Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo II: DEI CONTRATTI IN GENERALE Capo XIV: DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Sezione I: DELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO Art.1460. Eccezione d'inadempimento.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1460. Eccezione d'inadempimento.
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria , salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
2. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze , il rifiuto è contrario alla buona fede.
la giurisprudenza
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Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Preliminare di vendita - Obblighi di garanzia di risultato - Inadempimento - Rifiuto della parte non inadempiente di stipulare il definitivo - Colpa dell'obbligato - Irrilevanza - Fattispecie
In tema di contratto preliminare, qualora una delle parti si sia impegnata ad assicurare un determinato risultato è legittimo il recesso dell'altra parte, a prescindere dalla mancanza di colpa in chi abbia promesso il risultato non raggiunto, trattandosi di garanzia che opera per il fatto oggettivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che ha ritenuto legittimo il recesso dal preliminare di quote di una società da parte della promissaria cessionaria, a fronte dell'inadempimento dei promittenti cedenti all'obbligo di garantire la titolarità in capo alla medesima società oggetto di cessione, della maggioranza delle quote di altra società).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22429 del 16/10/2020 (Rv. 659009 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1373
corte
cassazione
22429
2020

Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.
L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020 (Rv. 658372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345,Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
12980
2020

Eccezione di non imputabilità dell'inadempimento - Natura di eccezione in senso lato - Configurabilità - Conseguenze - Fondamento.
L'eccezione di non imputabilità dell'inadempimento costituisce non mera difesa, ma eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio e, quindi, non soggetta alla decadenza ex art. 167 c.p.c., sempre che il fatto emerga dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, atteso che consiste nell'allegazione non riservata all'iniziativa della parte - per legge o perché collegata alla titolarità di un'azione costitutiva - di un fatto diverso, non compreso tra quelli dedotti dalla controparte e dotato normativamente di idoneità impeditiva, in via immediata e diretta, del diritto azionato in giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12980 del 30/06/2020 (Rv. 658372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_384
corte
cassazione
12980
2020

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento
Preliminare di compravendita immobiliare - Mancato rilascio del certificato di abitabilità o agibilità ovvero insussistenza delle condizioni per il relativo rilascio - Invalidità del contratto - Esclusione - Fondamento.
Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa diversa dalla pattuita ("aliud pro alio").
In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) ovvero l'insussistenza delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato, non incidono sul piano della validità del contratto, ma integrano un inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10665 del 05/06/2020 (Rv. 657889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1218

Omessa consegna del bene da parte del locatore - Obbligo del conduttore di pagare il canone - Esclusione - Facoltà del locatario di agire per la consegna coattiva o per la risoluzione - Irrilevanza.
La mancata consegna dell'immobile locato da parte del locatore esclude l'obbligo del conduttore di pagare il canone, senza che assuma rilievo la facoltà del locatario di agire per la consegna coattiva del bene o per la risoluzione del contratto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9666 del 26/05/2020 (Rv. 657815 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1575, Cod_Civ_art_1587, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_2930, Cod_Civ_art_1460

Sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Visita medica a seguito di assenza superiore a 60 giorni - Precedenza all'assegnazione delle mansioni - Necessità - Presentazione al lavoro - Omissione - Conseguenze.
In tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c. dall'esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 7566 del 27/03/2020 (Rv. 657511 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_2087

Contratti con prestazioni corrispettive - Inadempienze reciproche - Risoluzione o eccezione di inadempimento in favore di entrambe le parti - Configurabilità - Esclusione - Accertamento dell'inadempimento prevalente - Necessità.
Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art_ 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art_ 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3455 del 12/02/2020 (Rv. 657100 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1460
CONTRATTI IN GENERE
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Preliminare di compravendita di un immobile -Mancanza di certificati di abitabilità o agibilità e di conformità alla concessione edilizia - Rifiuto del promissario acquirente di stipulare il definitivo - Legittimità - Fondamento - Inerzia del Comune nel rilascio dei predetti certificati - Irrilevanza.
Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune - nei cui confronti, peraltro, è obbligato ad attivarsi il promittente venditore - è giustificato, ancorché si tatti di fenomeno occorso anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 47 del 1985, poiché i predetti certificati sono essenziali, avendo l'acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale nonché a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto e, cioè, la fruibilità e la commerciabilità del bene.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2196 del 30/01/2020 (Rv. 656857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1477
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
2196
2020

Imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Preliminare di vendita - Pericolo di rivendica a carico dell'avente causa del donatario - Disciplina di cui all'art. 1481 c.c. - Applicabilità - Attualità e concretezza del pericolo - Condizioni.
Vendita - patto di riscatto - esercizio del riscatto - obblighi del riscattante - dichiarazione di riscatto - In genere.
In tema di preliminare di vendita il promissario acquirente, al quale sia stata taciuta la provenienza del bene da donazione, è abilitato a rifiutare la stipula del contratto definitivo, ai sensi dell'art. 1481 c.c., solo dopo la morte del donante, quando diviene attuale il diritto del legittimario; la valutazione della concretezza di tale rischio non può, inoltre, prescindere da una indagine sulla consistenza del patrimonio ereditario in relazione al numero e qualità dei legittimari, al numero e all'ordine cronologico delle donazioni, alla consistenza del patrimonio del donatario e alle garanzie da questo prestate e alla circostanza che il legittimario abbia in qualche modo fatto capire che intende agire in riduzione contro la specifica donazione costituente il titolo di provenienza e sia nelle condizioni giuridiche per farlo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32694 del 12/12/2019 (Rv. 656316 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1461, Cod_Civ_art_1481
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Preliminare di vendita - Bene proveniente da donazione - Sospensione dell'adempimento ex art. 1481 c.c. - Esclusione - Obbligo di comunicazione della provenienza a carico del promittente venditore - Omissione - Conseguenze - Esercizio dell'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c.
In tema di preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell'art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell'acquisto programmato con il preliminare. In quanto tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell'art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32694 del 12/12/2019 (Rv. 656316 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1481, Cod_Civ_art_1460

Preliminare di vendita - Pericolo di evizione del bene promesso - Rifiuto del promissario acquirente di addivenire alla stipula del definitivo - Legittimità - Fondamento.
In tema di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può, in applicazione analogica dell'art. 1481 c.c., rifiutarsi di addivenire alla stipula del definitivo, qualora sussista un pericolo concreto ed attuale di evizione del bene promesso, anche se tale pericolo non sia stato determinato da colpa del promittente venditore, essendo l'estremo della colpevolezza necessario unicamente per la responsabilità da inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31314 del 29/11/2019 (Rv. 655846 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1461, Cod_Civ_art_1481, Cod_Civ_art_2932
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
31314
2019

Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. - Importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. - Criteri di valutazione - Differenze - Fattispecie.
In materia di contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera su un piano differente dal criterio dell'importanza dell'inadempimento rilevante ex art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, atteso che la prima involge una valutazione di confronto tra i due inadempimenti mentre l'art. 1455 c.c. importa la oggettiva considerazione del singolo inadempimento, apprezzato non comparatisticamente ma nel suo significato di impedimento alla realizzazione del sinallagma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che a fronte di una domanda di adempimento contrattuale il rigetto della contrapposta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento non esimesse il giudice dalla valutazione sulla eccezione di inadempimento, da ritenersi compresa nella domanda di risoluzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26334 del 17/10/2019 (Rv. 655383 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1460
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Locazione di immobili - "Exceptio non rite adimpleti contractus" - Ammissibilità - Condizioni.
In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto dal conduttore, che aveva lamentato l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la sospensione, da parte sua, del pagamento dei canoni, a fronte dell'inadempimento del locatore all'obbligo assunto di ottenere dalla pubblica amministrazione il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da "magazzino" a "locale commerciale", nonché per le infiltrazioni d'acqua e gli allagamenti verificatisi).
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1575, Cod_Civ_art_1576
SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento
Scioglimento del contratto - Risoluzione per inadempimento - Eccezione di inadempimento - Sollevata in primo grado a fronte della richiesta di adempimento - Successiva proposizione in appello delazione di risoluzione per inadempimento - Inammissibilità - Riserva di tale azione formulata in primo grado - Irrilevanza.
Ove in primo grado, a fronte di domanda di adempimento, sia opposta dal convenuto soltanto eccezione d'inadempimento, in sede di appello non può essere introdotta dallo stesso convenuto azione di risoluzione per inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi, inammissibile (art. 345 c.p.c.), ancorché risulti formulata in primo grado una riserva (nel futuro) di tale azione, la quale costituisce una manifestazione di intenti processualmente irrilevante.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 26/07/2019 (Rv. 654927 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Proc_Civ_art_343
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Estinzione del rapporto - licenziamento individuale – disciplinare - Rifiuto di prestazioni da parte del lavoratore - Eccezione di inadempimento - Legittimità - Condizioni - Irrilevanza disciplinare - Insussistenza del fatto contestato - Equivalenza - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012. (Nella specie, a fronte della variazione dell'orario di lavoro decisa dal datore in forza di una clausola di flessibilità prevista dal c.c.n.l., il rifiuto della lavoratrice, lungi dall'essere frutto di una scelta unilaterale ed arbitraria, è stato ritenuto legittimato da una specifica statuizione giudiziale, in ragione di certificate esigenze di tutela della salute).
Corte Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 19579 del 19/07/2019 (Rv. 654501 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1375

Licenziamento individuale - per giusta causa – Rifiuto della prestazione lavorativa - Legittimità - Condizioni - Buona fede - Necessità - Conseguenze in tema di licenziamento - orario di lavoro.
In tema di licenziamento per giusta causa, il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione secondo le modalità indicate dal datore di lavoro è idoneo, ove non improntato a buona fede, a far venir meno la fiducia nel futuro adempimento e a giustificare pertanto il recesso, in quanto l'inottemperanza ai provvedimenti datoriali, pur illegittimi, deve essere valutata, sotto il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c., secondo il quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle circostanze concrete.
(Nella specie, relativa a un contratto di lavoro "part-time" in cui la prestazione, pur fissata nella durata settimanale, non era collocata temporalmente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, senza attivare la procedura ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 2000, si era rifiutato reiteratamente di adempiere alla prestazione nei giorni e secondo l'orario richiesto, pur osservato pacificamente per sette mesi).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 12777 del 14/05/2019 (Rv. 653834 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1460 – Eccezione d’inadempimento

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - Eccezione ex art. 1460 c.c. - Effetti sospensivi e non liberatori - Disciplina applicabile - Fattispecie.
L'eccezione di inadempimento, anche se sollevata in buona fede, non ha effetti liberatori ma solo sospensivi; pertanto, quando ad essa faccia seguito una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della parte contro cui fu sollevata l'"exceptio inadimpleti contractus", gli effetti risarcitori, liberatori e restitutori della risoluzione restano disciplinati dalle previsioni dell'art. 1458 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva erroneamente attribuito all'eccezione ex art. 1460 c.c. un effetto liberatorio non considerando che, una volta risolto il contratto di durata, nella specie di affitto di azienda, l'effetto della risoluzione non poteva travolgere l'obbligo del pagamento dei canoni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8760 del 29/03/2019
Cod_Civ_art_1458, Cod_Civ_art_1460
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - pericolo di rivendica - Configurabilità - Requisiti - Bene immobile proveniente da donazione - Teorica possibilità di soggezione del bene ad una azione di riduzione - Pericolo di rivendica - Insussistenza.
Il diritto previsto dall'art. 1481 c.c., per cui il compratore può sospendere il pagamento del prezzo o pretendere idonea garanzia quando abbia ragione di temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi, presuppone che il pericolo di evizione sia effettivo e cioè non meramente presuntivo o putativo, onde esso non può risolversi in un mero timore soggettivo che l'evizione possa verificarsi, ma, anche ove si abbia conoscenza che il bene appartenga ad altri, occorre che emerga da elementi obiettivi o, comunque, da indizi concreti che il vero proprietario abbia intenzione di rivendicarlo in modo non apparentemente infondato. Ne consegue che il semplice fatto che un immobile provenga da donazione e possa essere teoricamente oggetto di una futura azione di riduzione per lesione di legittima esclude di per sé che esista un rischio effettivo di rivendica e che il compratore possa sospendere il pagamento o pretendere la prestazione di una garanzia.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8571 del 27/03/2019

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - previsione del pagamento del prezzo precedentemente alla stipula del definitivo - offerta informale - sufficienza - esclusione - conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27342 del 29/10/2018
>>> In tema di contratto preliminare, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà soltanto se le parti abbiano previsto il versamento del prezzo o del residuo dello stesso contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Se, invece, il detto versamento deve precedere la conclusione del contratto definitivo, la parte è obbligata, alla scadenza del termine pattuito, anche se non coincidente con quella concordata per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo, in tale ipotesi, nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale; in caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27342 del 29/10/2018
ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA
CONTRATTI

Obbligazioni in genere - inadempimento - responsabilità - del debitore - onere della prova - ripartizione tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio - criteri - mera allegazione della circostanza dell'inadempimento da parte del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione, il risarcimento - sufficienza - applicabilità del principio anche all'ipotesi di eccezione d'inadempimento e di inesatto adempimento - sussistenza- fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018
>>> In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento,o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso contro l'esclusione di un credito, relativo a compensi derivanti dalla carica di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società fallita, in virtù della prova fornita in relazione all'eccezione di inadempimento, spiegata dal fallimento, dei doveri inerenti alla carica.)
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Domanda di esecuzione in forma specifica - Obbligo di pagamento del promissario acquirente - Condizioni e limiti – “Dies a quo” di decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva - Conseguenze - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22997 DEL 26/09/2018
Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l'assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovute all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligo, anche per l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che è illegittima l'imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l'assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l'effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, accogliendo la domanda dei promissari acquirenti, aveva subordinato il trasferimento della proprietà al pagamento del residuo corrispettivo e degli accessori entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza, anziché dal passaggio in giudicato della medesima).

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - domanda di esecuzione in forma specifica - obbligo di pagamento del promissario acquirente - condizioni e limiti – “dies aquo” di decorrenza del termine dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22997 del 26/09/2018
>>> Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l'assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovute all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligo, anche per l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che è illegittima l'imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l'assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l'effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, accogliendo la domanda dei promissari acquirenti, aveva subordinato il trasferimento della proprietà al pagamento del residuo corrispettivo e degli accessori entro centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza, anziché dal passaggio in giudicato della medesima).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22997 del 26/09/2018
ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA
CONTRATTI

“Inadimplenti non est adimplendum” - Obbligo di riassunzione del datore di lavoro - Rifiuto del lavoratore di prendere servizio in una sede diversa - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve ritenersi giustificato il rifiuto del lavoratore di prendere servizio in una sede di lavoro diversa da quella nella quale avrebbe dovuto essere riassunto, per effetto della conversione del rapporto a tempo indeterminato in conseguenza della nullità del termine apposto ad un contratto a termine, in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificative, dovendosi qualificare grave l'inadempimento datoriale in quanto lesivo degli interessi anche personali e familiari del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel caso di licenziamento per giusta causa di un dipendente di Poste Italiane, riammesso in servizio a seguito della declaratoria di nullità del termine, aveva ritenuto legittimo il suo rifiuto di prestare l'attività lavorativa in un ufficio diverso, a fronte della mancanza di prova circa l'assenza di posti disponibili presso la sede di iniziale assegnazione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20745 del 16/08/2018
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Incarico professionale – Diversi gradi di giudizio – Considerazione Unitaria – Conseguenze – Pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio – Eccezione d’inadempimento – Ammissibilità – Fondamento.
L'incarico professionale deve essere considerato unitariamente anche quando vi siano stati più gradi di giudizio e indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo; tale circostanza, infatti, implica la prosecuzione dell'affare di cui il legale era stato incaricato dal cliente e non il suo esaurimento, sicché il cliente, alla data di pubblicazione della sentenza non impugnabile che definisce il giudizio, può ancora opporre l'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., per avere l'avvocato violato l'obbligo di diligenza professionale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18858 del 16/07/2018

Diligenza nella prestazione Licenziamento disciplinare - Compiti aggiuntivi - Rifiuto - Insubordinazione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di licenziamento disciplinare, il rifiuto opposto dal lavoratore alla richiesta, avanzata dal datore, di svolgimento di compiti aggiuntivi, incompatibili con l'adibizione costante del prestatore ad un impegno lavorativo gravoso nonché ostativi al recupero delle energie psicofisiche ed alla cura degli interessi familiari del medesimo, è legittimo, sicché va esclusa una condotta di insubordinazione, non essendo i provvedimenti datoriali assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga l'ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo il rifiuto di una guardia giurata - con turni quotidiani di lavoro, mantenuti nel tempo pur in assenza di comprovate esigenze aziendali, con orario dalle 23,55 alle 6.00 e dalle 16.00 alle 22.00 - di eseguire, al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, il compito aggiuntivo di riscossione delle fatture).
Corte di Cassazione, sez. l - , ordinanza n. 12094 del 17/05/2018

Trasferimento illegittimo - Rifiuto della prestazione lavorativa - Legittimità - Condizioni - Buona fede - Necessità.
In tema di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460, comma 2, c.c. alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 11408 del 11/05/2018

diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - diligenza nella prestazione Assegnazione a mansioni non corrispondenti alla qualifica - Rifiuto di eseguire la prestazione - Legittimità - Presupposti - Fattispecie.
Il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 c.c. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, o che sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello di accertamento dell’illegittimità del licenziamento del lavoratore che, adibito a mansioni inferiori per circa due mesi, aveva eccepito l’inadempimento datoriale e si era assentato per oltre quattro giorni dal posto di lavoro).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 836 del 16/01/2018

Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - mansioni – trasferimenti - Ingiustificatezza ex art. 2103 c.c. - Rifiuto opposto dal lavoratore - Legittimità - Condizioni - Disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria - Necessità - Fattispecie.
In caso di trasferimento non adeguatamente giustificato a norma dell'art. 2103 c.c, il rifiuto del lavoratore di assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all'inadempimento datoriale ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c, sicché lo stesso deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in presenza di trasferimento illegittimo del lavoratore da Pomezia a Milano, aveva ritenuto proporzionata la reazione del lavoratore medesimo che aveva messo a disposizione le sue energie lavorative presso la legittima sede di lavoro).
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 29054 del 05/12/2017

Diminuzione del godimento dell'immobile - Unilaterale riduzione del canone - Legittimità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
In tema di locazione di immobili, sebbene il pagamento del canone costituisca la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, la sospensione parziale o totale dell'adempimento di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può essere legittima non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nell'ipotesi di inesatto inadempimento, purchè essa appaia giustificata in relazione alla oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Deve quindi escludersi la gravità dell'inadempimento del conduttore, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto per fatto a lui imputabile, ove in tali evenienze egli abbia riportato danni e sia stato costretto all'esborso di somme al fine di rendere l'immobile utilizzabile per l'uso convenuto.(In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dal locatore, che lamentava l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto correttamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte del conduttore, che aveva rifiutato il pagamento dei canoni, pur mantenendo la detenzione dell'immobile, anche in relazione ad un periodo in cui egli non aveva potuto esercitarvi la prevista attività di ristorazione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22039 del 22/09/2017

Inadempimento della controparte - Parte non inadempiente - Legittima sospensione dell'adempimento della propria obbligazione pecuniaria - Mora - Insussistenza - Applicabilità dell'art. 1224 c.c. - Esclusione - Limiti.
Il contraente che si avvale legittimamente del diritto di sospendere l'adempimento della propria obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra parte non può essere considerato in mora e non è, perciò, tenuto al pagamento degli interessi moratori, non essendo applicabile l'art. 1224 c.c., se non nei limiti in cui l'eccezione è proporzionata all'inadempimento della controparte; nei contratti sinallagmatici, la valutazione di detta proporzionalità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito e va effettuata in termini oggettivi, con riferimento, cioè, all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 21315 del 14/09/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Prestazioni con termini diversificati - Eccezione di inadempimento - Operatività - Condizioni - Fattispecie.
La disposizione di cui all’art 1460, comma 1, ultima parte, c.c., secondo cui l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, dev’essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi, l'eccezione va consentita solo quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un’interpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello, che aveva escluso la proponibilità dell’eccezione da parte della promissaria acquirente di un immobile, la quale aveva sospeso il pagamento delle rate del corrispettivo, ritenendo che i promittenti alienanti non ne avrebbero ottenuto la regolarizzazione urbanistica nel termine all'uopo fissato nel contratto preliminare).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20939 del 08/09/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Trasferimento non adeguatamente giustificato - Inottemperanza da parte del lavoratore - Eccezione di inadempimento - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Il provvedimento del datore di lavoro avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente giustificato ex art. 2103 c.c., è nullo ed integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di un'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l'ottemperanza agli stessi fino ad un contrario accertamento in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che aveva sempre prestato la propria attività presso una stazione FS per varie e successive aziende appaltatrici anche dopo l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro in capo a Trenitalia e non aveva ottemperato all’ordine di trasferimento presso una diversa sede del datore di lavoro).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18178 del 24/07/2017

Contratti con prestazioni corrispettive - Inadempimenti reciproci - Esame comparativo - Necessità - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, relativamente ad un contratto di compravendita di un suolo edificatorio, aveva ritenuto l’inadempimento del venditore, consistito nella mancata cancellazione di pesi e vincoli gravanti sul bene venduto, prevalente rispetto alla sospensione del pagamento da parte dell'acquirente, stante una specifica previsione contrattuale che, in presenza di simile condotta dell'alienante, consentiva espressamente tale sospensione, oltre a contemplare la risoluzione del contratto).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13627 del 30/05/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contratti con prestazioni corrispettive - Giudicato sulla risoluzione contrattuale per inadempienze reciproche di pari gravità - Diritto delle parti al risarcimento dei danni - Esclusione - Fondamento.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, il giudicato formatosi sulla risoluzione del contratto per inadempienze reciproche di pari gravità non consente l'attribuzione di un inadempimento colpevole, che costituisce l'elemento fondante del giudizio di responsabilità, ed impedisce, quindi, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni che ciascuna delle parti abbia proposto nei confronti dell'altra.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Rifiuto aprioristico del lavoratore in assenza di avallo giudiziario - Illegittimità - Condizioni - Fattispecie.
Il trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da oggettive esigenze organizzative aziendali, consente al medesimo di chiederne giudizialmente l'accertamento di legittimità, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d'urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva giudicato ingiustificato il rifiuto della lavoratrice di prendere servizio nella nuova sede di lavoro, avvenuto prima dell'inadempimento del datore di lavoro alla sua richiesta di convocazione per un'audizione).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18866 del 26/09/2016

Domanda di esecuzione in forma specifica - Obbligo di pagamento del promissario acquirente - Condizioni e limiti - Inadempimento - Conseguenze.
Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, rende applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento ma non la condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016
_____________________________________
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
10605
2016

Domanda di esecuzione in forma specifica - Obbligo di pagamento del promissario acquirente - Condizioni e limiti - Inadempimento - Conseguenze.
Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, rende applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento ma non la condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
10605
2016

Domanda di esecuzione in forma specifica - Obbligo di pagamento del promissario acquirente - Condizioni e limiti - Inadempimento - Conseguenze.
Il promissario acquirente che, a norma dell'art 2932 c.c., chieda l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all'atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l'obbligazione, e l'eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l'effetto traslativo della proprietà, rende applicabile l'istituto della risoluzione per inadempimento ma non la condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10605 del 23/05/2016
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
10605
2016

Contratto di somministrazione di beni o servizi in regime di monopolio legale della parte adempiente - Eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. - Ammissibilità - Sospensione dell'adempimento ex art. 1461 cod. civ. - Ammissibilità - Applicabilità delle altre disposizioni in tema di inadempimento contrattuale - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007
In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trova applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità di trattamento; da ciò deriva che, a maggior ragione, sono applicabili anche le altre disposizioni in tema di inadempimento contrattuale, tra cui l'art. 1453 cod. civ. relativo alla disciplina della risoluzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contratto d'opera professionale - Redazione di un progetto di ingegneria - Obbligazione di risultato - Contenuto - Mancato conseguimento di un finanziamento pubblico per la realizzazione dell'opera - Irrilevanza ai fini dell'adempimento contrattuale - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015
L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è di risultato poiché ha ad oggetto la sua realizzabilità, sicché, ove il progetto presentato dal professionista sia valido e tecnicamente ed astrattamente idoneo al conseguimento del finanziamento pubblico, l'omessa concreta erogazione di quest'ultimo non rileva ai fini dell'adempimento contrattuale, trattandosi di oggetto estraneo al risultato da garantire e, invece, condizionato da variabili indipendenti dalla prestazione professionale, come la sussistenza di fondi sufficienti presso la P.A. o la preferenza da quest'ultima accordata al perseguimento di certe finalità pubbliche, piuttosto che di altre.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015

Obbligo di contribuzione da parte dei condomini - Sussistenza - Rilevanza delle vicende del rapporto obbligatorio tra condominio e creditori dello stesso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2049 del 29/01/2013
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Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2049 del 29/01/2013
In tema di condominio negli edifici, la deliberazione di approvazione delle spese, adottata dall'assemblea e divenuta inoppugnabile, fa sorgere l'obbligo dei condomini di pagare al condominio i contributi dovuti, rimanendo indipendenti l'obbligazione del singolo partecipante verso il condominio e le vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi creditori. Ne consegue che il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa, in attesa dell'evolversi delle relazioni contrattuali del condominio, così riversando sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento, né può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, ma deve, adempiere all'obbligazione verso quest'ultimo, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa per mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati.
CONDOMINIO
CONTRIBUTI SPESE CONDOMINIALI
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma con sentenza 5 ottobre 2005 ha confermato la pronuncia resa dal tribunale di Tivoli nel novembre 2002, con la quale era stata respinta l'opposizione della condomina Co... Marcella avverso l'ingiunzione per spese condominiali notificatale dal Condominio Tr.., di Villalba di Guidonia, nel 1998. Oltre a dolersi della condanna alle spese, la Co... propone due motivi di ricorso per cassazione, notificato il 20 novembre 2006. Il Condominio Tr.. non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che è pervenuto in cancelleria (pot 16816 del 5 nov. 2012) un fax non firmato nel quale si legge che la ricorrente Co... dichiarava di rinunciare al procedimento e di aver revocato il mandato al proprio difensore.
Di tale documento non si può tener conto sia per le carenze formali (difetto di sottoscrizione), sia perché il giudizio di cassazione è retto da impulso officioso, sicché in esso, in mancanza di rituale rinuncia, non ha rilevanza neppure la revoca del mandato al difensore.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2733 c.c. e art. 231 c.p.c. e vizi di motivazione.
Lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto della sentenza di risoluzione del contratto di appalto, intercorso con un'impresa edile, dal quale nasceva il debito del Condominio e quindi quello della Co....
La Co... sostiene che la restituzione di somme imposta all'appaltatore a seguito della risoluzione del contratto aveva fatto si che il Condominio era divenuto addirittura creditore dell'impresa e sembra ipotizzare che da ciò conseguirebbe la estinzione del debito fatto valere dal Condominio con l'ingiunzione. Con il secondo motivo la Co... denuncia violazione dell'art. 1188 c.c. e vizi di motivazione. Lamenta che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto dei pagamenti diretti effettuati all'appaltatore verso il quale la condomina era debitrice solidale.
Le censure non hanno pregio.
La delibera di spesa adottata dal condominio e divenuta inoppugnabile fa sorgere l'obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta.
Obbligazione del condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti.
Il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell'evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest'ultimo.
Scaricherebbe altrimenti sugli altri condomini gli oneri del proprio ritardo nell'adempimento.
Deve invece adempiere all'obbligazione verso il Condominio e, qualora dalla gestione condominale residuino avanzi di cassa, vuoi per mancate spese, vuoi per la risoluzione di contratti in precedenza stipulati e conseguenti restituzioni, sorgerà eventualmente un credito nei confronti del condominio, tenuto a restituire, con il bilancio consuntivo di fine anno, l'esubero di cassa spettante secondo i rendiconti e le provenienze dei vari fondi residui. È quindi vano dedurre che il pagamento sia stato effettuato ad un terzo.
In proposito vale osservare in primo luogo che non risulta specificamente che il creditore abbia ratificato ciò o abbia approfittato di questo versamento (art. 1188 c.c.); su questi profili il ricorso sorvola, in quanto si limita a dedurre che vi...

contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - eccezione d'inadempimento - mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente - rifiuto di consegna dell'opera da parte dell'appaltatore - legittimità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013
Nell'appalto trovano applicazione i principi generali in materia di contratti a prestazioni corrispettive, per cui, se il committente non paga ingiustificatamente il residuo corrispettivo, l'appaltatore può rifiutarsi di consegnargli la restante parte dell'opera, alla stregua del principio "inadimplenti non est adimplendum", di cui all'art. 1460 cod. civ., senza che il medesimo committente possa utilmente addurre la mancata accettazione di essa per escludere il suo inadempimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8906 del 11/04/2013

Determinazione della giurisdizione - Criteri - Riferimento alla domanda proposta dall'attore - Necessità - Rilevanza delle eccezioni del convenuto - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di domanda di pagamento del corrispettivo di concessione e di eccezione inadempimento sollevata dal convenuto.
La giurisdizione, come si desume dal principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come "ab initio" formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito; ne consegue che, nella controversia instaurata davanti al giudice ordinario ed avente ad oggetto la domanda di pagamento dei canoni per una concessione di servizio pubblico, rimane ininfluente, ai fini della giurisdizione, l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto in relazione alla condotta mantenuta dall'amministrazione concedente.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 19600 del 12/11/2012

Contratto di somministrazione di beni o servizi in regime di monopolio legale della parte adempiente - Eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. - Ammissibilità - Sospensione dell'adempimento ex art. 1461 cod. civ. - Ammissibilità - Applicabilità delle altre disposizioni in tema di inadempimento contrattuale - Sussistenza.
In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trova applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità di trattamento; da ciò deriva che, a maggior ragione, sono applicabili anche le altre disposizioni in tema di inadempimento contrattuale, tra cui l'art. 1453 cod. civ. relativo alla disciplina della risoluzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007

Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione alla revocatoria fallimentare - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 cod. civ., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 cod. civ., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 cod. civ., di contrattare e di osservare parità di trattamento. L'applicabilità di detto art. 1461 cod. civ., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 cod. civ. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa. (Fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore dell'ENEL, prima del fallimento, per consumi di energia elettrica).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1232 del 23/01/2004 (Rv. 569633 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1460, Cod_Civ_art_1461, Cod_Civ_art_2597, Dlgs_14_2019_art_056, Dlgs_14_2019_art_166
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
1232
2004

Malattia o infortunio del medico specialista ambulatoriale - Diritto all'intero trattamento economico - Persistenza - Estensione al caso di sequestro di persona - Inammissibilità - Applicazione dei principi del rapporto di lavoro subordinato - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali recepito con d.P.R. 8 giugno 1987 n. 291, l'intero trattamento economico spettante per l'attività di servizio è assicurato solo in ipotesi d'impossibilità della prestazione per malattia o infortunio del professionista, il quale, pertanto, secondo la disciplina generale di cui agli artt. 1463 e 2222 e segg. cod. civ., non ha diritto a compenso ove rimasto vittima di sequestro di persona; ne' tale diritto può essere riconosciuto alla stregua di norme e principi propri del rapporto di lavoro subordinato privato (oltretutto non applicabili al lavoro autonomo in regime di parasubordinazione), attese la rilevanza anche in tale rapporto (con le deroghe previste dall'art. 2110 e 2111, secondo comma, cod. civ.) dell'impossibilità della prestazione lavorativa per fatto non imputabile al datore di lavoro e l'inesistenza di un principio generale che addossi a tale soggetto il rischio della mancanza della prestazione lavorativa per fatto del terzo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12501 del 23/11/1992
fine
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