo scioglimento di una comunione immobiliare, in quanto emesso fuori dell'ambito dell'art. 199 citato (secondo cui il giudice istruttore può attribuire efficacia esecutiva unicamente al processo verbale di conciliazione redatto dal consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di contabilità), non può considerarsi come una semplice attestazione dell'esistenza della transazione intervenuta tra le parti, ma ha il contenuto ed il carattere di un provvedimento decisorio abnorme suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., non essendo previsto dalla legge alcuno specifico mezzo di impugnazione. ( V 2737/82, mass n 420607; ( V 909/81, mass n 411424; ( V 4106/78, mass n 393723).*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 6976 del 16/12/1982
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Divisione - divisione contrattuale - divisione transattiva – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1080 del 02/04/1969Contratto preliminare misto di divisione e transazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilita in cassazione.*
172001 339590 transazione - in genere.*
172018 339590*
071001 339590*
L'accertamento, operato dai giudici di merito, che una convenzione, nonostante la terminologia usata dai contraenti, integri una transazione divisoria definitiva (con Determinazione delle modalità di formazione delle quote, astrattamente determinate, e dei criteri tecnici di valutazione) e non, invece, un preliminare di contratto misto di transazione e divisione, si traduce in un apprezzamento ricostruttivo della volontà negoziale incensurabile in sede di legittimità.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1080 del 02/04/1969
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