Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo II: DEI CONTRATTI IN GENERALE Capo V: DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO Sezione I: DISPOSIZIONI GENERALI Sezione II: DELLA CLAUSOLA PENALE E DELLA CAPARRA Art.1385. Caparra confirmatoria.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1385. Caparra confirmatoria.
1. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
2. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
3. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.
la giurisprudenza
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CAPARRA CONFIRMATORIA
CONTRATTI
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