Obbligazione pecuniaria – Cass. n. 39028/2021Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazione pecuniaria - Determinazione del "forum destinatae solutionis" e della "mora ex re" - Ricorrenza del requisito della liquidità - Contenuto del titolo - Rilevanza - Accertamento da parte del giudice ex art. 38, comma 4, c.p.c. - Contestazioni su "an" e "quantum" - Irrilevanza.
In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021 (Rv. 663393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1219, Cod_Civ_art_1277, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Proc_Civ_art_038
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Obbligazioni pecuniarie – Cass. n. 34944/2021Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Obbligazioni pecuniarie - Nozione - Conseguenze - Luogo dell'adempimento - Individuazione.
Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e, cioè, aventi ad oggetto, sin dalla loro costituzione, la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, comma 3, c.c., quella derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa mentre, ove tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere invece adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.
Core di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021 (Rv. 662901 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1277
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Obbligo di rendiconto dei frutti civili al proprietario – Cass. n. 21906/2021Possesso - effetti - diritti e obblighi del possessore - acquisto dei frutti - obbligo di restituzione - Obbligo di rendiconto al proprietario - Frutti naturali e civili - Differenza - Conseguenze.
Mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta - soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicché quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti - inclusa la colpevolezza del ritardato pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 21906 del 30/07/2021 (Rv. 661955 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0820, Cod_Civ_art_1148, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277, Cod_Civ_art_1282
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Transazioni in denaro o con libretti di deposito o con titoli – Cass. n. 10999/2021Obbligazioni in genere - adempimento - mora del creditore - facolta' di deposito - effetti liberatori - Transazioni in denaro o con libretti di deposito o con titoli - Pagamento tramite intermediario ex art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Necessità - Ipotesi in cui l'intermediario sia parte della transazione - Applicabilità dell'art. 49 d.lgs. n. 231 del 2007 - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
La disciplina prevista dall'art. 49, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. n. 231 del 2007, che vieta le transazioni in denaro, con libretti di deposito o con titoli al portatore, se non eseguite tramite un intermediario abilitato, si applica, come precisato dal comma 15 della norma citata, solo quando l'intermediario è terzo, garante della tracciabilità delle disposizioni in oggetto tra soggetti comuni e non anche quando agisca come parte in tali transazioni o le effettui in proprio, sicché in tali ipotesi è altresì inapplicabile il regolamento di accettazione scritta della disposizione di tali operazioni da parte dell'intermediario abilitato, previsto dal comma 2 della disposizione richiamata, con conseguente inoperatività degli effetti estintivi e liberatori, di cui al successivo comma 3. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che Poste Italiane s.p.a., al fine di eseguire un pagamento in favore di una propria dipendente creditrice e costituirla in mora con effetti liberatori, dovesse procedere secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 1210, 1212 c.c., 73 e 74, disp. att. c.c., essendo inidonei allo scopo i tentativi di pagamento effettuati con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale e con assegno postale vidimato).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10999 del 26/04/2021 (Rv. 661102 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1777, Cod_Civ_art_1782, Cod_Civ_art_1277, Cod_Civ_art_1210, Cod_Civ_art_1212 …...
Pagamento con assegno bancario – Cass. n. 9490/2021Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - con titoli di credito - Pagamento con assegno bancario - Rifiuto del creditore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Titoli di credito - assegno bancario - pagamento In genere.
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante assegno bancario - il quale non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura - può essere rifiutato dal creditore, in presenza di una ragionevole giustificazione, la cui ricorrenza implica un apprezzamento che si sostanzia in un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, la valutazione compiuta dal giudice di appello, il quale aveva ritenuto giustificato il rifiuto del creditore di ricevere, in pagamento dal debitore, assegni bancari a firma di terzi e postdatati).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9490 del 09/04/2021 (Rv. 661032 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1277, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Risarcimento del danno da fatto illecito - Debito di valore – Cass. n. 6711/2021Impugnazioni civili - "causa petendi et petitum" - Risarcimento del danno da fatto illecito - Debito di valore - Valutazione e liquidazione - Determinazione della svalutazione monetaria anche d'ufficio nel giudizio d'appello e di rinvio - Domanda nuova - Esclusione - Limiti. risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - svalutazione monetaria
Poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell’effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d’appello, salvo che non si sia verificato un giudicato interno, come nel caso in cui la rivalutazione sia stata espressamente negata dal giudice di primo grado e il danneggiato abbia omesso di impugnare questo capo della decisione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021 (Rv. 660829 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Civ_art_1277 …...
Obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) - morosita' - Cass. n. 14158/2020Locazione - obbligazioni del conduttore - corrispettivo (canone) - morosita' -Obbligazione relativa al pagamento del canone - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Oggetto - Danno da ritardo non coperto dagli interessi - Esclusività - Prova del maggior danno - Necessità.
L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14158 del 08/07/2020 (Rv. 658371 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277, Cod_Civ_art_1282, Cod_Civ_art_1587
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Avvocato e procuratore - onorari – Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019 (Rv. 654981 - 01)Natura del compenso - Debito di valuta - Conseguenze - Automaticità della rivalutazione monetaria - Esclusione - Conseguenze - Maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Onere della prova. obbligazioni in genere - debito di valore o di valuta In genere.
Il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c. Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20547 del 30/07/2019 (Rv. 654981 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277, Cod_Civ_art_2230, Cod_Civ_art_2233, Cod_Proc_Civ_art_429 …...
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - Interessi legali - Decorrenza - "Dies a quo" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7028 del 12/03/2019Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - Interessi legali - Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
L'indennità prevista dall'art. 1127 c.c. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 c.c. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice del merito che aveva fatto decorrere gli interessi dalla data di inizio dei lavori).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7028 del 12/03/2019
Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1277
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Divisione ereditaria - domanda - oggetto - godimento separato di parte dei beni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5135 del 21/02/2019Divisione - divisione ereditaria - domanda - oggetto - godimento separato di parte dei beni - Diritti del coerede per le migliorie apportate al bene comune - Oggetto - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Fondamento.
Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5135 del 21/02/2019
Cod_Civ_art_0714, Cod_Civ_art_0723, Cod_Civ_art_1150, Cod_Civ_art_1277 …...
Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitativeBeni - pertinenze, differenze dalle cose composte - costituzione del vincolo - in genere - Spazi destinati a parcheggio ex art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942 - Diritto reale di uso dell'area in favore degli acquirenti delle unità abitative - Diritto del venditore al corrispettivo - Criterio determinazione - Natura di debito di valuta del prezzo - Disciplina applicabile - Conseguenze. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 22154 DEL 12/09/2018
La sostituzione automatica della clausola che riservi al venditore la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies della l. n. 1150 del 1942, con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio attribuisce al venditore, ad integrazione dell'originario prezzo della compravendita, il diritto al corrispettivo di tale diritto d'uso che, in difetto di pattuizione tra le parti, va determinato in base al prezzo di mercato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto, presumendosene ex art. 1474, comma 1, c.c. la coincidenza con quello normalmente praticato dall'alienante.
L'importo così calcolato ha natura di debito di valuta con la conseguenza che, trovando applicazione la disciplina dettata dall'art. 1277 c.c. e, in caso di ritardo nell'adempimento, dall'art. 1224, comma 2, c.c., lo stesso non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta, né vanno accordati interessi con funzione compensativa sulla somma dovuta aumentata gradualmente nell'intervallo di tempo trascorso fra la conclusione del contratto e la liquidazione operata in sentenza.
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divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008 Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione- Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
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sopraelevazione - indennizzo - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014Interessi legali - Decorrenza - "Dies a quo" - Individuazione - L'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ. è oggetto di un debito di valore, da determinarsi con riferimento al tempo della sopraelevazione, sicché non trova applicazione la regola dettata dall'art. 1224 cod. civ. per i debiti di valuta, secondo cui gli interessi legali sono dovuti dalla costituzione in mora, essi spettando, invece, dal giorno di ultimazione della sopraelevazione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014
La determinazione dell'indennità prevista dall'art. 1127 cod. civ., nel caso di sopraelevazione di un solo piano, deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente cosi ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione. Nel caso di sopraelevazione di più piani, invece, il quoziente ottenuto dividendo il valore del suolo per il numero complessivo dei piani preesistenti e di quelli di nuova costruzione deve essere moltiplicato per il numero di questi ultimi e l'ammontare dell'indennità è rappresentato dal prodotto cosi ottenuto, diminuito della quota che, tenendo conto del precedente stato di fatto e di diritto, spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione.Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8096 del 07/04/2014
Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1127Cod. Civ. art. 1224Cod. Civ. art. 1277
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - stima - conguagli in denaro – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 15288 del 03/07/2014Rivalutazione - Officiosità - Fondamento - Limiti.
In tema di divisione erria, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 cod. civ., prescinde dalla domanda di parte, concernendo l'attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice. Ne consegue che il giudice deve procedere d'ufficio alla rivalutazione del conguaglio, qualora vi sia stata un'apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l'esercizio del potere officioso del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 15288 del 03/07/2014
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16881 del 05/07/2013Nozione - Portata - Uso del dollaro statunitense quale moneta dovuta nel commercio internazionale - Esclusione - Fondamento.
Il fatto notorio, che dispensa le parti dal fornire la prova, deve essere inteso in senso rigoroso, come fatto acquisito nella comune esperienza, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non quale evento o situazione soltanto probabile, sicché non rientra in tale nozione la circostanza dell'uso del dollaro statunitense quale moneta dovuta nei rapporti commerciali internazionali, non potendosi con sufficiente sicurezza, escludere il ricorso a pratiche diverse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16881 del 05/07/2013
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Obbligazioni in genere - adempimento - luogo dell'adempimento - di obbligazioni pecuniarie - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21000 del 12/10/2011Individuazione dell'obbligazione pecuniaria - Adempimento - Rispettivamente al domicilio del creditore o del debitore - Fondamento - Condizioni e limiti.
Le obbligazioni pecuniarie si identificano soltanto nei debiti che siano sorti originariamente come tali e cioè aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro. Costituisce, pertanto, obbligazione pecuniaria, da adempiere al domicilio del creditore al tempo della sua scadenza, ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza stessa; qualora, invece, tale determinazione non sia stata eseguita "ab origine" dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 1182, non trattandosi di credito liquido ed esigibile.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21000 del 12/10/2011
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DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010Assegnazione ad uno dei condividenti - Stima e conguaglio in danaro - Natura di debito di valore - Rivalutazione anche d'ufficio - Ammissibilità - Condizioni - Onere di allegazione a carico della parte - Sussistenza - Fondamento.
In tema di divisione giudiziale immobiliare, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche d'ufficio, se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono titolari i condividenti; l'esistenza di poteri officiosi del giudice, peraltro, non esclude che la parte sia comunque tenuta ad allegare l'avvenuta verificazione di tale evento, posto che la rivalutazione non può avvenire tramite criteri automatici.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10624 del 03/05/2010
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Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione - Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Natura di debito di valuta - Computo degli interessi - Decorrenza - Criteri.
Nel giudizio di divisione erria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa erria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
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Possesso - effetti - diritti e obblighi del possessore - acquisto dei frutti - obbligo di restituzione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5776 del 15/03/2006Frutti naturali - Obbligo di restituzione - Natura - Debito di valore - Configurabilità - Sussistenza - Obbligo relativo ai frutti civili - Debito di valuta - Conseguenze.
In tema di possesso, l'obbligo di restituzione dei frutti della cosa da parte del possessore in favore del proprietario - indipendentemente dalla buona fede o meno del primo - ha carattere di debito di valore relativamente ai frutti naturali, mentre dà luogo ad un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, in relazione ai frutti civili, costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (nella specie, somme riscosse a titolo di pigione).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5776 del 15/03/2006 …...
Divisione - divisione erria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - non comoda divisibilità – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 29/01/2001Attribuzione ad un condividente con obbligo di corresponsione di equivalente in danaro ad altro coerede - Debito di valore - Conseguenze - Obbligo di valutare il bene al momento della decisione - Sussistenza - Criterio utilizzabile - Maggiorazione, secondo gli indici ISTAT, del prezzo stimato dal consulente d'ufficio, con decorrenza dalla data dell'accertamento alla sentenza - Esclusione - Ragioni.
In tema di divisione, il conguaglio che il condividente, a cui sia attribuito per intero l'immobile, deve corrispondere ad altro coerede, costituisce debito di valore, esprimendo l'equivalente economico della quota spettante di tale bene e pertanto va stabilito con riferimento al valore di questo al momento della decisione della causa di divisione. Tale valore non è però determinabile maggiorando automaticamente il prezzo del bene accertato dal consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio divisorio dell'indice di svalutazione monetaria, intervenuta tra la data dell' accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, da quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1245 del 29/01/2001
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Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15396 del 01/12/2000Creditore di somma di danaro - Versamento sul proprio conto corrente dell'assegno bancario rilasciatogli dal debitore - Estinzione dell'obbligo di questi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
L'accettazione del creditore di una somma di danaro di un assegno bancario di corrispondente importo rilasciatogli dal debitore non estingue l'obbligazione, se il titolo di credito non va a buon fine, pur se per una ragione diversa dalla mancanza della provvista sul conto dell'emittente, perché, da un lato, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., la prestazione in tal caso non può ritenersi eseguita; dall'altro, ai sensi dell'art. 58 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, se non vi è stata novazione, l'azione causale permane. Pertanto, se dopo il versamento per l'incasso alla banca con la quale detto creditore ha un'apertura di conto corrente, durante l'inoltro dalla banca mandataria per l'incasso alla banca trattaria, il titolo è sottratto e poi pagato ad un terzo, sì che non è più accreditato sul conto del creditore, l'obbligazione nei suoi confronti non è estinta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 15396 del 01/12/2000
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