Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024 (Rv. 671543-01)Contratto di apertura di credito - Regime anteriore alla l. n. 154 del 1992 - Conclusione per facta concludentia - Ammissibilità - Onere della prova - Contenuto.
Nel regime previgente all'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che la prova della concessione dell'affidamento, per questi contratti, può essere fornita con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso alle presunzioni, atteso che il divieto sancito dall'art. 2725 c.c., a cui si riporta l'art. 2729, comma 2, c.c., è inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in un periodo in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16445 del 13/06/2024 (Rv. 671543-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1327, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2729 …...
Requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - accettazione - forma - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14253 del 22/05/2024 (Rv. 671507-01)Contratto - Conclusione mediante esecuzione della prestazione tipica - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto.(Nella specie la S.C., correggendo la motivazione e riqualificando il contratto concluso per condotta concludente, ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto concluso il contratto ex art. 1327 c.c. tra le parti poiché, dopo essere stata formulata un offerta contenente il corrispettivo complessivo per la prestazione ed il previo pagamento di un acconto, valevole come accettazione di tale offerta, avevano fatto seguito sia l'emissione di fattura nell'importo corrispondente all'acconto sia il comportamento concludente delle parti costituito dal pagamento della predetta fattura).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 14253 del 22/05/2024 (Rv. 671507-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1327, Cod_Proc_Civ_art_384 …...
Requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13958 del 20/05/2024 (Rv. 671395-01)Contratti a formazione progressiva - Momento perfezionativo - Individuazione - Accettazione conforme alla proposta - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Contenuto - Fattispecie.
Nei contratti a formazione progressiva, l'accertamento della conclusione dell'accordo con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente, presupponendo la conformità di questa alla proposta ex art. 1326, commi 1 e 5, c.c., impone al giudice di merito d'indagare, anche d'ufficio, sul piano giuridico prima ancora che su quello di merito, se tra proposta ed accettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto concluso un contratto di retrocessione, anche se l'ente pubblico aveva manifestato solo una mera disponibilità alla stipulazione e non era stato raggiunto un accordo definitivo sul corrispettivo).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13958 del 20/05/2024 (Rv. 671395-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326 …...
Rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12843 del 10/05/2024 (Rv. 671505-02)Ratifica “condizionata” - compatibilità con l’art. 1399 c.c. - Esclusione - Fondamento - Vincolatività per il terzo contraente - Esclusione - Conseguenze - Formulazione di nuova proposta rimessa all'accettazione del terzo.
La ratifica "condizionata" non è compatibile con la natura del negozio regolato dall'art. 1399 c.c., costituita dalla volontà di fare propri, attraverso la totale adesione, gli effetti di un contratto concluso da un soggetto sfornito del potere di disporre del relativo diritto, sicché essa non è vincolante per il terzo contraente, atteggiandosi, invece, come nuova proposta contrattuale rimessa alla sua accettazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12843 del 10/05/2024 (Rv. 671505-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1398, Cod_Civ_art_1399 …...
Requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11126 del 24/04/2024 (Rv. 670793-01)Accordo su tutti gli elementi, principali ed accessori - Necessità - Minuta o puntuazione - Differenze - Sussistenza di obbligazioni determinate - Inadempimento - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato efficacia vincolante ad un accordo, finalizzato ad una divisione di alcuni beni immobili e di alcune società che le parti avevano in comune, che si limitava a prevedere l'assegnazione reciproca degli immobili, indicati solo genericamente, e delle quote sociali alle parti o a persone da nominare).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11126 del 24/04/2024 (Rv. 670793-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1326 …...
Requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2558 del 26/01/2024 (Rv. 669992-01)Documento firmato da una sola parte - Sufficienza - Condizioni - Successiva adesione del contraente non firmatario - Requisiti - Revoca del proponente - Ammissibilità - Forma e limiti - Fattispecie.
In tema di contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto invalido il contratto preliminare per la mancata apposizione, nell'ultima pagina, della firma da parte della promittente alienante, ancorché contenente clausole meramente esplicative della volontà di impegnarsi a vendere, già manifestata nelle pagine precedenti regolarmente firmate).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2558 del 26/01/2024 (Rv. 669992-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1328, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1351 …...
Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32337 del 21/11/2023 (Rv. 669495 - 01)Forma scritta ad substantiam - Contestualità di proposta e accettazione - Necessità - Esclusione - Redazione in un unico documento - Sufficienza - Fattispecie.
Al fine di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam, i contratti conclusi dalla P.A. non postulano la necessaria contestualità di proposta e accettazione, essendo sufficiente che le stesse, pur se contenute in documenti distinti, siano consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrato il suddetto requisito nel caso di una convenzione, sottoscritta dai professionisti proponenti, che era stata allegata e richiamata quale parte integrante dalla delibera con cui la giunta comunale, presieduta dal sindaco, aveva proceduto al conferimento del relativo incarico).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32337 del 21/11/2023 (Rv. 669495 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1418 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25460 del 30/08/2023 (Rv. 668732 - 02)Accordo delle parti - conclusione del contratto - manifestazione della volontà - silenzio - Valore di accettazione della proposta - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25460 del 30/08/2023 (Rv. 668732 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1335 …...
Dichiarazioni delle parti contenute in documenti separati – Cass. n. 15713/2022Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - forma - Arbitrato - Volontà negoziale - Manifestazione - Dichiarazioni delle parti contenute in documenti separati - Validità - Condizioni - Fattispecie.
La forma scritta "ad substantiam" richiesta per la validità della clausola compromissoria non postula che la corrispondente volontà sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, che può anche realizzarsi con lo scambio delle missive contenenti, rispettivamente, la proposta e l'uniforme accettazione, ex art. 1326 c.c., del deferimento della controversia ad arbitri. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto invalidamente pattuita una clausola compromissoria la cui proposta, proveniente da una società e dalla stessa inserita unilateralmente nel contratto, doveva ritenersi tacitamente revocata dal proponente che, dopo la sottoscrizione e prima dell'accettazione della controparte, si era rivolto al Tribunale di Roma per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti della resistente).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15713 del 17/05/2022 (Rv. 664751 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_808
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15713
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Luogo di conclusione del contratto – Cass. n. 14657/2022Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - presunzione di conoscenza (principio della cognizione) - Controversie di lavoro - Luogo di conclusione del contratto ex artt. 1335 e 1326 c.c. - Individuazione della competenza - Criteri - Fattispecie.
In tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del tribunale nel cui circondario risultava redatta la lettera di assunzione e iniziata la prestazione, in assenza di elementi che consentissero di ritenere una pattuizione "inter absentes" e dunque di radicare la competenza nel luogo ove si trovava la sede della società).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14657 del 09/05/2022 (Rv. 664714 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1335, Cod_Proc_Civ_art_413
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Consacrazione in unico documento – Cass. n. 9775/2022Concessioni amministrative in genere - rapporto di concessione - in genere - Contratti della P.A. - Forma scritta richiesta "ad substantiam" - Art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 - Consacrazione in unico documento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta "ad substantiam" non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto compatibile con il citato art. 17 il modello di formazione del vincolo contrattuale in cui l'istanza del privato, tesa ad ottenere un provvedimento amministrativo, incorporava la disciplina del rapporto negoziale paritario ad esso accessivo, atteggiandosi così a proposta negoziale, accettata dall'Amministrazione mediante il rilascio del medesimo provvedimento richiesto).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 9775 del 25/03/2022 (Rv. 664227 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1418
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9775
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Controversie soggette al rito del lavoro – Cass. n. 3400/2021Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - giudice competente - per territorio - Individuazione - Luogo in cui è sorto il rapporto - Contratto concluso per telefono - Luogo della conoscenza dell'accettazione da parte del proponente - Rilevanza - Fattispecie.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro in cui, ai sensi dell'art 413, comma 2, c.p.c., è competente per territorio, in via alternativa, anche il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, in caso di contratto concluso per telefono, il "forum contractus" va individuato nel luogo in cui l'accettazione è giunta a conoscenza del proponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, in caso di proposta di collaborazione formulata dall'imprenditore, rifiutata dal lavoratore e seguìta da una nuova proposta di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, fatta per telefono e accettata dal prestatore, il contratto di lavoro si concluda, in mancanza di prova circa la sussistenza di una controproposta del lavoratore, nel luogo dove si trovava il datore-proponente al momento della conversazione telefonica).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3400 del 11/02/2021 (Rv. 660638 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326, Cod_Proc_Civ_art_413 …...
Conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta - Cass. n. 13610/2020Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta - Contratti a formazione progressiva - Momento perfezionativo - Individuazione - Accordo sugli elementi principali e secondari - Necessità - Limiti - Valore probatorio della minuta - Fattispecie.
Nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l'accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto già definitivamente formato per l'ininfluenza dei punti ancora da definire. In tal caso la minuta assurge a prova del contratto perfezionato qualora contenga l'indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione. (Nella specie, la S.C., in una controversia relativa al richiesto pagamento di corrispettivi di servizi di portierato e cortesia, ha escluso che lo scambio di comunicazioni fra le parti, in forma orale e attraverso l'invio di posta elettronica, avesse superato di per sé la fase della puntuazione, tanto da derogare convenzionalmente ai criteri della competenza per territorio, risolvendosi, piuttosto, sul punto in un accordo preliminare su condizioni del futuro contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13610 del 02/07/2020 (Rv. 658503 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1326, Cod_Proc_Civ_art_028
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo – Cass. n. 11797/2020Azioni di accertamento negativo - Applicabilità - Sussistenza - Condizioni.
In tema di competenza per territorio, il criterio determinativo della competenza previsto dall'art. 20 c.p.c. - che indica il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione e che deve valutarsi sulla base della domanda - è applicabile anche alle azioni di accertamento negativo, purché possa stabilirsi una relazione, sia pure di tipo ipotetico, fra l'obbligazione che costituisce l'oggetto della lite e il luogo dove essa, se esistesse, sarebbe sorta o dovrebbe essere eseguita.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11797 del 18/06/2020 (Rv. 658213 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Civ_art_1326
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Funzionale
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Pubblica amministrazione - contratti - formazione – forma - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7478 del 20/03/2020 (Rv. 657426 - 01)Forma scritta - Consacrazione in unico documento - Necessità - Eccezione - Fondamento - Fattispecie.
I contratti conclusi dalla P.A. richiedono, al fine di soddisfare il requisito della forma scritta "ad substantiam", la contestualità delle manifestazioni di volontà delle parti, salva l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 per i contratti stipulati con ditte commerciali. La proposta e l'accettazione possono, comunque, essere contenute in documenti distinti, purché siano poi consacrate in un unico testo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che aveva ritenuto sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto, la accettazione successiva e separata, per corrispondenza, da parte di una Università, della precedente proposta di convenzione formulata da un'associazione culturale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7478 del 20/03/2020 (Rv. 657426 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1350 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - prova dell'incontro dei consensi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2204 del 30/01/2020 (Rv. 656858 - 01)Puntuazione completa ed incompleta di clausole negoziali - Regime probatorio - Differenze.
Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (cd. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cd. puntuazione completa di clausole). Mentre la prima ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all'attuale raggiungimento di un accordo. In tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l'interesse a dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno l'onere di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, fornendo la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2204 del 30/01/2020 (Rv. 656858 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727
CONTRATTI IN GENERE
REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO)
ACCORDO DELLE PARTI
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Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - Cass. n. 29485/2019Prelazione limitata ad una porzione del fondo - "Denuntiatio" indicante il prezzo complessivo del fondo - Efficacia - Esclusione - Fondamento e conseguenze.
In tema di contratti agrari, non è dato riconoscere alcun effetto traslativo ad una prelazione effettuata ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 dall'affittuario di una porzione del fondo agrario in relazione alla comunicazione di una "denuntiatio-proposta" (ed al connesso preliminare) avente ad oggetto invece l'offerta di vendita dell'intero fondo (senza distinzione della porzione condotta in affitto) con indicazione di un unico prezzo globale, atteso che l'omessa specificazione del prezzo dei singoli lotti impedisce al prelazionario di esercitare il proprio diritto, potendo al più riconoscersi alla dichiarazione resa da quest'ultimo la funzione di mera "contro-proposta".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29485 del 14/11/2019 (Rv. 655829 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1326
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29485
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione e' sorta - Cass. n. 28403/2019Contratto redatto in forma solenne - Conclusione - Luogo della sottoscrizione dell'atto innanzi al notaio - Precedente corrispondenza tra i professionisti incaricati dalle parti - Irrilevanza.
In tema di contratti redatti con la forma solenne dell'atto notarile, ai fini della individuazione del foro facoltativo del luogo in cui è sorta l'obbligazione ex art. 20 c.p.c., il luogo della conclusione del contratto coincide con quello in cui le parti hanno sottoscritto l’atto davanti al notaio, assumendo il precedente scambio di missive tra i professionisti incaricati dalle parti valore meramente interlocutorio nell'ambito del procedimento di formazione del consenso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28403 del 05/11/2019 (Rv. 655841 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1352
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Requisiti del contratto - accordo delle parti - conclusione del contratto - luogo e momento della conclusione – Cass. 12899/2019Contratti tra persone lontane - Modifica da parte dell'accettante dei tempi di consegna indicati nella proposta - Nuova proposta - Accettazione dell'originario proponente - Necessità - Fattispecie.
In materia di conclusione di contratti tra persone lontane, la modifica, da parte dell'accettante, del termine per l'esecuzione indicato nella proposta - implicando la realizzazione di un assetto di interessi sostanzialmente diverso da quello indicato dal proponente, specie in caso di attribuzione, anche implicita, di essenzialità al nuovo termine - si configura, ai sensi dell'art. 1326, comma 5, c.c., come nuova proposta, con conseguente necessità di accettazione dell'originario proponente
(Nella specie, la S.C., regolando la competenza in una controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di fornitura, ha escluso la competenza del giudice del luogo in cui la parte proponente aveva ricevuto la conferma d'ordine nella quale l'accettante aveva modificato i tempi di consegna della merce indicati nella proposta).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12899 del 15/05/2019 (Rv. 653902 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1326 – Conclusione del contratto …...
Competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione e' sorta - Compenso dovuto al professionista - Cass. n. 7674/2019Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione e' sorta - Compenso dovuto al professionista - Obbligazione dedotta in giudizio - "Forum contractus" facoltativo - Determinazione - Criteri.
Quando l'obbligazione dedotta in giudizio è il compenso dovuto al professionista (nella specie, avvocato), per la determinazione del "forum contractus" facoltativo, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve farsi riferimento al luogo in cui il contratto è stato concluso e, quindi, a norma dell'art. 1326 c.c., a quello ove il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7674 del 19/03/2019
Cod_Civ_art_2230, Cod_Proc_Civ_art_233, Cod_Civ_art_1326, Cod_Proc_Civ_art_020
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Competenza
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Valore
Territorio
Funzionale
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Cassazione
7674
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Pagamento di debito contratto in base a contratto nulloContratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - esecuzione prima della risposta dell'accettante - Pagamento di debito contratto in base a contratto nullo - Natura - Atto dovuto - Conseguenze - Eccezioni - Valore di accettazione proposta di modifica di tale contratto - Riconoscimento - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 21550 DEL 03/09/2018
Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle ipotesi tipiche indicate dall'art. 1327 c.c., non potendo essere interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione.
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Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17588 del 05/07/2018Accreditamento provvisorio - Obbligo delle struttura privata convenzionata di stipulare un contratto apposito in forma scritta con la ASL territorialmente competente - Indicazione dei rispettivi obblighi - Necessità.
L'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17588 del 05/07/2018 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14006 del 06/06/2017Atti preparatori o raggiungimento intesa del contratto - Volontà delle parti - Interpretazione - Criteri legali - Applicabilità - Fondamento - Valutazione del comportamento complessivo comune delle parti e delle clausole negoziali - Necessità - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l’intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l’assunzione di una vera e propria obbligazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14006 del 06/06/2017
REQUISITI
ELEMENTI DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016Perfezionamento - Momento della spedizione - Eventuale posteriorità della notizia rispetto alla conoscenza dell'accettazione da parte del proponente - Irrilevanza - Affidamento dell'accettante - Tutela - Indennizzo.
L'art. 1328, comma 1, c.c., il quale prevede che la proposta contrattuale può essere revocata finché il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell'accettazione dal comma 2, nonché tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che la revoca si perfeziona quando sia spedita all'indirizzo dell'accettante, prima che l'accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, mentre resta irrilevante che l'accettante ne abbia notizia in un momento successivo a quello in cui l'accettazione sia giunta a conoscenza del preponente, restando tutelato l'affidamento dell'accettante, in tale evenienza, dalla previsione di un indennizzo a carico del proponente per le spese e le eventuali perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma - scritta - "ad substantiam" - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016Documento firmato da una sola parte - Sufficienza - Condizioni - Successiva adesione del contraente non firmatario - Requisiti - Revoca del proponente - Ammissibilità - Forma e limiti - Fattispecie.
In tema di contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam" (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operatività del principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario, contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che, inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente (come nella specie, con il ritiro del duplice originale della scheda contrattuale) prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma verbale o "per facta concludentia", purché in modo idoneo a giungere a conoscenza dell'altra parte, dell'accettazione della controparte.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016
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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016Perfezionamento - Momento della spedizione - Eventuale posteriorità della notizia rispetto alla conoscenza dell'accettazione da parte del proponente - Irrilevanza - Affidamento dell'accettante - Tutela - Indennizzo.
L'art. 1328, comma 1, c.c., il quale prevede che la proposta contrattuale può essere revocata finché il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell'accettazione dal comma 2, nonché tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che la revoca si perfeziona quando sia spedita all'indirizzo dell'accettante, prima che l'accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, mentre resta irrilevante che l'accettante ne abbia notizia in un momento successivo a quello in cui l'accettazione sia giunta a conoscenza del preponente, restando tutelato l'affidamento dell'accettante, in tale evenienza, dalla previsione di un indennizzo a carico del proponente per le spese e le eventuali perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016
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Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015Contratti stipulati ai sensi dell'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 - Forma scritta - Necessità - Unico documento - Necessità - Esclusione - Stipulazione del contratto per "facta concludentia" - Sufficienza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015
I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta "ad substantiam", possono anche non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali. Peraltro, occorre in ogni caso che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione, né che la conclusione del contratto avvenga per "facta concludentia", con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 cod. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 15/06/2015
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Opere pubbliche (appalto di) - controversie - definizione contenziosa e transazione - giudizio arbitrale - condizione di proponibilità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10743 del 25/05/2015Trattativa privata - Preceduta da gara ufficiosa - Atto di aggiudicazione - Rilevanza - Limiti - Idoneità al perfezionamento del contratto - Esclusione - Formale atto di stipulazione - Necessità - Comportamento concludente delle parti - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10743 del 25/05/2015
Nel sistema di contrattazione a trattativa privata, sia pure preceduta da una gara ufficiosa, diritti ed obblighi per la P.A. ed il privato contraente derivano solo dalla formale stipulazione del contratto, non potendo attribuirsi all'atto di aggiudicazione il valore di conclusione di quest'ultimo, bensì, semplicemente, l'effetto di individuazione dell'offerta migliore, cui segue la fase delle trattative precontrattuali, né rileva, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un contratto formale il comportamento concludente delle parti consistito nella materiale esecuzione della prestazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10743 del 25/05/2015
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contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18185 del 25/08/2014Proposta contrattuale - Formulazione per iscritto - Unico documento - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di fornitura di sistema informatico di gestione aziendale. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18185 del 25/08/2014
In tema di formazione del contratto, l'art. 1326 cod. civ. non prevede che la proposta, ove formulata per iscritto, debba essere necessariamente contenuta in un solo documento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la ricostruzione della volontà delle parti operata dalla corte territoriale, che tenuto conto del criterio letterale, del comportamento complessivo delle parti e dell'analisi economica del rapporto, aveva ravvisato tra tre proposte contrattuali, succedutesi nell'arco di pochi giorni, un rapporto di integrazione e di interdipendenza, pervenendo alla conclusione che il contratto stipulato avesse ad oggetto l'integrale realizzazione di un sistema informatico e non solo la fornitura dell'hardware e del software e la relativa manutenzione).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18185 del 25/08/2014
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contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014Proposizione di ricorso per decreto ingiuntivo volto all'adempimento del contratto - Identificazione del momento di perfezionamento del contratto - Coincidenza con la presentazione del ricorso - Esclusione - Accertamento di un precedente atto di accettazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
In tema di conclusione del contratto, viola l'art. 1326 cod. civ. la decisione del giudice di merito che abbia ritenuto perfezionato l'accordo con la proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenerne l'adempimento (consistente, nella specie, nel pagamento della somma oggetto di prestazione offerta a scopo transattivo), in mancanza dell'individuazione di un atto di accettazione proveniente dall'oblato che sia giunto al proponente in epoca precedente al deposito del ricorso, nel termine da lui stabilito, ovvero in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1770 del 28/01/2014
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Competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione è sorta – Cass. n. 26269/2013Obbligazione di compenso ad avvocato - "Forum contractus" - Determinazione - Criteri.
Quando l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto il compenso dovuto ad un avvocato, per determinare il "forum contractus" ex art. 20 cod. proc. civ. deve farsi riferimento, a norma dell'art. 1326 cod. civ., al luogo in cui è stato sottoscritto il mandato alle liti, avendo in esso il cliente avuto notizia certa dell'accettazione della sua proposta da parte dell'avvocato, che firma il mandato per autentica, mentre, qualora il mandato sia privo dell'indicazione del luogo di rilascio, deve darsi rilievo al luogo di sottoscrizione dell'atto di citazione, a margine del quale il mandato stesso si trovi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 26269 del 22/11/2013
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
26269
2013
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Regolamento Obbligo del conduttore 21/10/2012 Obbligo del conduttore di rispetto del regolamento di condominio non impegnativo per il locatore - Condizioni - Accordo tra il conduttore ed il condominio - Configurabilità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10185 del 20/06/2012
Condominio - Regolamento Obbligo del conduttore di rispetto del regolamento di condominio non impegnativo per il locatore - Condizioni -
Accordo tra il conduttore ed il condominio - Configurabilità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 2,
Sentenza n. 10185 del 20/06/2012Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10185 del 20/06/2012
In tema di condominio di edifici, il conduttore di un immobile sito nel fabbricato condominiale può obbligarsi nei
confronti del condominio, mediante accordo con lo stesso, a rispettare un regolamento di condominio non impegnativo
per il condomino locatore. (Nella specie, la S.C. ha, tuttavia, escluso la configurabilità di detto accordo in
presenza di una sottoscrizione unilateralmente apposta dal conduttore sul contratto di compravendita relativo
all'unità immobiliare locata e contenente il richiamo al regolamento, non costituendo tale sottoscrizione
l'accettazione di una proposta proveniente dal condominio ed a quest'ultimo comunicata …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006Accordo su tutti gli elementi, principali ed accessori, del contratto - Necessità - Sufficienza - Condizioni - Accertamento - Del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006
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Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8950 del 18/04/2006Scritta - Necessità - Conclusione del contratto a mezzo di scritti successivi atteggiantisi come proposta e accettazione - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie in tema di incarico professionale.
I contratti conclusi dalla P.A. "iure privatorum", oltre a richiedere la forma scritta "ad substantiam" (perciò con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi), devono essere consacrati in un unico documento, salvo che -come in caso di contratti conclusi con imprese commerciali ( art. 17 r.d. n. 2240 del 1923 )- la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza, ipotesi tra le quali non risulta ricompreso anche il conferimento di incarico professionale.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8950 del 18/04/2006
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