Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo II: DEI CONTRATTI IN GENERALE Capo XIV: DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Sezione I: DELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO Art.1456. Clausola risolutiva espressa.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1456. Clausola risolutiva espressa.
1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
la giurisprudenza
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Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) - pagamento del termine convenuto - inadempimento - Pagamento tardivo dei canoni - Valutazione sull'esistenza di una prassi di tolleranza del ritardo - Giudizio di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Risoluzione del contratto in presenza di clausola risolutiva espressa - Dichiarazione di volersene avvalere - Onere del locatore.
La valutazione sull'esistenza, o meno, di una prassi di tolleranza del ritardo nel pagamento dei canoni locativi costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità ed il mancato esercizio, da parte del locatore, del potere potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento del locatario, in virtù della previsione di una clausola risolutiva espressa, è l'effetto conformante della buona fede nella fase esecutiva del detto contratto; pertanto, il rispetto di tale principio impone che lo stesso locatore, contestualmente o anche successivamente all'atto di tolleranza, manifesti la sua volontà di avvalersi della menzionata clausola risolutiva espressa in caso di ulteriore protrazione dell'inadempimento e comunque per il futuro.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14240 del 08/07/2020 (Rv. 658329 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1571
corte
cassazione
14240
2020

Ignoranza da parte del promissario acquirente dell'altruità del bene - Applicabilità dell'art. 1479 c.c. prima della scadenza del termine per la stipula del definitivo - Esclusione - Conseguenze a seguito del decorso del termine - Previsione di clausola risolutiva espressa - Inutilizzabilità da parte del promittente venditore - Fondamento.
L'art. 1479, comma 1, c.c. non è applicabile al contratto preliminare di vendita perché, indipendentemente dalla conoscenza da parte del promissario compratore dell'altruità del bene, fino alla scadenza del termine per stipulare il contratto definitivo il promittente venditore può adempiere all'obbligo di procurargliene l'acquisto; seppure ignaro dell'altruità della cosa, il promissario acquirente, quindi, non può chiedere la risoluzione del contratto prima della scadenza del termine, ma, per converso, lo stesso non è inadempiente se, nonostante la maturazione del termine previsto per la stipula del contratto, il promittente venditore non sia ancora proprietario del bene. Ne discende che quest'ultimo non può in tale situazione avvalersi della clausola risolutiva espressa eventualmente pattuita per il caso di inutile decorso del termine, mancando l'essenziale condizione dell'inadempimento del promissario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 787 del 16/01/2020 (Rv. 656836 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1183, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456, Cod_Civ_art_1476, Cod_Civ_art_1478, Cod_Civ_art_1479
VENDITA
PROMESSA DI VENDITA
PRELIMINARE DI VENDITA

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa
Configurabilità - Condizioni - Operatività della stessa con riferimento all'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.
Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Obbligo del conduttore di pagamento del canone - Mancata corresponsione - Valutazione dell'importanza dell'inadempimento - Art. 5 l. n. 392 del 1978 - Applicabilità - Esclusione - Utilizzabilità come parametro di orientamento - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, benché il criterio legale di predeterminazione della gravità dell'inadempimento ex art. 5 della l. n. 392 del 1978 non trovi diretta applicazione, esso può, comunque, essere considerato quale parametro di orientamento per valutare in concreto, ai sensi dell'art. 1455 c.c., se l'inadempimento del conduttore sia stato o meno di scarsa importanza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto grave la mancata corresponsione del canone nei termini da parte del conduttore, attribuendo rilievo alla clausola risolutiva espressa pattuita tra le parti - nonostante il locatore non se ne fosse avvalso - poiché l'apposizione della stessa dimostrava come il ripetuto ritardo nei pagamenti non fosse stato tollerato, ma avesse inciso sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30730 del 26/11/2019 (Rv. 656228 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa Inadempimento rientrante nella previsione della clausola risolutiva espressa - Accertamento giudiziale della gravità - Esclusione.
La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019 (Rv. 655842 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1454, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Locazione - (nozione, caratteri, distinzioni) - Locazione finanziaria – Leasing traslativo – Risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore – Incidenza dell’art. 72-quater l. fall. sull’applicabilità dell’art. 1526 c.c. – Esclusione – Fondamento - Fattispecie.
In tema di locazione finanziaria, la risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., non incidendo sull'applicazione di tale ultima disposizione l'art. 72-quater l. fall. introdotto dall'art. 59 del d.lgs. n. 5 del 2006, atteso che siffatta norma non disciplina la risoluzione del contratto di leasing, bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, accertata la risoluzione di diritto di tre contratti di leasing traslativo, ritenendo applicabili i principi desunti dall'art. 72-quater l. fall., aveva rigettato la domanda, proposta dall'utilizzatrice, di restituzione dei canoni incamerati dalla concedente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 3965 del 12/02/2019

Contratti in genere - scioglimento del contratto - recesso unilaterale - Recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - Caratteristiche – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019
Contratto con pluralità di parti - Litisconsorzio necessario di tutti i contraenti - procedimento civile - litisconsorzio - necessario
Il recesso di cui all'art. 1385, comma 2, c.c. costituisce uno speciale strumento di risoluzione di diritto del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, analogo a quelli previsti dagli artt. 1454, 1456 e 1457 c.c., che ha in comune con la risoluzione giudiziale non solo i presupposti (l'inadempimento di non scarsa importanza della controparte), ma anche le conseguenze (la caducazione "ex tunc" degli effetti del contratto). Ne consegue che l'azione finalizzata all'accertamento della legittimità del suddetto recesso da un contratto con più parti deve essere esperita, similmente a quella di risoluzione giudiziale, nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019
CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI

Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa - presupposti di applicazione - inadempimento della controparte di chi se ne avvale - insussistenza- conseguenze - riconducibilità della clausola all’art. 1353 c.c. – condizioni - fattispecie relativa ad un comodato di impianto di distribuzione di carburante. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24532 del 05/10/2018
>>> Presupposto per l'applicazione della clausola risolutiva espressa è l'inadempimento della controparte di chi se ne avvale;ove tale inadempimento non sussista, la clausola può rilevare alla stregua di condizione risolutiva ex art. 1353 c.c., purché l'evento cui si riferisce sia sufficientemente determinato, e non rimesso alla mera volontà di una parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24532 del 05/10/2018

Clausola risolutiva espressa - Diritto potestativo alla risoluzione del contratto - Carattere vessatorio - Esclusione - Fondamento.
La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17603 del 05/07/2018
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Contributi pubblici in favore delle imprese - Dichiarazione di fallimento dell’impresa beneficiaria - Revoca successiva del contributo da parte dell’Amministrazione - Natura di mero accertamento - Opponibilità alla massa - Sussiste.
In sede di accertamento dello stato passivo, la revoca dei contributi pubblici in favore delle imprese, disposta dall'Amministrazione a causa della dichiarazione di fallimento dell'impresa beneficiata, ha natura di mero accertamento del venir meno di una delle condizioni per la permanenza del beneficio stesso, sicché detta revoca resta opponibile alla massa anche se intervenuta dopo la pubblicazione della sua sentenza di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4510 del 26/02/2018 (Rv. 647430 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1456, Dlgs_14_2019_art_173, Dlgs_14_2019_art_172, Dlgs_14_2019_art_200

Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa Risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c. - Deduzione di inefficacia della clausola risolutiva espressa per genericità - Natura - Mera difesa - Conseguenze - Proponibilità per la prima volta in appello - Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere
Proposta in primo grado domanda di risoluzione di diritto di un contratto, ex art. 1456 c.c., non soggiace al divieto di "nova" in appello, ai sensi dell'art. 345, commi 1 e 2, c.p.c., il motivo di gravame con il quale l’appellante, originariamente difesosi invocando il rigetto della domanda sulla base della scarsa importanza del proprio inadempimento, deduca l’inefficacia, per la loro genericità, delle clausole risolutive espresse azionate in prime cure, in quanto tale deduzione, equivalendo alla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa (avvenuta o meno risoluzione "di diritto" del contratto), rientra fra le mere difese, non soggette al suddetto divieto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22669 del 27/09/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI

Collegamento negoziale - Nozione - Accertamento del giudice di merito - Fattispecie.
Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativi accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ravvisato un collegamento negoziale tra un contratto di agenzia per il collocamento di prodotti finanziari e un contratto di finanziamento, aveva ritenuto che la risoluzione del primo si ripercuotesse sul secondo, per effetto di una clausola risolutiva espressa ivi prevista).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18585 del 22/09/2016

Locazione di immobili - Risoluzione contrattuale in base a clausola risolutiva espressa - Rilievo di ufficio - Esclusione - Domanda specifica - Necessità - Domanda di risoluzione formulata ex art. 1453 cod. civ. - Successivo mutamento in domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 09/06/2015
La risoluzione del contratto di locazione di immobili sulla base di una clausola risolutiva espressa non può essere pronunciata di ufficio, ma postula la corrispondente e specifica domanda giudiziale della parte nel cui interesse quella clausola è stata prevista, sicchè, una volta proposta l'ordinaria domanda ex art. 1453 cod. civ., con l'intimazione di sfratto per morosità, non è possibile mutarla in richiesta di accertamento dell'avvenuta risoluzione "ope legis" di cui all'art. 1456 cod. civ., atteso che quest'ultima è radicalmente diversa dalla prima, sia quanto al "petitum", perchè invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 cod. civ. ne postula una dichiarativa, sia relativamente alla "causa petendi", perchè nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 cod. civ., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 09/06/2015

Bonifica di siti inquinati nella Regione Campania - Natura di servizio pubblico "ex se" - Esclusione - Attività di raccolta rifiuti meramente strumentale rispetto alla bonifica - Riconduzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 4 del d.l. n. 90 del 2008 (applicabile "ratione temporis") - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 1135 del 21/01/2014
E devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risoluzione (di diritto o giudiziale) del contratto avente ad oggetto l'esecuzione di servizi per l'attuazione di un piano di bonifica di siti inquinati nella Regione Campania, in quanto l'attività di bonifica non comporta, di per sé, l'espletamento di un pubblico servizio, né la circostanza che essa contempli l'espletamento della raccolta di rifiuti - quando quest'ultima sia prevista quale mero strumento di perseguimento della finalità di bonifica di zone inquinate, in assenza di attività autoritativa di "gestione rifiuti" - è sufficiente a determinare la riconduzione della convenzione contrattuale alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, conv. in legge 14 luglio 2008, n. 123 (applicabile "ratione temporis").
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 1135 del 21/01/2014

Pronuncia dichiarativa - Art. 282 cod. proc. civ. - Applicazione - Esclusione - Conseguenze rispetto al contratto di locazione - Obbligo del conduttore di corrispondere il canone fino al passaggio in giudicato della sentenza - Necessità.
L'azione di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per effetto d'una clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cod. civ., tende ad una pronuncia dichiarativa, perché implica l'accertamento dell'inadempienza, con la conseguenza che non ha l'idoneità, con riferimento all'art. 282 cod. proc. civ., all'efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato; pertanto fino al momento della definitività della sentenza di accertamento - che in quanto tale deve acquisire quel grado di stabilità che si identifica con il giudicato - il rapporto contrattuale permane e con esso, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, qual è quello di locazione, l'obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il canone.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013

Mutuo fondiario disciplinato dal d.P.R. n. 7 del 1976 - Inadempimento del mutuatario - Notificazione di precetto per il pagamento del debito - Effetti - Manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva prevista dall'art. 15, d.P.R. n. 7 del 1976 - Accertamento spettante al giudice di merito - Mera intimazione di pagamento del credito scaduto - Conseguenze - Scioglimento del contratto - Esclusione - Obbligo di corrispondere le rate maggiorate degli interessi ex art. 14, d.P.R. n. 7 del 1976 - Sussistenza.
In materia di mutuo fondiario disciplinato, "ratione temporis", dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, spetta al giudice di merito accertare se, mediante la notificazione di atto di precetto al mutuatario inadempiente, la banca abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 15 del citato d.P.R. n. 7 del 1976, dichiarando espressamente di voler risolvere il contratto di mutuo, ovvero, per fatti concludenti, intimando l'immediato pagamento di ogni residua somma ad essa spettante. Ne consegue che, ove il precetto intimi soltanto il pagamento della parte di credito scaduta alla data della sua notificazione, senza che la banca manifesti la volontà di valersi della clausola risolutiva, il vincolo nascente dal contratto di mutuo persiste e il debitore potrà beneficiare della rateizzazione operata dall'originario piano di ammortamento, dovendo, tuttavia, corrispondere l'intero importo della rata stabilita secondo tale piano, maggiorata dal giorno della scadenza degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 14 dello stesso d.P.R. n. 7 del 1976.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013

Locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo - Offerta o pagamento del canone dopo l'intimazione di sfratto - Effetti - Inoperatività della clausola risolutiva espressa nel susseguente giudizio a cognizione piena - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13248 del 31/05/2010
Nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione, alle quali non si applica la disciplina di cui all'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'offerta o il pagamento del canone (che, se effettuati dopo l'intimazione di sfratto, non consentono l'emissione, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. civ., del provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, per l'insussistenza della persistente morosità di cui all'art. 663, terzo comma, cod. proc. civ.), nel giudizio susseguente a cognizione piena, non comportano l'inoperatività della clausola risolutiva espressa, in quanto, ai sensi dell'art. 1453, terzo comma, cod. civ., dalla data della domanda - che é quella già avanzata ex art. 657 cod. proc. civ. con l'intimazione di sfratto, introduttiva della causa di risoluzione del contratto - il conduttore non può più adempiere.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13248 del 31/05/2010
fine
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