Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI Titolo I: DELLE OBBLIGAZIONI IN GENERALE Capo V: DELLA CESSIONE DEI CREDITI Art.1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi.
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 1265. Efficacia della cessione riguardo ai terzi.
1. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.
2. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.
la giurisprudenza
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