Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo VII: DI ALCUNE SPECIE DI OBBLIGAZIONI Sezione I: DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Sezione II: DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE Sezione III: DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO Art.1306. Sentenza.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1306. Sentenza.
1. La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.
2. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi.
la giurisprudenza
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