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1463. Impossibilità totale

Art.1463. Impossibilità totale.

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Documenti collegati:

Lavoro subordinato - sospensione del rapporto - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17013 del 25/06/2025 (Rv. 675662 - 01)
Datore di lavoro - Sospensione unilaterale del rapporto non giustificata da impossibilità non imputabile della prestazione lavorativa - Conseguenze - Contributi previdenziali - Obbligo di versamento - Sussistenza - Fondamento. In caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore, che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione, resta ferma l'obbligazione contributiva, in quanto le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12, l. n. 153 del 1969. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17013 del 25/06/2025 (Rv. 675662 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1464, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1460 …...
Domanda giudiziale - interesse ad agire - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3168 del 07/02/2025 (Rv. 673797-01)
Obbligazione priva di termine per l'adempimento - Impossibilità sopravvenuta - Azione di accertamento dell’inadempimento - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Nel caso in cui un'obbligazione priva di termine per l'adempimento, come tale esigibile in ogni momento, sia divenuta impossibile per un fatto sopravvenuto, non imputabile alla parte inadempiente, permane l'interesse della parte creditrice a ottenere l'accertamento dell'inadempimento della prestazione da parte del debitore, in ragione del mancato soddisfacimento dell'obbligazione prima che si fosse determinata tale impossibilità e del diritto del creditore di essere ristorato del correlato danno. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza dell'interesse del creditore a far accertare l'inadempimento dell'obbligo di costruire una strada, oggetto di servitù di passaggio, fino all'epoca dell'esproprio dell'area, quando l'adempimento era ancora possibile). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3168 del 07/02/2025 (Rv. 673797-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1463 …...
Accordi di ristrutturazione omologati - Successiva dichiarazione di fallimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32996 del 17/12/2024 (Rv. 67336101)
Impossibile attuazione del piano di risanamento - Risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta - Conseguenze. In tema di accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione dell'accordo ne rende giuridicamente impossibile l'attuazione, essendo intervenuto un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile e ne determina il venir meno della causa di risanamento, con conseguente risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c. e riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), l.fall.. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 32996 del 17/12/2024 (Rv. 67336101) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463 …...
Contratto di viaggio turistico - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31368 del 06/12/2024 (Rv. 672925-01)
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - Vendita di pacchetto turistico "tutto compreso"- Causa concreta - Contratto unitario per una pluralità di partecipanti - Contratti stipulati separatamente e funzionalmente collegati - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie. In caso di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso", la finalità turistica di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia di una o più persone può caratterizzare la causa concreta non solo di un contratto unitario, concluso per una pluralità di partecipanti, ma anche di due o più contratti stipulati anche separatamente e funzionalmente collegati, anche ove si tratti di "piccola comitiva" o di gruppo minimo di persone, con la conseguenza che la non imputabile sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno dei componenti integra causa di estinzione anche dell'obbligazione degli altri, idonea a legittimare il recesso dal contratto che ne è fonte. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che, senza verificare la sussistenza di un collegamento negoziale tra i distinti pacchetti turistici "all inclusive" acquistati da una coppia di amiche allo scopo di trascorrere una vacanza in compagnia, aveva statuito che le vicende di salute di una delle due, costretta ad annullare la prenotazione perché sottopostasi ad un intervento d'urgenza nell'imminenza del viaggio, non potevano ripercuotersi sul negozio concluso dall'altra, al punto da inficiarne la validità, ed aveva, quindi, confermato la decisione del giudice di pace di rigetto della domanda di restituzione della quota anticipata da quest'ultima). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31368 del 06/12/2024 (Rv. 672925-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1464, Cod_Civ_art_1174 …...
Servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25517 del 24/09/2024 (Rv. 672471-01)
Unita' sanitarie locali - personale dipendente - Art. 35, comma 1, l.r. Lazio n. 4 del 2013 - Cessazione dell'incarico del direttore generale dell'ASP - Risoluzione anticipata del contratto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione - Configurabilità - Fattispecie. L'art. 35, comma 1, della l.r. Lazio n. 4 del 2013 ha previsto la cessazione degli organi dell'ASP (Agenzia di sanità pubblica) - tra i quali figura il direttore generale - alla data di insediamento del commissario liquidatore; ne consegue che il contratto di lavoro intervenuto tra il predetto ente e il direttore generale deve considerarsi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in applicazione dell'art. 1463 c.c. (Nella specie, confermando il rigetto del ricorso proposto dalla lavoratrice, la S.C. ha affermato che la soppressione del posto oggetto dell'incarico consegue alla complessiva ristrutturazione del servizio operata dal legislatore regionale, che ha previsto il trasferimento del solo personale a tempo indeterminato alle Istituzioni subentrate all'ASP). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25517 del 24/09/2024 (Rv. 672471-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463 …...
Promessa di vendita - contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13435 del 15/05/2024 (Rv. 671351-02)
Modifica urbanistica successiva alla stipula del contratto preliminare - Azione di risoluzione per venir meno della causa in concreto ovvero dell’istituto della presupposizione - Condizioni. La modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all'esproprio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare, abilita la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per il venir meno della causa in concreto, ovvero dell'istituto della presupposizione qualora si accerti che l'acquisto del terreno si fondava sull'attuale assetto urbanistico del bene promesso in vendita che ne consentiva una potenziale modifica da destinazione agricola ad area edificabile, considerato che successivamente alla stipula del contratto si è determinato oggettivamente un ulteriore e imprevedibile limite alla potenziale sua edificabilità, con il rischio di una futura perdita dello stesso diritto dominicale su parte del terreno promesso in vendita. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13435 del 15/05/2024 (Rv. 671351-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1467, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1218 …...
Scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilità sopravvenuta - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8286 del 27/03/2024 (Rv. 670621-01)
Impossibilità temporanea della prestazione per causa non imputabile al debitore - Risoluzione - Esclusione - Effetti - Sospensione - Messa in mora - Interesse del debitore - Necessità che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità - Fattispecie. Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea. (Fattispecie relativa all'interruzione temporanea della somministrazione di energia elettrica a causa del furto dei cavi elettrici perpetrato da terzi). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 8286 del 27/03/2024 (Rv. 670621-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1464, Cod_Civ_art_1219 …...
Sospensione unilaterale dal rapporto da parte del datore di lavoro – Cass. n. 37716/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - sospensione del rapporto - in genere - Sospensione unilaterale dal rapporto da parte del datore di lavoro - Impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Diritto del lavoratore alla retribuzione - Configurabilità - Condizioni.   Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 37716 del 23/12/2022 (Rv. 666384 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1464, Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1258, Cod_Civ_art_1206   Corte Cassazione 37716 2022 …...
Dichiarazione di inidoneità fisica del dipendente – Cass. n. 9158/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo Dichiarazione di inidoneità ai sensi dell'art. 5 st.lav. - Sindacabilità del giudice di merito - Recesso datoriale - Conseguenze - Fondamento.   La dichiarazione di inidoneità fisica del dipendente, in esito alle procedure di cui all'art. 5 st.lav., non ha carattere di definitività, potendo il giudice della controversia sull'illegittimità del licenziamento intimato a seguito di detto accertamento, pervenire a conclusioni diverse sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di merito; rientra, pertanto, nel "rischio d'impresa" la scelta del datore di lavoro di optare per l'immediato licenziamento del dipendente, invece di agire, secondo le normali regole contrattuali, con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione, non potendo ridondare in danno del lavoratore l'errato accertamento da parte dell'organo amministrativo. Corte Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9158 del 21/03/2022 (Rv. 664142 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463   Corte Cassazione 9158 2022 …...
Contratto con prestazioni corrispettive – Cass. n. 37778/2021
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per eccessiva onerosità - contratto con prestazioni corrispettive - Risoluzione del contratto - Sisma del 6 aprile 2009 - Art. 67 quater della l. n. 134 del 2012 - Finalità - Esonero della parte dall'onere di dimostrare l'effettivo danneggiamento del bene - Conseguenze - Applicazione della norma in difetto di domanda - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.   In tema di responsabilità contrattuale, l'art. 67 quater della l. n. 134 del 2012, afferente al sisma del 6 aprile 2009, risponde alla scopo di intervenire e disciplinare i contratti in corso di esecuzione in ragione dei danni diffusi e generalizzati verificatisi, in seguito ad un evento eccezionale ed imprevedibile come il terremoto, in alcune aree preventivamente individuate, esonerando la parte dall'onere di dimostrare l'effettivo danneggiamento del bene, purché la contrattazione fosse antecedente al predetto evento, sicché il giudice che ne dia applicazione anche in caso di sua mancata invocazione da parte dell'attore, che agisca per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c., essendovi stata, in definitiva, una previsione "ex lege" della straordinarietà dell'evento. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 37778 del 01/12/2021 (Rv. 663021 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_1467   Corte Cassazione 37778 2021 …...
Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore – Cass. n. 36329/2021
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilità sopravvenuta - in genere - Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Effetti nei contratti a prestazioni corrispettive - Impossibilità definitiva - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto.   L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1463 e 1256, comma 1, c.c., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36329 del 23/11/2021 (Rv. 662862 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1463   Corte Cassazione 36329 2021 …...
Rapporto di lavoro tra ASL e direttore generale – Cass. n. 24079/2021
Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - personale dipendente - Rapporto di lavoro tra ASL e direttore generale - Contratto dirigenziale - Applicabilità della disciplina del codice civile - Risoluzione anticipata - Condizioni - Sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c. - Configurabilità - Fattispecie.   Il contratto dirigenziale tra l'ASL ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, è regolato dal diritto privato e soggiace, in mancanza di specifica disciplina regionale sulle cause di risoluzione del rapporto, alle norme imperative, non derogabili dalla volontà delle parti, contenute nel titolo terzo del libro quinto del c.c.; ne consegue che, in mancanza di giusta causa ex art. 2119 c.c., il rapporto di lavoro non può risolversi anticipatamente rispetto al periodo minimo triennale e che ad esso tuttavia si applichi anche l'art. 1463 c.c., in forza del quale la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione determina, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la riorganizzazione del servizio sanitario regionale, realizzata in attuazione di una legge regionale mediante accorpamento presso un'unica azienda sanitaria delle funzioni già svolte dalle preesistenti strutture, avesse determinato l'impossibilità assoluta di espletamento dell'incarico dirigenziale e giustificasse la conseguente risoluzione del rapporto). Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 24079 del 07/09/2021 (Rv. 662158 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1463, Cod_Civ_art_2119   Corte Cassazione 24079 2021 …...
Sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato – Cass. n. 9556/2021
Impiego pubblico - impiegati dello stato - Sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995 - Risoluzione automatica del rapporto - Configurabilità - Fondamento - Indennità sostitutiva del preavviso - Debenza - Esclusione - Art. 49 del c.c.n.l. del Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni. La sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato allo svolgimento dell’attività lavorativa, ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995, configura un caso di impossibilità assoluta della prestazione per il venir meno della causa del contratto, sicché la risoluzione del rapporto è oggettivamente vincolata, perché consegue "al fatto in sé" dell'inidoneità psicofisica all'espletamento del lavoro, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà da parte del datore, né il rispetto del termine di preavviso, di modo che non è dovuta la relativa indennità sostitutiva. Pertanto, a detta ipotesi non può essere applicata la disposizione pattizia di cui all'art. 49 del c.c.n.l. Agenzie Fiscali 2002-2005, che si riferisce ad una inidoneità rapportata alle mansioni proprie della qualifica rivestita e cioè alla possibilità del lavoratore di svolgere, presso il datore, un proficuo lavoro, tanto che l'Amministrazione "può" procedere alla risoluzione del rapporto, manifestando la volontà di esercitare il recesso cui è collegato il preavviso. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 9556 del 12/04/2021 (Rv. 660957 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1463 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto -licenziamento individuale – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 02)
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo -Reintegra nel posto di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Rilevanza - Conseguenze. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto. Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1888 del 28/01/2020 (Rv. 656694 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1463 LAVORO LAVORO SUBORDINATO ESTINZIONE DEL RAPPORTO   …...
Locazione finanziaria – Cass. 13960/2019
Leasing traslativo - Mancata consegna del bene nota al concedente - Pagamento del prezzo da parte del concedente - Inadempimento del fornitore - Diritto al rimborso da parte dell'utilizzatore del prezzo pagato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. In tema di locazione finanziaria, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest'ultimo, dell'obbligo di consegna, non può pretendere dall'utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l'inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell'art. 1463 c.c., il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistente il diritto del concedente al recupero del corrispettivo, considerando priva di effetti, in quanto non giustificata da un interesse meritevole di tutela, la clausola del contratto di leasing che poneva comunque a carico dell'utilizzatore il rimborso del prezzo). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13960 del 23/05/2019 (Rv. 654087 - 01) Riferimenti normativi:  Cod. Civ. art. 1322 – Autonomia contrattuale Cod. Civ. art. 1375 – Esecuzione di buona fede Cod. Civ. art. 1463 – Impossibilità totale …...
Risoluzione del contratto - per impossibilita' sopravvenuta - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Nozione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilita' sopravvenuta - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Nozione - Inutilizzabilità della prestazione da parte del creditore - Sussistenza - Fattispecie. In tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza che aveva ritenuto il debitore liberato dalla prestazione divenuta impossibile - nella specie la rappresentazione di un'opera lirica all'aperto che, pur dopo l'esecuzione del solo primo atto, era stata interrotta a causa di gravi avverse condizioni atmosferiche - con esclusione per la parte liberata della possibilità di chiedere la controprestazione ed obbligo di restituzione di quella già ricevuta). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019 Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1463 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTRATTI …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - in genere - assenze del lavoratore per malattia - scarso rendimento - recesso del datore per giustificato motivo oggettivo - configurabilità - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31763 del 07/12/2018 Le regole dettate dall'art. 2110 c.c. per le ipotesi di assenze da malattia del lavoratore prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamenti individuali e si sostanziano nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice, nonché nel considerare quel superamento unica condizione di legittimità del recesso, nell'ottica di un contemperamento tra gli interessi confliggenti del datore di lavoro (a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce) e del lavoratore (a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi, senza perdere i mezzi di sostentamento); ne deriva che lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale determinato dalle assenze per malattia del lavoratore non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 31763 del 07/12/2018   …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - diritto alla conservazione del posto - infortuni e malattie - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20
Infermità permanente - Conseguente impossibilità sopravvenuta della prestazione - Giustificato motivo di recesso - Condizioni - “Repechage” - Valutazione al momento del licenziamento - Necessità - Fondamento. In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro, viene meno ove il lavoratore medesimo possa essere adibito ad una diversa attività, compatibile con il suo stato di salute, che sia riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 c.c.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore. La verifica dell'esistenza nell'organico aziendale di posizioni adeguate allo stato di salute del dipendente, al fine della corretta applicazione del «repechage», deve essere contestuale all'intimazione del licenziamento, cioè al momento nel quale il datore di lavoro decide di recedere dal rapporto in ragione della rilevata incompatibilità del dipendente con le mansioni di originaria adibizione, poiché nell'ottica del bilanciamento di opposti interessi costituzionalmente protetti (artt. 4, 32,36, 41 Cost.) - quale quello connesso alla conservazione del posto di lavoro e quello connesso alla libertà di iniziativa economica - va escluso, salvo il limite del rispetto della correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c., l'obbligo per la parte datoriale di prefigurarsi, in un momento antecedente al suo realizzarsi, la possibile, futura, eventuale situazione di incompatibilità e di modulare le proprie scelte tecnico organizzative in funzione di tale ipotesi. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 20497 del 03/08/2018   …...
Lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10018 del 16/05/2016
Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Oneri di allegazione del lavoratore - Contenuto - Onere della prova datoriale - Limiti. In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, questi è tenuto ad allegare l'esistenza di altri posti di lavoro presso cui poter essere ricollocato, inclusi quelli determinanti una dequalificazione, e a manifestare la disponibilità a ricoprire le mansioni di livello inferiore, anche in altre unità produttive, mentre sul datore grava l'onere di provare, solo nei limiti delle allegazioni della controparte, l'impossibilità di assegnarlo a mansioni diverse. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10018 del 16/05/2016   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10018 del 16/05/2016
Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Oneri di allegazione del lavoratore - Contenuto - Onere della prova datoriale - Limiti. In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, questi è tenuto ad allegare l'esistenza di altri posti di lavoro presso cui poter essere ricollocato, inclusi quelli determinanti una dequalificazione, e a manifestare la disponibilità a ricoprire le mansioni di livello inferiore, anche in altre unità produttive, mentre sul datore grava l'onere di provare, solo nei limiti delle allegazioni della controparte, l'impossibilità di assegnarlo a mansioni diverse. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10018 del 16/05/2016   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10018 del 16/05/2016
Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore - Oneri di allegazione del lavoratore - Contenuto - Onere della prova datoriale - Limiti. In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, questi è tenuto ad allegare l'esistenza di altri posti di lavoro presso cui poter essere ricollocato, inclusi quelli determinanti una dequalificazione, e a manifestare la disponibilità a ricoprire le mansioni di livello inferiore, anche in altre unità produttive, mentre sul datore grava l'onere di provare, solo nei limiti delle allegazioni della controparte, l'impossibilità di assegnarlo a mansioni diverse. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10018 del 16/05/2016   …...
scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilità sopravvenuta - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006
Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Presupposti - Fattispecie in tema di locazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006 L'impossibilità sopravvenuta della prestazione presuppone l'addebitabilità a fatto imputabile all'altro contraente o a ragioni obiettive. ( Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di un'impossibilità sopravvenuta della prestazione nel caso in cui la inutilizzabilità di un bene locato era eziologicamente ricollegabile al protratto inadempimento dell'obbligo assunto dal conduttore di apportare all'immobile le modifiche necessarie per il cambiamento della destinazione d'uso, in quanto il conduttore aveva detenuto l'immobile per oltre tre anni prima della chiusura disposta dall'autorità amministrativa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CONTRATTI …...
Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per impossibilità sopravvenuta – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006
Impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore - Presupposti - Fattispecie in tema di locazione. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione presuppone l'addebitabilità a fatto imputabile all'altro contraente o a ragioni obiettive. ( Sulla base di tale principio la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di un'impossibilità sopravvenuta della prestazione nel caso in cui la inutilizzabilità di un bene locato era eziologicamente ricollegabile al protratto inadempimento dell'obbligo assunto dal conduttore di apportare all'immobile le modifiche necessarie per il cambiamento della destinazione d'uso, in quanto il conduttore aveva detenuto l'immobile per oltre tre anni prima della chiusura disposta dall'autorità amministrativa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3440 del 16/02/2006   …...
Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16375 del 20/11/2002
Sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore - Conseguente risoluzione del rapporto per impossibilità della prestazione - Configurabilità - Necessità di recesso da parte del datore di lavoro - Esclusione - Previsioni derogatorie da parte dell'autonomia privata - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie relativa alla previsione del regolamento del Banco di Sicilia di dispensa dal servizio dei dipendenti divenuti totalmente inidonei. In caso di sopravvenuta inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa, si configura un caso di impossibilità assoluta per il venir meno della causa del contratto, non riconducibile ai casi di sospensione legale previsti dagli art. 2110 e 2111 cod. civ., con la conseguenza che - al verificarsi di tale impossibilità assoluta e diversamente da quanto avviene per il caso di impossibilità relativa - si determina la risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti mediante il negozio di recesso l'assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo giuridico (ormai privo di valore), dovendosi anche escludere, ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., che l'autonomia privata possa mantenere ugualmente in vita il rapporto contrattuale (nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, interpretando l'art. 94 del regolamento del personale del Banco di Sicilia, aveva ritenuto che la previsione, ivi contenuta, di dispensa dal servizio dei dipendenti divenuti totalmente inidonei comportasse il diritto potestativo dell'azienda di recedere o meno dal rapporto). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16375 del 20/11/2002   …...
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12501 del 23/11/1992
Malattia o infortunio del medico specialista ambulatoriale - Diritto all'intero trattamento economico - Persistenza - Estensione al caso di sequestro di persona - Inammissibilità - Applicazione dei principi del rapporto di lavoro subordinato - Esclusione. Ai sensi dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali recepito con d.P.R. 8 giugno 1987 n. 291, l'intero trattamento economico spettante per l'attività di servizio è assicurato solo in ipotesi d'impossibilità della prestazione per malattia o infortunio del professionista, il quale, pertanto, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 1463 e 2222 e segg. cod. civ., non ha diritto a compenso ove rimasto vittima di sequestro di persona; ne' tale diritto può essere riconosciuto alla stregua di norme e principi propri del rapporto di lavoro subordinato privato (oltretutto non applicabili al lavoro autonomo in regime di parasubordinazione), attese la rilevanza anche in tale rapporto (con le deroghe previste dall'art. 2110 e 2111, secondo comma, cod. civ.) dell'impossibilità della prestazione lavorativa per fatto non imputabile al datore di lavoro e l'inesistenza di un principio generale che addossi a tale soggetto il rischio della mancanza della prestazione lavorativa per fatto del terzo. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12501 del 23/11/1992   …...
Successioni mortis causa - disposizioni generali - accettazione dell'eredità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 18/08/1981
Con beneficio d'inventario - effetti - in genere - morte del soggetto obbligatosi ad una determinata prestazione - incolpevole impossibilita dell'erede beneficiato di adempiere detta prestazione - esclusione.* La morte del soggetto che si sia obbligato ad una determinata prestazione (nella specie, costruzione di villette ed opere di urbanizzazione di un fondo) non costituisce di per sè sola evento che dimostri l'incolpevole impossibilità dell'erede beneficiato di adempiere in tutto o in parte la prestazione a cui si era obbligato il proprio dante causa, dal momento che, da una parte, la semplice maggiore difficoltà della prestazione che renda più oneroso l'adempimento dell'obbligazione non esclude la responsabilità per inadempimento, mentre, dall'altra, l'erede, anche beneficiato, è pur sempre responsabile per quei fatti pregiudizievoli per i terzi creditori dell'eredità, verificatisi dopo la morte del de cuius e che siano a lui imputabili.* Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4933 del 18/08/1981   …...

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FORO - AI - L'ASSISTENTE GIURIDICO VIRTUALE PER L'AVVOCATO e/o PER IL GIURISTA 
a cura di
Domenico Condello - Avvocato Foro di Roma - Già Docente di Informatica Giuridica Università di Urbino
Edizione Luglio 2026 - Foro Europeo Editore.