Scioglimento del contratto - rescissione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10459 del 22/04/2025 (Rv. 674924-01)Simulazione - Contratto a forma libera - Limitazione di cui all'art. 2725 c.c. - Esclusione - Conseguenze - Rapporti tra le parti - Prova per testimoni o presunzioni - Per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato o nelle ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. - Ammissibilità - Limiti.
In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10459 del 22/04/2025 (Rv. 674924-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2722 …...
Simulazione (nozione) - prova - scritta (controdichiarazioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 239 del 07/01/2025 (Rv. 673496-01)Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Contemporaneità dell'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Provenienza - Dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza.
In tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce, come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio; essa, pertanto, non solo non deve essere coeva all'atto simulato, ma nemmeno è necessario che provenga da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che riconosca la simulazione, purché si tratti di quella che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 239 del 07/01/2025 (Rv. 673496-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1415, Cod_Civ_art_1417 …...
Simulazione (nozione) - prova - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024 (Rv. 670299-01)Simulazione - Negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità - Prova testimoniale - Ammissibilità - Limiti - Principio di prova scritta - Provenienza - Dalla parte che chiede la prova o da un terzo - Esclusione.
In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024 (Rv. 670299-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725 …...
Disposizioni generali - delazione dell'eredità' (chiamata all'eredita') - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 366 del 05/01/2024 (Rv. 669920-01)Patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) - Transazione conclusa dal coerede - Rinunzia a fare valere simulazione atti compiuti dal futuro "de cuius" - Nullità - Fondamento.
E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 366 del 05/01/2024 (Rv. 669920-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0458, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1418 …...
Locazione - trasferimento a titolo particolare della cosa locata (alienazione) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33727 del 04/12/2023 (Rv. 669509 - 01)Opponibilita' al terzo acquirente - Contratto di comodato dissimulante contratto di locazione - Art. 1599, comma 1, c.c. - Applicabilità - Sussistenza - Prova della simulazione a mezzo testimoni e per presunzioni - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di locazione, ove venga stipulato un contratto di comodato, dissimulante un contratto di locazione, quest'ultimo è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599, comma 1, c.c. e al conduttore è consentito provare la simulazione, nei confronti sia della originaria parte locatrice che degli aventi causa, con prove testimoniali e per presunzioni, trattandosi di illiceità della locazione dissimulata per contrasto con norme imperative.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 33727 del 04/12/2023 (Rv. 669509 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1599 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023 (Rv. 669306 - 01)Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - Successioni mortis causa - Patrimonio relitto insufficiente per il soddisfacimento dei diritti del legittimario - Azione di riduzione - Funzione integrativa del contenuto della quota spettantegli per legge - Conseguente concorso tra successione legittima e necessaria - Conseguenze - Azione di simulazione dell'atto di disposizione del de cuius - Applicabilità delle agevolazione probatorie ex art. 1417 c.c. - Sussistenza - Fondamento.
In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29821 del 27/10/2023 (Rv. 669306 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0556, Cod_Civ_art_0557, Cod_Civ_art_0564, Cod_Civ_art_1417 …...
Prova testimoniale della simulazione – Cass. n. 6312/2023Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - Prova testimoniale della simulazione - Ammissione, da parte del giudice d'appello, del mezzo istruttorio ritenuto inammissibile in primo grado - Violazione dell'art. 1417 c.c. - Eccezione di nullità ex art. 157 c.p.c. - Necessità - Momento della relativa proposizione - Fattispecie.
Qualora il giudice d'appello, in riforma della statuizione di primo grado d'inammissibilità della testimonianza ex art. 1417 c.c., abbia ammesso la prova testimoniale della simulazione, la parte appellata che, resistendo al gravame, ha insistito per la conferma della decisione è tenuta ad eccepire la nullità della pronuncia di ammissione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva all'assunzione della prova. (In applicazione di tale principio in un processo soggetto al rito del lavoro, la S.C. ha affermato l'inammissibilità dell'eccezione - sollevata per la prima volta in sede di legittimità - di nullità della testimonianza, che la parte avrebbe dovuto proporre nel grado d'appello al momento della precisazione delle conclusioni all'udienza di discussione).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6312 del 02/03/2023 (Rv. 667075 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1417, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_421
Corte
Cassazione
6312
2023 …...
Necessità del previo esercizio dell'azione di simulazione – Cass. n. 27065/2022Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Futuri legittimari - Opposizione alla donazione ex art. 563, comma 4, c.c. - Periodo antecedente all'apertura della successione - Necessità del previo esercizio dell'azione di simulazione - Sussistenza - Limiti alla prova ex art. 1417 c.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di successioni, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante che, prima dell'apertura della successione dello stesso, intendano notificare un'opposizione alla donazione ai sensi dell'art. 563, comma 4 c.c., sono tenuti ad esperire previamente l'azione di simulazione, onde accertare che le parti abbiano inteso effettivamente realizzare una donazione, nei cui confronti soltanto l'opposizione è prevista. Ne consegue che ad essi, in quanto terzi, non si applicano le limitazioni alla prova della simulazione dettate dall'art. 1417 c.c. per le parti del contratto, essendo tale azione funzionale alla tutela di un'aspettativa di diritto riconosciuta al futuro legittimario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27065 del 14/09/2022 (Rv. 665887 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1415, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_0563
Corte
Cassazione
27065
2022 …...
Prova per testimoni del contratto dissimulato – Cass. n. 18434/2022Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - testimoniale - Simulazione relativa - Domanda proposta dalle parti o dai loro eredi - Prova per testimoni del contratto dissimulato - Ammissibilità - Ipotesi - Fattispecie.
In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto utilizzabili, ai fini della prova della simulazione di un contratto di affitto agrario, volta a far valere l'illiceità della causa del negozio dissimulato, i verbali di prove testimoniali svolte in altri giudizi fra le stesse parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18434 del 08/06/2022 (Rv. 665107 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725
Corte
Cassazione
18434
2022 …...
Forma scritta "ad substantiam" del contratto simulato – Cass. n. 18049/2022Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - scritta (controdichiarazioni) - Simulazione soggettiva relativa - Forma scritta "ad substantiam" del contratto simulato - Accordo simulatorio trilaterale - Necessaria anteriorità o contestualità con il contratto simulato - Prova dell'accordo simulatorio tra le parti - Controdichiarazione - Forma scritta "ad probationem" - Sufficienza - Contestualità al contratto simulato - Non necessarietà.
Nella simulazione soggettiva relativa, il requisito della forma scritta "ad substantiam" deve essere rispettato dal contratto apparente, mentre l'accordo simulatorio tra interponente, interposto e terzo contraente - che può essere anteriore o contemporaneo al contratto simulato, ma non posteriore ad esso - va provato, tra le parti, con la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della "voluntas simulandi", ma atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta "ad probationem".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 18049 del 06/06/2022 (Rv. 665165 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2725
Corte
Cassazione
18049
2022 …...
Accordo tra coniugi avente ad oggetto trasferimento immobiliare – Cass. n. 15169/2022Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - Divorzio congiunto - Accordo tra coniugi avente ad oggetto trasferimento immobiliare - Passaggio in giudicato della sentenza che recepisce l'accordo - Impugnativa negoziale a tutela delle parti o di terzi - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, nell'ambito di un procedimento di divorzio a domanda congiunta, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibili le domande di simulazione e revocatoria proposte avverso un accordo implicante un trasferimento immobiliare, ritenendo che lo stesso, una volta confluito nella sentenza di divorzio passata in giudicato, dovesse essere impugnato con l'opposizione di terzo revocatoria).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15169 del 12/05/2022 (Rv. 664830 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_404
Corte
Cassazione
15169
2022 …...
Simulazione relativa oggettiva – Cass. n. 10933/2022Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - Simulazione relativa oggettiva - Prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam" - Mancanza di controdichiarazione scritta - Confessione - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di simulazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta "ad substantiam", deve escludersi che la confessione possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdichiarazione scritta, necessaria per il contratto diverso da quello apparentemente voluto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte territoriale che, sulla base della confessione della parte, aveva ritenuto provata la dissimulazione di una datio in solutum immobiliare di cui non vi erano gli elementi nel contratto di compravendita immobiliare asseritamente simulato).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10933 del 05/04/2022 (Rv. 664375 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1197, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2730, Cod_Civ_art_2733
Corte
Cassazione
10933
2022 …...
Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Cass. n. 39831/2021Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - in genere - Accertamento - Prova della simulazione di un atto - Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - Produzione in giudizio da parte del contribuente - Ammissibilità - Fondamento - Valore indiziario - Valutazione del giudice - Contenuto - Fattispecie.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini della prova della natura simulata di un atto, il contribuente può valersi delle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, non ostandovi l'art. 1417 c.c., dal momento che l'azione proposta dinanzi alla commissione tributaria è volta a dimostrare l'infondatezza della pretesa fiscale e non ad ottenere la declaratoria di nullità di un contratto simulato, fermo restando che il valore indiziario di tali dichiarazioni dev'essere vagliato dal giudice in seno al complessivo contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la credibilità dei relativi autori in base ad elementi oggettivi e soggettivi. (Nella specie, in cui era stato impugnato l'avviso di accertamento relativo al maggior reddito derivante dalla partecipazione in una s.r.l., la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto raggiunta la prova contraria, in ordine alla natura meramente fittizia dell'intestazione del 90% delle quote sociali alla contribuente, sulla base delle sole dichiarazioni rese da un terzo, delle quali non era stata valutata l'efficacia probatoria in relazione al complesso degli ulteriori elementi oggettivi della fattispecie, con particolare riguardo all'entità delle suddette quote, tale da risultare scarsamente compatibile con il dedotto totale disinteresse della socia rispetto a qualsivoglia aspetto della gestione societaria).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39831 del 14/12/2021 (Rv. 663237 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1417
Corte
Cassazione
39831
2021 …...
Domanda proposta da terzi estranei al negozio – Cass. n. 36478/2021Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) - in genere - Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - presunzioni - Simulazione assoluta - Domanda proposta da terzi estranei al negozio - Decisione sulla base di elementi presuntivi - Ammissibilità - Condizioni - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
In tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 36478 del 24/11/2021 (Rv. 662946 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729
Corte
Cassazione
36478
2021 …...
Simulazione posta in essere dal mandatario con rappresentanza all'insaputa del mandante – Cass. n. 2619/2021Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - Simulazione posta in essere dal mandatario con rappresentanza all'insaputa del mandante - Posizione di terzietà del mandante - Conseguenze - Prova per testi e per presunzioni della simulazione - Ammissibilità - Soggezione ai limiti di impugnativa ex art. 2732 c.c. quanto alla quietanza - Esclusione - Fondamento.
Il mandante, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza, relativa all'avvenuto pagamento del prezzo, in relazione ad una vendita posta in essere dal suo mandatario con rappresentanza, è da considerarsi "terzo” rispetto a siffatto contratto: conseguentemente egli può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ex art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., applicabili esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e il preteso simulato acquirente.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2619 del 04/02/2021 (Rv. 660435 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2732, Cod_Civ_art_1398 …...
Controdichiarazione - Opponibilità al fallimento - Cass. N. 24950/2020Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - adempimento dopo la domanda - Controdichiarazione - Opponibilità al fallimento - Certezza della data - Necessità - Sufficienza a dimostrare l'esistenza della simulazione - Esclusione - Fondamento - Accordo simulatorio - Anteriorità o contestualità alla conclusione del negozio simulato - Necessità - Negozio stipulato che richieda forma scritta "ad substantiam" - Prova dell'accordo simulatorio e della sua data - Modalità – Fattispecie - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere.
L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato; infatti, la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma "ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato. (Nella specie, la S.C. ha confermato, limitatamente al profilo che segue, la sentenza d'appello, che aveva ritenuto l'inesistenza dell'accordo simulatorio sul presupposto dell'inattitudine della controdichiarazione prodotta in giudizio a dimostrare che, al tempo della stipula dell'atto di compravendita immobiliare oggetto di causa, le parti avessero inteso concludere un accordo simulatorio in ordine al prezzo, atteso che il requisito di forma del relativo patto dissimulato non risultava sussistere all'epoca della conclusione della …...
Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza – Cass. n. 12639/2020Quietanza - Simulazione - Dimostrazione dell'accordo simulatorio tra emittente e destinatario - Ammissibilità - Presupposti.
E' ammissibile la dimostrazione di un accordo simulatorio tra l'emittente di una quietanza e il destinatario della stessa nel caso in cui la non veridicità della quietanza non corrisponda ad una determinazione unilaterale del creditore quietanzante, ma rifletta un accordo negoziale tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento, la cui non conformità alla realtà sia nota alle parti e da queste condivisa.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 12639 del 25/06/2020 (Rv. 658274 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1417
corte
cassazione
12639
2020 …...
Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9672 del 26/05/2020 (Rv. 657846 - 01)Locazione immobiliare - Invalidità del contratto dissimulato di maggiorazione del canone - Prova per testimoni - Ammissibilità - Principio di prova scritta ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c. - Contenuto - Fattispecie.
In tema di locazione immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato che preveda un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 c.c.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che non aveva ammesso la prova testimoniale, sebbene la conduttrice avesse dedotto, a fondamento della domanda di ripetizione di indebito, la nullità del contratto dissimulato volto ad ottenere un canone maggiorato e, inoltre, prodotto, quale prova documentale, un assegno bancario quietanzato, con imputazione specifica al pagamento del canone di locazione, recante un importo doppio rispetto a quello contenuto in una proposta contrattuale predisposta, su incarico del locatore, da un'agenzia immobiliare).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9672 del 26/05/2020 (Rv. 657846 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1424 …...
Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019 (Rv. 656242 - 01)Azione di simulazione di un contratto esperita dal creditore di una delle parti - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento - Valutazione globale e sintetica degli indizi - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019 (Rv. 656242 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1416, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2726, Cod_Civ_art_2729
SIMULAZIONE
CONTRATTI …...
Donazione indiretta – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 02)Donazione indiretta - Differenze con la simulazione - Limiti probatori relativi al negozio tipico utilizzato - Applicabilità in tema di donazione indiretta - Esclusione - Fattispecie. Prova civile - testimoniale - limiti e divieti
La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore; differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva ritenuto l'esistenza di donazioni indirette sulla base di prove presuntive).
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19400 del 18/07/2019 (Rv. 654557 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2722
Donazione indiretta …...
Prova della simulazione – Cass. 12317/2019Impugnazione ad opera del legittimario di una vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni.
Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019 (Rv. 653810 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0536 – Legittimari
Cod. Civ. art. 0782 – Forza della donazione
Cod. Civ. art. 0557 – Soggetti che possono chiedere la riduzione
Cod. Civ. art. 1414 – Effetti della simulazione tra le parti
Cod. Civ. art. 1417 – Prova della simulazione
Cod. Civ. art. 0553 – Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari …...
Simulazione (nozione) - prova - scritta (controdichiarazioni) - Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio -Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - scritta (controdichiarazioni) - Controdichiarazione - Natura - Requisito sostanziale dell'accordo simulatorio - Configurabilità - Esclusione - Contemporaneità dell'accordo simulatorio - Necessità - Esclusione - Efficacia della controdichiarazione - Condizioni - Provenienza dalla parte contro il cui interesse è redatta - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di simulazione, la cosiddetta "controdichiarazione" costituisce un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la ricognizione del debito sottoscritta dagli acquirenti avesse valore di controdichiarazione in quanto il creditore ivi contemplato non corrispondeva al venditore indicato nel rogito, titolare, in quanto tale, del diritto al pagamento del corrispettivo).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 6357 del 05/03/2019
Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_1417
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Forma scrittaContratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - contratti per i quali è richiesta la forma scritta a pena di nullità - prova scritta - necessità - limiti - provenienza - dalla parte che chiede la prova o da un terzo - esclusione - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28744 del 09/11/2018
>>> Il documento che può costituire prova per accertare, tra le parti, la simulazione di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam" deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chieda detta prova o da un terzo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituissero prova documentale della simulazione del prezzo di una compravendita immobiliare le copie degli assegni circolari negoziati per l'acquisto del bene ed attestanti la corresponsione, a titolo di prezzo, di importi superiori a quelli indicati nel contratto).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28744 del 09/11/2018 …...
Interposizione fittizia di personaContratti in genere - simulazione (nozione) - interposizione di persona – fittizia - compravendita immobiliare - interposizione fittizia di persona - accordo trilatero - necessità - conseguenze in tema di onere della prova - controdichiarazione intercorsa tra il solo interposto ed il terzo - irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25578 del 12/10/2018
>>> In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non solo dell'interposto e dell'interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente,ragion per cui la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all'accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato "inter partes", non può essere accolta se l'accordo simulatorio non risulti da atto scritto,proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti - ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l'interposto - l'acquisizione dell'ulteriore contro dichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l'interponente,da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell'art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25578 del 12/10/2018 …...
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - delazione dell'eredita' (chiamata all'eredita') - patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15919 del 15/06/2018Transazione conclusa dal coerede - Rinunzia a fare valere simulazione atti compiuti dal futuro "de cuius" - Nullità - Fondamento.
E' nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il "de cuius", con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall'ereditando perché idonei a dissimulare una donazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15919 del 15/06/2018
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Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018Impugnazione da parte dell'erede universale che agisca come legittimario di una vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione – Condizioni - Conseguenze dell'accertamento della simulazione collegate alla qualità anche di erede legittimo - Irrilevanza - Fondamento.
L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018
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Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - scritta (controdichiarazioni) - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18204 del 24/07/2017Negozi richiedenti, a pena di nullità, la forma di atto pubblico - Simulazione - Prova - Controdichiarazione - Scrittura privata - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
La prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto "ad substantiam" per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto che la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richieda anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita, al contrario, mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti o da quella contro cui questa sia prodotta).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18204 del 24/07/2017
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Contratti in genere - simulazione (nozione) – prova - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14274 del 08/06/2017Prova testimoniale della simulazione - Limiti di ammissibilità - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità - Momento preclusivo della relativa proponibilità - Regime applicabile.
L’inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un’espressa eccezione di parte, la quale, tuttavia, non soggiace al regime di preclusioni previsto dall’art. 416 c.p.c. per la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all’eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell’art. 1417 c.c., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14274 del 08/06/2017
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Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 , Sentenza n. 6262 del 10/03/2017Compravendita immobiliare - Simulazione soggettiva relativa - Onere del prova - Interrogatorio formale – Inammissibilità - Fondamento.
In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta "ad substantiam", la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita.
Corte di Cassazione Sez. 2 , Sentenza n. 6262 del 10/03/2017
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - Cass. n. 13234/2017Oneri condominiali - Pagamento - Quietanza rilasciata dall'ex amministratore in favore di un condomino - Simulazione - Posizione del condominio - Prova per testi e per presunzioni della simulazione - Ammissibilità - Soggezione ai limiti di impugnativa ex art. 2732 c.c. - Esclusione - Fondamento.
Il condominio, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l’ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento degli oneri condominiali è da considerarsi "terzo" rispetto a quell’accordo, con la conseguenza che può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del'art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia tramite presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario ed il preteso simulato acquirente.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13234 del 25/05/2017
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
13234
2017
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Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5326 del 02/03/2017Compravendita - Azione di simulazione proposta dal creditore di uno dei contraenti
Effettivo pagamento del prezzo - Onere della prova a carico dell'acquirente - Condizioni - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento.
Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5326 del 02/03/2017
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Giudizio civile e penale (rapporto) - cosa giudicata penale - autorità in altri giudizi civili o amministrativi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16080 del 02/08/2016Giudicato penale di assoluzione - Efficacia nel giudizio civile ex art. 654 c.p.p. - Condizioni - Fattispecie.
L'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione, è invocabile, ex art. 654 c.p.p., nel giudizio civile tra coloro che parteciparono al processo penale purché la soluzione del primo dipenda dagli stessi fatti materiali del secondo e la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha escluso che l'accertamento a mezzo testimoni della simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare, avvenuto in un giudizio ex art. 633 c.p. definito con sentenza di assoluzione, passata in giudicato, del simulato alienante-occupante, potesse essere invocato nel successivo giudizio civile di rilascio del medesimo immobile).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16080 del 02/08/2016
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016Simulazione di contratto di trasferimento di quote di partecipazione sociale - Prova nei rapporti tra le parti - Limiti - Interrogatorio formale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, il quale non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall'art. 1417, comma 2, c.c., riguardano soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni) ma non l'interrogatorio formale, non essendo prevista per la confessione, che ha carattere di piena prova legale, una disposizione corrispondente a quella della simulazione ed attraverso il cui espletamento può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, in caso di confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono tali da rendere verosimile la simulazione, sì da rendere ammissibile la prova testimoniale, a norma dell'art. 2724, comma, 1, n. 1, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016Simulazione di contratto di trasferimento di quote di partecipazione sociale - Prova nei rapporti tra le parti - Limiti - Interrogatorio formale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, il quale non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall'art. 1417, comma 2, c.c., riguardano soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni) ma non l'interrogatorio formale, non essendo prevista per la confessione, che ha carattere di piena prova legale, una disposizione corrispondente a quella della simulazione ed attraverso il cui espletamento può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, in caso di confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono tali da rendere verosimile la simulazione, sì da rendere ammissibile la prova testimoniale, a norma dell'art. 2724, comma, 1, n. 1, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016
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contratti in genere - simulazione - prova - scritta (controdichiarazioni) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11467 del 03/06/2016Principio di prova scritta ex art. 2724, n. 1, c.c. - Requisiti - Desunzione di un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione - Inammissibilità.
In tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c. consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, sicché lo stesso non può desumersi dal medesimo atto impugnato per simulazione, non ricorrendo alcun riferimento o collegamento logico, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11467 del 03/06/2016
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contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007Pattuizione di celare parte del prezzo - Rapporti tra le parti - Prova testimoniale - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007
Nell'ipotesi di simulazione relativa parziale, il contratto conserva inalterati i suoi elementi, ad eccezione di quello interessato dalla simulazione, con la conseguenza che, non essendo il contratto nullo nè annullabile, ma soltanto inefficace tra le parti, gli elementi negoziali interessati dalla simulazione possono essere sostituiti o integrati con quelli effettivamente voluti dai contraenti. Pertanto, la prova per testimoni della pattuizione di celare una parte del canone di un contratto di locazione non incontra fra le parti i limiti dettati dall'art. 1417 cod. civ. ,nè contrasta col divieto posto dall'art. 2722 cod. civ., in quanto una tale pattuizione non può essere equiparata, per mancanza di una propria autonomia strutturale o funzionale, all'ipotesi di dissimulazione del contratto, sicché la prova relativa ha scopo e natura semplicemente integrativa e può a tale stregua risultare anche da deposizioni testimoniali o presunzioni.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4901 del 02/03/2007
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Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - irregolarità di amministratori e sindaci - denunzia al tribunale - procedimento - provvedimenti - amministratore giudiziario – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11848 del 09/06/2015Azione di simulazione di negozio posto in essere da precedente amministratore - Legittimazione processuale dell'amministratore giudiziario - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11848 del 09/06/2015
L'amministratore giudiziario di cui all'art. 2409 cod. civ., organo di garanzia nominato dal tribunale ed i cui poteri derivano direttamente da quest'ultimo e dalla legge, è legittimato a proporre in qualità di terzo, non essendo titolare degli interessi in conflitto, l'azione di simulazione di un negozio posto in essere dal precedente amministratore della società, non rilevando, al riguardo, la successiva cessazione dell'amministrazione giudiziaria e la nomina del liquidatore.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11848 del 09/06/2015
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Locazione - immobili adibiti ad uso di abitazione - ambito di applicazione - locazioni per il soddisfacimento di esigenze transitorie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16797 del 13/08/2015Locazioni ad uso abitativo transitorio - Simulazione relativa - Prova - Onere del conduttore - Presunzioni - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16797 del 13/08/2015
Il conduttore può provare la simulazione relativa del contratto di locazione di un immobile (nella specie, da uso abitativo transitorio a destinazione abitativa ordinaria) dimostrando che il locatore fosse a conoscenza dell'effettiva destinazione dell'immobile locato anche a mezzo di presunzioni e, dunque, allegando circostanze oggettive conosciute dal locatore al momento della stipula (nella specie, l'avvenuto originario subentro, da parte del conduttore, nelle licenze di gas ed elettricità, manifestazione di un progetto di lunga durata ed implicante la cognizione e l'assenso del locatore).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16797 del 13/08/2015
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contratti in genere - simulazione - prova - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014Prova presuntiva della simulazione - Limiti di ammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deducibilità necessaria quanto meno con l'atto di impugnazione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014
L'inammissibilità della prova per presunzioni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un'espressa eccezione della parte, che, ove non possa essere anteriormente sollevata, deve comunque essere fatta valere con l'atto di impugnazione, poiché i limiti stabiliti dall'art. 1417 cod. civ. (e, più in generale, dagli artt. 2721 e 2722 cod. civ.) sono diretti alla tutela esclusiva degli interessi privati.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16377 del 17/07/2014
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Cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13963 del 30/06/2005Negozio simulato - Accertamento positivo o negativo della simulazione - Intervenuto in giudizio promosso contro le parti del negozio da un terzo - Successivo giudizio sull'accertamento della simulazione introdotto fra le parti (o fra la parte ed un avente causa dell'altra) - Vincolatività - Esclusione - Fondamento.
Contratti in genere - simulazione - azione di simulazione
Negozio simulato - Accertamento positivo o negativo della simulazione - Intervenuto in giudizio promosso contro le parti del negozio da un terzo - Successivo giudizio sull'accertamento della simulazione introdotto fra le parti (o fra la parte ed un avente causa dell'altra) - Vincolatività - Esclusione - Fondamento.
La sentenza che su domanda proposta da un terzo interessato ad eliminarne gli effetti abbia accertato o negato la simulazione di un negozio giuridico, non fa stato quanto a tale accertamento nei rapporti fra le parti del negozio simulato (o fra una di esse ed un avente causa dell'altra parte) in un successivo giudizio fra esse insorto circa l'esistenza o meno della simulazione, in quanto l'accertamento negativo o positivo intervenuto nel giudizio promosso dal terzo è intervenuto in un giudizio nel quale le parti del negozio non erano in contrasto di interessi fra loro, ma avevano l'opposto interesse a sostenere l'effettività del negozio e, sul piano probatorio, soffrivano nei rapporti fra loro la limitazione di cui all'art. 1417 cod. civ. (norma, del resto, la cui operatività, nei rapporti fra le parti, potrebbe essere elusa, nel caso di accordo fra una delle parti ed il terzo per l'accertamento della simulazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13963 del 30/06/2005
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11286 del 30/07/2002Legittimario che agisca per far dichiarare la simulazione di una vendita dissimulante una donazione - Prova senza limitazioni - Condizioni - Proposizione di una contestuale domanda di riduzione della donazione - Necessità.
Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11286 del 30/07/2002
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Esclusione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - Erede - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Collazione di donazioni anche dissimulate - Agevolazioni probatorie - Fondamento - Qualità di terzo dell'erede - Configurabilità - Divisione, previa collazione di donazioni anche dissimulate - Limitazione alla prova del negozio dissimulato - Sussistenza - Fondamento - Subentro al "de cuius".
Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dedotte dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli è terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 cod. civ., perché, se egli agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio errio e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius"; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7134 del 25/05/2001
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3861 del 29/06/1984Fattispecie - domanda, proposta dal legittimario, diretta all'accertamento della simulazione di atti compiuti dal "de cuius" - diversa posizione del legittimario - conseguenze ai fini dei limiti di esperibilità delle prove, ai sensi dell'art. 1417 cod. Civ..*
successioni mortis cause - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione.*
Ai fini della domanda diretta all'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, e quindi può valersi della prova testimoniale senza limiti (come anche della prova per presunzioni), soltanto quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata. Invece, svincolata dalla condizione della lesione della quota di riserva, l'Azione di accertamento della simulazione costituisce Esercizio non di un potere autonomamente attribuito dalla legge, ma dello stesso diritto spettante al de cuius nella qualità di parte di quei contratti ed è perciò soggetta alle limitazioni probatorie previste dall'art. 1417 cod. civ.. ( Conf 4704/81, mass n 415432; ( Conf 4352/80, mass n 408218; ( Conf 2559/80, mass n 406292).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3861 del 29/06/1984
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 08/08/1979Atto compiuto dal de cuius in violazione del diritto alla quota del legittimario - limiti di prova - inesistenza - accertamento della simulazione - efficacia per il legittimario anche nella qualità di successore a titolo universale - estensione.*
Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere.*
Ai fini dell'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, e può quindi avvalersi della prova testimoniale senza limiti, solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte agli eredi quando la sua Azione tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia siffatto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero e la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene, oggetto del negozio simulato, al patrimonio ereditario, in modo che il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso, pertanto, il legittimario e esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto che si assume assolutamente simulato, per una parte una regola probatoria, e per l'altra parte una regola diversa. ( Conf 1244/77, mass n 384932).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 08/08/1979
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1244 del 02/04/1977Impugnazione per simulazione di un atto compiuto dal de cuius in violazione del diritto alla quota del legittimario - limiti di prova - inesistenza - accertamento della simulazione - efficacia - estensione.*
Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere.*
Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius, perchè lesivo della sua quota di legittima, svincolato, per la sua veste di terzo, dai limiti della prova imposti alle parti, ha diritto di giovarsi di tutti gli effetti eventualmente derivanti dall'accertamento della simulazione, anche per i suoi diritti di erede, senza che la relativa domanda possa far risorgere per lui i predetti limiti alla prova della simulazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1244 del 02/04/1977
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Contratti in genere - simulazione - prova - testimoniale - limitazioni – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 22/10/1975Legittimario - reintegrazione della quota di riserva - inapplicabilità delle limitazioni - esonero parziale - esclusione.*
Il legittimario che agisce per il recupero o la reintegrazione della quota di riserva e terzo rispetto al negozio simulato concluso dal de cuius e non e soggetto ai limiti probatori previsti dall'art 1417 cod civ, in quanto, pur essendo erede della parte che vi ha partecipato, agisce per far valere un suo personale diritto contro l'atto simulato. Tuttavia, qualora l'Azione di simulazione venga accolta, l'accertamento della simulazione assoluta si riflette non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario, cosi che il legittimario viene ad avvantaggiarsi in entrambe le sue qualità, e cioè, sia quale avente diritto ad una quota riservata, sia quale successore a titolo universale del de cuius: ciò dipende dal fatto che l'esonero delle limitazioni probatorie non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte. La questione, ovviamente, non si pone quando dall'esperimento vittorioso dell'Azione di simulazione risulta che si tratta di una simulazione relativa, che maschera una donazione valida ed efficace, in quanto non si può dubitare in tale ipotesi, sia pure ex post, che l'Azione risulta aver avuto carattere meramente strumentale rispetto alla promuovenda Azione di riduzione. ( Conf 2524/67, mass n 329856; V 1361/69, mass n 340083).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 22/10/1975
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