Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo VII: DI ALCUNE SPECIE DI OBBLIGAZIONI Sezione I: DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE Sezione II: DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE Sezione III: DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO Art.1299. Regresso tra condebitori.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1299. Regresso tra condebitori.
1. Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.
2. Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.
3. La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.
la giurisprudenza
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