Per obbligazioni future o condizionali art. 1938 c.c. - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7891 del 22/03/2024 (Rv. 670514-01)Indicazione dell'importo massimo garantito - Accordo orale di futuro riempimento del testo scritto - Nullità della fideiussione - Esclusione - Fondamento - Violazione del pactum ad scribendum - Comportamento contrario a buona fede - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di fideiussione per obbligazioni future, se l'indicazione dell'importo massimo garantito, prevista dall'art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica una ipotesi di nullità della fideiussione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell'art. 117 TUB, né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il "pactum ad scribendum" come inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede oggettiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell'istituto di credito che, ricevuto oralmente il "mandato ad scribendum", non aveva trasmesso ai garanti il modulo dalla stessa in seguito compilato, così privandoli della possibilità di verificarne il contenuto).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 7891 del 22/03/2024 (Rv. 670514-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1938, Cod_Civ_art_1352 …...
Patto di riempimento di modulo fideiussorio – Cass. n. 7804/2023Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata – biancosegno - Contratti bancari - Patto di riempimento di modulo fideiussorio - Forma scritta - Esclusione - Ragioni - Determinazione pattizia del requisito di forma - Condizioni di validità - Forma scritta del patto - Necessità - Fattispecie.
In tema di contratti bancari, il patto di riempimento del modulo fideiussorio (nella specie sottoscritto in bianco) non deve essere stipulato in forma scritta, non essendo per esso applicabile l'art. 117 TUB, siccome inserito nel Titolo VI, Capo I, riguardante le attività svolte nel territorio della Repubblica dalle "banche e dagli intermediari finanziari", senza estendersi alla fideiussione, quand'anche rilasciata in favore di una banca, mentre, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la previsione convenzionale di tale requisito deve essere provata per iscritto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7804 del 17/03/2023 (Rv. 667273 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2729
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7804
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Giudicato interno – Cass. n. 20951/2022Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Il giudicato interno può formarsi solo su di un capo autonomo della sentenza che risolva una questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente, e non sussiste nei riguardi di una mera argomentazione, ossia della semplice esposizione di un'astratta tesi giuridica, anche quando sia utile a risolvere questioni strumentali all'attribuzione del bene controverso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in materia di intermediazione mobiliare, aveva ravvisato il giudicato interno sull'interpretazione della clausola che prevedeva la necessità di ordini scritti per l'acquisto di titoli fuori dei mercati regolamentati, sebbene la decisione di primo grado avesse rigettato per ragioni processuali, del tutto diverse dal difetto della forma convenzionale, la domanda di accertamento della nullità degli ordini).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20951 del 30/06/2022 (Rv. 665289 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_2909
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Previsione in contratto della forma scritta per il recesso – Cass. n. 18971/2022Negozi giuridici - unilaterali - recettizi - Previsione in contratto della forma scritta per il recesso - Applicabilità della presunzione di cui all'art. 1352 c.c. - Sussistenza - Fondamento.
La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022 (Rv. 665182 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1334
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Cassazione
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Incorporazione successiva dell'intermediario in società intermediaria legata all'investitore da contratto-quadro – Cass. n. 24015/2021Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - cause - Interest rate swap - Conclusione senza accordo-quadro - Incorporazione successiva dell'intermediario in società intermediaria legata all'investitore da contratto-quadro - Rimodulazione dell'orinario contratto - Requisito della forma scritta ex art. 23 TUF - Rilevanza - Limiti.
Ove un primo contratto di "interest rate swap" sia stato concluso senza un accordo-quadro redatto per iscritto con una intermediaria successivamente incorporata da altra intermediaria, già legata al medesimo investitore da un valido contratto quadro, la c.d. rimodulazione del contratto originario di swap - attraverso il recesso anticipato dell'investitore e la contestuale conclusione di un nuovo contratto direttamente con l'incorporante - non vale a sanare l'invalidità dell'originario negozio, sussistendo il requisito della forma scritta del contratto quadro ex art. 23 TUF soltanto con riguardo alla nuova operazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24015 del 06/09/2021 (Rv. 662386 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1352
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Accordi aziendali – Cass. n. 3542/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - accordi aziendali - Accordi aziendali - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Recesso unilaterale orale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova per testimoni - Ammissibilità.
Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto - salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutori di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui prova può essere offerta anche per testimoni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3542 del 11/02/2021 (Rv. 660422 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2723, Cod_Proc_Civ_art_421 …...
Intermediazione finanziaria - Cass. n. 18122/2020 Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Contratto quadro e singoli ordini d'investimento - Requisito della forma scritta - Riferibilità al solo contratto quadro - Natura negoziale dei singoli ordini di investimento - Configurabilità.
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
CONTRATTO
FORMA SCRITTA
L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 18122 del 31/08/2020 (Rv. 658609 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1352
corte
cassazione
18122
2020 …...
Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione e' sorta - Cass. n. 28403/2019Contratto redatto in forma solenne - Conclusione - Luogo della sottoscrizione dell'atto innanzi al notaio - Precedente corrispondenza tra i professionisti incaricati dalle parti - Irrilevanza.
In tema di contratti redatti con la forma solenne dell'atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l’atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell'ambito del procedimento di formazione del consenso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28403 del 05/11/2019 (Rv. 655841 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1352
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
28403
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10845 del 18/04/2019 (Rv. 653409 - 01) Forme convenzionali di comunicazione della avvenuta cessione della proprietà prescritte dal regolamento condominiale Ricorso a forme equivalenti - Esclusione – Fattispecie
Qualora il regolamento di condominio contempli, in caso di trasferimento della proprietà da parte dei condòmini, il ricorso a forme convenzionali ex art. 1352 c.c., anche di particolare rigore, finalizzate a rendere note ed accettate determinate condizioni (quali la cessione di quote, il subentro di altro proprietario e la conoscenza ed accettazione del regolamento medesimo), non è possibile il ricorso a forme equivalenti di comunicazione. (Nella specie, veniva in rilievo il trasferimento della titolarità di quote di godimento di una multiproprietà).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10845 del 18/04/2019 (Rv. 653409 - 01)
Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1138
CONDOMINIO
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO …...
Requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - convenzionale revoca tacita del patto di forma - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4539 del 15/02/2019Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - convenzionale revoca tacita del patto di forma - possibilità - censurabilità in sede di legittimità - condizioni - fattispecie.
Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente. (In applicazione del predetto principio, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che, pur a fronte di una clausola di rinnovo espresso di un contratto di affitto di azienda, la prosecuzione di fatto del contratto alle medesime condizioni palesasse "per fatti concludenti" la volontà delle parti di rinunciare alla forma scritta per il rinnovo e di proseguire il rapporto alle medesime condizioni).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4539 del 15/02/2019
Cod_Civ_art_1352 …...
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - cause – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16053 del 02/08/2016Intermediazione finanziaria - Singoli ordini di investimento - Previsione convenzionale di forma scritta - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
In tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c., assumendo, in tale ultima ipotesi, la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicché l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16053 del 02/08/2016
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI
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Lavoro - lavoro subordinato - trasferimento d'azienda - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12339 del 15/06/2015Procedura concordata ex artt. 2, 4 e 7 della legge reg. Lazio n. 26 del 1998 - Elenco certificato dei lavoratori da trasferire - Modifiche unilaterali successive - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12339 del 15/06/2015
In caso di trasferimento di lavoratori secondo la procedura disciplinata dagli artt. 2, 4 e 7 della legge reg. Lazio 9 luglio 1998, n. 26, l'elenco certificato dei lavoratori da trasferire, concordato tra le P.A. e le organizzazioni sindacali, non può essere modificato o revocato unilateralmente, ma richiede la riattivazione della medesima procedura, trattandosi di forma che, in quanto convenzionalmente prescelta, si presume voluta "ad substantiam". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dei lavoratori, già dipendenti di un consorzio di gestione dei servizi idrici, poi affidati ad altre aziende speciali, volto alla revoca dell'indicazione della sede di destinazione optata e alla sostituzione con un'altra sede, la quale era stata individuata successivamente all'ultimazione della procedura di cui all'art. 2 della legge reg. Lazio n. 26 del 1998).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12339 del 15/06/2015
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