Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo VII: DI ALCUNE SPECIE DI OBBLIGAZIONI Sezione I: DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Sezione II: DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE Sezione III: DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO Art.1307. Inadempimento.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1307. Inadempimento.
1. Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
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