Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo II: DEI CONTRATTI IN GENERALE Capo VI: DELLA RAPPRESENTANZA Art.1388. Contratto concluso dal rappresentante.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1388. Contratto concluso dal rappresentante.
1. Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
la giurisprudenza
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Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal rappresentante - effetti - Effetti diretti nei confronti del rappresentato - Contestazione sull'esistenza del potere di rappresentanza - Onere probatorio a carico del terzo - Fattispecie.
Nell'ipotesi di contratto concluso dal rappresentante, qualora il rappresentato contesti l'esistenza dei poteri rappresentativi in capo a colui che ha agito, per suo conto e in suo nome, l'onere della prova circa l'esistenza dei poteri in questione incombe sul terzo contraente che pretenda di addossare sul rappresentato gli effetti del contratto concluso a suo nome. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto efficace, nei confronti del proprietario di un autoveicolo, il contratto concluso da un altro soggetto per la riparazione dello stesso, sulla base della presunzione che quest'ultimo agisse quale mandatario con rappresentanza del primo, per il solo fatto che questi, in qualità di proprietario, avesse interesse alla riparazione suddetta).
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15454 del 21/07/2020 (Rv. 658732 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_1393, Cod_Civ_art_2697
corte
cassazione
15454
2020

Contratti in genere - rappresentanza - in genere contratto di lavoro concluso dal rappresentante del datore di lavoro - "contemplalo domini" - assenza - - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto -
Il rappresentante del datore, il quale stipuli un contratto di lavoro senza dichiarare di agire in nome e nell'interesse di altri, resta personalmente vincolato agli obblighi derivanti dal rapporto, e conseguentemente esposto alle relative conseguenze, in applicazione delle regole della rappresentanza negoziale.
Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 11897 del 18/06/2020 (Rv. 657962 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_2094
CORTE
CASSAZIONE
11897
2020

Vendita - Azione di nullità per illiceità della causa - Litisconsorzio necessario dell'amministratore della società acquirente - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita di un immobile per illiceità della causa, siccome stipulato a titolo di corrispettivo di un prestito usurario, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'amministratore della società acquirente ritenuto responsabile del delitto di usura per essersi fatto dare o promettere interessi illeciti e per aver procurato l'acquisto dell'immobile in corrispettivo del detto prestito, avendo questi contratto nell'esercizio dei poteri gestori e in nome e per conto della società, unica parte sostanziale del negozio di vendita. (La S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie in cui era stata dichiarata la nullità di un contratto di vendita immobiliare stipulato in attuazione di un prestito usurario, dopo che il socio ed amministratore della società acquirente era stato condannato per il reato di usura, per essersi fatto promettere interessi illeciti dai soci della venditrice, ottenendo, al momento della dazione del denaro, la sottoscrizione di contratti preliminari).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 886 del 17/01/2020 (Rv. 656839 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1470, Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354
CONTRATTI IN GENERE
INVALIDITA'
NULLITA' DEL CONTRATTO

Rappresentante di società di persone - Conclusione di contratto richiedente forma scritta "ad probationem" - "Contemplalo domini" nel documento contrattuale - Necessità - Conoscenza o affidamento dei terzi circa l'esistenza del rapporto sociale - Irrilevanza.
In materia di rappresentanza sociale, qualora il contratto richieda la forma scritta "ad probationem", la "contemplalo domini", pur non richiedendo l'uso formale di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento negoziale, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che essa comporta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29689 del 14/11/2019 (Rv. 656246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_2266
RAPPRESENTANZA
CONTRATTI

Principio dell'apparenza del diritto - Operatività - Condizioni.
Il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante ex art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15644 del 23/06/2017
RAPPRESENTANZA
CONTRATTI

Nei confronti del rappresentato - Contratto stipulato nella data indicata e prima della revoca della procura - Onere probatorio del rappresentato - Applicabilità dell'art. 2704 c.c. - Esclusione - Fattispecie in tema di società.
Il rappresentato non diviene terzo rispetto al contratto stipulato a suo nome e per suo conto solo perché ne eccepisca la conclusione dopo la revoca della procura, e non può avvalersi, quindi, dell'art. 2704 c.c. al fine di riversare sulle altre parti l'onere di provare che il contratto si è perfezionato nella data indicata e prima della suddetta revoca o della perdita dei poteri rappresentativi, sicché, la società a nome della quale sia stata sottoscritta una scrittura che neghi l'opponibilità del documento nei suoi confronti, sostenendo che è stato redatto in data successiva a quella che figura apposta e quando il sottoscrittore era decaduto dalla carica di amministratore, è tenuta a fornire la prova della non veridicità della data apposta rimanendo, in difetto, vincolata dalla predetta indicazione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4099 del 02/03/2016

Somme versate al rappresentante - Azione ex art. 2033 cod. civ. - Legittimazione passiva del rappresentante in proprio - Esclusione - Fondamento.
La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il "solvens" ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011

Requisiti - Girata per procura - Indicazione del mandante - Necessità - Fondamento - Certificati appartenenti a società o enti - Girata del legale rappresentante priva della indicazione di tale qualità - Validità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di circolazione di titoli nominativi, allorquando la girata avvenga da un soggetto nella qualità di procuratore di altro, perché possa ravvisarsi la continuità delle girate, mentre non è necessario che la procura venga rilasciata sul titolo, è invece indispensabile, in virtù del principio di letteralità del titolo e del fatto che solo la spendita del nome del rappresentato consente di salvaguardare la continuità delle girate (che non può prescindere dalla concatenazione dei nomi dei successivi giranti che figurano sul titolo medesimo, venendosi altrimenti a configurare una situazione assimilabile a quella - non consentita sui titoli di tale natura - della girata in bianco), che il procuratore indichi il nome del girante per conto del quale la girata è apposta. Analogamente, per la validità della girata eseguita da un organo rappresentativo di un ente, è indispensabile che il girante indichi la propria qualità di legale rappresentante dell'ente per il quale la girata è apposta. Allorquando manchino tali indicazioni, il portatore del titolo non può avvalersi della speciale tutela prevista dall'art. 1994 cod. civ., il quale postula l'esistenza di una serie continua di girate regolari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a trasferire il titolo la girata apposta su un certificato azionario da un agente di cambio con la formula "per mandato specifico" senza l'indicazione del nome del soggetto che quella procura avrebbe rilasciato, nonché le girate apposte da due persone per conto di due distinte società, senza la indicazione della loro qualità di legali rappresentanti delle società stesse).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6282 del 30/03/2004

Certificati azionari appartenenti a società di capitali - Girata del legale rappresentante priva di "contemplatio domini" - Efficacia - Esclusione - Conseguenze.
La girata di certificati azionari appartenenti a società di capitali, sottoscritta dal legale rappresentante della società titolare senza l'indicazione di tale sua qualità, è inefficace nei confronti della suddetta società, per difetto della necessaria "contemplatio domini", la quale deve risultare per iscritto nella girata e non può essere tacita, nonché in forza del principio di letteralità dei titoli di credito, secondo il quale, come non possono essere opposte eccezioni non fondate sul contenuto letterale del titolo, così non possono essere avanzate pretese che sul medesimo contenuto non trovino il loro fondamento, con la conseguenza che i successivi giratari dei certificati non possono invocare la propria buona fede agli effetti di cui all'art. 1994 cod. civ., avendo essi acquistato titoli non in conformità delle norme che ne regolano la circolazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8050 del 22/05/2003

Rapporto organico fra detto soggetto ed un ente - Imputabilità dell'atto all'ente - Limiti.
Il disposto dell'art. 1388 cod. civ. che attribuisce "direttamente effetto nei confronti del rappresentato" al contratto concluso in suo nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, poiché è nell'essenza dell'uno come dell'altro istituto che un soggetto debba risentire nella propria sfera giuridica le conseguenze dell'operato altrui esclusivamente nei limiti in cui lo abbia consentito.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7724 del 07/06/2000
fine
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