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1367. Conservazione del contratto

Art.1367. Conservazione del contratto.

0 Codice civile

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Lavoro subordinato - retribuzione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13038 del 16/05/2025 (Rv. 675547 - 01)
Determinazione - scatti di anzianità - minimi salariali - Superminimo individuale - Principio dell'assorbimento - Eccezioni - Onere della prova - A carico del lavoratore - Fattispecie. Il cd. superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a una qualifica superiore, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, interpretando restrittivamente la lettera di assunzione - secondo cui "ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto dalla legge o dal c.c.n.l. sarà assorbito nel superminimo assorbibile" -, aveva limitato tale assorbimento ai soli aumenti dei minimi tabellari, escludendolo per quello derivante dal passaggio automatico ad un superiore inquadramento, previsto dal c.c.n.l. fin dall'assunzione). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 13038 del 16/05/2025 (Rv. 675547 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2099, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1367   …...
Durata - estinzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 573 del 09/01/2025 (Rv. 673376-01)
Comodato di immobile - Scopo di consentire al comodatario di "vivere con la propria famiglia" - Qualificazione come comodato a termine - Fondamento - Clausole di sollecita restituzione e di immediata risoluzione in caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario - Interpretazione. Il contratto di comodato che contiene la clausola secondo cui il comodatario può servirsi del bene per l'uso specifico di "vivere con la propria famiglia" è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1809 c.c., non essendo connotato da precarietà, perché la sua durata è desumibile per relationem dall'uso convenuto tra le parti, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la clausola, inserita nel medesimo contratto, che prevede l'obbligo di restituzione del bene entro trenta giorni dalla richiesta, né quella che contempla l'immediata risoluzione nel caso di separazione coniugale o di decesso del comodatario, essendo entrambe riferibili al recesso giustificato dall'impiego per un uso diverso dalla convivenza del comodatario con la famiglia. Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 573 del 09/01/2025 (Rv. 673376-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1809, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1371 …...
Interpretazione - letterale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 10/12/2024 (Rv. 672980-01)
Criterio letterale - Ulteriori canoni ermeneutici - Valutazione - Fondamento - Fattispecie Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola "on claims made", la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 10/12/2024 (Rv. 672980-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1365, Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1369 …...
Interpretazione - Atto amministrativo non normativo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15367 del 03/06/2024 (Rv. 671531-01)
Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie. L'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà negoziale della p.a. riservata al giudice di merito, per la cui censura in sede di legittimità non è sufficiente un astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c., ma è necessaria la specificazione dei canoni ermeneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano, nei limiti di quanto previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per il caso di violazione di legge, o per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione di merito concernente la liquidazione degli indennizzi in favore delle vittime di alluvione, secondo quanto previsto da ordinanze della presidenza del consiglio dei ministri o del commissario straordinario appositamente nominato, ritenendo che di detti atti amministrativi fosse stata fornita una interpretazione plausibile non adeguatamente contrastata). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 15367 del 03/06/2024 (Rv. 671531-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1367 …...
Successione testamentaria - testamento in genere - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5487 del 01/03/2024 (Rv. 670484-01)
Principio di conservazione - Rilevanza - In caso di disposizione testamentaria suscettibile di interpretazioni alternative - Fattispecie. Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. (Nella specie, con riguardo a un testamento con cui la de cuius aveva istituito erede il marito, prevedendo a suo carico l'obbligo morale di riscrivere l'atto, dopo la sua morte, e di istituire eredi i cognati, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, all'esito della premorienza del coniuge istituito, aveva escluso la configurabilità del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., in favore dei cognati). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5487 del 01/03/2024 (Rv. 670484-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0457, Cod_Civ_art_0688, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1367 …...
Interpretazione - conservazione del contratto agenzia (contratto di) - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5281 del 28/02/2024 (Rv. 670156-01)
Scioglimento del contratto - Recesso dell'agente per giusta causa - Clausola del contratto che condiziona la maturazione di un premio ad una durata minima del rapporto ed alla sua mancata cessazione su iniziativa dell'agente - Interpretazione idonea a conferire comunque un significato al contratto - Criterio integrativo e sussidiario di cui all'art. 1367 c.c. - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie. In tema di cessazione del rapporto di agenzia per recesso dell'agente, non viola i canoni legali di ermeneutica contrattuale il giudice che interpreti una clausola del contratto, secondo cui la maturazione di un premio è sospensivamente condizionata ad una durata minima del rapporto ed alla sua mancata cessazione su iniziativa dell'agente, facendo ricorso al criterio interpretativo sussidiario della conservazione degli effetti ex art. 1367 c.c., da intendersi nel senso che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni di una clausola contrattuale deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una o più di esse, evitando perciò, senza sostituirsi alla volontà delle parti, di adottare una soluzione che renda improduttiva di effetti la clausola stessa. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione impugnata che, accertata la giusta causa del recesso dell'agente, aveva interpretato l'espressione adoperata nella clausola contrattuale "cessazione del contratto per sua iniziativa - per qualsiasi ragione o causa" come tale da presupporre una decisione o un atto libero e volontario e non coartato, sia pure indirettamente, dalla condotta illegittima del preponente, facendo leva su uno dei possibili significati del termine "iniziativa", compatibile con il suo significato letterale, respingendo così altra interpretazione che avrebbe condotto a ritenere la nullità della clausola per contrasto con l'art. 1355 c.c.). Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 5281 del 28/02/2024 (Rv. 670156-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1355 …...
Domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata – Cass. n. 3142/2023
Competenza civile - competenza per valore - in genere - Domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero "di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Valore indeterminabile - Fondamento - Fattispecie.   Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del "quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3142 del 02/02/2023 (Rv. 666853 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_007, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Civ_art_1367   Corte Cassazione 3142 2023 …...
Procura a margine ma materialmente unito al ricorso – Cass. n. 36057/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Specialità della procura - Collocazione topografica - Rilevanza - Conseguenze - Procura a margine, in calce o su foglio separato, ma materialmente unito al ricorso - Equiparazione - Riferimenti alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere - Necessità - Esclusione - Limiti - Interpretazione della volontà del conferente in caso di dubbio - Criteri.   In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti. Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 36057 del 09/12/2022 (Rv. 666374 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Civ_art_1367   Corte Cassazione 36057 2022 …...
Apparente chiarezza della formulazione letterale – Cass. n. 32786/2022
Contratti in genere - interpretazione - letterale - Apparente chiarezza della formulazione letterale - Sufficienza - Esclusione - Rapporto tra testo scritto e ricerca della volontà delle parti - Portata - Fattispecie.   A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, alla stregua di contratto autonomo di garanzia, della polizza cauzionale assunta da una banca a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di una società espressamente qualificata come concessionaria di un pubblico servizio, valorizzando l'elemento della natura infungibile della prestazione principale, ad onta della definizione formale del contratto stesso come fideiussione). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32786 del 08/11/2022 (Rv. 666341 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1364, Cod_Civ_art_1365, Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1368, Cod_Civ_art_1369, Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1371   Corte Cassazione 32786 2022 …...
Ricavabilità in via interpretativa – Cass. n. 31345/2022
Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - Assicurazione - Patto di deroga all'art. 1906 c.c. - Necessità della previsione espressa - Esclusione - Ricavabilità in via interpretativa - Sussistenza - Ragioni.   In tema di assicurazione, il patto di deroga all'art. 1906 c.c., che esclude l'indennizzabilità dei danni derivanti da vizio intrinseco della cosa assicurata, non deve necessariamente essere espresso, ma può essere ricavato in via di interpretazione delle restanti clausole contrattuali, atteso che opera il principio generale della libertà delle forme, alla stregua del quale la volontà negoziale può essere manifestata in ogni modo, ivi compreso il silenzio circostanziato, e che la forma richiesta per il contratto di assicurazione è scritta "ad probationem". Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31345 del 24/10/2022 (Rv. 666079 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1906, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1370   Corte Cassazione 31345 2022 …...
Ulteriori canoni ermeneutici – Cass. n. 2173/2022
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - interpretazione - Criterio letterale - Ulteriori canoni ermeneutici - Valutazione - Fondamento - Fattispecie.   Nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo normativamente imposto di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare, nel momento storico di riferimento, mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - pur in presenza del riferimento nell'accordo aziendale al possesso della patente C, ai fini del riconoscimento di un incentivo professionale in favore di autisti aventi un determinato livello - aveva riconosciuto il beneficio anche ai conducenti di mezzi particolarmente complessi, ma privi di detta patente, sul rilievo che il requisito in questione fosse significativo della complessità di guida del veicolo, avuto riguardo alla portata e/o alle caratteristiche tecnologiche di utilizzo dello stesso). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 2173 del 25/01/2022 (Rv. 663736 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1369, Cod_Civ_art_1365, Cod_Civ_art_1367   Corte Cassazione 2173 2022 …...
Individuazione e graduazione dei criteri – Cass. n. 33451/2021
Contratti in genere - interpretazione - letterale - Interpretazione del contratto - Individuazione e graduazione dei criteri.   Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021 (Rv. 662753 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1364, Cod_Civ_art_1365, Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1368, Cod_Civ_art_1369, Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1371   Corte Cassazione 33451 2021 …...
Comune intenzione dei contraenti – Cass. n. 24699/2021
Contratti in genere - interpretazione - Clausola contrattuale - Comune intenzione dei contraenti - Criteri ermeneutici - Circolarità - Valutazione - Fattispecie.   Nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda del lavoratore volta al conseguimento di differenze retributive, considerate oggetto della generale rinunzia, contenuta in un verbale di conciliazione transattiva, "ad ogni domanda connessa all'esecuzione e cessazione del rapporto", senza valorizzare una esplicita clausola di salvezza altresì prevista nel predetto verbale). Corte di Cassazione, Sez. L -, Sentenza n. 24699 del 14/09/2021 (Rv. 662267 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1365, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1369, Cod_Civ_art_1366   Corte Cassazione 24699 2021 …...
Vendita di terreno da distaccarsi da una più ampia estensione – Cass. n. 14585/2021
Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - Vendita di terreno da distaccarsi da una più ampia estensione - Determinazione e determinabilità dell'oggetto - Condizioni di ammissibilità - Limiti - Fattispecie. La vendita di cose generiche, appartenenti ad un "genus limitandum", è ammissibile, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico, anche rispetto agli immobili, relativamente al "genus limitatum" costituito dal complesso di un determinato fondo. Sicché, laddove un terreno debba essere distaccato da una maggiore estensione e sia indicato soltanto quantitativamente, nella misura della sua superficie, sussiste il requisito della determinabilità dell'oggetto, quando sia accertato che le parti avevano considerato la maggior estensione di proprietà del venditore come "genus", essendo stata la stessa perfettamente individuata nel contratto, nonché stabilito la misura della estensione da distaccare e sempre che per la determinazione del terreno non debba richiedersi una nuova manifestazione di volontà delle parti, null'altro occorrendo, ai fini della sussistenza del suddetto requisito, se non l'adempimento del venditore che deve prestare la cosa determinata solo nel genere ex art. 1178 c.c.. Ne deriva che il requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, che possono consistere anche nel riferimento a dati di fatto esistenti e sicuramente accertabili, i quali siano idonei alla identificazione del terreno da trasferire mediante un procedimento tecnico di mera attuazione, che ne individui la dislocazione nell'ambito del fondo maggiore, per cui la consegna di una parte piuttosto che di un'altra risulti di per sé irrilevante, essendo i diversi tratti di terreno del tutto equivalenti, escluso ogni margine di dubbio sulla identità del terreno oggetto del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare di permuta di cosa presente contro cosa futura - avente per oggetto il 75% del terreno di proprietà delle promettenti venditrici contro il 25% delle costruzioni che il promettente permutante avrebbe realizzato sui suddetti fondi - per la indeterminabilità dell'esatta collocazione della …...
Domanda di pagamento somme o di risarcimento dei danni – Cass. n. 10984/2021
Avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Domanda di pagamento somme o di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidare una somma determinata "o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Rigetto della domanda - Spese processuali - Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Fondamento. Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 (Rv. 661238 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_010, Cod_Proc_Civ_art_014, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale – Cass. n. 8958/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale - Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Limiti - Condizioni - Clausola del contratto individuale di disponibilità al lavoro festivo - Interpretazione - Fattispecie. Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, il cui contenuto deve essere interpretato alla luce della l. n. 260 del 1949, che, pur prevedendo l'indisponibilità del diritto a livello collettivo e dunque la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che dovessero prevederlo come obbligatorio, non prevede un divieto assoluto di lavorare nelle predette festività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola di alcuni contratti individuali di lavoro secondo cui, qualora richiesto, il lavoratore poteva essere chiamato "a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto dalla legge", ritenendola interpretabile come manifestazione di una generica disponibilità alla prestazione lavorativa, che necessitava di ulteriore specifico consenso del lavoratore, con riferimento alle singole giornate festive nelle quali il datore avesse richiesto il suo impiego). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8958 del 31/03/2021 (Rv. 660981 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1367 …...
Assicurazione - assicurazione contro i danni - Cass. n. 14595/2020
Assicurazione - assicurazione contro i danni - Contenuto dello scambio sinallagmatico - Premio - Esclusione - Incidenza - Limiti - Delimitazione dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore - Conseguenze in tema di causa in concreto - Fattispecie. In tema di contratto di assicurazione, la corrispettività e l'equilibrio sinallagmatico sono costituiti dallo scambio della promessa di pagare l'indennità da parte dell'assicuratore a fronte del versamento del corrispettivo, mentre la misura del premio non entra nello scambio privatistico, perché è condizionata da fattori esogeni derivanti dalla considerazione non del rischio del singolo contratto, ma di quello medio calcolato sulla base di elementi probabilistici in relazione ad una massa di rischi omogenei; la determinazione di tale premio, peraltro, assume rilievo al fine di stabilire il limite massimo dell'obbligazione dell'assicuratore e se il detto equilibrio sinallagmatico possa dirsi in concreto rispettato. Ne consegue che, qualora, in virtù di specifiche clausole delimitative dell'oggetto del contratto a favore dell'assicuratore, la responsabilità di quest'ultimo sia eliminata o ridotta senza una corrispondente modifica del premio, occorre verificare se il piano di distribuzione dei rischi soddisfi il requisito della causa in concreto o se vi sia uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti che, difettando l'assunzione di un rischio in capo all'assicuratore, determina il venire meno dell'interesse per l'assicurato alla stipulazione del contratto, così da rendere privo di giustificazione lo spostamento patrimoniale posto a suo carico e, quindi, sanzionabili, per difetto originario o sopravvenuto di causa, le menzionate clausole delimitative dell'oggetto negoziale. (In applicazione del principio massimato, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, fra le possibili interpretazioni di alcune clausole di esclusione della garanzia assicurativa, aveva accolto quella che aveva reso praticamente nullo il rischio garantito dall'assicuratore e priva di utilità pratica per l'assicurato la polizza). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14595 del 09/07/2020 (Rv. 658318 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1369, …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6122 del 05/03/2020 (Rv. 657276 - 01)
Impugnazioni- Procura alle liti sul retro della prima pagina del ricorso- Requisito della specialità- Relazione fisica tra delega e ricorso- Rilevanza- Inammissibilità del ricorso- Esclusione- Fondamento. In tema di ricorso per cassazione, secondo il principio di conservazione degli atti, quando la procura al difensore è apposta sul retro della prima pagina del ricorso, seguita dalle pagine successive, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega e il ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6122 del 05/03/2020 (Rv. 657276 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01)
Apposizione a margine del ricorso - Espressioni generiche -Carattere speciale - Configurabilità - Condizioni. La procura apposta a margine del ricorso per cassazione contenente espressioni generiche, che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve - nel dubbio - ritenersi "speciale", in applicazione del principio di conservazione dell'atto giuridico, di cui è espressione in materia processuale l'art. 159 c.p.c.. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 214 del 09/01/2020 (Rv. 656515 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1367, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_366_1 IMPUGNAZIONI CIVILI RICORSO PER CASSAZIONE MANDATO ALLE LITI   …...
Assicurazione - assicurazione della responsabilita' civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30314 del 21/11/2019 (Rv. 656145 - 01)
Casa di cura privata - Assicurazione della responsabilità civile - Rapporto con le assicurazioni della responsabilità civile "personali" dei medici in essa operanti - Assicurazione con copertura "a secondo rischio" - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie. La polizza stipulata da una casa di cura "per conto proprio" a copertura della responsabilità civile (tanto per il fatto proprio quanto per quello altrui) non può "operare in eccesso" rispetto all'assicurazione "personale" del medico che in essa operi, poiché i due contratti, che sono diversi e riguardano soggetti differenti, non coprono il medesimo rischio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, affermando che presupposto necessario perché possano sussistere una coassicurazione, una assicurazione plurima od una copertura "a secondo rischio" è proprio l'identità del rischio coperto). Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 30314 del 21/11/2019 (Rv. 656145 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1364, Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1367 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 (Rv. 655815 - 01)
Procura a margine o in calce al ricorso - Requisito della specialità - Relazione fisica tra delega e ricorso - Rilevanza - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento. In tema di ricorso per cassazione, mentre l’apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati, la mancanza di tale prova e la conseguente incertezza sull’effettiva volontà della parte non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta alla procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione degli atti (artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c.); pertanto, nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24670 del 03/10/2019 (Rv. 655815 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_365, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Civ_art_1367 …...
Comodato – durata - Comodato immobiliare - Previsione di efficacia del rapporto vincolata al venir meno degli scopi convenuti – Cass. n. 9796/2019
Qualificazione automatica del rapporto come contratto senza determinazione di durata - Esclusione - Contratto atipico - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie. In tema di comodato, la circostanza che le parti, pur non prevedendo un termine per la restituzione del bene, abbiano vincolato l'efficacia del contratto al venir meno dell'utilizzazione dello stesso in concomitanza con la cessazione dello svolgimento dell'attività del comodatario, non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di comodato senza determinazione di durata (con conseguente potere di recesso "ad nutum" del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c.), spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile ad un contratto atipico, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolamentazione del potere di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, in modo che il comodante sia autorizzato ad esercitarlo non già "ad nutum", bensì unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come senza determinazione di durata, con conseguente applicabilità dell'art. 1810 c.c. in relazione al recesso "ad nutum" del comodante, un contratto di comodato contenente una clausola che ne ricollegava l'efficacia al persistente espletamento delle attività culturali svolte nell'immobile dall'ente comodatario). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9796 del 09/04/2019 (Rv. 653422 - 01) Cod_Civ_art_1809, Cod_Civ_art_1810, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1803, Cod_Civ_art_1811, Cod_Civ_art_1367 corte cassazione 9796 2019 …...
Premio fedeltà previsto da accordi aziendali
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – retribuzione - gratificazioni - in genere - premio fedeltà previsto da accordi aziendali applicabili ai dipendenti di Unicredit s.p.a. - condizioni - effettivo servizio - congedo facoltativo per maternità - computo - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26663 del 22/10/2018 >>> Nel periodo di "effettivo servizio" previsto dagli accordi aziendali applicabili ai dipendenti di Unicredit s.p.a. per il riconoscimento del "premio fedeltà" va computato il congedo facoltativo per maternità, quale interpretazione delle clausole contrattuali che, non solo non viola i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1369 c.c. ma è l'unica compatibile con il principio di non discriminazione e, come tale, atta ad evitare la nullità delle predette clausole, secondo il disposto dell'art. 1367 c.c. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 26663 del 22/10/2018 …...
Dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle parti
Arbitrato - competenza - in genere - devoluzione della controversia ad arbitri - art. 808 quater c.p.c. - interpretazione della clausola - dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle parti - "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018 >>> In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c.si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c.). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 22490 del 24/09/2018 …...
Quantificazione della materia devoluta agli arbitriQuantificazione della materia devoluta agli arbitri
Arbitrato - competenza - in genere - Devoluzione della controversia ad arbitri - art. 808 quater c.p.c. - Interpretazione della clausola - Dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle parti - "Quantificazione" della materia devoluta agli arbitri - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22490 DEL 24/09/2018 In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c.).   …...
Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - testamento in genere – interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23393 del 06/10/2017
"Quaestio facti" - Criteri - Distinzione tra erede e legatario. Nell'interpretazione del testamento il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità al principio enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l’elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23393 del 06/10/2017   …...
Proprieta' - limitazioni legali della proprieta' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. Civ. - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20357 del 24/08/2017
Regolamenti edilizi – Natura normativa - Interpretazione – Applicazione delle regole dell’ermeneutica legislativa in luogo di quelle di interpretazione del contratto – Persistente incertezza sul significato del regolamento – Applicazione dell’art. 1367 c.c. – Esclusione. I regolamenti edilizi sono espressione di una potestà normativa secondaria in quanto disciplinano tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa od integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente. Ne consegue che la relativa interpretazione non va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, ma secondo quelli dettati dall'art. 12 delle preleggi, dovendosi escludere, in particolare, che in caso di ulteriori incertezze possa farsi ricorso alla regola interpretativa dettata in ambito contrattuale dall'art. 1367 c. c.. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 20357 del 24/08/2017   …...
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. Civ. - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20357 del 24/08/2017
Regolamenti edilizi – Natura normativa - Interpretazione – Applicazione delle regole dell’ermeneutica legislativa in luogo di quelle di interpretazione del contratto – Persistente incertezza sul significato del regolamento – Applicazione dell’art. 1367 c.c. – Esclusione. I regolamenti edilizi sono espressione di una potestà normativa secondaria in quanto disciplinano tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa od integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente. Ne consegue che la relativa interpretazione non va condotta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, ma secondo quelli dettati dall'art. 12 delle preleggi, dovendosi escludere, in particolare, che in caso di ulteriori incertezze possa farsi ricorso alla regola interpretativa dettata in ambito contrattuale dall'art. 1367 c. c.. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20357 del 24/08/2017   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016
Decisione su validità o esistenza di clausola compromissoria giustificativa di competenza arbitrale - Natura - Pronuncia su questione pregiudiziale di rito. Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della "potestas iudicandi" degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un "error in procedendo" che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016   …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016
Art. 827, comma 3, c.p.c. - Lodo non definitivo - Impugnabilità immediata, o meno - Rispettiva individuazione. Alla stregua dell'art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l'intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016   …...
Contratti in genere - interpretazione - in genere – Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016
Criteri ermeneutici - "Gerarchia interna" agli stessi - Sussistenza - Interpretazione letterale - Centralità ma non decisività - Fondamento. In materia di interpretazione del contratto, sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la "comune intenzione delle parti stipulanti", la necessità di ricostruire quest'ultima senza "limitarsi al senso letterale delle parole", ma avendo riguardo al "comportamento complessivo" dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un "prius", ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore. Sez. 3, Sentenza n. 14432 del 15/07/2016   …...
vendita - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007
Contratto preliminare - Distinzione dal contratto definitivo - Criteri - Valutazione rimessa al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007 Lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo ovvero un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; tale accertamento è incensurabile in Cassazione se è sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 e s. cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva accertato che le parti avevano dato vita ad un contratto preliminare di vendita di immobili, per la denominazione in tal senso assegnata nelle scritture ed il solo impiego dell'espressione "vende" e non anche "compera",anche in relazione alla condotta successiva). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007   …...
contratti in genere - interpretazione - letterale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016
Apparente chiarezza della formulazione letterale - Sufficienza - Esclusione - Rapporto tra testo scritto e ricerca della volontà delle parti - Portata. A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016   …...
Contratti in genere - interpretazione - letterale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016
Apparente chiarezza della formulazione letterale - Sufficienza - Esclusione - Rapporto tra testo scritto e ricerca della volontà delle parti - Portata. A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9380 del 10/05/2016   …...
Contratti in genere - interpretazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17581 del 03/09/2015
Assicurazione della responsabilità civile - Polizza stipulata con specifico riferimento ad appalto per ricostruzione marciapiede - Clausola relativa a "danni da bagnamento" - Interpretazione estensiva idonea ad includere il rifacimento di marciapiede - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17581 del 03/09/2015 In materia di contratto di assicurazione della responsabilità civile, stipulato con specifico riferimento ai rischi collegati ad un contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento di un marciapiede, la clausola che limita la risarcibilità dei "danni da bagnamento" solo ai lavori di costruzione e manutenzione di edifici va interpretata, estensivamente, nel senso di ricomprendere i lavori edilizi in genere, tra i quali rientra il rifacimento del marciapiede, in sé inerente a parte contigua ed accessoria ad edifici, dovendosi far riferimento alla comune volontà delle parti, quale emerge dal complesso dell'atto e dalla natura dell'affare a cui accede. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17581 del 03/09/2015   …...
Prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015
Procura speciale ex articolo 221, comma 2, c.p.c. - Condizioni - Specifica indicazione del documento impugnato - Necessità - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015 In tema di querela di falso, la procura speciale soddisfa i requisiti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c., ove dall'atto risulti che il rappresentato abbia consapevolezza della falsità di taluni documenti essenziali prodotti in giudizio e nel mandato siano specificati i documenti da impugnare con la volontà esplicita di proporre querela, senza, peraltro, che occorra individuare i documenti allorché la procura sia conferita al difensore a margine o in calce alla citazione per la proposizione della querela in via principale poiché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16919 del 19/08/2015     …...
successioni "mortis causa" - successione testamentaria Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23278 del 14/10/2013
testamento in genere - interpretazione - criteri ermeneutici - principio di conservazione - rilevanza - in caso di disposizione testamentaria suscettibile di interpretazioni alternative. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23278 del 14/10/2013 Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 cod. civ. il giudice che, dopo aver definito illeggibile una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative, opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23278 del 14/10/2013 …...
Contratti in genere - interpretazione - conservazione del contratto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011
Interpretazione idonea a dare comunque un significato al contratto - Criterio integrativo e sussidiario - Utilizzabilità - Limiti - Fattispecie.  Il principio della conservazione degli effetti utili del contratto o di una sua clausola, previsto dall'art. 1367 cod. civ., avendo carattere sussidiario, può e deve trovare applicazione solo quando siano stati utilizzati i criteri letterale, logico e sistematico di indagine e, nonostante ciò, il senso del contratto o della clausola sia rimasto oscuro o ambiguo. Ne consegue che il giudice di merito, una volta ritenute oscure ed inidonee a consentire un'inequivoca interpretazione le espressioni contenute nel contratto, deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, nonché verificare, all'esito di eventuale istruttoria, quali effetti la scrittura produca per le parti, anziché ritenere tali espressioni prive di ogni effetto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, seguendo il criterio interpretativo del senso letterale delle parole, aveva dichiarato la nullità di un contratto di compravendita per l'indeterminatezza del prezzo d'opzione, stabilito in parte in contanti ed in parte mediante accollo delle rate di mutuo ancora da versare, così trascurando di utilizzare gli altri criteri ermeneutici sussidiari, indispensabili al fine di evitare di adottare una soluzione che rendesse la scrittura improduttiva di effetti). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27564 del 20/12/2011   …...
Pubblica amministrazione - contratti - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10998 del 13/05/2009
Ministero degli affari esteri - Opere destinate ad un paese in via di sviluppo - Applicabilità "ex lege" del capitolato generale delle opere pubbliche - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Eccezione di invalidità della clausola compromissoria - Valutazione in ordine all'applicabilità del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Necessità - Sindacabilità in cassazione - Limiti. I contratti per la realizzazione di opere da eseguirsi all'estero a beneficio di un paese straniero, stipulati dal Ministero degli Affari Esteri nel quadro della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, non possono essere qualificati come contratti di appalto di opere pubbliche, perchè la cooperazione allo sviluppo non è compito della P.A., ma risponde ad esigenze di politica internazionale. Ne consegue che non è applicabile "ex lege" a tali contratti il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n.1063, salva la facoltà delle parti contraenti di farvi espressamente richiamo nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto, quando venga eccepita l'invalidità della clausola compromissoria perché difforme dall'art. 45 del d.P.R. n. 1063 cit., è necessaria una preventiva valutazione in ordine all'effettiva integrazione del contratto mediante il predetto capitolato generale, attraverso l'applicazione degli ordinari canoni d'interpretazione, la quale è censurabile in cassazione solo per vizi della motivazione o violazione delle regole ermeneutiche previste dalla legge. Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10998 del 13/05/2009   …...
Vendita (nozione, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007
Contratto preliminare - Distinzione dal contratto definitivo - Criteri - Valutazione rimessa al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. Lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo ovvero un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l'effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; tale accertamento è incensurabile in Cassazione se è sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici e sia il risultato di un'interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 e s. cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva accertato che le parti avevano dato vita ad un contratto preliminare di vendita di immobili, per la denominazione in tal senso assegnata nelle scritture ed il solo impiego dell'espressione "vende" e non anche "compera",anche in relazione alla condotta successiva). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24150 del 20/11/2007   …...
Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - Cass. n. 21924/2006
Procura - Natura - Funzione - Interpretazione - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Limiti. La procura "ad litem" è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile l'interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21924 del 12/10/2006 _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 21924 2006   …...
difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 21924/2006
Procura - Natura - Funzione - Interpretazione - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21924 del 12/10/2006 La procura "ad litem" è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile l'interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21924 del 12/10/2006   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 21924 2006 …...
Contratti in genere - interpretazione - conservazione del contratto – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19994 del 07/10/2004
Sussidiarietà del criterio - Utilizzabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell'art. 1367 cod. civ. - secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno - va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio - sussidiario rispetto al principale criterio di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ. - condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che - in tema di arbitrato ed in presenza di una clausola compromissoria secondo cui il terzo arbitro avrebbe dovuto essere designato da un ente denominato "Collegio degli Ingegneri e degli Architetti", mai esistito o comunque esistito come Collegio regionale degli Ingegneri e degli Architetti, non più operante al tempo della costituzione del collegio arbitrale - aveva ritenuto legittimo il ricorso ad un architetto designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Trapani, invocando l'art. 1367 cod. civ.). Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19994 del 07/10/2004   …...
Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - testamento in genere - interpretazione - successioni "mortis causa" - successione testamentaria - capacità - di ricevere per testamento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5664 de
Disposizione a favore di un ente ospedaliero privato della personalità giuridica al momento della apertura della successione - Inefficacia della disposizione testamentaria - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di ente ospedaliero risultante poi inserito in una struttura più ampia facente capo al Comune. Dovendo escludersi, in via di principio, che la qualità di chiamato a succedere possa essere riconosciuta esclusivamente a soggetti dotati di personalità giuridica, la designazione, da parte del testatore, di un ente ospedaliero che, nelle more, tale personalità abbia perduto (nella specie, per essere stato inserito, al momento dell'apertura della successione, in una struttura pubblica più ampia, facente capo al comune) ben può essere utilizzata per assumere come elemento di individuazione, in via relazionale, proprio i fini da quell'ente perseguiti, onde pervenire alla conclusione che il "de cuius", volendo istituire il soggetto che, alla sua morte, si fosse trovato preposto alla cura di ben individuati interessi pubblici, abbia validamente nominato, nella scheda testamentaria, l'ente che, al momento della sua redazione, tali interessi perseguiva in concreto, salvo che non risulti che egli avrebbe inteso escludere un ente che tali scopi assolvesse in un più ampio quadro di finalità istituzionali, poiché, ove ciò non risultasse, la disposizione, attraverso la esplicita definizione dello scopo, può efficacemente assumere connotazione modale nei confronti della più vasta struttura pubblica legittimamente chiamata alla successione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5664 del 25/06/1997   …...
Obbligazioni in genere - promesse unilaterali - promessa al pubblico – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2052 del 09/06/1969 (3)
Interpretazione - principio di conservazione - interpretazione della promessa in un determinato senso - impossibilita sopravvenuta della prestazione - interpretazione della promessa in un senso diverso - esclusione. Qualora il giudice, sulla base dei criteri dettati dagli art.1362 e seguenti cod.civ., abbia interpretato la promessa al pubblico, sorgente da un concorso pubblicitario, nel senso che il premio promesso consiste nella costruzione di un edificio da adibire a scuola pubblica nella Sede in cui il premiato svolge la sua attività di insegnante di ruolo e non, invece, nel senso dell'attribuzione dell'edificio in proprietà al medesimo premiato e, successivamente, le autorità locali e scolastiche, con loro discrezionali determinazioni, abbiano impedito la costruzione dell'edificio scolastico nella suddetta Sede, non può il giudice, a seguito della sopravvenuta impossibilita della prestazione del promittente come riflesso dello impedimento frapposto dalla pa, interpretare la promessa nel secondo significato, in pretesa applicazione del principio di conservazione di cui all'art.1367 cod. civ. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2052 del 09/06/1969   …...

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