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1321. Nozione

Art.1321. Nozione.

0 Codice civile

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Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24465 del 03/09/2025 (Rv. 676245-01)
Contratto definitivo - Fonte unica dei diritti e delle obbligazioni per le parti - Limiti - Obblighi preliminari funzionali alla stipula del definitivo - Inadempimento - Rilevanza - Fattispecie. Il contratto definitivo costituisce unica fonte dei diritti e delle obbligazioni delle parti con riguardo al particolare negozio da esse voluto, sostituendo l'assetto d'interessi previsto nel contratto preliminare, salvo che quest'ultimo preveda obblighi strumentali e prodromici alla realizzazione dell'operazione economica perseguita, giacché in tal caso il loro inadempimento sopravvive alla stipulazione del definitivo, quale regola di imputazione della responsabilità per l'inattuazione dell'obbligo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il rinnovo tacito di un contratto di locazione di un immobile oggetto di un'operazione di demolizione e ricostruzione per trasformarlo in complesso residenziale, fosse da attribuire alla responsabilità dell'appellante società immobiliare, tenuta, in base a un contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'edificio, ad inviare tempestivamente alla conduttrice la disdetta della locazione, quale attività funzionale all'operazione da realizzare). Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24465 del 03/09/2025 (Rv. 676245-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1218 …...
Successione nel processo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15670 del 12/06/2025 (Rv. 674810 - 01)
A titolo particolare nel diritto controverso - credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti esclusi dalla cessione - Individuazione - Criteri. In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15670 del 12/06/2025 (Rv. 674810 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1362 …...
Istituti o enti di credito - altre aziende di credito - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15670 del 12/06/2025 (Rv. 674810 - 01)
Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti esclusi dalla cessione - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso. In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 15670 del 12/06/2025 (Rv. 674810 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1362 …...
Requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11126 del 24/04/2024 (Rv. 670793-01)
Accordo su tutti gli elementi, principali ed accessori - Necessità - Minuta o puntuazione - Differenze - Sussistenza di obbligazioni determinate - Inadempimento - Esclusione - Fattispecie. Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto "minuta" o "puntuazione") - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva negato efficacia vincolante ad un accordo, finalizzato ad una divisione di alcuni beni immobili e di alcune società che le parti avevano in comune, che si limitava a prevedere l'assegnazione reciproca degli immobili, indicati solo genericamente, e delle quote sociali alle parti o a persone da nominare). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11126 del 24/04/2024 (Rv. 670793-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1326 …...
Modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8635 del 02/04/2024 (Rv. 670654-01)
Attuazione dei piani regolatori - lottizzazione di aree - fabbricabili - urbanizzazione primaria - Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria derivanti dalla realizzazione di piano PEEP - Natura reale propter rem - Limiti - Applicabilità nei confronti dei successivi acquirenti - Esclusione - Conseguenze. In tema recupero dei costi sostenuti dall'ente locale per il pagamento dei suoli destinati alla realizzazione del piano di edilizia economica e popolare (PEEP), nonché dei connessi oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, la natura reale c.d. "propter rem" dell'obbligazione riguarda i soli soggetti che hanno stipulato o richiesto la relativa convenzione, o che hanno realizzato l'edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa, risultando invece esclusi da tale novero i soggetti resisi successivi acquirenti, per i quali ultimi la fonte dell'obbligazione deve essere rinvenuta sul piano negoziale, occorrendo pertanto ai fini della esigibilità della relativa prestazione, che gli stessi abbiano assunto una espressa pattuizione contrattuale. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8635 del 02/04/2024 (Rv. 670654-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1470 …...
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - acque - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2321 del 23/01/2024 (Rv. 669894-02)
Acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - canoni - in genere - Servizio idrico integrato - Rapporto di utenza privata - Controversia relativa a clausola contrattuale sul corrispettivo dovuto per il servizio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla validità ed efficacia della clausola contenuta nel contratto stipulato tra il gestore e l'utente del servizio idrico integrato, volta a disciplinarne il corrispettivo. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda volta ad accertare l'inefficacia ex art. 1341, comma 1, c.c., nonché la nullità per indeterminabilità dell'oggetto ovvero per contrarietà a norma imperativa, della clausola che obbligava l'utente del servizio idrico integrato a versare un minimo garantito del corrispettivo, rapportato ai volumi di scarico di acque reflue oggetto di autorizzazione, anche ove non effettivamente scaricati). Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2321 del 23/01/2024 (Rv. 669894-02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1341, Cod_Civ_art_1418 …...
Contratti - esecuzione - acque - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2321 del 23/01/2024 (Rv. 669894-01)
Acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - canoni - in genere - Servizio idrico integrato - Autorizzazione allo scarico di acque reflue - Contratto con il gestore per la regolazione del corrispettivo - Accordo integrativo del provvedimento ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 - Esclusione. Non integra un accordo integrativo del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990, il contratto intercorso tra gestore e utente del servizio idrico integrato che, accedendo al provvedimento che autorizzi quest'ultimo allo scarico di acque reflue industriali, regoli il corrispettivo del servizio medesimo. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2321 del 23/01/2024 (Rv. 669894-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321 …...
Rendita vitalizia (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32439 del 22/11/2023 (Rv. 669389 - 01)
Vitalizio alimentare - Oggetto - Assistenza vita naturai durante - Sussistenza dell'alea data dalla durata della vita del vitaliziato e daN'entità della prestazione - Suscettibilità di valutazione economica - Conseguenze - Comparabilità della capitalizzazione della rendita del bene con le utilità economiche dovute dal vitaliziante. Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 32439 del 22/11/2023 (Rv. 669389 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1174 …...
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 01)
Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Contestazione della competenza in relazione a foro convenzionale esclusivo - Onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni - Esclusione. La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca e non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parte che eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023 (Rv. 668476 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_029 …...
Appalto (contratto di) – Scioglimento del contratto Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023 (Rv. 668307 - 01)
Appalto pubblico - Scioglimento del contratto derivante da annullamento delibera di approvazione del progetto e di adozione di varianti per mancata verifica di compatibilità ambientale e carenza di indagini idro-geologiche - Responsabilità - Unicità del fatto - Esclusione del nesso causale - Efficienza causale assorbente e determinante di un antecedente causale.   In tema di appalto pubblico, ove lo scioglimento del contratto sia dipeso dall'annullamento delle delibere di approvazione del progetto e di adozione delle relative varianti per la mancanza o l'inadeguatezza della verifica di compatibilità ambientale e la carenza di adeguate indagini geologiche e geognostiche, e ove siano altresì riscontrate carenze del progetto, viene in considerazione, ai fini delle reciproche responsabilità, il principio di cui all'art. 2055 c.c., e ciò che rileva è sempre il fatto nella sua unicità, a prescindere dalla identità delle norme giuridiche violate da ciascuno; in questi casi è possibile escludere il nesso di causalità rispetto ad alcune delle condotte quando, motivando caso per caso, possa riconoscersi a uno degli antecedenti causali un'efficienza non semplicemente preponderante, ma determinante e assorbente, tale da escludere ogni effettivo nesso tra l'evento e gli altri fatti ridotti al semplice rango di occasioni. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19492 del 10/07/2023 (Rv. 668307 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1362 …...
Creditori chirografari e terzi revocati – Cass. n. 13425/2023
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare – assuntore - Concordato fallimentare - Creditori chirografari e terzi revocati - Obbligo del proponente di pagare entro limiti percentuali su pregressi riparti - Possibilità, per il terzo revocato, di chiedere la differenza tra intero credito e quota residua ridotta percentualmente - Esclusione.  In tema di procedure concorsuali, nell'ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piani di riparto, il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all'assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l'intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13425 del 16/05/2023 (Rv. 667902 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321   Corte Cassazione 13425 2023 …...
Accordi di separazione consensuale omologati – Cass. n. 24687/2022
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - consensuale - contratti in genere - simulazione (nozione) - assoluta - Accordi di separazione consensuale omologati - Contenuto necessario ed eventuale - Accordo patrimoniale di attribuzione immobiliare - Impugnazione per simulazione assoluta da parte dei creditori del simulato alienante - Ammissibilità - Fondamento.   La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022 (Rv. 665666 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0158, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1414   Corte Cassazione 24687 2022 …...
Previsione in contratto della forma scritta per il recesso – Cass. n. 18971/2022
Negozi giuridici - unilaterali - recettizi - Previsione in contratto della forma scritta per il recesso - Applicabilità della presunzione di cui all'art. 1352 c.c. - Sussistenza - Fondamento.   La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022 (Rv. 665182 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1334   Corte Cassazione 18971 2022 …...
Clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale – Cass. n. 37159/2021
Competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Estensione consensuale di fatto dell'efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso stabiliti - Clausola contrattuale derogatoria della competenza territoriale - Carattere di esclusività del foro convenzionale - Esclusione - Ragioni.   In tema di competenza territoriale, la proroga implicita di efficacia di un contratto oltre i limiti temporali da esso previsti, in funzione della regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra le parti, non vale ad attribuire carattere di esclusività al foro convenzionale in esso designato, in deroga a quello stabilito dalla legge, atteso che la competenza territoriale convenzionale assume tale carattere soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare àdito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. L'esclusività non può pertanto discendere da una attuazione consensuale, di solo fatto, di prestazioni corrispondenti a quelle contemplate nel testo di un precedente contratto mentre l'esigenza della forma precostituita, quale elemento di validità della presunta estensione nel tempo del rapporto, determina l'impossibilità di annettere valore di clausola di deroga della competenza "sine die" ad una pattuizione che ha esaurito la propria capacità regolativa, occorrendo, a tal uopo, una diversa ed esplicita clausola, correlata ad una pattuizione altra e successiva. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37159 del 29/11/2021 (Rv. 663130 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029   Corte Cassazione 37159 2021 …...
Individuazione e graduazione dei criteri – Cass. n. 33451/2021
Contratti in genere - interpretazione - letterale - Interpretazione del contratto - Individuazione e graduazione dei criteri.   Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021 (Rv. 662753 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1364, Cod_Civ_art_1365, Cod_Civ_art_1366, Cod_Civ_art_1367, Cod_Civ_art_1368, Cod_Civ_art_1369, Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1371   Corte Cassazione 33451 2021 …...
Locazione tra persone giuridiche – Cass. n. 31319/2021
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - potestativa (causale e mista) - Locazione tra persone giuridiche - Negozio di accertamento per eliminare la "res dubia" relativa all'esigibilità dei crediti che ne derivano - Clausola che subordina l'esigibilità al mancato buon fine di un nuovo contratto tra la locatrice e persona giuridica di cui essa è socia di maggioranza - Condizione meramente potestativa - Configurabilità - Ragioni - Conseguenze - Nullità.   In tema di locazione tra persone giuridiche, ove le parti stipulino un negozio di accertamento per eliminare la "res dubia" relativa ai crediti da essa nascenti, la clausola di tale negozio che ne subordini l'esigibilità alla condizione sospensiva di carattere negativo che un nuovo contratto di locazione, con cui la locatrice abbia concesso il godimento della "res locata" ad altro conduttore di cui essa sia socia di maggioranza, "non giunga a buon fine", è meramente potestativa, poiché dà luogo ad una ipotesi di abuso della personalità giuridica, e deve pertanto ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31319 del 03/11/2021 (Rv. 662980 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1357   Corte Cassazione 31319 2021 …...
Interpretazione e qualificazione del contratto – Cass. n. 15603/2021
Contratti in genere - interpretazione - accertamento del giudice di merito - incensurabilita' in cassazione - Interpretazione e qualificazione del contratto - Distinzioni - Conseguenze - Sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica - Sussistenza - Limiti - Fattispecie. A differenza dell’attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l’attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti. (Nella specie, la S.C., dopo aver sollecitato il contraddittorio sul punto, ha ravvisato uno stretto collegamento funzionale tra i due contratti di locazione oggetto di giudizio, tale da consentire una considerazione unitaria dell’intera operazione negoziale, qualificata in termini di affitto di azienda). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 (Rv. 661741 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322   corte cassazione 15603 2021 …...
Competenza per territorio - accordo delle parti - Cass. n. 21362/2020
competenza civile - competenza per territorio - accordo delle parti - forma dell'accordo - Carattere di esclusività attribuito al foro prescelto - Condizioni - Pattuizione espressa - Necessità - Pluralità di clausole sul foro prescelto - Criteri di valutazione. La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari. Pertanto, in caso di pluralità di clausole relative al foro competente, per potere ritenere che le parti lo abbiano voluto come esclusivo, occorre che l'esclusività sia espressa in ogni clausola contenente la scelta del foro; al contrario, la presenza nel contratto di clausole espressamente indicanti il foro come esclusivo e di altre che non prevedono l'esclusività rende equivoca la volontà contrattuale di escludere altri fori. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21362 del 06/10/2020 (Rv. 659159 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_029 _____________________________________ Competenza Incompetenza Valore Territorio Funzionale corte cassazione 21362 2020 …...
Situazione di fatto o di diritto esterna al contratto e comune alle parti - Cass. n. 17615/2020
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - presupposizione - Nozione - Situazione di fatto o di diritto esterna al contratto e comune alle parti - Presupposto inespresso di efficacia del vincolo contrattuale - Requisiti - Specificità, obiettività e certezza - Mancata verificazione dell'evento - Conseguenze - Diritto di recesso - Configurabilità – Fattispecie - obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilita' dei crediti . CONTRATTI REQUISITI RECESSO Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. - riguardo ad una complessa vicenda concernente la cessione, da parte di una curatela fallimentare, di un credito di 10 milioni di dollari statunitensi verso l'Iraq per un prezzo minimo, poi seguita invece da una riscossione fruttuosa - ha escluso che la difficilissima recuperabilità del credito oggetto del contratto costituisse "presupposto inespresso" del negozio). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17615 del 24/08/2020 (Rv. 658686 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1372 corte cassazione 17615 2020 …...
Preliminare di compravendita di farmacia - Cass. n. 16050/2020
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - condizione (nozione, distinzione) - Preliminare di compravendita di farmacia - Validità - Sussistenza - Condizione di efficacia - Riconoscimento del diritto al trasferimento ad opera del medico provinciale - igiene e sanita' pubblica - professioni ed arti sanitarie - servizio farmaceutico - apertura della farmacia - commerciabilita' . L'art. 12 della l. n. 475 del 1968, che consente il trasferimento della farmacia solo a favore di persona dotata di particolari requisiti, non impedisce la stipulazione di un preliminare di compravendita della farmacia, condizionato alla futura acquisizione dei requisiti di legge da parte del promissario acquirente o di un terzo a favore del quale il contratto preliminare sia destinato ad operare e che lo stipulante si riservi di indicare, dovendosi pertanto ritenere tale contratto non già nullo, ma privo di efficacia in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva legale, consistente, nella disciplina fissata dal l'art. 12 della legge n. 475 del 1968, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, nel riconoscimento ad opera del medico provinciale, con proprio decreto ex art. 12 cit., della sussistenza, in capo all'acquirente, dei requisiti richiesti dalla stessa legge per la gestione del servizio farmaceutico. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16050 del 28/07/2020 (Rv. 658289 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1401, Cod_Civ_art_1418 corte cassazione 16050 2020 …...
Conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta - Cass. n. 13610/2020
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - proposta - revoca della proposta - Contratti a formazione progressiva - Momento perfezionativo - Individuazione - Accordo sugli elementi principali e secondari - Necessità - Limiti - Valore probatorio della minuta - Fattispecie. Nei c.d. contratti a formazione progressiva, il momento perfezionativo coincide di regola con quello in cui tra le parti sia raggiunto l'accordo sugli elementi costitutivi, sia principali che secondari, salvo che le parti abbiano inteso considerare il contratto già definitivamente formato per l'ininfluenza dei punti ancora da definire. In tal caso la minuta assurge a prova del contratto perfezionato qualora contenga l'indicazione dei suoi elementi essenziali e risulti che le parti abbiano voluto vincolarsi definitivamente anche in base al loro comportamento successivo, inteso a dare esecuzione all'accordo risultante dalla puntuazione, sempreché tale comportamento sia univoco e non consenta una diversa interpretazione. (Nella specie, la S.C., in una controversia relativa al richiesto pagamento di corrispettivi di servizi di portierato e cortesia, ha escluso che lo scambio di comunicazioni fra le parti, in forma orale e attraverso l'invio di posta elettronica, avesse superato di per sé la fase della puntuazione, tanto da derogare convenzionalmente ai criteri della competenza per territorio, risolvendosi, piuttosto, sul punto in un accordo preliminare su condizioni del futuro contratto). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13610 del 02/07/2020 (Rv. 658503 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1326, Cod_Proc_Civ_art_028 corte cassazione 13610 2020 …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - prova dell'incontro dei consensi - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2204 del 30/01/2020 (Rv. 656858 - 01)
Puntuazione completa ed incompleta di clausole negoziali - Regime probatorio - Differenze. Nella nozione di minuta o puntuazione del contratto rientrano tanto i documenti che contengono intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi tra le parti (cd. puntuazione di clausole), quanto i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cd. puntuazione completa di clausole). Mentre la prima ipotesi denota una presunzione iniziale di mancato accordo, salva la dimostrazione concreta che solo a quelle clausole aveva riferimento un accordo raggiunto tra le parti, la seconda integra, al contrario, una presunzione semplice di perfezionamento contrattuale, superabile dalla prova contraria della effettiva volontà delle parti non volta all'attuale raggiungimento di un accordo. In tale secondo caso, la parte o il terzo che abbiano l'interesse a dimostrare che non si tratta di un contratto concluso ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, hanno l'onere di superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto, fornendo la prova concreta della insussistenza della volontà attuale di accordo negoziale. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2204 del 30/01/2020 (Rv. 656858 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1326, Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727 CONTRATTI IN GENERE REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) ACCORDO DELLE PARTI   …...
Contratti di borsa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28314 del 04/11/2019 (Rv. 655800 - 01)
Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Nullità per difetto di forma scritta - Deducibilità da parte del solo investitore - Conseguenze - Operatività in suo favore degli effetti sostanziali e processuali dell'accertamento - Eccezione di buona fede dall'intermediario - Ammissibilità - Condizioni La nullità per difetto di forma scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro. Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 28314 del 04/11/2019 (Rv. 655800 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1421 CONTRATTI DI BORSA CONTRATTI …...
Gravità dell'inadempimento di un singolo contratto - Cass. Sent. 17148/2019
Contratti in genere - contratti collegati - Contratti collegati – Inadempimento Gravità - Apprezzamento relativo all'intera struttura negoziale - Fattispecie. In ipotesi di collegamento negoziale, la gravità dell'inadempimento di un singolo contratto non deve essere apprezzata per ciascuna pattuizione, ma all'interno della complessiva struttura negoziale. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, a fronte del ritenuto collegamento negoziale tra un contratto di appalto e un contratto preliminare di cessione di quote, aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto di appalto per mancato pagamento di parte del corrispettivo, ritenendo che tale inadempimento parziale non incidesse in maniera decisiva sulla complessiva operazione economica). Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 17148 del 26/06/2019 (Rv. 654554 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455 …...
Contratti in genere - interpretazione -  Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 (Rv. 653577 - 01)
Duplicità di momenti - Sindacato di legittimità - Limiti. La qualificazione di un negozio giuridico richiede due distinte operazioni: la prima consiste nell'identificazione degli elementi costitutivi dell’attività negoziale e delle finalità pratiche perseguite dalle parti; la seconda consiste, invece, nell'attribuzione del "nomen juris", previa interpretazione sul piano giuridico, degli elementi di fatto precedentemente accertati. Di tali operazioni, mentre la seconda è soggetta al sindacato di legittimità, la prima ne è sottratta, se correttamente motivata, giacché si risolve in un apprezzamento di mero fatto, riservato al giudice di merito. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 (Rv. 653577 - 01) Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1322 INTERPRETAZIONE CONTRATTI …...
Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - in genere
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - in genere - operazioni infragruppo - neutralità fiscale – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29302 del 14/11/2018 In tema di determinazione del reddito di impresa, nell'ambito delle operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme percepite o versate tra le società del gruppo in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, ferma la possibilità per le parti, nella loro autonomia negoziale, di corrispondere, mediante i cd. accordi di consolidamento, alla società apportante i vantaggi fiscali al gruppo il corrispettivo "compensativo", che non può superare l'importo dell'imposta risparmiata dal gruppo societario attraverso il bilancio consolidato: ne deriva che la ripartizione di vantaggi fiscali tra le società del gruppo genera operazioni "neutre", con costi non deducibili e proventi non tassabili, mentre i compensi che non rientrano in detta ripartizione determinano proventi imponibili per chi li realizza e costi deducibili, purché inerenti all'attività di impresa, per chi ne sostiene l'onere finanziario. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29302 del 14/11/2018 …...
Pagamento di debito contratto in base a contratto nullo
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - esecuzione prima della risposta dell'accettante - Pagamento di debito contratto in base a contratto nullo - Natura - Atto dovuto - Conseguenze - Eccezioni - Valore di accettazione proposta di modifica di tale contratto - Riconoscimento - Esclusione. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 21550 DEL 03/09/2018 Il pagamento effettuato dal soggetto che aveva assunto il relativo obbligo, ancorché in base ad un contratto nullo, rimane qualificabile come adempimento del contratto stesso, suscettibile di comportare la restituzione dell'importo versato in applicazione dei principi dell'indebito oggettivo. In particolare, detto pagamento resta atto dovuto e non assume carattere e significato negoziale, tranne che nelle ipotesi tipiche indicate dall'art. 1327 c.c., non potendo essere interpretato quale accettazione della proposta di modifica di un contratto giudicato invalido di cui costituisca mera esecuzione.   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14006 del 06/06/2017
Atti preparatori o raggiungimento intesa del contratto - Volontà delle parti - Interpretazione - Criteri legali - Applicabilità - Fondamento - Valutazione del comportamento complessivo comune delle parti e delle clausole negoziali - Necessità - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. Costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l’intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rimarcato la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione e di pagamento del corrispettivo, nonché di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, ritenendo irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l’assunzione di una vera e propria obbligazione). Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14006 del 06/06/2017 REQUISITI ELEMENTI DEL CONTRATTO CONTRATTI …...
Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016
Manifestazione documentale della volontà negoziale - Necessità - Carenza - Conseguenze - Fondamento. I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016   …...
Pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016
Manifestazione documentale della volontà negoziale - Necessità - Carenza - Conseguenze - Fondamento. I requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche "iure privatorum", attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l'assenza in radice dell'accordo tra le parti, richiesto dall'art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 20033 del 06/10/2016   …...
Contratti di borsa - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016
Contratti di intermediazione finanziaria - Produzione in giudizio del contratto quadro sottoscritto dal solo investitore - Rispetto del requisito formale di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Esclusione - Eccezione di nullità proposta dall'investitore con riferimento ad alcuni ordini d'acquisto - Ammissibilità. Nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore non soddisfa l'obbligo della forma scritta "ad substantiam" imposto, a pena di nullità, dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall'investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016   …...
Contratti di borsa - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016
Contratti di intermediazione finanziaria - Produzione in giudizio del contratto quadro sottoscritto dal solo investitore - Rispetto del requisito formale di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Esclusione - Eccezione di nullità proposta dall'investitore con riferimento ad alcuni ordini d'acquisto - Ammissibilità. Nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore non soddisfa l'obbligo della forma scritta "ad substantiam" imposto, a pena di nullità, dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall'investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali è stato data esecuzione al contratto viziato. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8395 del 27/04/2016   …...
Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - costituzione delle parti e loro difesa - convenuto - memoria difensiva. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16339 del 04/08/2015
Contratto a termine - Deduzione del datore di lavoro di risoluzione del rapporto per mutuo consenso - Natura - Domanda riconvenzionale - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16339 del 04/08/2015 In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, la deduzione, da parte del datore di lavoro convenuto per l'accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato per l'illegittima apposizione del termine, che il rapporto si è risolto per mutuo consenso non integra domanda riconvenzionale in quanto non finalizzata ad ottenere un provvedimento positivo, sfavorevole al lavoratore, ma, semplicemente, il rigetto della sua domanda. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 16339 del 04/08/2015   …...
Contratti in genere - contratti collegati – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1875 del 08/02/2012
Collegamento negoziale - Requisiti - Accertamento riservato al giudice del merito - Fattispecie relativa ai contratti di negoziazione di strumenti finanziari e conto corrente bancario. E rimessa al giudice di merito, con valutazione insindacabile se immune da vizi logici e giuridici, l'individuazione di un collegamento negoziale fra il contratto di acquisto e negoziazione di strumenti finanziari e quello di conto corrente bancario, stipulati dal cliente con una banca fuori dai locali commerciali, allorché sia ravvisata l'interdipendenza funzionale fra i medesimi, utilizzati in combinazione strumentalmente volta a realizzare lo scopo pratico unitario, costituente la causa concreta della complessiva operazione, specifica ed autonoma rispetto a quella del singoli contratti. (Nella specie, la C.S. ha ritenuto applicabile, in forza del collegamento negoziale, la clausola di deroga della competenza territoriale contenuta nel solo contratto di conto corrente bancario). Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1875 del 08/02/2012   …...
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006
Accordo su tutti gli elementi, principali ed accessori, del contratto - Necessità - Sufficienza - Condizioni - Accertamento - Del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti. Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare pertanto la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori. Pertanto, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006   …...
pubblica amministrazione - contratti - formazione - forma – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 23/01/2006
Scritta - Obbligatorietà - Conseguenze - Rinnovo tacito del contratto - Inammissibilità - Comportamento concludente - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 23/01/2006 La volontà negoziale della P.A. non può desumersi da comportamenti concludenti, ma deve essere espressa in forma scritta a pena di nullità, con la conseguenza che nei suoi riguardi non è radicalmente ipotizzabile, in relazione al disposto dell'art. 1579 cod. civ., la rinnovazione tacita del contratto di locazione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 23/01/2006   …...
Negozi giuridici - collegati, complessi, misti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 14611 del 12/07/2005
Contratti collegati - Nozione - Accertamento del giudice di merito - Fattispecie relativa a contratto di locazione collegato a contratto di agenzia. Le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti, ovvero a piè negozi tra loro collegati; le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in contratti collegati, contratti misti (quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati dall'esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un'intensità' tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico). Il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato un collegamento funzionale, finalizzato alla coeva cessazione dei due contratti, tra un contratto di agenzia e un …...
Beni - pertinenze - cessazione del vincolo – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 26/05/2004
Causa - Oggettiva venuta meno della destinazione funzionale tra cosa principale e cosa accessoria - Disposizione, con atto volontario, della pertinenza in via separata - Configurabilità. Il vincolo pertinenziale tra la cosa accessoria e la cosa principale cessa quando viene oggettivamente meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l'avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 26/05/2004 …...
Contratti in genere - contratti collegati - contratti indipendenti - distinzione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2520 del 09/04/1983
Criteri - elemento causale - rilevanza - accertamento relativo - compito esclusivo del giudice del merito.* Con il collegamento negoziale volontario si realizza un legame causale tra due o più negozi, contestuali o anche successivi, volto al conseguimento di un risultato e di un assetto di interessi che trascendono la funzione dei singoli negozi, di modo che ciascuno dei negozi concorrenti o in sequenza produce gli effetti giuridici conformi alla sua destinazione, ma gli stessi, inoltre, nella loro sintesi e nella loro sequenza, sono produttivi di effetti giuridici ulteriori che non coincidono con quelli dei negozi singolarmente considerati costituendo ciascuno uno strumento di integrazione della funzione economico-sociale che qualifica gli altri, ed il rapporto giuridico che ne viene costituito ha nel collegamento dei negozi la sua fonte genetica e/o il suo regolamento funzionale. L'accertamento dell'esistenza di un siffatto collegamento negoziale, della sua natura ed entità e delle sue modalità e conseguenze, attenendo all'interpretazione della volontà delle parti, rientra nei compiti esclusivi del giudice del merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in Sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. (nella specie: successivamente ad una vendita immobiliare le parti, previo rilascio di procura notarile dal compratore al venditore, avevano stipulato altra convenzione con la quale, se entro un determinato termine il compratore non avesse soddisfatto le sue obbligazioni, si dava mandato all'originario venditore di vendere nuovamente gli immobili compensando tutte le sue ragioni con i prezzi da incassare, e il giudice del merito aveva ritenuto che, avendo le parti stabilito un collegamento tra i due negozi, il compratore non poteva ritenersi inadempiente finché il venditore-mandatario non avesse infruttuosamente dato esecuzione al mandato liquidatorio, ed a quest'ultimo era precluso di chiedere la risoluzione del contratto di compravendita, avendo consentito di realizzare i suoi crediti con le modalità e i termini stabiliti nella successiva convenzione; la suprema Corte ha ritenuto incensurabile tale statuizione ed enunciato il principio di cui in massima). ( V 1126/80, mass n 404616; ( V 781/77, mass n 384378).* Corte di Cassazione, Sez …...

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