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1376. Contratto con effetti reali

Art.1376. Contratto con effetti reali.

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Vendita di una parte determinata di cosa comune – Cass. n. 25097/2022
Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - quote dei comunisti (o partecipanti) - atti di disposizione e godimento - Vendita di una parte determinata di cosa comune - Efficacia traslativa immediata - Esclusione - Efficacia obbligatoria - Sussistenza - Conseguenze in tema di litisconsorzio necessa rio.   La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia invocato, sebbene in maniera infondata, l'efficacia immediata del contratto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25097 del 22/08/2022 (Rv. 665589 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1103, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_1376, Cod_Proc_Civ_art_102   Corte Cassazione 25097 2022 …...
Idoneità ad instaurare un possesso "ad usucapionem" – Cass. n. 29594/2021
Possesso - effetti - usucapione - Contratto ad effetti obbligatori - "Traditio" - Idoneità ad instaurare un possesso "ad usucapionem" - Esclusione - Conseguenze - "Interversio possessionis" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.   In un contratto ad effetti obbligatori, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", previsto dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29594 del 22/10/2021 (Rv. 662568 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1140, Cod_Civ_art_1141, Cod_Civ_art_1158, Cod_Civ_art_1376   Corte Cassazione 29594 2021 …...
Negozio di cessione di cubatura tra privati – Cass. n. 16080/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta   in genere - Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - Negozio di cessione di cubatura - Natura giuridica - Conseguenze impositive - Individuazione.   Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sè stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta "ad substantiam" e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c.; ne consegue che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, è assoggettabile ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit. Corte Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16080 del 09/06/2021 (Rv. 661408 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_0810, Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_952, Cod_Civ_art_1322   corte cassazione 16080 2021 …...
Verbale di aggiudicazione - Natura – Cass. n. 14592/2021
Amministrazione - contratti - formazione - asta pubblica - Verbale di aggiudicazione - Natura - Generica individuazione del bene aggiudicato - Conseguenze sull'effetto traslativo. Nei contratti stipulati dalla P.A. con il sistema dell'asta pubblica, l’atto di aggiudicazione - che deve essere trasfuso in un apposito processo verbale che tiene luogo del contratto - rappresenta un atto di accertamento dell'avvenuta formazione dell'accordo in virtù dell'incontro della proposta dell'amministrazione contenuta nel bando, e costituente proposta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c., con quella del miglior offerente. Perché l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile possa prodursi già nel momento della redazione del verbale di aggiudicazione occorre, tuttavia, che il bando si riferisca ad un bene esattamente individuato, altrimenti verificandosi il trasferimento, ex art. 1376 c.c., solo al momento della stipula, in favore dell'acquirente-aggiudicatario, del susseguente rogito, in cui le parti manifestano legittimamente il reciproco consenso in relazione al bene effettivamente venduto mediante l'asta, con l'esatta e integrale indicazione di tutti i suoi estremi. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14592 del 26/05/2021 (Rv. 661353 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1336, Cod_Civ_art_1376 …...
Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie – Cass. n. 11226/2021
Negozi giuridici – fiduciari - Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie - Caratteristiche - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze. L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; detto contratto si inquadra nell'art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021 (Rv. 661281 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_1705 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. 1871/2019
Consegna al creditore, da parte del debitore, di assegno bancario o circolare all'ordine di terzo e da questi girato in bianco - Pagamento del debitore al creditore - Sussistenza - Revocabilità - Condizioni. Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - In genere. In tema di revocatoria fallimentare, la consegna al proprio creditore, da parte del debitore, di un assegno bancario o circolare all'ordine di altro soggetto, e da questi girato in bianco, si presume, salvo prova contraria, che integri pagamento da parte del debitore stesso che abbia operato la consegna ed è come tale revocabile nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 l.fall. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1871 del 23/01/2019 (Rv. 652409 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_166, Dlgs_14_2019_art_056, Cod_Civ_art_1376, Cod_Civ_art_1992, Cod_Civ_art_2003, Cod_Civ_art_2004, Cod_Civ_art_2008, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727 Revocatoria Ordinaria Pauliana Azione corte cassazione 1871  2019 …...
Contratti in genere - effetti del contratto - effetti reali - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13793 del 31/05/2017
Compravendita - Omessa consegna della cosa venduta - Acquisto della proprietà da parte del compratore - Sussistenza - Conseguenze - Domanda di rivendica del compratore e domanda del venditore di acquisto della proprietà per usucapione - Possesso della cosa venduta anteriore al trasferimento - Opponibilità da parte del venditore - Esclusione. Il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può fare valere contro quest'ultimo, che ne è divenuto proprietario ex art. 1376 c.c., il suo possesso della "res" anteriore all'atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una domanda di acquisto per usucapione, potendo a tale scopo allegare soltanto il proprio eventuale possesso successivo al suddetto atto di trasferimento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13793 del 31/05/2017   …...
Transazione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016
Transazione "traslativa" - Ammissibilità - Condizioni e limiti. La transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, dovendosi ritenere inconcepibile il trasferimento tra le parti in lite, mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perché oggetto di contestazione. Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016 …...
Vendita - cose future - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9994 del 16/05/2016
Forma scritta - Stipulazione del contratto - Necessità - Individuazione del bene - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non anche per l'individuazione del bene, la cui proprietà è trasferita non appena lo stesso viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di permuta di cosa futura, aveva trasferito agli acquirenti, che ne erano risultati assegnatari "di fatto", beni diversi da quelli scelti nel progetto originario, sebbene con caratteristiche ad essi analoghe). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9994 del 16/05/2016   …...
Vendita - cose future - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9994 del 16/05/2016
Forma scritta - Stipulazione del contratto - Necessità - Individuazione del bene - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di immobili futuri, la forma scritta è necessaria solo per la stipulazione del contratto ad effetti obbligatori e non anche per l'individuazione del bene, la cui proprietà è trasferita non appena lo stesso viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, con riguardo ad un contratto di permuta di cosa futura, aveva trasferito agli acquirenti, che ne erano risultati assegnatari "di fatto", beni diversi da quelli scelti nel progetto originario, sebbene con caratteristiche ad essi analoghe). Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9994 del 16/05/2016   …...
Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010
Domanda di accertamento del contratto di compravendita del diritto di proprietà - Sostituzione in corso di causa con la domanda di esecuzione coattiva di un contratto preliminare - Novità della seconda domanda - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità. Costituisce domanda nuova - come tale vietata e, perciò, inammissibile sia in primo grado che in appello - quella conseguente al sopravvenuto mutamento della pretesa di accertamento del contratto di compravendita del diritto di proprietà in quella di esecuzione coattiva di un contratto preliminare ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. (nella specie formalizzato all'udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di prima istanza), essendo le due domande diverse per "petitum" e "causa petendi": infatti, mentre la prima è diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, fondata su un negozio con efficacia reale, immediatamente traslativo della proprietà per effetto del consenso legittimamente manifestato, la seconda mira ad una pronuncia costitutiva, fondata su un contratto con effetti meramente obbligatori come il preliminare, avente ad oggetto l'obbligo delle parti contraenti di addivenire ad un contratto definitivo di vendita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2723 del 08/02/2010   …...
Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - delle azioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1410 del 19/02/1999
Vendita di azioni acquistate iure haereditatis - Annotazione del nome dell' erede sul titolo e sul registro dell' emittente - Necessità - Art. 2022 cod. civ. - Applicabilità a pena di nullità del trasferimento.  L' art. 2022 cod. civ., che prescrive, per l' esecuzione del trasferimento di titoli nominativi - ivi compresi quelli azionari di società - l'annotazione del nome dell' acquirente sul titolo, è norma inderogabile (la cui violazione comporta nullità del trasferimento) ed applicabile anche ai trasferimenti mortis causa. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1410 del 19/02/1999   …...
Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - delle azioni - acquisto delle azioni - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9314 del 05/09/1995
Azioni nominative - Acquisto - Consenso delle parti legittimamente manifestato - Sufficienza. In tema di azioni di società, le formalità previste dalla prima parte dell'art. 2022 cod. civ. (cosiddetto "transfert"), per cui il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e sul registro dell'emittente, sono necessarie soltanto per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, mentre per l'acquisto della proprietà del titolo è sufficiente il semplice consenso delle parti legittimamente manifestato, secondo la regola generale di cui all'art. 1376 cod. civ. In particolare, l'iscrizione nel libro dei soci è necessaria a dimostrare la qualità di socio anche nel rapporto con la società ed ha, perciò, una funzione meramente certificativa ed esecutiva. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9314 del 05/09/1995   …...

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