Documentale (prova) - scrittura privata - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15589 del 11/06/2025 (Rv. 675393 - 02)Verificazione - disconoscimento - Cessione del credito - Eccezione di estinzione dell'obbligazione del debitore ceduto - Ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente in data anteriore alla cessione - Cessionario quale terzo - Formale disconoscimento della predetta ricevuta - Necessità - Esclusione - Inopponibilità ex art. 2704 c.c. dell'anteriorità del pagamento - Sufficienza - Onere della prova a carico del debitore - Limiti.
Il cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15589 del 11/06/2025 (Rv. 675393 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260., Cod_Civ_art_1264, Cod_Civ_art_2704, Cod_Proc_Civ_art_214 …...
Pignoramento: forma - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14682 del 31/05/2025 (Rv. 674986 - 01)Alienazioni: inefficacia; cessioni e liberazione pigioni e fitti - Art. 2914 c.c. - Cessione di contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
L'art. 2914 c.c. non è applicabile alla cessione del contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite (cioè della mera posizione contrattuale che, di per sé, non è un bene pignorabile), in quanto tale disposizione riguarda la cessione dei crediti, anche futuri, oggetto di pignoramento, salva l'ipotesi in cui la cessione del contratto implichi anche quella di determinati crediti, già sorti o anche futuri ed eventuali, purché derivanti dalle attività di adempimento del contratto riconducibili alla sola parte cedente e realizzate prima della cessione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14682 del 31/05/2025 (Rv. 674986 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2914, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1406 …...
Cessione del credito - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9650 del 13/04/2025 (Rv. 674629-01)Contratto autonomo di garanzia - Contestazione da parte del garante dell’intervenuta cessione - Proponibilità dell’eccezione - Esclusione - Fondamento.
Nel contratto autonomo di garanzia l'eccezione di intervenuta cessione del credito sottostante non può essere proposta dal garante, poiché attiene al rapporto principale e, come tale, spetta a chi è parte del predetto rapporto e, solo se la garanzia non è autonoma o a prima richiesta, al garante.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9650 del 13/04/2025 (Rv. 674629-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1945 …...
Cause di prelazione - ipoteca - iscrizione - formalità - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 16/01/2025 (Rv. 673654-01)Annotazioni degli atti di disposizione del credito (cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado) - Ipoteca - Iscrizione prima del pignoramento - Vicenda traslativa (o surrogatoria) del credito anteriore al pignoramento - Effetti relativi alla modificazione del soggetto titolare della garanzia - Annotazione - Necessità.
Ai fini della distribuzione della somma ricavata da una procedura espropriativa, se il credito garantito da ipoteca è ceduto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento immobiliare, l'annotazione della vicenda traslativa, prescritta dall'art. 2843 c.c., è necessaria affinché il nuovo titolare del credito possa invocare la causa di prelazione, perché la predetta formalità ne integra un imprescindibile elemento costitutivo, che, a tutela degli altri creditori, dev'essere rilevabile a chi dà corso alla procedura o in essa interviene.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1027 del 16/01/2025 (Rv. 673654-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2843, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_2916, Cod_Proc_Civ_art_596 …...
Cessione dei crediti - competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12670 del 09/05/2024 (Rv. 671495-01)Foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Diritti di obbligazione - Foro convenzionale - Cessione del credito - Effetti rispetto al cessionario rimasto estraneo alla cessione - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Esclusione - Fondamento.
In caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all'azione di adempimento introdotta dal cedente, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia giunto a scadenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12670 del 09/05/2024 (Rv. 671495-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_029 …...
Cessione del contratto (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8579 del 29/03/2024 (Rv. 670660-01)Cessione del credito - Differenza dalla cessione del contratto - Azione di risoluzione inerente al precedente contratto da parte del cessionario del credito - Esclusione - Fattispecie.
Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Pronunciandosi in ordine ad un credito alla restituzione della caparra confirmatoria, riconosciuto dalla sentenza di primo grado e ceduto in corso di causa, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario ad esperire azioni diverse da quella volta ad ottenere l'adempimento della prestazione e nella specie intese alla risoluzione del contratto, dichiarandole inammissibili perché spettanti al cedente).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8579 del 29/03/2024 (Rv. 670660-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_1402, Cod_Civ_art_1406 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 (Rv. 669489 - 01)Legittimazione attiva all'impugnazione - Soggetto che non è stato parte nel grado precedente - Successore a titolo universale o particolare - Titolo successorio - Onere di allegazione e prova - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 (Rv. 669489 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_2697 …...
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29420 del 24/10/2023 (Rv. 669235 - 01)Divieto cessione di crediti verso la P.A. - Credito verso Aziende sanitarie - Applicabilità disciplina ex R.d. 2440 del 1923 - Esclusione - Fondamento - Richiamo espresso nel contratto - Conseguenze - Forma scritta dell'accettazione - Necessità.
Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali; tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 29420 del 24/10/2023 (Rv. 669235 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264 …...
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilità dei crediti Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 27892 del 03/10/2023 (Rv. 669111 - 01)Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - Sinistro stradale - Credito risarcitorio - Cedibilità - Struttura consortile del cessionario - Ammissibilità - Legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto - Sussistenza - Fondamento.
La cessione ex art. 1260 c.c. del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale attribuisce al cessionario la legittimazione ad agire nei confronti del debitore ceduto (pur se assicuratore per la r.c.a.), anche nell'ipotesi in cui il primo abbia struttura consortile (e sia, dunque, un soggetto formalmente terzo rispetto a quello che abbia eseguito la riparazione del veicolo danneggiato), dal momento che la cessione non integra un'operazione di finanziamento da parte del cedente, bensì il corrispettivo della prestazione professionale ricevuta in termini di ripristino del mezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Sentenza n. 27892 del 03/10/2023 (Rv. 669111 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_1917, Cod_Civ_art_2054 …...
Impresa - Cessione o surroga nel credito Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20900 del 18/07/2023 (Rv. 668490 - 01)Possibilità di far valere la responsabilità di cui all' art. 13, comma 2, della l. n. 109 del 1994 - Sussistenza - Fondamento.
La responsabilità contemplata dall'art. 13, comma 2, l. n. 109 del 1994 nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori può essere fatta valere anche dal terzo cui l'impresa subappaltante o fornitrice abbia ceduto il proprio credito o che abbia a sé surrogato, in quanto la cessione e la surroga determinano una modificazione del lato attivo dell'obbigazione, senza che ciò comporti un'applicazione estensiva del medesimo art. 13.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20900 del 18/07/2023 (Rv. 668490 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1292 …...
Controversia promossa dal cedente contro il debitore – Cass. n. 10442/2023Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - Obbligazioni in genere - Cessione dei crediti - - Controversia promossa dal cedente contro il debitore - Intervento del cessionario in qualità di successore a titolo particolare - Condanna del convenuto all'adempimento in favore del cessionario medesimo - Ammissibilità - Condizioni - Mancata estromissione del cedente - Irrilevanza - Conseguenze.
Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10442 del 19/04/2023 (Rv. 667627 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264, Cod_Proc_Civ_art_111
Corte
Cassazione
10442
2023 …...
Proponibilità da parte del creditore del fallito in nome proprio e nel proprio interesse – Cass. n. 5988/2023Fonti del diritto - leggi straniere - in genere - Artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento - Azione revocatoria - Proponibilità da parte del creditore del fallito in nome proprio e nel proprio interesse - Sussistenza - Ragioni.
Il combinato disposto degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento consente al creditore, a seguito di apposita autorizzazione, di agire in revocatoria, in nome e per conto proprio, nei confronti del fallito, vertendosi in un'ipotesi non già di sostituzione processuale ma di vera e propria cessione dei diritti della massa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5988 del 28/02/2023 (Rv. 667204 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Civ_art_2901
Corte
Cassazione
5988
2023 …...
Produzione in giudizio dell'atto di cessione – Cass. n. 5736/2023Responsabilita' patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") - Azione revocatoria - Cessione di crediti a terzi - Prova dei presupposti - Produzione in giudizio dell'atto di cessione - Necessità - Esclusione - Comunicazione dell'avvenuta cessione ovvero non contestazione dell'avvenuta cessione - Sufficienza - Fondamento.
L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5736 del 24/02/2023 (Rv. 666814 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264, Cod_Proc_Civ_art_115
Corte
Cassazione
5736
2023 …...
Sospensione del processo – Cass. n. 5671/2023Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Presupposti - Pregiudizialità - Nozione - Fattispecie.
A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento di sospensione, affermando la pregiudizialità in senso stretto del giudizio promosso dal cessionario di un credito nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del debito alienato "pro soluto" rispetto all'azione, svolta dal medesimo cessionario, nei confronti del cedente per il recupero del credito già oggetto di cessione in caso di suo incasso).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5671 del 23/02/2023 (Rv. 667262 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_295
Corte
Cassazione
5671
2023 …...
Cessione di credito sorto da contratto di appalto – Cass. n. 4927/2023Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - in genere - Cessione di credito sorto da contratto di appalto - Provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti per inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 - Fatto ostativo - Esclusione - Ragioni.
La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non è impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi previsti dall'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la mancata presentazione delle fatture quietanziate e del documento unico di regolarità contributiva determina unicamente la temporanea inesigibilità del credito, la quale non è di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4927 del 16/02/2023 (Rv. 667225 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260
Corte
Cassazione
4927
2023 …...
Pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale – Cass. n. 4277/2023Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere - Cessione in blocco di crediti ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 - Individuazione dei crediti non singolarmente ma per tipologia - Pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Mera elencazione per categorie - Sufficienza - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.
In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
4277
2023 …...
Credito dell’Advisor della società per la predisposizione di un piano concordatario – Cass. n. 36319/2022Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Accertamento del passivo fallimentare - Credito dell’Advisor" della società per la predisposizione di un piano concordatario - Eccezione di non corretta esecuzione della prestazione o di sua inutilità per la massa - Onere della prova in capo al professionista - Contenuto - Rappresentazione contabile completa e veritiera e indicazione di crediti risarcitori verso gli amministratori - Necessità.
In tema di accertamento del passivo fallimentare, sull' "advisor" che intenda far valere crediti per l'attività di assistenza prestata in favore dell'ente per la predisposizione di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale incombe - a fronte dell'eccezione del curatore di non corretta esecuzione della prestazione o di sua totale o parziale inutilità per la massa - l'onere di dimostrare l'esattezza del proprio adempimento o l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili della negativa evoluzione della procedura concorsuale minore, culminata nella dichiarazione di fallimento; detto onere postula anche la rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale, tale da renderla idonea a propiziare l'ammissione alla procedura concordataria, con l'indicazione dei crediti risarcitori conosciuti o conoscibili, suscettibili di derivare da azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di "mala gestio".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36319 del 13/12/2022 (Rv. 666525 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1460
Corte
Cassazione
36319
2022 …...
Invocabilità degli effetti da parte del cessionario – Cass. n. 20315/2022Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - obbligazioni in genere - cessione dei crediti - accessori del credito - Azione revocatoria - Cessione del credito a garanzia del quale fu proposta l'azione - Conseguenze - Invocabilità degli effetti da parte del cessionario - Fondamento.
Il cessionario beneficia "ope legis" degli effetti dell'azione revocatoria vittoriosamente esperita dal cedente a tutela del credito oggetto della cessione e, quindi, acquista il diritto - ex art. 2902 c.c., non concepibile come scisso dal credito ceduto - di agire "in executivis” nei confronti del terzo acquirente, come confermano, sul piano sistematico, il trasferimento al cessionario di tutti i privilegi (ex art. 1263 c.c.) e degli effetti del pignoramento eseguito dal cedente e la considerazione che l'atto in frode alle ragioni creditorie è egualmente pregiudizievole per il creditore cessionario, indipendentemente dalla circolazione del credito "e latere creditoris”.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 20315 del 23/06/2022 (Rv. 665260 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901, Cod_Civ_art_2902, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_111
Corte
Cassazione
20315
2022 …...
Fatto oggettivo riconducibile alla sfera di controllo esclusivo del cedente – Cass. n. 17985/2022Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - obbligo di garanzia del cedente - Esclusione pattizia della garanzia ex art. 1266 c.c. - Fatto proprio del cedente - Nozione - Dolo o colpa grave ex art. 1229 c.c. - Irrilevanza - Fatto oggettivo riconducibile alla sfera di controllo esclusivo del cedente - Fattispecie.
In tema di cessione del credito, il fatto proprio del cedente, che limita la possibilità di esclusione pattizia della garanzia ex art. 1266 c.c., ha un'area operativa distinta dalla nozione di dolo o colpa grave di cui all'art. 1229 c.c., in quanto la prima disposizione introduce una garanzia naturale del contratto ad effetti reali che non richiede una valutazione soggettiva dell'adempimento, dovendosi perciò ritenere come "fatto proprio" la mera oggettiva riferibilità del fatto che determina l'inesistenza del credito ceduto alla sfera di controllo esclusiva del cedente. (Nel confermare la validità di una cessione in blocco di crediti tramite selezione competitiva, taluni dei quali inesistenti, la S.C. ha rilevato come il "fatto proprio" che limita l'esclusione pattizia della garanzia del "nomen verum" possa essere rappresentato dall'estinzione del credito per ricezione del pagamento, ancorché eventualmente attraverso esattore, ovvero mediante transazione, mentre non rientra in tale nozione l'annullamento della cartella esattoriale seguita da rateizzazione, come pure l'inesistenza derivante da sentenza passata in giudicato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17985 del 03/06/2022 (Rv. 665019 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1266, Cod_Civ_art_1229
Corte
Cassazione
17985
2022 …...
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Cass. n. 13735/2022Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Cessione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999 ("cartolarizzazione") - Formazione di un patrimonio separato e destinato - Eccezioni del debitore ceduto - Opponibilità al cessionario - Limiti - Fondamento - Fattispecie.
I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13735 del 02/05/2022 (Rv. 664640 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264
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13735
2022 …...
Interferenza nei rapporti tra cedente e cessionario – Cass. n. 28093/2021Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Poteri del debitore ceduto - Interferenza nei rapporti tra cedente e cessionario - Esclusone - Indagine sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione - Sussistenza - Fondamento.
Nella disciplina della cessione del credito, che ha natura di negozio astratto, restando irrilevanti per il debitore i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, il debitore ceduto è bensì legittimato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario, ma non può interferire nei rapporti tra quest'ultimo e il cedente, atteso che il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28093 del 14/10/2021 (Rv. 662514 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264
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Cassazione
28093
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Crediti verso la P.A. non derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto – Cass. n. 24758/2021Pubblica amministrazione - Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - Crediti verso la P.A. non derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto - Adesione della P.A. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della Amministrazione debitrice).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021 (Rv. 662431 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264
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Finanziamento personale garantito da cessione del quinto della pensione – Cass. n. 24640/2021Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - Finanziamento personale garantito da cessione del quinto della pensione - Istituto finanziatore accreditato presso l'INPS ma non convenzionato - Accordo che prevede il pagamento in favore dell'ente previdenziale di oneri di gestione delle cessioni - Validità - Fondamento.
In tema di finanziamenti personali garantiti da cessione del quinto della pensione, è valido il patto concluso mediante sottoscrizione del modulo di accreditamento con il quale l'istituto finanziatore, accreditato ma non convenzionato, si obblighi, accettando il regolamento approvato dall'INPS, a sostenere gli oneri di gestione delle cessioni sostenuti dall'istituto di previdenza, in quanto la disposizione dell'art. 1196 c.c., che pone le spese del pagamento a carico del debitore, così come può essere derogata da un accordo tra debitore e creditore, allo stesso modo può essere derogata da un accordo tra debitore ceduto e finanziatore cessionario del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24640 del 13/09/2021 (Rv. 662476 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1196
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Cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato – Cass. n. 22183/2021Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - versamento – Cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - Validità ed efficacia - Condizioni - Comunicazione di riconoscimento del debito - Necessità - Fondamento.
Il perfezionamento dell'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, richiede, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali ed ai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ceduto, che l'amministrazione debitrice - cui l'atto di cessione va notificato a cura del cedente - comunichi entro 90 giorni dalla notifica il riconoscimento della propria posizione debitoria, atteso che, in considerazione del rigore che assiste le operazioni contabili delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, la specifica disciplina è disancorata dalle disposizioni del codice civile concernenti la cessione ordinaria dei crediti, realizzando piuttosto una fattispecie di "datio in solutum", avente struttura non contrattuale, in deroga allo schema generale previsto dall'art. 1198 c.c., con effetto estintivo del debito dalla data della cessione medesima e non da quella della riscossione del credito da parte del cessionario.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 22183 del 03/08/2021 (Rv. 662097 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1198
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Cessione del credito relativa a canoni di locazione – Cass. n. 15229/2021Competenza civile - competenza per territorio - Obbligazioni in genere - cessione dei crediti in genere - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo dell'adempimento - Cessione del credito - Conseguenze - Controversia tra ceduto e cessionario - Individuazione del giudice competente - Applicazione delle regole di cui all'art. 413 c.p.c. - Necessità - Domicilio del cessionario - Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio - Condizioni.
La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del "forum contractus" e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del "forum destinatae solutionis" e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15229 del 01/06/2021 (Rv. 661667 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_020, Cod_Civ_art_1182, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_038, Cod_Proc_Civ_art_413
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Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore ceduto – Cass. n. 12611/2021Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore ceduto - Prova del negozio di cessione - Necessità - Sussistenza - Prova della causa della cessione - Necessità - Esclusione - Verifiche del debitore ceduto - Limiti - Fattispecie.
Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021 (Rv. 661263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0458, Cod_Civ_art_1189, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264 …...
Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Cass. n. 11436/2021Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Condizioni di efficacia della cessione nei confronti del ceduto - Distinzione dal perfezionamento della cessione tra cedente e cessionario - Conseguenze.
Il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021 (Rv. 661194 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264
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Garanzia della solvenza del debitore – Cass. n. 8869/2021Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - garanzia della solvenza del debitore - Crediti nascenti da fatto illecito - Cedibilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
I crediti nascenti da fatto illecito in quanto attuali e non futuri possono costituire oggetto di cessione non avendo natura strettamente personale né sussistendo uno specifico divieto normativo al riguardo. (Fattispecie in tema di cessione di credito risarcitorio da sinistro stradale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8869 del 31/03/2021 (Rv. 660995 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1346, Cod_Civ_art_1472, Cod_Civ_art_2054 …...
Cessione del quinto del credito ad una società finanziaria – Cass. n. 6708/2021Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Credito del lavoratore - Cessione del quinto del credito ad una società finanziaria - Ammissione della cessionaria al passivo del fallimento del datore di lavoro - Pagamento parziale eseguito dalla terza assicuratrice - Rilevanza - Art. 61 l. fall. - Applicabilità - Esclusione.
In tema di ammissione al passivo, se il lavoratore abbia operato la cessione del quinto stipendiale ad una società finanziaria, nella determinazione della misura dell'ammissione di quest'ultima al passivo del fallimento del datore di lavoro del lavoratore medesimo, deve tenersi conto dell’eventuale pagamento parziale operato nei suoi confronti dall'impresa terza assicuratrice del credito ceduto, poiché, non essendovi coincidenza tra il debito da restituzione del lavoratore ed il debito della società fallita non può applicarsi l'art. 61 l.fall.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6708 del 10/03/2021 (Rv. 660794 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Dlgs_14_2019_art_160, Dlgs_14_2019_art_161 …...
Cessione del credito ipotecario dopo la vendita del bene ipotecato – Cass. n. 5508/2021Esecuzione forzata - distribuzione della somma ricavata - giudiziale - progetto di distribuzione (esecuzione immobiliare) - Cessione del credito ipotecario dopo la vendita del bene ipotecato - Distribuzione del ricavato - Collocazione del cessionario nel grado dell'ipotecario cedente - Annotazione del trasferimento di ipoteca - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Il cessionario del credito ipotecario, divenuto tale dopo la vendita del bene ipotecato, partecipa alla distribuzione della somma ricavata nel processo esecutivo con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, qualora la cessione sia stata idoneamente e tempestivamente manifestata al giudice dell’esecuzione, ai creditori concorrenti e all'esecutato, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., dato che, ai fini della distribuzione, la formalità non assume funzione costitutiva, bensì latamente dichiarativa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5508 del 26/02/2021 (Rv. 660605 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_2843, Cod_Civ_art_2878, Cod_Civ_art_2916, Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Proc_Civ_art_596 …...
Straniero - patto sulla giurisdizione – Cass. n. 3125/2021Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione - Controversia tra le parti originarie - Efficacia del patto sulla giurisdizione - Esclusione - Fondamento.
La clausola di proroga della giurisdizione contenuta in un contratto oggetto di cessione non può essere invocata nella controversia intervenuta successivamente a tale modifica tra le parti originarie, dal momento che una di esse, non essendo più parte contraente, è libera dall'impegno contrattuale in precedenza assunto. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso l'applicabilità della clausola in relazione alla domanda di risarcimento del danno per illegittima risoluzione contrattuale proposta, nei confronti di un ente pubblico svedese, da una società italiana, aggiudicataria di un appalto riguardante un progetto infrastrutturale da realizzare in Svezia, la quale aveva ceduto i contratti di appalto - contenti clausola di giurisdizione esclusiva della Svezia ad una società svedese).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 3125 del 09/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260 …...
Liquidazione coatta amministrativa – Cass. n. 2608/2021Tributi erariali diretti - imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (complementare) (tributi anteriori alla riforma del 1972) (presupposto d'imposta) - accertamento - dichiarazione ires - Rimborso - Liquidazione coatta amministrativa - Cessione del credito - Legittimazione del commissario - Contratto stipulato dopo la cessazione della procedura in rispondenza ai requisiti formali - Natura - Riproduzione contrattuale - Funzione.
In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito Ires da eccedenza di imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce in esito e per effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del fisco il credito che gli è stato ceduto.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2608 del 04/02/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260 …...
Pegno volontario su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici – Cass. n. 2151/2021Responsabilita' patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - di crediti - Pegno volontario su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici - Divieto ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 - Fondamento - Fattispecie.
La costituzione volontaria di pegno su stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di dipendenti pubblici (nella specie, quote di stipendio e TFR), anche in ragione della sua causa concreta, ravvisabile "ex latere creditoris" nel vincolo sulla disponibilità degli emolumenti a garanzia del credito, è vietata ex art. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950 in forza dell'assimilazione funzionale di essa al pignoramento di crediti vietato, dalla citata norma, allo scopo di garantire la permanente destinazione dei detti emolumenti alla loro naturale funzione di fronteggiare i bisogni propri del dipendente e della sua famiglia.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2151 del 29/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_2784, Cod_Civ_art_2800, Cod_Civ_art_1418 …...
Crediti da appalto - enti locali – Cass. n. 22315/2020Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Crediti da appalto vantati nei confronti di enti pubblici non statali - Cessione effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999 - Forma dell'atto - Art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923 - Esclusione - Fondamento.
In tema di cessione dei crediti da appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554 del 1999, non trova applicazione l'art. 69, comma 3, del r.d. n. 2440 del 1923, che richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla debitrice della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda solo le amministrazioni statali ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo alle altre pubbliche amministrazioni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22315 del 15/10/2020 (Rv. 659435 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260
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Cessione del credito - Controversia promossa dal cedente contro il debitore – Cass. n. 19302/2020Procedimento civile - domanda giudiziale -Cessione del credito - Controversia promossa dal cedente contro il debitore - Intervento nel giudizio del cessionario - Domanda del cedente di accertamento dell'invalidità della cessione - Ammissibilità.
Incorre nella violazione del principio del contraddittorio il giudice che, una volta ammesso il cessionario del credito all'intervento nel processo contro il debitore ceduto, nonché alla prova della cessione del diritto controverso mediante produzione della relativa documentazione, dichiari poi inammissibile la domanda di accertamento dell'invalidità della cessione proposta contro di lui dal cedente. (Vedi, Cass. Sez. U, sent. 3.11.1986, n. 6418 (Rv. 448597 - 01).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19302 del 16/09/2020 (Rv. 659142 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_111
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Contributi assicurativi – versamento - Cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato - Cass. n. 17606/2020 )Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi – versamento - Cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - Validità ed efficacia - Condizioni - Mancanza - Conseguenze.
ASSICURAZIONI SOCIALI
CONTRIBUTI ASSICURATIVI
La validità e l'efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all'osservanza di specifici requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, in base all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il cedente notifichi l'atto di cessione all'istituto previdenziale e all'amministrazione debitrice, e che quest'ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l'estinzione dell'obbligazione contributiva.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 17606 del 24/08/2020 (Rv. 658888 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260
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Situazione di fatto o di diritto esterna al contratto e comune alle parti - Cass. n. 17615/2020 Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - requisiti accidentali - presupposizione - Nozione - Situazione di fatto o di diritto esterna al contratto e comune alle parti - Presupposto inespresso di efficacia del vincolo contrattuale - Requisiti - Specificità, obiettività e certezza - Mancata verificazione dell'evento - Conseguenze - Diritto di recesso - Configurabilità – Fattispecie - obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilita' dei crediti .
CONTRATTI
REQUISITI
RECESSO
Si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo (essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività) e certo - sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell'esistenza ed efficacia del contratto. (In applicazione del principio, la S.C. - riguardo ad una complessa vicenda concernente la cessione, da parte di una curatela fallimentare, di un credito di 10 milioni di dollari statunitensi verso l'Iraq per un prezzo minimo, poi seguita invece da una riscossione fruttuosa - ha escluso che la difficilissima recuperabilità del credito oggetto del contratto costituisse "presupposto inespresso" del negozio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17615 del 24/08/2020 (Rv. 658686 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1353, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1372
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Cessione dei crediti - obbligo di garanzia del cedente - Cass. n. 13853/2020Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - obbligo di garanzia del cedente - Contenuto, natura e funzione.
In materia di cessione dei crediti ex art. 1266 c.c., il cedente deve garantire il "nomen verum", ovvero che il credito è sorto e non si è ancora - per qualsiasi motivo - estinto al tempo della cessione, rimanendo fuori dalla garanzia solo la solvenza del debitore. La norma suddetta, infatti, configura la garanzia del cedente come un'obbligazione accessoria che è effetto naturale dell'efficacia traslativa immediata del contratto di cessione, sicché tale obbligazione ha la funzione di assicurare, comunque, il ristoro dell'interesse positivo del cessionario alla cessione, nei casi in cui il menzionato effetto traslativo del contratto manchi, totalmente o parzialmente, a causa dell'inesistenza, completa o in parte, del credito o per altro impedimento equipollente, come l'assenza di legittimazione del cedente o la nullità del credito. L'obbligazione in esame presenta siffatta natura pure nell'ipotesi di cessione di credito pecuniario, consistendo nel dovere di corrispondere al cessionario, indipendentemente da colpa o dolo, l'ammontare rispetto al quale egli non ha acquisito il credito mediante il contratto di cessione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 13853 del 06/07/2020 (Rv. 658301 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1266
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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilita' dei crediti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10092 del 28/05/2020 (Rv. 657764 - 01)Accertamento dello stato passivo - Trasferimento del credito a scopo di garanzia - Legittimazione del cessionario - Condizioni.
In ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10092 del 28/05/2020 (Rv. 657764 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1198, Cod_Civ_art_1260 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione - attiva - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01)Successore a titolo particolare nel diritto controverso - Legittimazione attiva all'impugnazione - Spettanza - Prova del titolo successorio - Indicazione di atto pubblico - Sufficienza - Eccezione di carenza di legittimazione in cassazione - Modalità - Fattispecie.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - legittimazione all'impugnazione - attiva In genere.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte. In particolare, nel giudizio di cassazione, il fatto che il controricorrente non abbia sollevato alcuna eccezione in ordine alla legittimazione del ricorrente e si sia solo difeso nel merito dell'impugnazione vale come riconoscimento implicito della dedotta legittimazione attiva e ne preclude la rilevabilità con la successiva memoria ex art. 378 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del credito a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello resa nei confronti della sua dante causa; essa ha rilevato, da un lato, che la ricorrente aveva esplicitamente indicato, in apertura della parte espositiva del ricorso, gli estremi dell'atto di cessione, evidenziandone l'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e, dall'altro, che la contestazione della controricorrente, oltre che generica, era, altresì, tardiva, in quanto proposta non nel controricorso, ma, per la prima volta, nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020 (Rv. 657937 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Civ_art_1260, Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_378 …...
Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) – Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7736 del 07/04/2020 (Rv. 657532 - 01)Art. 23 Reg. CE n. 44 del 2001 - Contratto contenente clausola di proroga della giurisdizione - Cessione del credito nascente dal contratto - Efficacia del patto sulla giurisdizione tra le parti originarie -Sussistenza - Applicabilità della clausola nei confronti del cessionario - Configurabilità -Autonomo patto sulla giurisdizione tra cessionario e ceduto - Ammissibilità - Eccezioni opponibili dal debitore ceduto.
In tema di giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del regolamento CE n. 44 del 2001 ed avuto riguardo ai principi elaborati dalla Corte di giustizia (sentenza del 27 gennaio 2000 in causa C-8/1998; sentenza del 20 aprile 2016 in causa C-366/2013), la clausola di proroga della giurisdizione, contenuta nel contratto da cui è sorto un credito oggetto di successiva cessione, continua ad essere efficace tra le parti originarie ed è applicabile anche al cessionario, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, atteso che quest'ultimo non può trovarsi, in virtù della cessione, in posizione diversa da quella che aveva rispetto al cedente; è tuttavia salva la diversa e alternativa pattuizione con cui il ceduto, in sede di adesione alla cessione, abbia concordato con il cessionario di attribuire la competenza giurisdizionale ad altra autorità giudiziaria, spettando, peraltro, la legittimazione a far valere l'inoperatività della clausola originaria unicamente al cessionario e non al ceduto, che può opporre al primo soltanto le eccezioni opponibili al cedente.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 7736 del 07/04/2020 (Rv. 657532 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5616 del 28/02/2020 (Rv. 657040 - 01)Insinuazione al passivo - Cessione di crediti futuri - Opponibilità alla massa - Prova dell'anteriorità - Condizioni.
In tema di insinuazione allo stato passivo, ai fini dell'efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del fallimento del cedente, è sufficiente che la notifica o l'accettazione della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa anteriore al fallimento, invece, per i crediti soltanto eventuali, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione non solo siano anteriori al fallimento, ma anche posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5616 del 28/02/2020 (Rv. 657040 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264, Cod_Civ_art_1265, Dlgs_14_2019_art_200
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
FALLIMENTO
PASSIVITA' FALLIMENTARI
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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5129 del 26/02/2020 (Rv. 657042 - 01)Patto di esclusione della cedibilità del credito - Opponibilità al cessionario - Condizioni - Conoscenza effettiva del patto del cessionario - Necessità - Fondamento.
Il patto che esclude la cedibilità del credito può essere opposto al cessionario dal debitore ceduto, per il principio dell'affidamento sulla normale cedibilità dei crediti, ex art_ 1260, comma 1, c.c., e dell'efficacia del contratto soltanto tra le parti sancito dall'art_ 1372 c.c., solo a condizione che sia dimostrato, ai sensi dell'art_ 1260, comma 2, c.c., che il cessionario abbia avuto effettiva conoscenza del patto al tempo della cessione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5129 del 26/02/2020 (Rv. 657042 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1372
OBBLIGAZIONI IN GENERE
CESSIONE DEI CREDITI
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria ordinaria - Cass. n. 4244/2020 Cessione di crediti - Natura - Revocatoria ordinaria ex art_ 66 l.fall. - Ammissibilità - Fondamento - Applicabilità dell'art_ 2901, comma 3, c.c. - Esclusione - Fondamento.
La cessione di crediti costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dalla curatela fallimentare, ai sensi dell'art_ 66 l.fall., anche quando rappresenti l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione scaduta, poiché si tratta di atto discrezionale, quindi non dovuto, e non operando, in questo caso, per il principio della tutela della "par condicio creditorum", l'irrevocabilità dell'adempimento del debito scaduto prevista dall'art_ 2901, comma 3, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4244 del 19/02/2020 (Rv. 656908 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_2901
Revocatoria
Ordinaria
Pauliana
Azione
corte
cassazione
4244
2020
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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3913 del 17/02/2020 (Rv. 656928 - 01)Dipendenti pubblici e privati - Cessione del TFR - Limite del quinto - Applicabilità - Esclusione.
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilita' dei crediti.
In tema di cessione dei crediti dei lavoratori pubblici e privati, ai sensi dell'art_ 52, comma 2, del d.P.R. n. 180 del 1950, come modificato dall'art_ 13-bis del d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 80 del 2005, alla cessione del trattamento di fine rapporto non si applica il limite del quinto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 3913 del 17/02/2020 (Rv. 656928 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2120, Cod_Civ_art_1260
LAVORO
LAVORO SUBORDINATO
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020 (Rv. 656894 - 01)"Factoring" - Debitore ceduto - Mancata informazione circa l'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni - Conseguenze - Obbligo di risarcimento dei danni subiti dal "factor" - Esclusione - Fondamento - Avvenuta accettazione della cessione - Irrilevanza - Limiti - Principio di buona fede - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno.
In tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di informazione che ne aggravi la posizione; il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3319 del 11/02/2020 (Rv. 656894 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1262, Cod_Civ_art_1266
OBBLIGAZIONI IN GENERE
CESSIONE DEI CREDITI
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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32788 del 13/12/2019 (Rv. 656150 - 01)Cessione del credito vantato nei confronti di amministrazione diversa da quella statale - Forma dell'atto come prevista dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse. (In applicazione nel principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva preteso i menzionati requisiti di forma con riferimento alla cessione di un credito - vantato nei confronti di una Fondazione, di riconosciuta natura pubblica, poi diventata IPAB e successivamente ASP-Azienda pubblica di servizi alla persona - derivante da risarcimento danni per illegittima esclusione da una gara d'appalto e, quindi, non a titolo di corrispettivo di appalto, solo per il quale opera l'art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999 sugli appalti pubblici, poi modificato dal cd. "codice appalti", d.lgs. n. 163 del 2006).
Corte di Cassazione, Sez. 3 , Ordinanza n. 32788 del 13/12/2019 (Rv. 656150 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260 …...
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - associazioni sindacali - immunita' - sindacati (postcorporativi) - attivita' sindacale (conciliazione delle parti) - contributi - Corte di CassCessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Ingiustificato rifiuto dell'azienda di accreditare le relative somme - Condotta antisindacale - Configurabilità - Ragioni.
I lavoratori, nell'esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare; il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di effettuare tali versamenti integra inadempimento rilevante sotto il profilo civilistico e costituisce condotta antisindacale poichè limita il diritto dei lavoratori di scegliere lo strumento più utile per partecipare all'attività dei sindacati e priva gli stessi della possibilità di percepire, con regolarità, la fonte primaria di sostentamento per la loro attività, ponendoli in una situazione di debolezza verso il datore di lavoro e le altre organizzazioni sindacali.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24612 del 02/10/2019 (Rv. 655309 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1260 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8053 del 21/03/2019 (Rv. 653159 - 01)Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni - Cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare - Assimilabilità all'erede - Conseguenze.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex l. n. 89 del 2001, i cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare hanno diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" dal momento in cui assumono la qualità di parte processuale, coincidente con la data della comunicazione della cessione al curatore ex art. 115, comma 2, l.fall., essendo la loro posizione del tutto assimilabile a quella dell'erede della parte costituita, deceduta prima del decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, per il quale il diritto al riconoscimento del suddetto indennizzo matura soltanto a decorrere dalla relativa costituzione in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8053 del 21/03/2019 (Rv. 653159 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1263, Dlgs_14_2019_art_230, Cod_Civ_art_1260 …...
Processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Morte della parte del giudizio presupposto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8053 del 21/03/2019Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure proprio" - Condizioni - Cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare - Assimilabilità all'erede - Conseguenze.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ex l. n. 89 del 2001, i cessionari di crediti ammessi al passivo fallimentare hanno diritto al riconoscimento dell'indennizzo "iure proprio" dal momento in cui assumono la qualità di parte processuale, coincidente con la data della comunicazione della cessione al curatore ex art. 115, comma 2, l.fall., essendo la loro posizione del tutto assimilabile a quella dell'erede della parte costituita, deceduta prima del decorso del termine di ragionevole durata del processo presupposto, per il quale il diritto al riconoscimento del suddetto indennizzo matura soltanto a decorrere dalla relativa costituzione in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8053 del 21/03/2019
Cod_Civ_art_1263, Cod_Civ_art_1260 …...
Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4993 del 21/02/2019Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Cessione di credito, contratto a favore di terzo, subingresso nei diritti del debitore - Azione del cessionario, del terzo o del creditore subentrato - Esercizio anche nei confronti del cedente, dello stipulante o del debitore - Conseguenze - Litisconsorzio unitario - Configurabilità - Giudizio di impugnazione - Inscindibilità delle cause - Configurabilità - Integrazione del contradditorio - Necessità.
Qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore o i detti diritti, convenendo in giudizio, anziché soltanto il debitore ceduto, il promittente e il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante o il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di "denuntiatio", ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota, quale che sia stato l'esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non possono, pertanto, rimanere estranei il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo e il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4993 del 21/02/2019
Cod_Civ_art_1259, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1411, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Perfezionamento della cessione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4713 del 19/02/2019Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Perfezionamento della cessione - Scambio del consenso tra cedente e cessionario - Sufficienza - Notifica al debitore ceduto - Effetti relativi - Individuazione - Fattispecie.
Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza di merito che, a fronte dell'avvenuto pagamento del debito in favore del cedente, aveva rigettato la domanda proposta dal cessionario del credito, in ragione del ravvisato difetto di prova circa la relativa esistenza della cessione, nonostante l'avvenuta notifica della cessione nei confronti del debitore ceduto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4713 del 19/02/2019
Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1264, Cod_Civ_art_1265 …...
Cessione dei crediti - cedibilità dei crediti - trasferimento del credito al momento stesso della cessioneObbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilità dei crediti - trasferimento del credito al momento stesso della cessione - cessione "pro solvendo" - effetto traslativo - configurabilità - conseguenze - azione contro il debitore ceduto - diligenza esigibile in capo al cessionario - onere della prova - contenuto – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29608 del 16/11/2018
La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 cod. civ.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29608 del 16/11/2018 …...
Cessione "pro solvendo"Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilità dei crediti - trasferimento del credito al momento stesso della cessione - cessione "pro solvendo" - effetto traslativo - configurabilità - conseguenze - azione contro il debitore ceduto - diligenza esigibile in capo al cessionario - onere della prova - contenuto - limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29608 del 16/11/2018
>>> La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto. Pertanto, in caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 cod. civ.), grava sul cessionario, che agisca nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 29608 del 16/11/2018 …...
Controversia tra ceduto e cessionarioObbligazioni in genere - cessione dei crediti - in genere - Controversia tra ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario nei confronti del cedente - Esclusione - Limiti. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 21995 DEL 11/09/2018
Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento con efficacia vincolante dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni anche nei loro confronti.
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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18016 del 09/07/2018Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore ceduto - Prova del negozio di cessione - Necessità - Sussistenza - Prova della causa della cessione - Necessità - Insussistenza - Verifiche del debitore ceduto - Limiti.
Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa; né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione, in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18016 del 09/07/2018 …...
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - cedibilità dei crediti - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17997 del 09/07/2018Credito principale - Garanzia prestata dal terzo - Cessione del solo credito di garanzia - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel caso in cui il credito principale sia assistito dalla garanzia personale prestata da un terzo, non è ammissibile la cessione del solo credito di garanzia in assenza del consenso del garante, in quanto ai sensi dell'art. 1263, comma 1, c.c., in ipotesi di cessione, il credito principale è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori, esistendo tra i detti crediti uno stretto collegamento che impone la loro titolarità sempre in capo al medesimo soggetto giuridico.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 17997 del 09/07/2018 …...
Contratti in genere - cessione del contratto (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17727 del 06/07/2018Cessione del credito - Differenza dalla cessione del contratto - Azione di risoluzione inerente al precedente contratto da parte del cessionario del credito - Esclusione - Fattispecie.
Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17727 del 06/07/2018
CESSIONE DEL CONTRATTO
CONTRATTI …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - Cass. n. 26063/2017azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - Cessione del credito - Revocabilità ex art. 67 l.fall. - Condizioni.
La cessione di credito, se effettuata in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transizioni commerciali, ed è suscettibile di revocatoria fallimentare anche se pattuita contestualmente alla concessione di un ulteriore credito al cedente che versi già in posizione debitoria nei confronti del cessionario, dovendosene escludere la revocabilità solo quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 26063 del 02/11/2017
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
26063
2017
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Contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto - - Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16850 del 07/07/2017 b"Factoring" - Definizione - Contratto atipico - Nucleo negoziale fondamentale - Cessione dei crediti di un imprenditore ad un altro - Criteri di remunerazione del "factor".
Il "factoring" è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un'impresa specializzata (il “factor”) si obbliga ad acquistare (“pro soluto” o “pro solvendo”), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il "factor" paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al "factor", oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16850 del 07/07/2017
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contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16850 del 07/07/2017"Factoring" - Definizione - Contratto atipico - Nucleo negoziale fondamentale - Cessione dei crediti di un imprenditore ad un altro - Criteri di remunerazione del "factor".
Il "factoring" è un contratto atipico complesso, il cui nucleo fondamentale prevede sempre un accordo in forza del quale un'impresa specializzata (il “factor”) si obbliga ad acquistare (“pro soluto” o “pro solvendo”), per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, la totalità o una parte dei crediti di cui un imprenditore è o diventerà titolare. Il "factor" paga all'imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che costituisce il corrispettivo dell'attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al "factor", oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 16850 del 07/07/2017
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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15622 del 22/06/2017Pendenza del processo esecutivo - Successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente - Legittimazione del cedente a proseguire nell’esecuzione - Sussistenza - Limiti.
In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. - dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le parti originarie; pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stato promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15622 del 22/06/2017
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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006Obbligazioni pecuniarie - Luogo di adempimento - Domicilio del creditore alla scadenza dell'obbligazione - Cessione del credito - Domicilio del cessionario - Applicabilità - Condizioni.
In tema di cessione di crediti, la disciplina dell'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in base alla quale le obbligazioni liquide ed esigibili devono adempiersi al domicilio che ha il creditore alla scadenza, è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 2591 del 07/02/2006
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Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - in genere – Sez. 3, Sentenza n. 13940 del 07/07/2016Terzi acquirenti il bene ipotecato - Prescrizione del diritto di ipoteca nei loro confronti ex art. 2880 c.c. - Ammissione allo stato passivo del fallimento del debitore iscritto - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Anche nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 - Ragioni.
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere.
In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905, che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi.
Sez. 3, Sentenza n. 13940 del 07/07/2016
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - effetti - in genere – Sez. 3, Sentenza n. 13940 del 07/07/2016
Terzi acquirenti il bene ipotecato - Prescrizione del diritto di ipoteca nei loro confronti ex art. 2880 c.c. - Ammissione allo stato passivo del fallimento del debitore iscritto - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Anche nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 - Ragioni.
Prescrizione civile - interruzione - atti interruttivi - in genere.
In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il …...
Esecuzione forzata - intervento - espropriazione immobiliare – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7780 del 20/04/2016Cessione del credito in pendenza del processo esecutivo - Intervento in giudizio del cessionario - Forma - Deposito di un nuovo ricorso - Necessità - Esclusione.
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - In genere.
In materia di esecuzione forzata, in caso di cessione del credito in pendenza di processo esecutivo, il cessionario che eserciti la facoltà di intervenire in giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è tenuto al deposito di un nuovo ricorso, contenente gli elementi previsti dall'art. 499, comma 2, c.p.c., ma può manifestare la volontà di subentrare in luogo del cedente, dando prova del negozio di cessione ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti, con qualsiasi modalità che risulti idonea a non ledere i diritti del debitore o degli altri creditori.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7780 del 20/04/2016
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Procedimento civile - legittimazione - ad causam – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016Diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un bene - Titolarità - Individuazione - Ambulatorietà - Esclusione - Limiti.
Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 …...
pubblica amministrazione - obbligazioni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014Crediti verso la p.a. non derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto - Cessione durante l'esecuzione del contratto - Adesione della P.A. - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. (Nella specie, si trattava di crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una Asl e ceduti ad un terzo).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014
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fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - mandato e commissione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014Mandato "in rem propriam" - Cessione di credito con funzione solutoria - Fallimento del creditore cedente - Conseguenze - Art. 78 legge fall. - Inapplicabilità - Revoca del mandato per giusta causa - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014
In caso di mandato "in rem propriam" che integri una cessione di credito con funzione solutoria, seguito dal fallimento del creditore cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire il credito dal patrimonio del fallito prima della dichiarazione di fallimento (salva l'esperibilità della revocatoria fallimentare), non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 legge fall., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1723 cod. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18316 del 27/08/2014
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Esecuzione forzata - intervento - espropriazione immobiliare – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7780 del 20/04/2016Cessione del credito in pendenza del processo esecutivo - Intervento in giudizio del cessionario - Forma - Deposito di un nuovo ricorso - Necessità - Esclusione.
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - In genere.
In materia di esecuzione forzata, in caso di cessione del credito in pendenza di processo esecutivo, il cessionario che eserciti la facoltà di intervenire in giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è tenuto al deposito di un nuovo ricorso, contenente gli elementi previsti dall'art. 499, comma 2, c.p.c., ma può manifestare la volontà di subentrare in luogo del cedente, dando prova del negozio di cessione ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti, con qualsiasi modalità che risulti idonea a non ledere i diritti del debitore o degli altri creditori.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7780 del 20/04/2016
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Obbligazioni in genere - cessione dei crediti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8980 del 05/06/2012Controversia tra ceduto e cessionario - Litisconsorzio necessario nei confronti del cedente - Esclusione - Limiti.
Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l'accertamento dell'esistenza del credito o dell'efficacia delle cessioni nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8980 del 05/06/2012
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 8188/2012Successive domande proposte contro il medesimo debitore dal creditore cedente e dal cessionario - Continenza - Sussistenza.
Sussiste un rapporto di continenza, ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., e non di connessione, tra la domanda di adempimento proposta dal creditore cedente nei confronti del debitore, e quella proposta, nei confronti del medesimo debitore, dal cessionario del credito azionato nel primo giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8188 del 23/05/2012
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8188
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successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23992 del 16/11/2011Cessione di attività e passività da parte di banca in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) ad altra banca - Successione a titolo particolare - Configurabilità - Adempimento richiesto dall'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (applicabile "ratione temporis") - Incidenza soltanto sul piano sostanziale - Conseguenze - Legittimazione attiva della banca in l.c.a. cedente all'esecuzione forzata - Sussistenza - Fondamento - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23992 del 16/11/2011
La cessione delle attività e delle passività, delle aziende e dei rami d'azienda, dei beni e dei rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 386 (applicabile "ratione temporis"), di un istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) ad un altro istituto di credito determina una successione a titolo particolare, rispetto alla quale l'adempimento della formalità prevista dall'art. 58 dello stesso d.lgs. n. 385 - per cui la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - opera soltanto su un piano sostanziale. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., applicabile anche al processo esecutivo, permane in capo alla banca in l.c.a. cedente la legittimazione attiva all'esecuzione forzata, pure nel caso di intervento del successore a titolo particolare, sino a quando l'anzidetta qualità di parte cessi per effetto della sua estromissione con il consenso delle altre parti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23992 del 16/11/2011
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Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23992 del 16/11/2011Cessione di attività e passività da parte di banca in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) ad altra banca - Successione a titolo particolare - Configurabilità - Adempimento richiesto dall'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (applicabile "ratione temporis") - Incidenza soltanto sul piano sostanziale - Conseguenze - Legittimazione attiva della banca in l.c.a. cedente all'esecuzione forzata - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
La cessione delle attività e delle passività, delle aziende e dei rami d'azienda, dei beni e dei rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 90, secondo comma, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 386 (applicabile "ratione temporis"), di un istituto di credito posto in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) ad un altro istituto di credito determina una successione a titolo particolare, rispetto alla quale l'adempimento della formalità prevista dall'art. 58 dello stesso d.lgs. n. 385 - per cui la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - opera soltanto su un piano sostanziale. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., applicabile anche al processo esecutivo, permane in capo alla banca in l.c.a. cedente la legittimazione attiva all'esecuzione forzata, pure nel caso di intervento del successore a titolo particolare, sino a quando l'anzidetta qualità di parte cessi per effetto della sua estromissione con il consenso delle altre parti.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23992 del 16/11/2011
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Civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere - cessione del credito oggetto dell'esecuzione forzata – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1552 del 24/01/2011Art. 111 cod. proc. civ. - Applicabilità - Criteri - Opposizione all'esecuzione - Presunto difetto di legittimazione attiva del creditore procedente - Esclusione - Intervento del cessionario nel processo esecutivo - Ammissibilità.
Ove il credito oggetto di esecuzione forzata sia stato ceduto nel corso del processo esecutivo, si verifica la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, la quale non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie; ne consegue che, ove il debitore esecutato abbia proposto opposizione all'esecuzione lamentando il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, ciò non si traduce nell'improcedibilità del processo esecutivo già iniziato, né preclude al cessionario la facoltà di intervenire nel processo medesimo.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1552 del 24/01/2011
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fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere – Cass. n. 26662/2007 (02)Cessione di credito - Revocatoria - Debitore ceduto - Terzietà rispetto al negozio di cessione - Conseguenze - Partecipazione al giudizio quale litisconsorte necessario - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26662 del 18/12/2007
Nella causa relativa all'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto il soddisfacimento di un debito pecuniario eseguito dal fallito attraverso cessione di credito, il debitore ceduto non è litisconsorte necessario, perchè la domanda investe esclusivamente il negozio bilaterale intervenuto tra cedente e cessionario, per il cui perfezionamento non occorre il consenso del debitore ceduto, con la conseguenza che non ricorre il presupposto della causa inscindibile ex art. 331 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26662 del 18/12/2007
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
26662
2007 …...
Titoli di credito - titoli all'ordine - cessione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2406 del 26/06/1976Acquisto del titolo con mezzo diverso dalla girata - forma - natura - eccezioni opponibili dal debitore ceduto.
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata non abbisogna della Forma scritta, ma può avvenire per accordo verbale, provabile con testimoni; esso integra una cessione di credito, onde il debitore cambiario (ceduto) può opporre al possessore del titolo (cessionario) le eccezioni che avrebbe potuto far valere verso il cedente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2406 del 26/06/1976
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